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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 15.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4751 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Domenica Riello ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De
Benedictis e Luca Cuzzupoli resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.06.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza, ex l. n. 118/1971 e succ. mod. e integraz., negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
1 Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 27.06.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato in pari data, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che dalla lettura della consulenza integrativa disposta nella presente fase di opposizione, è emerso che “… Per quanto attiene alla cardiopatia ipertensiva con aritmia extrasistolica ventricolare, il certificato cardiologico menzionato dal consulente di parte non viene indicata la frazione di eiezione, di fondamentale importanza per la valutazione della funzionalità cardiaca, pertanto, si conferma tanto il codice di riferimento della patologia quanto la relativa percentuale riconosciuta.
- Per quanto attiene poi alla patologia psichiatrica, in via preliminare si specifica che, per mero errore materiale, nell'indicare il codice della patologia riconosciuta si ometteva di inserire una cifra e che, pertanto, il codice di riferimento deve intendersi 2205. Nel merito, si fa rilevare, invece, che appare del tutto congrua la valutazione di media gravità della patologia psichiatrica sofferta nonché della natura endoreattiva della depressione e non endogena atteso che, a fronte di un certificato medico attestante un disturbo depressivo grave, non è emersa l'assunzione di alcun farmaco antidepressivo da parte della ricorrente ed, inoltre, anche in sede di visita peritale, alcun elemento è stato colto dal sottoscritto consulente comprovante una tale gravità della sindrome depressiva diagnosticata. Difatti,
l'esame obiettivo neurologico risulta negativo con “assenza di chiari segni di lato, assenza di polarizzazioni ideoaffettive di chiaro significato patologico”.
Per quanto attiene, poi, alla patologia ortopedica è da ritenere che il cod. 7010 prevede un range dal 31 al 40% per l'anchilosi del rachide lombare e che nemmeno tale patologia, nel caso concreto, è pienamente sussistente in quanto all'esame obiettivo è emersa solo una lieve limitazione dei movimenti del rachide lombare e cervicale. Inoltre, non è possibile applicare la formula di BA sommando gonartrosi, coxartrosi e spondilartrosi in quanto trattasi di patologie concorrenti (ovvero che insistono su un solo apparato che nel caso in esame è quello scheletrico) e non coesistenti.
Si conferma, infine, anche la valutazione operata con riguardo all'ipoacusia lieve, alla sindrome vertiginosa ed alla sindrome fibromialgica.
2 Alla luce di tali argomentazioni si conferma, pertanto, che , 68 anni, è invalida Parte_1
al 68% (sessantotto) senza diritto all'indennità di accompagnamento a partire dalla data della mia visita (dicembre 2023)…” (cfr. integraz. ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del contestato requisito sanitario – sia da condividere, siccome logicamente ed esaustivamente argomentata (né ulteriormente contestata) ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 17.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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