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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/10/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica Il Giudice designato, Dott. Stefano Poggio In seguito all'udienza di discussione ex art. 281 sexies ultimo comma cpc dell' 8.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 820/2025 tra in Albisola Superiore (C.F. Parte_1
), in persona dell'Amministratore pro tempore dott. , rappresentato e P.IVA_1 Parte_2 difeso dagli Avv.ti Luigi Gallareto e Francesca D'Amelio, per mandato in atti
- ricorrente
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 Corso Mazzini 121/5
- resistente contumace
Oggetto: accertamento della qualità di erede
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il Condominio ricorrente ha chiesto accertarsi la titolarità in capo alla sig.ra delle unità immobiliari site in Albisola Superiore, Corso Controparte_1
Mazzini 121/5, censite al N.C.E.U. al foglio 29, particella 829, subalterni 22 (cat. A/3) e 23 (cat. C/2), tuttora intestate catastalmente alla madre della resistente, deceduta il Persona_1
21.01.2017, nonché dichiararsi l'obbligo della resistente di corrispondere al Condominio la somma di € 4.481,00 per oneri condominiali arretrati.
L'attrice ha dedotto che:
• la resistente risulta residente e abitualmente dimorante presso l'immobile in oggetto (doc. 1: certificato di residenza del 18.04.2025);
• l'immobile risulta ancora intestato alla defunta madre, sig.ra (doc. 3-5: Persona_1 visura catastale del 07.02.2024);
• la sig.ra non ha mai provveduto alla voltura catastale, pur disponendo CP_1 dell'immobile in via esclusiva;
• la stessa ha costantemente agito come condomina, avendo in passato anche ricoperto la carica di amministratrice del Condominio (fino al 2020) e avendo regolarmente corrisposto le quote condominiali sino a tale data;
• successivamente la sig.ra ha interrotto ogni pagamento, risultando morosa per € CP_1
4.481,00 in base al rendiconto 2023 e preventivo 2024 (doc. 7). Il Condominio ha chiesto pertanto che fosse accertata la accettazione tacita dell'eredità da parte della sig.ra e, conseguentemente, la sua legittimazione passiva per le obbligazioni CP_1 condominiali relative all'immobile in cui dimora.
1 B. All'udienza del 30.07.2025, escusso il testimone , questi ha confermato di abitare Testimone_1 nell'appartamento immediatamente soprastante a quello della resistente e di vederla frequentemente sul balcone e all'interno dell'immobile di Corso Mazzini 121/5, ove si occupa delle piante e delle pulizie (verbale d'udienza del 30.07.2025, pagg. 1-2). Il teste ha altresì riferito che la sig.ra ha ricoperto, sino a tre-quattro anni or sono, la carica CP_1 di amministratrice del Condominio.
Tanto premesso, la domanda va accolta come di seguito precisato:
1. Sull'accettazione tacita dell'eredità: Dalla documentazione prodotta e dalle prove orali acquisite, risulta dimostrato che la sig.ra : Controparte_1
• abita stabilmente nell'immobile di Corso Mazzini 121/5, già intestato alla madre Per_1
(doc. 1 e deposizione . Sul punto è rilevante anche la certificazione
[...] Tes_1 anagrafica in atti che dimostra la residenza della resistente nell'immobile per cui è causa.
Sulla rilevanza di tali evidenze ai fini che qui interessano si veda Cass. 1438/2020 in motivazione: “In quanto al fatto che egli non avrebbe trasferito la propria residenza nell'immobile dopo la morte della madre, ma già vi risiedeva e vi abitava in precedenza, la circostanza non solo non contraddice minimamente i rilievi della corte d'appello in ordine al possesso del bene, ma li conferma, non essendo rilevante, nell'ambito della ricostruzione della corte, che il chiamato già abitasse nell'immobile e non ne avesse acquisito il possesso in un secondo tempo. A un attento esame i rilievi della corte in ordine al possesso introducono una circostanza idonea a configurare l'acquisto dell'eredità da parte del CP_2 non in dipendenza di una tacita accettazione, ma ex lege ai sensi dell'art. 485 c.c. (Cass. n. 11018/2008; n. 16507/2006; n. 4845/2003), essendo incontroverso che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che il chiamato abbia fatto l'inventario ed essendo altresì incontroverso che egli avesse consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima (cfr. Cass. n. 2911/1998). Invero l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo (Cass. n. 6167/2019), senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso ...”.
• utilizza in via esclusiva anche la pertinenza censita come C/2 sub. 23;
• paga le spese condominiali sino al 2020 e partecipa alle assemblee, circostanza che attesta una piena assunzione del possesso e della gestione dei beni ereditari (v. docc. 6-7, verbali assembleari);
• ha omesso la voltura catastale, ma tale omissione non esclude la accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., configurandosi tale accettazione ogni qual volta l'erede ponga in essere atti che presuppongono la volontà di accettare, come l'uso dei beni o il pagamento di oneri ad essi connessi.
Ne consegue che la resistente deve essere ritenuta erede accettante dei defunti genitori Per_2
e , e pertanto proprietaria a titolo ereditario degli immobili siti in Corso
[...] Persona_1
Mazzini 121/5.
2. Sulla titolarità e sulla qualità di condomina
2 La resistente, avendo accettato tacitamente l'eredità e mantenendo la detenzione esclusiva dell'immobile, deve essere considerata condomina a tutti gli effetti del Condominio ricorrente. Tale conclusione è coerente con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'utilizzo e la gestione di beni ereditari, nonché il pagamento di oneri correlati agli stessi, integrano comportamenti univocamente rivelatori della volontà di accettare l'eredità” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 21085/2020; Cass. civ., sez. II, n. 13539/2019).
3. Sulla morosità condominiale
Dai documenti prodotti (doc. 7: rendiconto 2023 e preventivo 2024) risulta che la sig.ra è CP_1 morosa per complessivi € 4.481,00, somma comprendente rate condominiali arretrate e oneri ordinari. In atti non risultano effettuati pagamenti successivi né giustificazioni idonee ad escludere l'obbligo contributivo.
4. Sulla richiesta di trascrizione
Ricorre inoltre l'interesse del alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Parte_1 dei RR.II. di Savona, attesa la permanenza della intestazione catastale ai defunti, al fine di garantire certezza nei rapporti condominiali e in sede esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 820/2025, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, 1. ACCERTA E DICHIARA: A che la sig.ra ha accettato tacitamente l'eredità dei defunti Controparte_1 Per_2
e , prendendo possesso dei beni immobili siti in Albisola Superiore,
[...] Persona_1 Corso Mazzini 121/5; B che la stessa è proprietaria, a titolo di erede, delle unità immobiliari censite al N.C.E.U. del Comune di Albisola Superiore, foglio 29 particella 829, subalterni 22 (cat. A/3) e 23 (cat. C/2), e pertanto condomina a tutti gli effetti del Condominio ricorrente;
2. NN la sig.ra al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, della somma di euro 4.481,00, oltre agli ulteriori importi Parte_1 maturandi a titolo di rate condominiali fino al saldo effettivo, interessi legali e spese condominiali successive, nonché agli interessi ex art. 1282 c.c. dalla domanda al saldo.
3. ORDINA al Conservatore dei RR.II. di Savona la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità per l'Ufficio.
4. NN la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Parte_1 che liquida in complessivi euro 2.600,00, oltre spese generali, IVA, CPA di legge e d oltre refusione del CU di legge.
Savona, il 10 ottobre 2025.
Il Giudice Stefano Poggio
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