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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4560 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 260/2022 del Giudice di Pace di Pontedera, vertente
TRA
(P. IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Generoso di Parte_2
Biase, presso il cui studio, in Aversa (CE), via Armando Diaz n. 91, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
(P. IVA Controparte_1
), in persona del suo titolare , rappresentato e difeso P.IVA_2 CP_1
dagli avv.ti Leandro Barsotti e Lorenzo Eustachi, presso il cui studio in Cascina
(PI), Via Belgio n.1, elettivamente domicilia
APPELLATA
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 844/2018, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Pontedera, la CP_1 Controparte_1
per ivi sentire: “a) nel merito, annullare e/o revocare il decreto
[...]
ingiuntivo opposto, per carenza di legittimazione processuale passiva dell'odierna opponente
e, comunque, per inesistenza e/o carenza dei requisiti di certezza, liquidità e/o esigibilità dei pretesi crediti;
b) in ogni caso, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.
1.2 Più in particolare, premesso che: con il ricorso per decreto ingiuntivo la ditta Controparte_1
deduceva di aver svolto, in favore della
[...] Parte_1
attività di intervento e realizzazione di opere idrauliche presso il ristorante
“Calandrino” in Calcinaia;
aggiungeva di aver emesso per la fornitura dei materiali e per i lavori eseguiti, come risultanti dai D.D.T. n. 26 del 3.04.17
e n. 42 del 6.05.17, la fattura n. 40/2017 del 6.10.17 per l'importo di €
1.149,34; concludeva che non aveva mai ricevuto il pagamento nonostante l'invio della lettera di messa in mora tramite pec in data 15.11.2018 e nonostante la società intimata non avesse contestato la fattura.
1.3 Nel merito, eccepiva che:
a) la fattura n. 40/2017, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, era stata contestata in data 13.11.17 in quanto avente ad oggetto costi di materiale e manodopera imputabili alla società cui la CP_2
società era subentrata nella gestione del ramo d'azienda, Parte_1
2 denominata “il Calandrino”, solo in data 6.04.2017 allorquando era stato stipulato il contratto di affitto;
b) dato che l'ordine non proveniva dalla la fattura non era Parte_1
stata nemmeno registrata in contabilità;
c) i documenti di trasporto erano privi di sottoscrizione, per cui non poteva evincersi che il materiale fosse stato consegnato ad un dipendente o rappresentante della società Parte_1
d) non era stato fornito alcun documento che provasse la sussistenza di un rapporto contrattuale con la ditta Controparte_1
da cui potesse discendere l'ordine da parte della società
[...]
opponente;
e) i lavori eseguiti e la fornitura di materiali di cui alla fattura n. 40/2017 erano relativi ad interventi straordinari, come tali a carico della ditta proprietaria.
2. Alla prima udienza del 22.07.19, si costitutiva in giudizio la ditta
[...]
, in persona del suo Controparte_1
titolare, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 844/18 e, nel merito, il rigetto delle domande attoree con la conseguente conferma del provvedimento di ingiunzione e, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento della somma effettivamente dovuta all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
2.1 In fatto deduceva: che la aveva preso cognizione dello stato Parte_1
dei locali e delle attrezzature in data assai anteriore alla stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, essendo necessari piccoli lavori di ammodernamento dei locali;
che la società , proprietaria del ramo d'azienda, aveva CP_2
commissionato, nel periodo gennaio – marzo 2017, esclusivamente l'esecuzione di opere finalizzate a rendere gli impianti a norma e il locale idoneo all'uso, provvedendo regolarmente al saldo;
che, nello stesso periodo, Matteo
3 Signorino, all'epoca dei fatti legale rappresentante della aveva Parte_1
ordinato alla ditta opposta l'esecuzione di altri interventi diretti ad apportare miglioramenti puramente estetici e a modificare l'arredamento, quali la realizzazione di un nuovo impianto per “banco uso bar”, il collegamento delle tubature e degli scarichi ai componenti della cucina, il rimontaggio dei lavabi nei bagni, che erano stati rimossi per essere verniciati di un colore diverso da quello preesistente;
che si trattava di una fornitura di materiale idraulico del valore di circa € 200,00, mentre la restante cifra era dovuta per la manodopera, necessario per una manutenzione ordinaria degli impianti che, secondo consuetudine, non richiedeva un accordo scritto.
3. Con ordinanza del 5.10.19 il G.d.P. di Pontedera, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14.10.19, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
4. La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale ed interrogatorio formale nonché produzione documentale, anche in seguito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
5. All'esito, il Giudice di Pace di Pontedera, con sentenza n. 260/2022, respingeva l'opposizione proposta e, conseguentemente, confermava il decreto ingiuntivo n. 844/18, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
6. Con atto di citazione, la roponeva appello dinanzi Parte_1
al Tribunale di Pisa avverso la citata sentenza al fine di ottenerne l'integrale riforma.
7. In data 27.02.23 si costituiva nel giudizio di appello la
[...]
chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la conferma integralmente della sentenza di primo grado.
8. Il giudizio di appello veniva istruito documentalmente e, in seguito ad alcuni rinvii, con ordinanza del 9.07.24 veniva fissata l'udienza di discussione orale.
9. L'appello va rigettato.
4 Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che la sentenza di prime cure sarebbe inficiata dalla violazione ed erronea applicazione della norma dell'art. 633 c.p.c. in quanto, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere l'ingiunzione di pagamento e, ancor meno, per la conferma del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione.
La doglianza è infondata. Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso tenuto conto della produzione di parte ricorrente ed, in specie, dei documenti di trasporto n. 42 del 6.5.2017 e n. 26 del 3.4.2017, della fattura n. 40/2017 del
6.10.2017 e dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili. Ai sensi dell'art. 634, co 2, c.p.c., infatti, per quanto attiene ai crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale, gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, sono prove scritte idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Si rileva, poi, sulla scorta di quanto ribadito dalla Suprema Corte, a Sezioni
Unite, n. 927 del 2022, che l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnativa, né può considerarsi un'actio nullitatis, trattandosi di una fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento monitorio, che introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata legittimamente emessa in presenza dei presupposti di legge, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa avanzata dal creditore.
In secondo luogo, l'appellante contesta l'iter argomentativo che ha portato al rigetto dell'opposizione in quanto fondato su un'erronea valutazione dei fatti e un'illegittima applicazione della norma di cui all'art. 2697 c.c.. Posto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve dimostrare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente deve
5 dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, nel caso de quo non è in contestazione l'adempimento o la corretta esecuzione dei lavori, né l'importo della fattura emessa dalla ditta odierna appellata. La ha contestato di aver commissionato i suddetti lavori Parte_1
attribuendo tale ordine ed il relativo onere di pagamento alla società CP_2
titolare del ramo di azienda da essa preso in affitto. Tuttavia, diversi
[...]
elementi concorrono a formare il convincimento che le opere siano state richieste alla dalla società odierna Controparte_1
appellante. Invero, posto che i documenti di trasporto e la fattura emessa assurgono a meri indizi, la dichiarazione del teste socio e Testimone_1
amministratore della società assume particolare rilievo CP_2
unitamente alla circostanza che quest'ultima, pur ritenuta l'effettiva debitrice, non sia stata chiamata in causa dall'intimata del pagamento. Inoltre, la stessa ha ammesso di aver commissionato l'ordine di eseguire i lavori Parte_1
relativi all'allaccio degli impianti idrici al bar, come confermato in sede testimoniale da , che pure non è emerso siano stati pagati. Testimone_2
Nello stesso senso depone la circostanza che i Documenti di trasporto, aventi ad oggetto materiale idraulico, riportino una data a ridosso della presa in gestione del ristorante da parte della società lasciando presumere Parte_1
la necessità di adattare gli impianti e, in genere, i locali all'attività che si stava per avviare. Posto che la società appellata, secondo quanto emerso, avrebbe svolto lavori anche per la titolare del ramo di azienda concesso in affitto, non si comprenderebbe altrimenti il motivo che avrebbe indotto la creditrice a richiedere il pagamento di una prestazione, tra l'altro di ridotto valore, ad un soggetto diverso da quello per il quale aveva eseguito la maggior parte delle opere.
10. Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base
6 dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza n. Parte_1
260/2022, emessa dal Giudice di Pace di Pontedera e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna lla refusione delle spese di lite, in favore Parte_1
di , che Controparte_1
liquida in € 1701, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15 %, IVA e
CPA come per legge;
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.
13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
Così deciso in Pisa, lì 23 gennaio 2025
IL GIUDICE
Teresa Guerrieri
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