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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 958 dell'anno 2021, pendente
TRA
, Parte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. FANTONI SONIA, FERRARO LUCIA ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; : c/o Studio legale Piazza 2 Giugno 54033 Controparte_1 Pt_1
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_2
C.F. , P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. ANTOGNETTI ALBERTO, , : c/o Studio legale VIA ENRICO TAZZOLI 72 p. 3° null 19126 LA Controparte_1
SPEZIA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: contratto fornitura di servizi – eccezione di inadempimento – impossibilità sopravvenuta parziale – riduzione prezzo.
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 03/12/2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, il , in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con cui – ad istanza della , in persona del legale rappresentante pro tempore, – era Controparte_2 stato ingiunto allo stesso ente locale opponente il pagamento di € 5.978,00 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), a titolo di corrispettivo per il servizio di pulizia e vigilanza della Parte_2 per il periodo dal 01/04 al 30/06/2020, al fine di ottenere la revoca del predetto decreto ingiuntivo opposto, attesa l'infondatezza della pretesa creditoria. A sostegno della propria pretesa l'opponente deduceva: (i) di aver affidato, con determinazione dirigenziale n. 1963 del 5 settembre 2019, alla il servizio di pulizia e Controparte_2 vigilanza della per la stagione sportiva 2019/2020; (ii) che in base all'art. 12 della Parte_2
Convenzione stipulata tra il e la per il servizio di cui sopra, Parte_1 Controparte_2
i pagamenti per l'anno 2020 erano previsti in due trimestralità dietro presentazione di regolare fattura alle seguenti scadenze: 31.03.2020, per l'importo di € 2.450,00 (oltre € 539,00 per iva), per un totale di € 2989,00, 30.06.2020 importo di € 4.900,00 (oltre € 1.078,00 per iva) per un totale di 5.978,00; (iii) di aver ricevuto in data 06.04.2020 la fattura n. 5 /2020, emessa da , per un Controparte_2 importo complessivo di € 5.978,00 quale corrispettivo per il periodo aprile – giugno 2020; (iv) che, tuttavia, che a seguito della pandemia da COVID-19 le palestre comunali, fra cui la palestra Dogali, sono rimaste chiuse a far data dal 09.03.2020 e fino alla data del 18.05.2020 e che, comunque, dopo il 18 maggio nessuna attività presso la palestra Dogali è stata effettuata. Cont Costituitasi in giudizio, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante, domandava il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
sempre in via principale chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo n. 194/2021. La causa proseguiva con la fase istruttoria, attraverso acquisizione di produzioni documentali e assunzione di prove orali. All'udienza del 03/12/2024, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
1. PRETESA CREDITORIA. CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI. Secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento di un vincolo negoziale sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992; Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di
2 cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999; Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).
1.1. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO EX ART. 1453 E 1455 C.C.: INADEMPIMENTO PARZIALE. RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA. Allorquando la parte ingiunta dalla controparte contrattuale del pagamento del corrispettivo di una quota dei lavori commissionati, solleva l'eccezione ex art. 1460 c.c., la stessa, oltre a doversi ritenere validamente sollevata anche in presenza di una contestuale domanda di risoluzione, si rivela pienamente ammissibile anche nel caso in cui l'inadempimento contestato risulti solo parziale, in quanto essa rinviene il proprio fondamento nel rapporto sinallagmatico che intercorre tra le contrapposte prestazioni; a tanto consegue che, nel caso in cui l'inadempimento riguardi solo una parte della prestazione pattuita, legittimamente la controparte potrà rifiutarsi, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum, di eseguire la propria controprestazione corrispondente, sospendendo il pagamento del corrispettivo per la quota della prestazione in relazione alla quale risulti accertato l'inadempimento dell'altro contraente. In base ai principi elaborati dalla Suprema Corte sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). L'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: -) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
-) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; -) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale (sez. III, 29/03/2019, Sent. n. 8760). L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento Sez. VI - 2, Ordinanza, 13/05/2021, n. 12719
3 Tuttavia se l'inadempimento trova la sua fonte nell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, il rifiuto della controparte di eseguire la propria trova ragione non nell'eccezione di inadempimento, ma nell'estinzione del vincolo sinallagmatico determinata dalla sopravvenuta impossibilità di una delle prestazioni Sez. 3, Sentenza n. 21973 del 19/10/2007. L'esercizio dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., che trova applicazione anche in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, nonché in presenza di contratti collegati, prescinde dalla responsabilità della controparte, in quanto è meritevole di tutela l'interesse della parte a non eseguire la propria prestazione in assenza della controprestazione e ciò per evitare di trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte medesima;
sicché, detta eccezione può essere fatta valere anche nel caso in cui il mancato adempimento dipende dalla sopravvenuta relativa impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, poiché l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo, il sinallagma, alla cui tutela è predisposto il rimedio ex art. 1460 cod. civ., va considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni;
ne consegue che, in tali contratti, l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente riguardo alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., le prestazioni già eseguite (Sez. 3, Sentenza n. 7550 del 15/05/2012; Sez. 2 - , Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022). IMPOSSIBILITÀ PARZIALE SOPRAVVENUTA DELL'OBBLIGAZIONE. RIMEDI. ART. 1464 C.C. Qualora ricorra l'impossibilità parziale, il debitore consegue la propria liberazione dall'intera obbligazione eseguendo la prestazione rimasta possibile, purché: i) l'impossibilità, sebbene parziale, sia definitiva (rimanendo altrimenti il debitore obbligato anche per la parte dell'obbligazione temporaneamente impossibile); ii) l'impossibilità sopravvenuta non sia imputabile al debitore (Sez. III, Ordinanza, 20/04/2023, n. 10683); iii) l'impossibilità sopravvenuta non sia prevedibile, al momento del perfezionamento del contratto, dovendo consistere in un evento che abbia il carattere dell'assolutezza e dell'oggettività, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile;
iv) il debitore non sia in mora. Se la prestazione è legata ad un nesso di corrispettività, il creditore, in forza del disposto dell'art. 1464 c.c. ha facoltà o di chiedere una corrispondente riduzione della prestazione dovuta o di recedere dal contratto, qualora non abbia un apprezzabile interesse all'adempimento parziale. Di contro, il contraente la cui prestazione è divenuta parzialmente impossibile non ha, invece, alcun potere d'iniziativa, rimanendo obbligato, nei limiti in cui la prestazione è ancora possibile, ad effettuare l'adempimento parziale. Nel contratto a prestazioni corrispettive, in caso di impossibilità parziale della prestazione dovuta da una delle parti, è solo la parte creditrice della prestazione divenuta parzialmente impossibile che ha il diritto di avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 1464 c.c., e che quindi può, in difetto di un interesse apprezzabile all'adempimento parziale, recedere dal contratto invece che usufruire di una riduzione della sua prestazione (Sez. II, 14/03/1997, n. 2274). La dottrina ha sottolineato che, in tale ipotesi, la riduzione della controprestazione risponda al principio di conservazione del contratto.
1.2. CONCLUSIONI. Orbene, tanto premesso, applicando i suesposti principi, sinteticamente richiamati, alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue.
4 All'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che tra il ed Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto negoziale avente ad oggetto l'affidamento del Controparte_2 servizio di pulizia e vigilanza della Palestra Dogali per la stagione sportiva 2019/2020. Il predetto rapporto dedotto da parte opposta (attrice in senso sostanziale) deve ritenersi pacifico tra le parti in causa, poiché confermato dalla stessa opponente (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo opponente e pp. 1 e 2 atto di citazione in opposizione). Il contratto è stato sottoscritto in data 10/10/2019, con scadenza naturale in data 30/06/2020: e dunque, con una durata complessiva di nove mesi. Segnatamente, ai sensi dell'art. 3 della convenzione in questione, CP_2
si è obbligata a garantire l'apertura, la sorveglianza e la chiusura dell'impianto sulla base del
[...] calendario d'uso dello stesso, giusti gli orari comunicati dall'Ufficio Sport;
oltre che a compiere gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto, unitamente allo svolgimento della pulizia giornaliera del medesimo, provvedendo a propria cura e spese all'acquisizione del materiale di consumo necessario. Dunque, l'obbligazione posta a carico della opponente associazione consisteva nell'eseguire quotidianamente la pulizia dell'impianto così da garantire il corretto svolgimento delle attività sportive programmate, e, in particolare, quello delle lezioni di educazione fisica degli alunni dell'Istituto Comprensivo Carrara e Paesi a Monte che si dovevano tenere in tale palestra;
a tal fine l'associazione sportiva dilettantistica convenuta si era obbligata alla messa in condizioni di fruibilità entro le ore 08,00 dal lunedì alla domenica. A fronte di tale fornitura di servizi, le parti hanno pattuito un corrispettivo in € 12.100,00 oltre Iva, complessivamente per l'intero periodo di durata del contratto, da settembre 2019 a giugno 2020 (cfr. art. 12 contratto): sebbene poi siano state pattuite modalità di pagamento in tre rate, la prima a dicembre 2019, la seconda a marzo 2020 e la terza a giugno 2020, tutte di diverso importo. Oggetto di mancato pagamento è stata, dunque, l'ultima rata di pagamento del corrispettivo, quella con scadenza in data 30/06/2020, per l'importo di € 4.900,00 oltre Iva, per complessivi, quindi, € 5.978,00 (comprensivo di Iva). In relazione alla suddetta fattura, il ha sollevato l'eccezione di Parte_1 inadempimento, con comunicazione datata 06.07.2020, prot. n. 0036066/2020 del 06.07.2020, (cfr. comunicazione pec del 06.07.2020, doc. 5 parte attrice). L'eccezione di inadempimento della prestazione è, dunque, da qualificarsi come di parziale inadempimento, riferito solo all'ultimo trimestre di validità del contratto di fornitura di servizi. Deve evidenziarsi, difatti, che la prestazione della fornitura di servizi, oggetto di contestazione, ha riguardato solo l'arco temporale tra aprile, maggio e giugno 2020. Alla luce di siffatto quadro fattuale, all'esito dell'istruttoria svolta, è possibile affermare che parte convenuta opposta non abbia fornito la prova di aver regolarmente adempiuto a tutte le prestazioni oggetto della convenzione, in quel trimestre. Orbene, in primo luogo, in tale periodo, erano stati adottati i provvedimenti governativi atti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19. A seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione della infezione da COVID-19, il Governo ha adottato una serie di misure, inizialmente, contenute nel D.L. 23.02.2020, n. 6 (convertito con L. 5.3.2020, n. 13). Con successivo D.L. 17.03.2020, n. 18, c.d. RA IT (convertito con modificazioni dalla L. 24.4.2020, n. 27) all'art. 3, D.L. 23.2.2020, n. 6 è stato aggiunto il comma 6-bis che ha previsto espressamente che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini
5 dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». In applicazione della summenzionata disciplina, è stato adottato DPCM 09 marzo 2020. Segnatamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 è stato previsto che “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico”. Il legislatore, ha poi esteso all'intero territorio nazionale le misure di contenimento già previste dal d.P.C.m. dell'8 marzo 2020 ove, all'art. 1, comma 1, lettera a) veniva imposto di: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” e alla lettera s) la sospensione delle “attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”. Inoltre, il d.P.C.m. 11 marzo 2020 rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, ha previsto la chiusura, su tutto il territorio nazionale, di attività e servizi non essenziali, escludendo da tale divieto solo alcune attività indicate nell'allegato 1. In seguito, il Dpcm del 22 marzo 2020 ha continuato a dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 del Dpcm medesimo, tra le quali si ritrova per la prima volta “Attività di pulizia e disinfestazione”. In seguito è stato emanato il D.L. 25.03.2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35. I d.P.C.m. del 9, dell'11 e del 22 marzo 2020, la cui efficacia è stata inizialmente prorogata fino al 13 aprile dal primo d.P.C.m. adottato in attuazione del decreto-legge n. 19 (d.P.C.m. del 1° aprile 2020), hanno cessato di produrre effetti a decorrere dal 14 aprile 2020 ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 del d.P.C.m. del 10 aprile 2020, anch'esso adottato in attuazione del decreto-legge n. 19. Durante la c.d. fase 1, durata fino al 14/04/2020, dunque, vi è stato un assoluto divieto di spostamento delle persone e di svolgimento delle attività lavorative, salvo quelle indicate nella stessa legislazione come essenziali. Posto che tra le attività lavorative consentite sono state inserite quelle di pulizia e di sorveglianza, mentre le palestre sono rimaste chiuse agli atleti non professionisti (come era quella del caso di specie), si è determinata una sopravvenuta impossibilità parziale di svolgimento delle prestazioni di servizi oggetto del contratto intercorso tra le parti in causa, limitatamente all'ultimo trimestre di validità del contratto, a fronte, dunque, dei divieti di cui alla normativa emergenziale: quali eventi sopravvenuti, non imputabili al debitore e non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto. Si ricorda, a tale proposito, che nell'impossibilità indicata nell'art. 1464 c.c. si annovera anche la fattispecie di inesigibilità della prestazione: impossibilità che può manifestarsi sia in senso fisico sia in quello giuridico e che deve essere inoltre sopravvenuta. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, con d.P.C.m. del 10 aprile 2020, è stata disposta l'applicazione sull'intero territorio nazionale, dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020, di misure di
6 contenimento del contagio sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali che sono state consentite, il cui novero è stato ancora ampliato rispetto ai provvedimenti precedenti. In particolare, sono stati consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative. Mentre sono rimaste ancora sospese le attività di palestre e centri sportivi. Orbene, dall'istruttoria svolta, è emerso che i membri dell'associazione hanno svolto, nel trimestre aprile/giugno 2020 almeno l'attività di manutenzione ordinaria e di pulizia, sebbene per quel periodo la palestra sia stata chiusa sia agli atleti, sia agli studenti, sia al pubblico. Segnatamente, appaiono dimostrati questi interventi: la pulizia ad un pozzetto discarico dell'impianto (cfr. dichiarazioni teste;
l'imbiancamento dei muri della palestra e dei bagni;
la Tes_1 riparazione dello sciacquone del bagno e di una maniglia (cfr. dichiarazioni teste ). Tes_2
Dunque, sono stati svolti solo piccoli interventi di manutenzione ordinaria e di minima pulizia, anche tenendo conto che l'area non era appunto aperta al pubblico e agli utenti;
mentre nessuna attività di apertura dell'impianto e sorveglianza sullo svolgimento delle attività sportive è stata compiuta (cfr. art. 3 contratto), essendo stata chiusa agli studenti ed atleti. Tali testimonianze appaiono trovare conferma anche i) nella missiva inviata in data 10/04/2020 alla associazione opposta al , nonché al Dirigente dello Sport (cfr. missiva Parte_1
10/04 – doc. C opponente), nella quale la convenuta contraente ha dato atto di avere svolto dei lavori di manutenzione;
nonché ii) nella successiva comunicazione inviata a mezzo pec in data 14/04/2020 con la quale il Presidente dell'associazione ha segnalato al il funzionamento degli impianti di Pt_1 riscaldamento (cfr. missiva 14/04 – doc. C opponente); ancora iii) nella missiva inviata in data
11/06/2020, sempre a mezzo pec, con cui il Presidente ha rappresentato di avere Per_1 riscontrato la presenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dal soffitto dello spogliatoio maschile (cfr. missiva 11/06 – doc. C opponente). In mancanza di prova circa l'esecuzione delle prestazioni di apertura, chiusura e custodia dell'impianto, nonché di pulizia giornaliera dello stesso per l'attività didattica, con riferimento al trimestre in contestazione, deve ritenersi provata una solo parziale esecuzione delle prestazioni richieste contrattualmente, sebbene tale mancato integrale compimento dell'attività sia stata determinata da fattori esterni sopravvenuti, indipendenti sia dalla volontà della parte debitrice, sia dal comportamento del creditore. Qualora l'impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione sia solo parziale, in conseguenza della modificazione del fondamento originario dell'attribuzione patrimoniale, la norma riconosce alla controparte una facoltà di scelta: rimanere vincolata al rapporto, esercitando il diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione cui è tenuta, ove ricorra comunque un suo interesse significativo a mantenere in vita il contratto. Deve darsi atto che il creditore opposto non ha domandato la risoluzione del contratto de quo, e nemmeno il recesso dal rapporto contrattuale. Deve, dunque, essere ristabilito l'equilibrio sinallagmatico tra prestazioni e controprestazioni, alla luce delle difese svolte dal Pt_1
Come sopra già evidenziato, il contratto di fornitura di servizi prevedeva un compenso complessivo di € 12.100,00 su nove mesi di attività di pulizia e apertura della struttura, nonché di sorveglianza delle attività sportive ivi svolte: dunque, pari ad un compenso rapportato su base mensile di € 1.344,44 (oltre Iva). Per i primi sei mesi, le attività sono state tutte svolte e comunque alcuna contestazione è stata sollevata dal quindi, l'importo di € 8.066,67 (oltre Iva) deve ritenersi dovuto. Pt_1
7 Per l'ultimo trimestre (di complessivi 4.033,32 oltre Iva) può ritenersi che le minime attività di pulizia e manutenzione ordinaria, che sono state dimostrate, possano quantificarsi nel 30% della complessiva prestazione (che si ricorda prevedeva un impegno di presenza e vigilanza per cinque giorni la settimana): di conseguenza, deve essere riconosciuto un minor compenso, per riequilibrare le prestazioni, di € 1.210,00 (oltre Iva). In conclusione, la convenuta ha maturato un diritto al compenso per le attività CP_3 effettivamente svolte, nell'insieme, in esecuzione del contratto di prestazione di servizi di pulizia e di sorveglianza, scaduto il 30/06/2020, in totali € 9.276,67 (oltre Iva). Deve tenersi conto, tuttavia, che il ha già versato la somma di € 7.200,00 (oltre Iva). Pt_1
Pertanto, ne deriva logicamente, un importo ancora dovuto per le prestazioni effettivamente compiute di € 2.076,67 (oltre Iva), per un importo globale di € 2.423,54. Alla luce di quanto espresso, l'opposizione formulata dal creditore è Parte_1 da ritenersi fondata per quanto di ragione e nei limiti indicati. S'impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale condanna del al pagamento delle Parte_1 somme a titolo di corrispettivo per la minore somma determinata di € 2.423,54.
2. SPESE DI LITE E GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 645 C.P.C.. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 agosto 2022 n. 147, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8-10 2022, applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), preso lo scaglione di valore fino a € 5.201,00. Le spese di lite devono intendersi comprensive della fase monitoria (Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014). Inoltre, si osserva che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 958 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, nei confronti di , in
[...] Controparte_2 persona del Presidente pro tempore, così provvede:
8
1. ACCOGLIE la domanda in opposizione ex art. 645 c.p.c. articolata da Parte_1
, per quanto di ragione e nei limiti indicati;
e per l'effetto,
[...]
1. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 194/2021, pronunciato dal Tribunale di Massa;
2. CO , in persona del Sindaco pro tempore, a versare in Parte_1 favore di , in persona del Presidente pro tempore, la somma Controparte_2 di € 2.423,54;
3. CO , in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere Parte_1 in favore di , in persona del Presidente pro tempore, le Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi € 2.934,80, di cui € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 851,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale, € 382,80 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 14/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
9
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 958 dell'anno 2021, pendente
TRA
, Parte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. FANTONI SONIA, FERRARO LUCIA ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; : c/o Studio legale Piazza 2 Giugno 54033 Controparte_1 Pt_1
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, Controparte_2
C.F. , P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. ANTOGNETTI ALBERTO, , : c/o Studio legale VIA ENRICO TAZZOLI 72 p. 3° null 19126 LA Controparte_1
SPEZIA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: contratto fornitura di servizi – eccezione di inadempimento – impossibilità sopravvenuta parziale – riduzione prezzo.
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 03/12/2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, il , in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con cui – ad istanza della , in persona del legale rappresentante pro tempore, – era Controparte_2 stato ingiunto allo stesso ente locale opponente il pagamento di € 5.978,00 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), a titolo di corrispettivo per il servizio di pulizia e vigilanza della Parte_2 per il periodo dal 01/04 al 30/06/2020, al fine di ottenere la revoca del predetto decreto ingiuntivo opposto, attesa l'infondatezza della pretesa creditoria. A sostegno della propria pretesa l'opponente deduceva: (i) di aver affidato, con determinazione dirigenziale n. 1963 del 5 settembre 2019, alla il servizio di pulizia e Controparte_2 vigilanza della per la stagione sportiva 2019/2020; (ii) che in base all'art. 12 della Parte_2
Convenzione stipulata tra il e la per il servizio di cui sopra, Parte_1 Controparte_2
i pagamenti per l'anno 2020 erano previsti in due trimestralità dietro presentazione di regolare fattura alle seguenti scadenze: 31.03.2020, per l'importo di € 2.450,00 (oltre € 539,00 per iva), per un totale di € 2989,00, 30.06.2020 importo di € 4.900,00 (oltre € 1.078,00 per iva) per un totale di 5.978,00; (iii) di aver ricevuto in data 06.04.2020 la fattura n. 5 /2020, emessa da , per un Controparte_2 importo complessivo di € 5.978,00 quale corrispettivo per il periodo aprile – giugno 2020; (iv) che, tuttavia, che a seguito della pandemia da COVID-19 le palestre comunali, fra cui la palestra Dogali, sono rimaste chiuse a far data dal 09.03.2020 e fino alla data del 18.05.2020 e che, comunque, dopo il 18 maggio nessuna attività presso la palestra Dogali è stata effettuata. Cont Costituitasi in giudizio, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante, domandava il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
sempre in via principale chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo n. 194/2021. La causa proseguiva con la fase istruttoria, attraverso acquisizione di produzioni documentali e assunzione di prove orali. All'udienza del 03/12/2024, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
1. PRETESA CREDITORIA. CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI. Secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento di un vincolo negoziale sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992; Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di
2 cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999; Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).
1.1. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO EX ART. 1453 E 1455 C.C.: INADEMPIMENTO PARZIALE. RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA. Allorquando la parte ingiunta dalla controparte contrattuale del pagamento del corrispettivo di una quota dei lavori commissionati, solleva l'eccezione ex art. 1460 c.c., la stessa, oltre a doversi ritenere validamente sollevata anche in presenza di una contestuale domanda di risoluzione, si rivela pienamente ammissibile anche nel caso in cui l'inadempimento contestato risulti solo parziale, in quanto essa rinviene il proprio fondamento nel rapporto sinallagmatico che intercorre tra le contrapposte prestazioni; a tanto consegue che, nel caso in cui l'inadempimento riguardi solo una parte della prestazione pattuita, legittimamente la controparte potrà rifiutarsi, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum, di eseguire la propria controprestazione corrispondente, sospendendo il pagamento del corrispettivo per la quota della prestazione in relazione alla quale risulti accertato l'inadempimento dell'altro contraente. In base ai principi elaborati dalla Suprema Corte sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). L'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: -) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
-) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; -) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus non può, di conseguenza, mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto. Gli effetti liberatori potranno scaturire solo dalla risoluzione del contratto, sia essa giudiziale, automatica o consensuale (sez. III, 29/03/2019, Sent. n. 8760). L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento Sez. VI - 2, Ordinanza, 13/05/2021, n. 12719
3 Tuttavia se l'inadempimento trova la sua fonte nell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, il rifiuto della controparte di eseguire la propria trova ragione non nell'eccezione di inadempimento, ma nell'estinzione del vincolo sinallagmatico determinata dalla sopravvenuta impossibilità di una delle prestazioni Sez. 3, Sentenza n. 21973 del 19/10/2007. L'esercizio dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., che trova applicazione anche in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, nonché in presenza di contratti collegati, prescinde dalla responsabilità della controparte, in quanto è meritevole di tutela l'interesse della parte a non eseguire la propria prestazione in assenza della controprestazione e ciò per evitare di trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte medesima;
sicché, detta eccezione può essere fatta valere anche nel caso in cui il mancato adempimento dipende dalla sopravvenuta relativa impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, poiché l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo, il sinallagma, alla cui tutela è predisposto il rimedio ex art. 1460 cod. civ., va considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni;
ne consegue che, in tali contratti, l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente riguardo alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., le prestazioni già eseguite (Sez. 3, Sentenza n. 7550 del 15/05/2012; Sez. 2 - , Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022). IMPOSSIBILITÀ PARZIALE SOPRAVVENUTA DELL'OBBLIGAZIONE. RIMEDI. ART. 1464 C.C. Qualora ricorra l'impossibilità parziale, il debitore consegue la propria liberazione dall'intera obbligazione eseguendo la prestazione rimasta possibile, purché: i) l'impossibilità, sebbene parziale, sia definitiva (rimanendo altrimenti il debitore obbligato anche per la parte dell'obbligazione temporaneamente impossibile); ii) l'impossibilità sopravvenuta non sia imputabile al debitore (Sez. III, Ordinanza, 20/04/2023, n. 10683); iii) l'impossibilità sopravvenuta non sia prevedibile, al momento del perfezionamento del contratto, dovendo consistere in un evento che abbia il carattere dell'assolutezza e dell'oggettività, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile;
iv) il debitore non sia in mora. Se la prestazione è legata ad un nesso di corrispettività, il creditore, in forza del disposto dell'art. 1464 c.c. ha facoltà o di chiedere una corrispondente riduzione della prestazione dovuta o di recedere dal contratto, qualora non abbia un apprezzabile interesse all'adempimento parziale. Di contro, il contraente la cui prestazione è divenuta parzialmente impossibile non ha, invece, alcun potere d'iniziativa, rimanendo obbligato, nei limiti in cui la prestazione è ancora possibile, ad effettuare l'adempimento parziale. Nel contratto a prestazioni corrispettive, in caso di impossibilità parziale della prestazione dovuta da una delle parti, è solo la parte creditrice della prestazione divenuta parzialmente impossibile che ha il diritto di avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 1464 c.c., e che quindi può, in difetto di un interesse apprezzabile all'adempimento parziale, recedere dal contratto invece che usufruire di una riduzione della sua prestazione (Sez. II, 14/03/1997, n. 2274). La dottrina ha sottolineato che, in tale ipotesi, la riduzione della controprestazione risponda al principio di conservazione del contratto.
1.2. CONCLUSIONI. Orbene, tanto premesso, applicando i suesposti principi, sinteticamente richiamati, alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue.
4 All'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che tra il ed Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto negoziale avente ad oggetto l'affidamento del Controparte_2 servizio di pulizia e vigilanza della Palestra Dogali per la stagione sportiva 2019/2020. Il predetto rapporto dedotto da parte opposta (attrice in senso sostanziale) deve ritenersi pacifico tra le parti in causa, poiché confermato dalla stessa opponente (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo opponente e pp. 1 e 2 atto di citazione in opposizione). Il contratto è stato sottoscritto in data 10/10/2019, con scadenza naturale in data 30/06/2020: e dunque, con una durata complessiva di nove mesi. Segnatamente, ai sensi dell'art. 3 della convenzione in questione, CP_2
si è obbligata a garantire l'apertura, la sorveglianza e la chiusura dell'impianto sulla base del
[...] calendario d'uso dello stesso, giusti gli orari comunicati dall'Ufficio Sport;
oltre che a compiere gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto, unitamente allo svolgimento della pulizia giornaliera del medesimo, provvedendo a propria cura e spese all'acquisizione del materiale di consumo necessario. Dunque, l'obbligazione posta a carico della opponente associazione consisteva nell'eseguire quotidianamente la pulizia dell'impianto così da garantire il corretto svolgimento delle attività sportive programmate, e, in particolare, quello delle lezioni di educazione fisica degli alunni dell'Istituto Comprensivo Carrara e Paesi a Monte che si dovevano tenere in tale palestra;
a tal fine l'associazione sportiva dilettantistica convenuta si era obbligata alla messa in condizioni di fruibilità entro le ore 08,00 dal lunedì alla domenica. A fronte di tale fornitura di servizi, le parti hanno pattuito un corrispettivo in € 12.100,00 oltre Iva, complessivamente per l'intero periodo di durata del contratto, da settembre 2019 a giugno 2020 (cfr. art. 12 contratto): sebbene poi siano state pattuite modalità di pagamento in tre rate, la prima a dicembre 2019, la seconda a marzo 2020 e la terza a giugno 2020, tutte di diverso importo. Oggetto di mancato pagamento è stata, dunque, l'ultima rata di pagamento del corrispettivo, quella con scadenza in data 30/06/2020, per l'importo di € 4.900,00 oltre Iva, per complessivi, quindi, € 5.978,00 (comprensivo di Iva). In relazione alla suddetta fattura, il ha sollevato l'eccezione di Parte_1 inadempimento, con comunicazione datata 06.07.2020, prot. n. 0036066/2020 del 06.07.2020, (cfr. comunicazione pec del 06.07.2020, doc. 5 parte attrice). L'eccezione di inadempimento della prestazione è, dunque, da qualificarsi come di parziale inadempimento, riferito solo all'ultimo trimestre di validità del contratto di fornitura di servizi. Deve evidenziarsi, difatti, che la prestazione della fornitura di servizi, oggetto di contestazione, ha riguardato solo l'arco temporale tra aprile, maggio e giugno 2020. Alla luce di siffatto quadro fattuale, all'esito dell'istruttoria svolta, è possibile affermare che parte convenuta opposta non abbia fornito la prova di aver regolarmente adempiuto a tutte le prestazioni oggetto della convenzione, in quel trimestre. Orbene, in primo luogo, in tale periodo, erano stati adottati i provvedimenti governativi atti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19. A seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione della infezione da COVID-19, il Governo ha adottato una serie di misure, inizialmente, contenute nel D.L. 23.02.2020, n. 6 (convertito con L. 5.3.2020, n. 13). Con successivo D.L. 17.03.2020, n. 18, c.d. RA IT (convertito con modificazioni dalla L. 24.4.2020, n. 27) all'art. 3, D.L. 23.2.2020, n. 6 è stato aggiunto il comma 6-bis che ha previsto espressamente che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini
5 dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». In applicazione della summenzionata disciplina, è stato adottato DPCM 09 marzo 2020. Segnatamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 è stato previsto che “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico”. Il legislatore, ha poi esteso all'intero territorio nazionale le misure di contenimento già previste dal d.P.C.m. dell'8 marzo 2020 ove, all'art. 1, comma 1, lettera a) veniva imposto di: “a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” e alla lettera s) la sospensione delle “attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”. Inoltre, il d.P.C.m. 11 marzo 2020 rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, ha previsto la chiusura, su tutto il territorio nazionale, di attività e servizi non essenziali, escludendo da tale divieto solo alcune attività indicate nell'allegato 1. In seguito, il Dpcm del 22 marzo 2020 ha continuato a dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 del Dpcm medesimo, tra le quali si ritrova per la prima volta “Attività di pulizia e disinfestazione”. In seguito è stato emanato il D.L. 25.03.2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35. I d.P.C.m. del 9, dell'11 e del 22 marzo 2020, la cui efficacia è stata inizialmente prorogata fino al 13 aprile dal primo d.P.C.m. adottato in attuazione del decreto-legge n. 19 (d.P.C.m. del 1° aprile 2020), hanno cessato di produrre effetti a decorrere dal 14 aprile 2020 ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 del d.P.C.m. del 10 aprile 2020, anch'esso adottato in attuazione del decreto-legge n. 19. Durante la c.d. fase 1, durata fino al 14/04/2020, dunque, vi è stato un assoluto divieto di spostamento delle persone e di svolgimento delle attività lavorative, salvo quelle indicate nella stessa legislazione come essenziali. Posto che tra le attività lavorative consentite sono state inserite quelle di pulizia e di sorveglianza, mentre le palestre sono rimaste chiuse agli atleti non professionisti (come era quella del caso di specie), si è determinata una sopravvenuta impossibilità parziale di svolgimento delle prestazioni di servizi oggetto del contratto intercorso tra le parti in causa, limitatamente all'ultimo trimestre di validità del contratto, a fronte, dunque, dei divieti di cui alla normativa emergenziale: quali eventi sopravvenuti, non imputabili al debitore e non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto. Si ricorda, a tale proposito, che nell'impossibilità indicata nell'art. 1464 c.c. si annovera anche la fattispecie di inesigibilità della prestazione: impossibilità che può manifestarsi sia in senso fisico sia in quello giuridico e che deve essere inoltre sopravvenuta. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, con d.P.C.m. del 10 aprile 2020, è stata disposta l'applicazione sull'intero territorio nazionale, dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020, di misure di
6 contenimento del contagio sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali che sono state consentite, il cui novero è stato ancora ampliato rispetto ai provvedimenti precedenti. In particolare, sono stati consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative. Mentre sono rimaste ancora sospese le attività di palestre e centri sportivi. Orbene, dall'istruttoria svolta, è emerso che i membri dell'associazione hanno svolto, nel trimestre aprile/giugno 2020 almeno l'attività di manutenzione ordinaria e di pulizia, sebbene per quel periodo la palestra sia stata chiusa sia agli atleti, sia agli studenti, sia al pubblico. Segnatamente, appaiono dimostrati questi interventi: la pulizia ad un pozzetto discarico dell'impianto (cfr. dichiarazioni teste;
l'imbiancamento dei muri della palestra e dei bagni;
la Tes_1 riparazione dello sciacquone del bagno e di una maniglia (cfr. dichiarazioni teste ). Tes_2
Dunque, sono stati svolti solo piccoli interventi di manutenzione ordinaria e di minima pulizia, anche tenendo conto che l'area non era appunto aperta al pubblico e agli utenti;
mentre nessuna attività di apertura dell'impianto e sorveglianza sullo svolgimento delle attività sportive è stata compiuta (cfr. art. 3 contratto), essendo stata chiusa agli studenti ed atleti. Tali testimonianze appaiono trovare conferma anche i) nella missiva inviata in data 10/04/2020 alla associazione opposta al , nonché al Dirigente dello Sport (cfr. missiva Parte_1
10/04 – doc. C opponente), nella quale la convenuta contraente ha dato atto di avere svolto dei lavori di manutenzione;
nonché ii) nella successiva comunicazione inviata a mezzo pec in data 14/04/2020 con la quale il Presidente dell'associazione ha segnalato al il funzionamento degli impianti di Pt_1 riscaldamento (cfr. missiva 14/04 – doc. C opponente); ancora iii) nella missiva inviata in data
11/06/2020, sempre a mezzo pec, con cui il Presidente ha rappresentato di avere Per_1 riscontrato la presenza di infiltrazioni d'acqua provenienti dal soffitto dello spogliatoio maschile (cfr. missiva 11/06 – doc. C opponente). In mancanza di prova circa l'esecuzione delle prestazioni di apertura, chiusura e custodia dell'impianto, nonché di pulizia giornaliera dello stesso per l'attività didattica, con riferimento al trimestre in contestazione, deve ritenersi provata una solo parziale esecuzione delle prestazioni richieste contrattualmente, sebbene tale mancato integrale compimento dell'attività sia stata determinata da fattori esterni sopravvenuti, indipendenti sia dalla volontà della parte debitrice, sia dal comportamento del creditore. Qualora l'impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione sia solo parziale, in conseguenza della modificazione del fondamento originario dell'attribuzione patrimoniale, la norma riconosce alla controparte una facoltà di scelta: rimanere vincolata al rapporto, esercitando il diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione cui è tenuta, ove ricorra comunque un suo interesse significativo a mantenere in vita il contratto. Deve darsi atto che il creditore opposto non ha domandato la risoluzione del contratto de quo, e nemmeno il recesso dal rapporto contrattuale. Deve, dunque, essere ristabilito l'equilibrio sinallagmatico tra prestazioni e controprestazioni, alla luce delle difese svolte dal Pt_1
Come sopra già evidenziato, il contratto di fornitura di servizi prevedeva un compenso complessivo di € 12.100,00 su nove mesi di attività di pulizia e apertura della struttura, nonché di sorveglianza delle attività sportive ivi svolte: dunque, pari ad un compenso rapportato su base mensile di € 1.344,44 (oltre Iva). Per i primi sei mesi, le attività sono state tutte svolte e comunque alcuna contestazione è stata sollevata dal quindi, l'importo di € 8.066,67 (oltre Iva) deve ritenersi dovuto. Pt_1
7 Per l'ultimo trimestre (di complessivi 4.033,32 oltre Iva) può ritenersi che le minime attività di pulizia e manutenzione ordinaria, che sono state dimostrate, possano quantificarsi nel 30% della complessiva prestazione (che si ricorda prevedeva un impegno di presenza e vigilanza per cinque giorni la settimana): di conseguenza, deve essere riconosciuto un minor compenso, per riequilibrare le prestazioni, di € 1.210,00 (oltre Iva). In conclusione, la convenuta ha maturato un diritto al compenso per le attività CP_3 effettivamente svolte, nell'insieme, in esecuzione del contratto di prestazione di servizi di pulizia e di sorveglianza, scaduto il 30/06/2020, in totali € 9.276,67 (oltre Iva). Deve tenersi conto, tuttavia, che il ha già versato la somma di € 7.200,00 (oltre Iva). Pt_1
Pertanto, ne deriva logicamente, un importo ancora dovuto per le prestazioni effettivamente compiute di € 2.076,67 (oltre Iva), per un importo globale di € 2.423,54. Alla luce di quanto espresso, l'opposizione formulata dal creditore è Parte_1 da ritenersi fondata per quanto di ragione e nei limiti indicati. S'impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la contestuale condanna del al pagamento delle Parte_1 somme a titolo di corrispettivo per la minore somma determinata di € 2.423,54.
2. SPESE DI LITE E GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 645 C.P.C.. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 agosto 2022 n. 147, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8-10 2022, applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), preso lo scaglione di valore fino a € 5.201,00. Le spese di lite devono intendersi comprensive della fase monitoria (Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014). Inoltre, si osserva che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12/05/2015).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 958 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, nei confronti di , in
[...] Controparte_2 persona del Presidente pro tempore, così provvede:
8
1. ACCOGLIE la domanda in opposizione ex art. 645 c.p.c. articolata da Parte_1
, per quanto di ragione e nei limiti indicati;
e per l'effetto,
[...]
1. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 194/2021, pronunciato dal Tribunale di Massa;
2. CO , in persona del Sindaco pro tempore, a versare in Parte_1 favore di , in persona del Presidente pro tempore, la somma Controparte_2 di € 2.423,54;
3. CO , in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere Parte_1 in favore di , in persona del Presidente pro tempore, le Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi € 2.934,80, di cui € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 851,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale, € 382,80 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 14/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
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