TRIB
Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/03/2024, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte entro il termine del 6/3/2023, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 478/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv.to Pasquale Guastafierro, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 convenuto contumace Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità delle trattenute IRPEF effettuate dall' sugli arretrati di pensione Cat. SR relativi CP_2 al periodo agosto 2018 – luglio 2020, corrisposti con provvedimento di liquidazione del 27/7/2020, con conseguente condanna dell' alla restituzione dell'importo di CP_1 euro 2.185,47 trattenuto sulla somma corrisposta a titolo di arretrati. L'istante ha chiesto altresì l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 3.992,49 richiesta dall' in CP_2 quanto indebitamente erogata per il periodo dal 1/8/2018 al 31/8/2020, con conseguente annullamento del provvedimento di indebito del 29/7/2020, e con condanna dell'Istituto alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti. L' , nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto CP_2 di fissazione (cfr. relata di notifica in atti), non si è costituito ed è rimasto contumace. Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta. Va in primo luogo dichiarata l'illegittimità delle trattenute operate dall' , quale CP_2 sostituto d'imposta, sulla somma erogata a titolo di arretrati di pensione, atteso che l' ha erroneamente applicato il criterio cd. di cassa, e non quello di competenza. CP_1
Infatti, la normativa presa a riferimento impone che il reddito venga sottoposto a tassazione per anno solare, secondo determinate aliquote, e non secondo un'imposizione cumulativa, che non tenga conto del reddito annuale rispetto al quale gli arretrati si riferiscono. Al riguardo al Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale
“Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali rapportata ad un limite di reddito , ai fini della determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati nelle quote maturate per ciascun anno di competenza, e non nel loro importo complessivo, , poiché nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere richiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetta criterio di cassa” (cfr., tra le altre, Cass. n. 12796 del 15 giugno 2005). In tal senso, peraltro, si è espressa anche la Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 152/2021, prodotta in atti dalla difesa della ricorrente. L' , pertanto, ai fini della tassazione, avrebbe dovuto ripartire gli arretrati secondo CP_2 il criterio di competenza, anno per anno, e poi verificare il limite di reddito raggiunto e sullo stesso applicare l'aliquota prevista, salvo il caso di esonero. Del resto, sarebbe ingiusto per un cittadino non solo ricevere in ritardo delle somme, ma essere anche soggetto ad una imposizione cumulativa che non tenga conto del reddito annuale rispetto al quale gli arretrati si riferiscono. Pertanto, poiché nel caso di specie l' non ha compiuto tale operazione, ma si è CP_2 limitato ad applicare l'imposta sul reddito complessivo dell'anno del pagamento, secondo il criterio di cassa, va dichiarata l'illegittimità della trattenuta effettuata sulle somme erogate alla a titolo di arretrati, e l' deve essere condannato Parte_1 CP_1
a restituire alla ricorrente l'importo di euro 2.185,47, oltre accessori. Con riferimento , poi, all'azione di recupero del presunto indebito di euro 3.992,49, importo erogato nel periodo dal 1/8/2018 al 31/8/2020, va senz'altro dichiarata l'insussistenza dell'indebito per mancanza di dolo. Deve preliminarmente rilevarsi che la ripetizione degli indebiti pensionistici è stata oggetto di molteplici interventi legislativi, che hanno derogato alla disciplina generale stabilita dall'art. 2033 c.c.. Si segnalano, al riguardo, l'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Quest'ultima disposizione, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, in quanto innovativa rispetto alla disciplina introdotta dall'art. 52 della legge n. 88/89, è applicabile alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge 412/91. Successivamente, sono intervenute le leggi 23 dicembre 1996 n. 662 e 28 dicembre
2001 n. 448, le quali hanno dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una disciplina di carattere globalmente sostitutivo rispetto a quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000. Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001 trova, invece, di nuovo applicazione la disciplina dell'art. 13 L. n. 412 del 1991. Difatti, le leggi nn. 662/1996 e 448/2001 introducono una normativa speciale rivolta al passato;
in particolare, la prima per i periodi anteriori al 1996, e la seconda per gli indebiti anteriori al 1° gennaio 2001.
La disciplina vigente resta, pertanto, quella contenuta nell'art. 13 L. n. 412 /1991, la quale trova applicazione dal gennaio 2001 (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2006). Anche le SS.UU. della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere i contrasti insorti a livello giurisprudenziale in tema di recupero di indebiti, affermando il principio secondo cui “al fine di stabilire quale delle norme succedutesi nel tempo debba trovare applicazione nella specifica materia si deve aver riguardo al momento del pagamento indebito “ (cfr. Cass. SS.UU. , 7 marzo 2005 , n. 4809). Nel caso di specie, quindi, trattandosi di indebito relativo al periodo dal 31/8/2018 al 31/8/2020, trova applicazione l'art. 13 della L. n. 412/1991. Orbene, il comma 1 di tale articolo dispone che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato. CP_1
Con riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, va sottolineato che “sul percettore della prestazione indebita non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ultimo può ritenersi sussistente solo se positivamente provato” (così Cass. Civ., Sez. Lav., 29/4/1997 n. 3728). Inoltre, come autorevolmente affermato da Cass. n.11498/96, “non può configurarsi l'ipotesi di dolo per il semplice silenzio o la reticenza di chi riscuote le somme, ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sé stesso, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta”. Si osserva altresì che la Suprema Corte, con sentenza n. 28771 del 9/11/2018, ha ribadito che la disciplina della irripetibilità delle somme pagate dall' e riscosse CP_2 dal pensionato in buona fede si applica anche in materia assistenziale, e non solo previdenziale (cfr. sent. cit., nonché Cass. 26036/2019). Ciò detto, e venendo alla fattispecie che qui occupa, deve rilevarsi che l non ha CP_1 provato in alcun modo la sussistenza del dolo, atteso che nella comunicazione del 29/7/2020 l' si limita a dichiarare: “… lei ha ricevuto per il periodo dal 1/8/2018 CP_2 al 31/8/2020 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07356168 per un importo complessivo di euro 3.992,49 per i seguenti motivi : per la titolarità di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge derivanti dalla pensione di reversibilità , la prestazione cat. INVCIV n. 07356168 per il periodo 1/8/2018 – 31/12/2018 spetta in misura inferiore a quella corrisposta. La stessa dal 1/1/2019 non è più spettante” (cfr. doc. cit.).
Nulla viene specificato in relazione ad artifizi o raggiri, o ad omissioni di qualsiasi genere da parte della , così come nulla è stato dimostrato al riguardo in sede Parte_1 processuale. Si osserva, anzi, che l' è rimasto contumace nel presente giudizio e non ha fornito CP_2 alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree , per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa. Pertanto, mancando la prova del dolo, deve concludersi per l'illegittimità della ripetizione disposta dall' , con il conseguente obbligo di restituzione delle somme CP_2 già trattenute per tale motivo, ferma restando, ovviamente, la possibilità per l'Istituto di determinare, per il futuro, l'esatto importo della prestazione spettante sulla base delle informazioni, anche di natura reddituale, successivamente acquisite. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per le suesposte argomentazioni, la domanda della ricorrente va accolta;
per l'effetto, la predetta va dichiarata non tenuta alla restituzione della somma di euro 3.992,49 richiesta dall' in quanto da quest'ultimo indebitamente corrisposta nel periodo dal CP_2
1/8/2018 al 31/8/2020, e l' va condannato alla restituzione delle somme CP_1 illegittimamente trattenute sulla prestazione di cui è titolare la , oltre Parte_1 accessori come per legge, Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 4/2/2021 nei confronti dell' , così provvede : Parte_1 CP_2
a)condanna l' al pagamento , in favore di parte ricorrente, della somma di euro CP_2
2.185, 47 illegittimamente trattenuta , oltre accessori come per legge;
b)dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall' in favore di parte ricorrente, per un CP_2 importo pari a euro 3.992,49, per le causali di cui in motivazione;
c)condanna l' CP_2 alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sulla prestazione in godimento dell'istante, oltre accessori;
d)condanna l al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi euro 2540,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA , CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 4/3/2024 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte entro il termine del 6/3/2023, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 478/2021 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv.to Pasquale Guastafierro, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20 ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 convenuto contumace Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità delle trattenute IRPEF effettuate dall' sugli arretrati di pensione Cat. SR relativi CP_2 al periodo agosto 2018 – luglio 2020, corrisposti con provvedimento di liquidazione del 27/7/2020, con conseguente condanna dell' alla restituzione dell'importo di CP_1 euro 2.185,47 trattenuto sulla somma corrisposta a titolo di arretrati. L'istante ha chiesto altresì l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 3.992,49 richiesta dall' in CP_2 quanto indebitamente erogata per il periodo dal 1/8/2018 al 31/8/2020, con conseguente annullamento del provvedimento di indebito del 29/7/2020, e con condanna dell'Istituto alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti. L' , nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto CP_2 di fissazione (cfr. relata di notifica in atti), non si è costituito ed è rimasto contumace. Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta. Va in primo luogo dichiarata l'illegittimità delle trattenute operate dall' , quale CP_2 sostituto d'imposta, sulla somma erogata a titolo di arretrati di pensione, atteso che l' ha erroneamente applicato il criterio cd. di cassa, e non quello di competenza. CP_1
Infatti, la normativa presa a riferimento impone che il reddito venga sottoposto a tassazione per anno solare, secondo determinate aliquote, e non secondo un'imposizione cumulativa, che non tenga conto del reddito annuale rispetto al quale gli arretrati si riferiscono. Al riguardo al Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale
“Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali rapportata ad un limite di reddito , ai fini della determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati nelle quote maturate per ciascun anno di competenza, e non nel loro importo complessivo, , poiché nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere richiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetta criterio di cassa” (cfr., tra le altre, Cass. n. 12796 del 15 giugno 2005). In tal senso, peraltro, si è espressa anche la Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 152/2021, prodotta in atti dalla difesa della ricorrente. L' , pertanto, ai fini della tassazione, avrebbe dovuto ripartire gli arretrati secondo CP_2 il criterio di competenza, anno per anno, e poi verificare il limite di reddito raggiunto e sullo stesso applicare l'aliquota prevista, salvo il caso di esonero. Del resto, sarebbe ingiusto per un cittadino non solo ricevere in ritardo delle somme, ma essere anche soggetto ad una imposizione cumulativa che non tenga conto del reddito annuale rispetto al quale gli arretrati si riferiscono. Pertanto, poiché nel caso di specie l' non ha compiuto tale operazione, ma si è CP_2 limitato ad applicare l'imposta sul reddito complessivo dell'anno del pagamento, secondo il criterio di cassa, va dichiarata l'illegittimità della trattenuta effettuata sulle somme erogate alla a titolo di arretrati, e l' deve essere condannato Parte_1 CP_1
a restituire alla ricorrente l'importo di euro 2.185,47, oltre accessori. Con riferimento , poi, all'azione di recupero del presunto indebito di euro 3.992,49, importo erogato nel periodo dal 1/8/2018 al 31/8/2020, va senz'altro dichiarata l'insussistenza dell'indebito per mancanza di dolo. Deve preliminarmente rilevarsi che la ripetizione degli indebiti pensionistici è stata oggetto di molteplici interventi legislativi, che hanno derogato alla disciplina generale stabilita dall'art. 2033 c.c.. Si segnalano, al riguardo, l'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Quest'ultima disposizione, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, in quanto innovativa rispetto alla disciplina introdotta dall'art. 52 della legge n. 88/89, è applicabile alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge 412/91. Successivamente, sono intervenute le leggi 23 dicembre 1996 n. 662 e 28 dicembre
2001 n. 448, le quali hanno dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una disciplina di carattere globalmente sostitutivo rispetto a quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000. Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001 trova, invece, di nuovo applicazione la disciplina dell'art. 13 L. n. 412 del 1991. Difatti, le leggi nn. 662/1996 e 448/2001 introducono una normativa speciale rivolta al passato;
in particolare, la prima per i periodi anteriori al 1996, e la seconda per gli indebiti anteriori al 1° gennaio 2001.
La disciplina vigente resta, pertanto, quella contenuta nell'art. 13 L. n. 412 /1991, la quale trova applicazione dal gennaio 2001 (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2006). Anche le SS.UU. della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere i contrasti insorti a livello giurisprudenziale in tema di recupero di indebiti, affermando il principio secondo cui “al fine di stabilire quale delle norme succedutesi nel tempo debba trovare applicazione nella specifica materia si deve aver riguardo al momento del pagamento indebito “ (cfr. Cass. SS.UU. , 7 marzo 2005 , n. 4809). Nel caso di specie, quindi, trattandosi di indebito relativo al periodo dal 31/8/2018 al 31/8/2020, trova applicazione l'art. 13 della L. n. 412/1991. Orbene, il comma 1 di tale articolo dispone che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a dolo del pensionato. CP_1
Con riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, va sottolineato che “sul percettore della prestazione indebita non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ultimo può ritenersi sussistente solo se positivamente provato” (così Cass. Civ., Sez. Lav., 29/4/1997 n. 3728). Inoltre, come autorevolmente affermato da Cass. n.11498/96, “non può configurarsi l'ipotesi di dolo per il semplice silenzio o la reticenza di chi riscuote le somme, ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sé stesso, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta”. Si osserva altresì che la Suprema Corte, con sentenza n. 28771 del 9/11/2018, ha ribadito che la disciplina della irripetibilità delle somme pagate dall' e riscosse CP_2 dal pensionato in buona fede si applica anche in materia assistenziale, e non solo previdenziale (cfr. sent. cit., nonché Cass. 26036/2019). Ciò detto, e venendo alla fattispecie che qui occupa, deve rilevarsi che l non ha CP_1 provato in alcun modo la sussistenza del dolo, atteso che nella comunicazione del 29/7/2020 l' si limita a dichiarare: “… lei ha ricevuto per il periodo dal 1/8/2018 CP_2 al 31/8/2020 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07356168 per un importo complessivo di euro 3.992,49 per i seguenti motivi : per la titolarità di redditi superiori ai limiti stabiliti dalla legge derivanti dalla pensione di reversibilità , la prestazione cat. INVCIV n. 07356168 per il periodo 1/8/2018 – 31/12/2018 spetta in misura inferiore a quella corrisposta. La stessa dal 1/1/2019 non è più spettante” (cfr. doc. cit.).
Nulla viene specificato in relazione ad artifizi o raggiri, o ad omissioni di qualsiasi genere da parte della , così come nulla è stato dimostrato al riguardo in sede Parte_1 processuale. Si osserva, anzi, che l' è rimasto contumace nel presente giudizio e non ha fornito CP_2 alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree , per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa. Pertanto, mancando la prova del dolo, deve concludersi per l'illegittimità della ripetizione disposta dall' , con il conseguente obbligo di restituzione delle somme CP_2 già trattenute per tale motivo, ferma restando, ovviamente, la possibilità per l'Istituto di determinare, per il futuro, l'esatto importo della prestazione spettante sulla base delle informazioni, anche di natura reddituale, successivamente acquisite. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per le suesposte argomentazioni, la domanda della ricorrente va accolta;
per l'effetto, la predetta va dichiarata non tenuta alla restituzione della somma di euro 3.992,49 richiesta dall' in quanto da quest'ultimo indebitamente corrisposta nel periodo dal CP_2
1/8/2018 al 31/8/2020, e l' va condannato alla restituzione delle somme CP_1 illegittimamente trattenute sulla prestazione di cui è titolare la , oltre Parte_1 accessori come per legge, Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 4/2/2021 nei confronti dell' , così provvede : Parte_1 CP_2
a)condanna l' al pagamento , in favore di parte ricorrente, della somma di euro CP_2
2.185, 47 illegittimamente trattenuta , oltre accessori come per legge;
b)dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall' in favore di parte ricorrente, per un CP_2 importo pari a euro 3.992,49, per le causali di cui in motivazione;
c)condanna l' CP_2 alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sulla prestazione in godimento dell'istante, oltre accessori;
d)condanna l al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi euro 2540,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA , CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 4/3/2024 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco