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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1802/2022 R.G.A.C, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Albano Laziale (Roma), alla Via Gaetano Donizetti, 87, presso lo studio dell'Avv.
Marcello Di Rollo, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Chiaramonte, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Massaciuccoli 19, presso lo studio dell'Avv.
Giacomo Tutinelli, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore,
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 577/2022, pubblicata il 04.05.2022, il Tribunale di Castrovillari, decidendo sull'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
1 03420140003761471, emessa da nella qualità di Agente della riscossione per Controparte_3
la Provincia di con la quale gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma CP_4 di € 41.769,10 per un presunto credito vantato dall'
[...]
e riveniente dall'asserito omesso pagamento delle rate Controparte_1
di un finanziamento agevolato accordato ex decreto legge 608/96, ha così provveduto: 1) ha dichiarato la contumacia di 2) ha rigettato l'opposizione proposta da Controparte_3 [...]
; 3) ha condannato l'opponente a rifondere - in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del giudizio, liquidate in
[...] complessivi € 7.254,00, oltre accessori come per legge.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello e contestuale Parte_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.12.2022,
Si è costituita in giudizio Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere al
[...]
gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare, ha chiesto che l'appello venisse dichiarato inammissibile perché parte appellante ha erroneamente notificato il gravame all'Avv. Augusto
Romano, difensore di nei precedenti procedimenti svoltisi dinanzi al Tribunale ordinario CP_1
di Roma (R.G. 50982/2014) e al Tribunale ordinario di Cosenza (R.G. 815/2016) e non all'odierno difensore (Avv. Giacomo Tutinelli) che ha difeso nel corso di tutto il giudizio di primo CP_1
grado svoltosi dinanzi al Tribunale ordinario di Castrovillari (R.G. 126/2018).
Nonostante la regolarità della notifica, l' non si è costituita. Controparte_2
A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare dell'8.03.2023, ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 conv. con mod. L. 77/2023 del 12.04.2023, con provvedimento del
20.03.2023 il Collegio ha rigettato la richiesta di inibitoria e ha rinviato all'udienza del 25.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 24.09.2024, le parti hanno chiesto un differimento dell'udienza di sei mesi per consentire loro di definire la controversia in via transattiva.
All'udienza del 25.09.2024, con provvedimento del 30.09.2025, il Collegio ha disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 marzo 2025.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione, le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta e la Corte ha, pertanto, assegnato nuovo termine perentorio fino al 28.05.2025 per il deposito di note scritte ai sensi
2 dell'art. 127 ter comma IV c.p.c., con avviso della circostanza per cui in difetto di note si procederà alla cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo.
Anche nel nuovo termine scadente il 28 maggio 2025 le parti non hanno depositato note.
La decisione della controversia deve avvenire sulla base del combinato disposto dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c. che prevede che se nessuna delle parti deposita note nel nuovo termine assegnato il giudice dichiara l'estinzione del giudizio e dell'art 307, quarto comma, c.p.c. che prevede che «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio». Poiché nel caso in esame la causa di estinzione si è verificata quando la causa si trovava davanti al collegio, l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_5 Controparte_2
avverso la sentenza n. 577/2022 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata in data
[...]
04.05.2022, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto il 13 giugno 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1802/2022 R.G.A.C, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Albano Laziale (Roma), alla Via Gaetano Donizetti, 87, presso lo studio dell'Avv.
Marcello Di Rollo, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Chiaramonte, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Massaciuccoli 19, presso lo studio dell'Avv.
Giacomo Tutinelli, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore,
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 577/2022, pubblicata il 04.05.2022, il Tribunale di Castrovillari, decidendo sull'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
1 03420140003761471, emessa da nella qualità di Agente della riscossione per Controparte_3
la Provincia di con la quale gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma CP_4 di € 41.769,10 per un presunto credito vantato dall'
[...]
e riveniente dall'asserito omesso pagamento delle rate Controparte_1
di un finanziamento agevolato accordato ex decreto legge 608/96, ha così provveduto: 1) ha dichiarato la contumacia di 2) ha rigettato l'opposizione proposta da Controparte_3 [...]
; 3) ha condannato l'opponente a rifondere - in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del giudizio, liquidate in
[...] complessivi € 7.254,00, oltre accessori come per legge.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello e contestuale Parte_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.12.2022,
Si è costituita in giudizio Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, per resistere al
[...]
gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare, ha chiesto che l'appello venisse dichiarato inammissibile perché parte appellante ha erroneamente notificato il gravame all'Avv. Augusto
Romano, difensore di nei precedenti procedimenti svoltisi dinanzi al Tribunale ordinario CP_1
di Roma (R.G. 50982/2014) e al Tribunale ordinario di Cosenza (R.G. 815/2016) e non all'odierno difensore (Avv. Giacomo Tutinelli) che ha difeso nel corso di tutto il giudizio di primo CP_1
grado svoltosi dinanzi al Tribunale ordinario di Castrovillari (R.G. 126/2018).
Nonostante la regolarità della notifica, l' non si è costituita. Controparte_2
A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare dell'8.03.2023, ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 conv. con mod. L. 77/2023 del 12.04.2023, con provvedimento del
20.03.2023 il Collegio ha rigettato la richiesta di inibitoria e ha rinviato all'udienza del 25.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 24.09.2024, le parti hanno chiesto un differimento dell'udienza di sei mesi per consentire loro di definire la controversia in via transattiva.
All'udienza del 25.09.2024, con provvedimento del 30.09.2025, il Collegio ha disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 marzo 2025.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione, le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta e la Corte ha, pertanto, assegnato nuovo termine perentorio fino al 28.05.2025 per il deposito di note scritte ai sensi
2 dell'art. 127 ter comma IV c.p.c., con avviso della circostanza per cui in difetto di note si procederà alla cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo.
Anche nel nuovo termine scadente il 28 maggio 2025 le parti non hanno depositato note.
La decisione della controversia deve avvenire sulla base del combinato disposto dell'art. 127 ter quarto comma c.p.c. che prevede che se nessuna delle parti deposita note nel nuovo termine assegnato il giudice dichiara l'estinzione del giudizio e dell'art 307, quarto comma, c.p.c. che prevede che «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio». Poiché nel caso in esame la causa di estinzione si è verificata quando la causa si trovava davanti al collegio, l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza.
Consegue la pronuncia di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_5 Controparte_2
avverso la sentenza n. 577/2022 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata in data
[...]
04.05.2022, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso da remoto il 13 giugno 2025
La Presidente est.
dott.ssa Silvana Ferriero
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