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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/10/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1385/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.09.2025 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), entrambi elettivamente domiciliati in Poggio Mirteto (RI), Piazza Martiri della C.F._2
Libertà n. 81 presso lo studio legale dell'Avv. Antonio GIORNETTI che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, n. 2 lett. B) legge n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la Sig.ra nata a [...]_1
IN (RI) il 05.08.1976 e residente in [...], cod. fisc.
[...]
ed il Sig. , nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_2 residente in [...], cod. fisc. , celebratosi in CodiceFiscale_4
Comune di Fara in IN (RI), Atto N. 68 parte II serie A - anno 2004,
CONFERMARE le condizioni di cui alla Sentenza del Tribunale di Rieti n. 161/24, resa nel procedimento di cui al n. R.G. 1245/24 (ossia:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ciascuno dei due coniugi ha già stabilito la propria nuova vita familiare in modo autonomo e separato dall'altro; in particolare, la signora continua a vivere, con tutti i figli, presso l'abitazione familiare, di sua Pt_1
1 esclusiva proprietà, sita in Cantalupo in IN (RI), alla via Ternana, n. 23 mentre il sig. Pt_2
è ancora residente presso la casa coniugale e si impegna a trasferire formalmente la propria residenza entro e non oltre 15 giorni dal deposito del presente ricorso;
3. I figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo l'istituto dell'Affido Condiviso” e sono collocati presso la madre, con residenza in Cantalupo in IN (RI), alla via Ternana, n. 23; 4. In ordine al diritto di visita dei quattro figli, le parti si accordano come segue: tutti i ragazzi saranno con il padre il martedì ed il venerdì pomeriggio, dal dopo scuola sino alle ore 21,00 e dopo aver cenato dal padre, lo stesso li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
i ragazzi rimarranno presso il padre per due week end al mese, alternati con la madre, dal sabato mattina, per i figli che non vanno a scuola e dopo
l'uscita da scuola per chi frequenta anche il sabato, sino alla domenica sera alle ore 21,00, allorquando il sig. li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. In ordine alle vacanze Pt_2 estive: il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni consecutivi, od eventualmente in accordo con la madre, per un periodo più lungo, nei mesi di luglio od agosto, sempre con riguardo alle esigenze dei figli ed alle loro attività (anche scolastiche) dandone alla madre comunicazione entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Le parti potranno, concordemente, stabilire periodi diversi nella ipotesi di difficoltà lavorative e per eventuali sopravvenute esigenze dei figli.
5. Per le vacanze natalizie, pasquali, per le feste comandate e per i ponti previsti: alternativamente tra di loro, i genitori terranno con sé i figli a partire dall'anno 2024 in cui saranno con la madre: 24 dicembre con la madre ed il 25 col padre, il 31 dicembre ed il I gennaio con la madre, mentre le festività della epifania con il padre ed ogni anno alternativamente, sempre avendo particolare e prioritario riguardo alle esigenze dei singoli ragazzi 6. Il padre si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli, la somma di €. 600,00 ( per l'importo di €. 150,00 per ciascuno di essi), da versare entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla madre, al seguente IBAN (IT 23K 0344173030CC058000092), somma che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, sempre se positivo.
7. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, nell'interesse dei figli, il 50% delle spese straordinarie, sempre che siano concordate tra le parti e che non siano urgenti ed indifferibili, quelle scolastiche, mediche e quant'altro sia necessario per ciascuno dei ragazzi;
per tutto ciò che non è espressamente previsto, si richiama quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Rieti.
8. Ciascun coniuge rimane proprietario e nella effettiva esclusiva disponibilità materiale della propria vettura (auto intestata al sig. tipo Parte_2
Citroen tg. EF 074YW, motociclo tg. X826 MK, auto intestata alla sig.ra tipo Fiat Tipo, tg. Pt_1
EP 458 BM);
9. Ciascuno degli odierni istanti svolge attività lavorativa ( la signora è Pt_1 lavoratrice-socia di un Supermercato in Cantalupo in IN, mentre il sig. svolge attività Pt_2
2 di carpentiere), che consente una totale indipendenza ed autonomia economica e, per l'effetto, ciascuno rinuncia a qualsivoglia contributo economico da parte dell'altro;
10. Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio) integrando, tra le condizioni, quella riguardante il trasferimento della residenza del Sig. Parte_2
da quella attuale in Cantalupo in IN (RI), Via Ternana 23, presso altra località e per
[...]
l'effetto
ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fara in IN (RI) di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 15.09.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fara in IN
(RI) in data 04.07.2004, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 68, parte
II, serie A, anno 2004), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati (il Persona_1
20.12.2011), (il 16.07.2010), (il 14.02.2007) e (il Parte_3 Persona_2 Parte_4
03.12.2008); il matrimonio non ha avuto effetti felici;
i rapporti tra i coniugi si sono inesorabilmente deteriorati nel corso del tempo a causa di difficoltà comunicative ed anche in ragione del progressivo venir meno di quell'unione affettiva e sentimentale che aveva caratterizzato il rapporto per diversi anni;
con sentenza del 26.08.2024 n. 161/24, resa nel procedimento di cui al n. R.G. 1245/24, il
Tribunale di Rieti ha dichiarato efficace ed omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti poi confermate in sede di udienza Presidenziale alla quale i ricorrenti, con dichiarazione congiunta ex art. 23 comma 6 D.L. 28.10.2020 n. 137, dichiaravano di rinunciare a comparire ribadendo la volontà congiunta di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso depositato;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 25.09.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
3 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata con sentenza del
26.08.2024 n. 161/24 del Tribunale di Rieti i coniugi - in sede di udienza Presidenziale alla quale i ricorrenti, con dichiarazione congiunta ex art. 23 comma 6 D.L. 28.10.2020 n. 137, hanno dichiarato di rinunciare a comparire – hanno confermato le condizioni di cui al ricorso depositato, ribadendo la volontà congiunta di volersi separare;
non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Fara in IN (RI) in data 04.07.2004, trascritto nei registri dello stato Parte_2 civile del predetto Comune (atto n. 68, parte II, serie A, anno 2004);
- recepisce l'accordo intervenuto riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione del divorzio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in IN (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 10.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.09.2025 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), entrambi elettivamente domiciliati in Poggio Mirteto (RI), Piazza Martiri della C.F._2
Libertà n. 81 presso lo studio legale dell'Avv. Antonio GIORNETTI che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, n. 2 lett. B) legge n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la Sig.ra nata a [...]_1
IN (RI) il 05.08.1976 e residente in [...], cod. fisc.
[...]
ed il Sig. , nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_2 residente in [...], cod. fisc. , celebratosi in CodiceFiscale_4
Comune di Fara in IN (RI), Atto N. 68 parte II serie A - anno 2004,
CONFERMARE le condizioni di cui alla Sentenza del Tribunale di Rieti n. 161/24, resa nel procedimento di cui al n. R.G. 1245/24 (ossia:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Ciascuno dei due coniugi ha già stabilito la propria nuova vita familiare in modo autonomo e separato dall'altro; in particolare, la signora continua a vivere, con tutti i figli, presso l'abitazione familiare, di sua Pt_1
1 esclusiva proprietà, sita in Cantalupo in IN (RI), alla via Ternana, n. 23 mentre il sig. Pt_2
è ancora residente presso la casa coniugale e si impegna a trasferire formalmente la propria residenza entro e non oltre 15 giorni dal deposito del presente ricorso;
3. I figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo l'istituto dell'Affido Condiviso” e sono collocati presso la madre, con residenza in Cantalupo in IN (RI), alla via Ternana, n. 23; 4. In ordine al diritto di visita dei quattro figli, le parti si accordano come segue: tutti i ragazzi saranno con il padre il martedì ed il venerdì pomeriggio, dal dopo scuola sino alle ore 21,00 e dopo aver cenato dal padre, lo stesso li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
i ragazzi rimarranno presso il padre per due week end al mese, alternati con la madre, dal sabato mattina, per i figli che non vanno a scuola e dopo
l'uscita da scuola per chi frequenta anche il sabato, sino alla domenica sera alle ore 21,00, allorquando il sig. li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. In ordine alle vacanze Pt_2 estive: il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni consecutivi, od eventualmente in accordo con la madre, per un periodo più lungo, nei mesi di luglio od agosto, sempre con riguardo alle esigenze dei figli ed alle loro attività (anche scolastiche) dandone alla madre comunicazione entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Le parti potranno, concordemente, stabilire periodi diversi nella ipotesi di difficoltà lavorative e per eventuali sopravvenute esigenze dei figli.
5. Per le vacanze natalizie, pasquali, per le feste comandate e per i ponti previsti: alternativamente tra di loro, i genitori terranno con sé i figli a partire dall'anno 2024 in cui saranno con la madre: 24 dicembre con la madre ed il 25 col padre, il 31 dicembre ed il I gennaio con la madre, mentre le festività della epifania con il padre ed ogni anno alternativamente, sempre avendo particolare e prioritario riguardo alle esigenze dei singoli ragazzi 6. Il padre si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli, la somma di €. 600,00 ( per l'importo di €. 150,00 per ciascuno di essi), da versare entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla madre, al seguente IBAN (IT 23K 0344173030CC058000092), somma che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, sempre se positivo.
7. Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, nell'interesse dei figli, il 50% delle spese straordinarie, sempre che siano concordate tra le parti e che non siano urgenti ed indifferibili, quelle scolastiche, mediche e quant'altro sia necessario per ciascuno dei ragazzi;
per tutto ciò che non è espressamente previsto, si richiama quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Rieti.
8. Ciascun coniuge rimane proprietario e nella effettiva esclusiva disponibilità materiale della propria vettura (auto intestata al sig. tipo Parte_2
Citroen tg. EF 074YW, motociclo tg. X826 MK, auto intestata alla sig.ra tipo Fiat Tipo, tg. Pt_1
EP 458 BM);
9. Ciascuno degli odierni istanti svolge attività lavorativa ( la signora è Pt_1 lavoratrice-socia di un Supermercato in Cantalupo in IN, mentre il sig. svolge attività Pt_2
2 di carpentiere), che consente una totale indipendenza ed autonomia economica e, per l'effetto, ciascuno rinuncia a qualsivoglia contributo economico da parte dell'altro;
10. Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio) integrando, tra le condizioni, quella riguardante il trasferimento della residenza del Sig. Parte_2
da quella attuale in Cantalupo in IN (RI), Via Ternana 23, presso altra località e per
[...]
l'effetto
ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fara in IN (RI) di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 15.09.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fara in IN
(RI) in data 04.07.2004, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 68, parte
II, serie A, anno 2004), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati (il Persona_1
20.12.2011), (il 16.07.2010), (il 14.02.2007) e (il Parte_3 Persona_2 Parte_4
03.12.2008); il matrimonio non ha avuto effetti felici;
i rapporti tra i coniugi si sono inesorabilmente deteriorati nel corso del tempo a causa di difficoltà comunicative ed anche in ragione del progressivo venir meno di quell'unione affettiva e sentimentale che aveva caratterizzato il rapporto per diversi anni;
con sentenza del 26.08.2024 n. 161/24, resa nel procedimento di cui al n. R.G. 1245/24, il
Tribunale di Rieti ha dichiarato efficace ed omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti poi confermate in sede di udienza Presidenziale alla quale i ricorrenti, con dichiarazione congiunta ex art. 23 comma 6 D.L. 28.10.2020 n. 137, dichiaravano di rinunciare a comparire ribadendo la volontà congiunta di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso depositato;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 25.09.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
3 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata con sentenza del
26.08.2024 n. 161/24 del Tribunale di Rieti i coniugi - in sede di udienza Presidenziale alla quale i ricorrenti, con dichiarazione congiunta ex art. 23 comma 6 D.L. 28.10.2020 n. 137, hanno dichiarato di rinunciare a comparire – hanno confermato le condizioni di cui al ricorso depositato, ribadendo la volontà congiunta di volersi separare;
non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Fara in IN (RI) in data 04.07.2004, trascritto nei registri dello stato Parte_2 civile del predetto Comune (atto n. 68, parte II, serie A, anno 2004);
- recepisce l'accordo intervenuto riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione del divorzio;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in IN (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 10.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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