TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10188 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pubblicato nella causa RG. n 4200/23 all'udienza del 14/10/25 , mediante lettura la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Greco pec Parte_1
giusta procura in calce al ricorso . Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall' avv Paolo Cipiccia anche disgiuntamente all'avv Pamela Camerieri in virtù di procura su foglio separato pec , Email_2
RESISTENTE
CP_3
RESISTENTE non costituita
OGGETTO: intermediazione di mano d'opera ,differenze retributive ,licenziamento illegittimo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6/2/23 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire : 1) In via principale e nel merito:
“a) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che la sussistenza o la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la sin dalla data del 1 giugno 2019, con diritto dello stesso ad ottenere Controparte_1
l'inquadramento nel livello C1 del CCNL Metalmeccanici Installazione di Impianti (doc. n. 24) oppure D1 dello stesso contratto o in diverso contratto che codesto Giudice vorrà accertare nel corso del giudizio, e, per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante “pro tempore”, al pagamento delle somme dovute dalla data del 23 marzo 2019( rectius 2022) (data di interruzione del rapporto) alla data dell'effettivo reintegro (anche a titolo risarcitorio) sulla base della retribuzione prevista dal livello di inquadramento determinato;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per tutto quanto esposto in narrativa, al pagamento delle differenze retributive, dalla data del 1 giugno 2019 alla data del 23 marzo 2022, nella misura di Euro 70.632,42 (livello C1) oltre a TFR nella misura di Euro 6.454,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria (cfr. doc. n. 34), oppure nella misura di Euro 69.011,45 (livello D2) oltre al TFR nella misura di Euro 6.353,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria (cfr. doc. n. 33), oppure nella misura di Euro 47.520,76 (live. D2 contratto sigle minori), oltre al TFR nella misura di Euro 4.693,77 (oltre interessi e rivalutazione) (cfr. doc. n. 32) e per l'effetto condannare in persona del legale CP_1 rappresentante, oppure le altre Società convenute ap pagamento di tali somme o della somma maggiore o minore determinata dal Giudice anche a mezzo CTU. 2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1) che precede: c) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato all'odierna ricorrente e, per l'effetto:
- condannare la e/o la in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_4
“pro tempore”, alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità pari alle mensilità dovute dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto oppure ad una indennità, sostitutiva della reintegra, nella misura di n. 36 mensilità o nella diversa misura che codesto Giudice vorrà liquidare oltre interessi e rivalutazioni monetaria dalla data del licenziamento alla data dell'effettivo pagamento. In ogni caso, in riferimento a tutte le domande formulate si chiede che Codesto Giudice voglia adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni e di giustizia, anche se non precisati, in riferimento alla fattispecie prospettata, e sulla base dei fatti che emergeranno nel corso del giudizio, considerando le conseguenze previste per essa dalla legge e dal consolidato orientamento giurisprudenziale. Con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze ed onorari.” A sostegno del ricorso assumeva che era stato assunto dalla con contratto Parte_2
a tempo determinato con decorrenza dall'1/6/2019 e scadenza il 30/9/2019 prorogata fino al 31/12/2019, inquadrato nel livello D2 del c.c.n.l applicato dalla stessa società , con orario di 10 ore settimanali part-time e 45 giorni di prova;
che dall'uno gennaio 2020 iniziava a lavorare per la alle medesime condizioni economiche e normative del Controparte_5 precedente rapporto di lavoro, con contratto a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato in data 23/3/2020, con orario part time con cessazione del rapporto in data 31 ottobre 2021;che dall' 1/11/ 21 il ricorrente era stato assunto dalla , inquadrato CP_6 al livello D2 del c.c.n.l per gli addetti al settore Metalmeccanico Installazione di impianti odontotecnico,part time con periodo di prova;
che tale contratto era stato fatto solo sottoscrivere in data 28 dicembre 2021, pur riportando la data del 30 ottobre 2021,contestualmente alla lettera di risoluzione del rapporto per mancato superamento della prova;
che dal 29/12/21 era assunto dalla come D2 c.c.n.l. applicato dalla società CP_4 con periodo di prova;
che dal marzo 2020 all'ottobre 2021, pur essendo alle formali dipendenze di e svolgendo attività solo per la veniva posto in cassa CP_5 Controparte_1 integrazione guadagni a zero ore senza alcuna comunicazione;
che prima della fine del rapporto era stato in malattia sino al 23 marzo 2022, quando riceveva la lettera di licenziamento datata 21 marzo 2022 per mancato superamento del periodo di prova;
che in realtà il reale datore di lavoro era sempre stata la e la , di cui Controparte_1 Parte_3 le società facevano parte, era stata solo creata per fornire personale alla come CP_1 emergeva anche del fatto che le società venivano costituite e sciolte in prossimità dell'assunzione e della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente;
che per la
[...] svolgeva le mansioni meglio descritte al capitolo 1.20 come addetto all'ufficio
CP_1 acquisti, all'organizzazione della logistica dei prodotti finiti o semilavorati della
CP_1 alla fornitura dei documenti necessari allo svolgimento di attività informatica, il tutto sotto il controllo dei responsabili della che non aveva mai svolto un orario part-time,
CP_1 ma un orario full time di 8 ore giornaliere dalle 07,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,30; che aveva una e-mail con dominio della relativo all'ufficio acquisti e anche una mail
CP_1 con indirizzo aziendale riferito alle per tutte le comunicazioni;
che il ricorrente
CP_1 era stato inquadrato nel livello D2 del c.c.n.l per gli addetti al settore Metalmeccanico Installazione Impianti Odontotecnico prevedendosi una retribuzione di 12 mensilità senza la tredicesima e subendo una diminuzione della retribuzione nel corso degli anni a partire dal contratto con e che il contratto collettivo applicato dalle società, CP_6 CP_4 era il contratto sottoscritto dalle sigle minori con retribuzioni inferiori rispetto al c.c.n.l. Metalmeccanici Installazione Impianti sottoscritto da NI di cui si chiedeva l'applicazione; che durante il periodo di cassa integrazione guadagni aveva lavorato ed inoltre illegittimo era stato il ricorso alla cassa integrazione;
che, di fatto, le società che si erano susseguite negli anni, datori di lavoro del ricorrente ,avevano fornito alla la
CP_1 struttura organizzativa e produttiva necessaria per svolgere l'attività, tanto che la
CP_1 era una società che aveva solo due dipendenti e per la restante parte personale somministrato dalle società all'uopo costituite ,le quali di per sé non avevano alcuna struttura organizzativa e produttiva ed erano destinate ad avere una vita molto breve;
che pertanto sussisteva un unico centro di imputazione del rapporto facente capo alla che ove non si fosse
CP_1 individuato un unico centro di imputazione del rapporto, comunque vi era stata una illegittima interposizione di manodopera, essendosi le società limitate a fornire personale alla che per le mansioni svolte doveva essere inquadrato nel livello C1 del c.c.n.l. CP_1
che doveva essere il c.c.n.l. corretto che la società Controparte_7 avrebbe dovuto applicare , con diritto al pagamento delle somme maturate;
che, pertanto, considerando i compensi che emergevano dalle buste paga e i contratti collettivi che erano stati descritti nelle lettere di assunzione, per avere il ricorrente svolto un orario full time e per aver lavorato nel periodo di cassa integrazione guadagni, allo stesso spettava la somma di euro 47.520, 76 oltre euro 4.693.77 a titolo di t.f.r, mai percepito, considerando il c.c.n.l. Metalmeccanico Installazione Impianti sottoscritto dalle sigle minori richiamato nei contratti del ricorrente;
che, ove invece si ritenesse applicabile il c.c.n.l Metalmeccanico Installazione Impianti sottoscritto da NI, inquadrando il ricorrente nel livello C1 ,lo stresso aveva diritto ad euro 70.632.42 oltre ad euro 6.454,31 per t.fr, mentre inquadrandolo nel livello D2 aveva diritto ad euro 69.011,45 oltre ad euro 6.353,21. In subordine chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, essendo nullo il patto di prova, avendo in precedenza il ricorrente svolto sempre la stessa attività per il medesimo soggetto da quasi tre anni, per essere “il periodo di prova del tutto generico” e per non aver neanche svolto la prova, essendo in malattia ,con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere dalle convenute in solido il reintegro nel posto di lavoro con il pagamento delle mensilità maturate dal licenziamento, o, in subordine, il pagamento di un'indennità nella misura massima prevista dalla legge pari a 36 mensilità. Concludeva come sopra. Si costituiva la assumendo che l'attività lavorativa del ricorrente presso la Controparte_1 società derivava dal contratto di rete cui avevano partecipato le società datrici di lavoro del ricorrente;
che il rapporto si era svolto in codatorialità o in distacco e ciò era stato accettato dal ricorrente nei contratti individuali;
che il ccnl era scelto dal datore di lavoro e non dal lavoratore;
che dalla lettura del ccnl Commercio ANPT emergeva che la qualifica assegnata dalla al ricorrente comprendeva gli impiegati di elevato ordine ed analoghe CP_4 considerazioni valevano per l'inquadramento dato al ricorrente dalla;
che le CP_6 censure sulla Integrazione non riguardavano la , che legittimo era stato Pt_4 Controparte_1 il ricorso alla Cassa Integrazione per le imprese della rete;
che nessuna prestazione era stata resa nel periodo di CIG;
si contestava il ccnl invocato da parte ricorrente e risultava che il ricorrente aveva firmato una conciliazione sindacale con la per il periodo dall' CP_6
1/6/19 al 31/10/21 ; legittimo era il licenziamento del ricorrente, non essendo fondati i motivi di censura indicati in ricorso. Nessuno si costituiva per la Levante cancellata al momento del deposito del ricorso e pertanto va revocata la contumacia dichiarata alla prima udienza ,essendo il soggetto giuridico estinto.. Chiedeva di autorizzare la chiamata delle imprese della rete per essere litisconsorti necessari ai sensi dell'art 29 Dlgs 276/03 ed il rigetto del ricorso nel merito Ammesse le prove ,escussi i testi , la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . Preliminarmente si osserva che non veniva autorizzata la chiamata in causa delle società appartenenti alla rete ,ritenendosi non estese le domande alle predette società e non essendo litisconsorti necessarie in quanto in primo luogo l'art 29 c 2 del Dlgs 276/23 citato da parte resistente non opera nel caso in esame essendo la norma dettata in materia di appalto lecito, ed in secondo luogo non sussistendo neanche in tale materia un litisconsorzio necessario tra appaltante e appaltatore. Sotto il profilo delle parti in causa parte ricorrente ha citato la CP_1
e la quest'ultima cancellata alla data del ricorso , pur se indirizzo pec attivo
[...] CP_4 non ha citato la per scelta processuale, né ha citato la e la Eterna CP_6 Parte_5 CP_ soc coop perché cancellate al momento del ricorso Pertanto la domanda deve essere limitata a tali due società anche laddove nelle conclusioni di chiede la condanna al pagamenti delle differenze retributive oltre che della alle “altre società convenute” . CP_1
Fatta questa premessa, nel merito, occorre partire dall'esame delle domande di parte ricorrente . In via principale il ricorrente chiede nelle conclusioni accertarsi e dichiararsi l'esistenza di un rapporto subordinato con la sin dall'1/6/19 alla cessazione del 23/3/22, Controparte_1 con diritto ad ottenere l'inquadramento in C1 del ccnl Metalmeccanici Installazione Impianti NI oppure in D1 o forse D2 ,in quanto nel ricorso si fa riferimento al D2 e non al D1, stesso ccnl e condannare la al pagamento delle somme dovute CP_1 dal 23/3/22, data di interruzione del rapporto, alla reintegra, nonché, per il periodo ante licenziamento, dall'1/6/29 al 23/3/22, ad euro 70.632,42 per differenze retributive e TFR se inquadrato il C1 o ad euro 69.011,45 oltre al TFR nella misura di Euro 6.353,21 se inquadrato in D2 CCNL Installazione Impianti sottoscritto da NI e sigle maggiori , oppure nella misura di Euro 47.520,76 oltre al TFR nella misura di Euro 4.693,77 con inquadramento in D2 ccnl Metalmeccanico Installazione Impianti sigle minori richiamato nei contratti del ricorrente. RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON CP_1
Il ricorrente assume di aver sempre lavorato presso per tutto il rapporto pur se CP_1
i contratti di lavoro erano con altre società costituite al solo fine di dare personale alle CP_1
[...]
In base alla documentazione in atti emerge che il ricorrente è stato assunto dalla CP_8
con contratto a tempo determinato con decorrenza dall'uno giugno 2019 e scadenza 30
[...] settembre 2019, prorogata fino al 31 dicembre 2019, inquadrato come impiegato nel livello D 2 del ccnl “applicato dalla stessa società”, contratto che non è dato conoscere dai documenti ed indicato da parte ricorrente nel ccnl Metalmeccanici Installazione Impianti sigle minori, con orario di 10 ore settimanali part-time e 45 giorni di prova sede di lavoro da indicarsi a cura della società presso sedi operative aperte o di prossima apertura ( doc 2 e 4 ricorso) ; che dall' 1/1/20 ha iniziato a lavorare per la come dimostrato Controparte_9 dalle buste paga in cui il ricorrente risulta aver iniziato il rapporto a gennaio 2020 inquadrato a gennaio in D2 e da febbraio in D1, dalle buste paga non si evince quale sia il ccnl applicato da e non è in atti il contratto di assunzione , ma è in atti il contratto del 23/3/20 di CP_5 trasformazione del rapporto in un rapporto da tempo determinato ad indeterminato alle medesime condizioni , anche per tale periodo del rapporto parte ricorrente afferma avere la società applicato il ccnl Metalmeccanici Installazione Impianti sigle minori;
dalle buste paga emerge un orario part time e la cessazione del rapporto in data 31 ottobre 2021 ( doc 5 e 6 all. ricorso). Dall' 1/11/ 21 il ricorrente è stato assunto dalla inquadrato a CP_6 livello D2 del ccnl per gli addetti al Settore Metalmeccanico Installazione di Impianti Odontotecnico ,orario part time con periodo di prova in recepimento alle regole di ingaggio della Rete di Impresa . Si specificava che veniva assunto nell'ambito della codatorialità della rete denominata e del relativo programma , si richiamava la normativa Parte_3 applicabile quale il dlgs 23/15 e le regole di ingaggio per il distacco infrarete e codatorialità di cui allo specifico disciplinare del contratto di rete di cui all'allegato A facente parte del contratto individuale , la sede di lavoro veniva indicata in quella della e nelle CP_6 altre sedi delle imprese aderenti alla rete, riservandosi la società di procedere al suo distacco nell'ambito dell'attività di programma di rete secondo le regole di ingaggio del personale retista . Con la sottoscrizione del contratto il ricorrente acconsentiva a che il rapporto di lavoro fosse gestito con le modalità del distacco in rete . In data 28/12/21 veniva licenziato per mancato superamento della prova ( cfr .doc.8 e 9 ricorso). Sostiene il ricorrente che tale contratto era stato fatto solo sottoscrivere in data 28 dicembre 2021, pur riportando la data del 30 ottobre 2021,contestualmente alla lettera di risoluzione del rapporto per mancato superamento della prova. Da ultimo, dal 29/12/21 veniva assunto con contatto di identico tenore a quello sottoscritto con la , quanto al riferimento alla rete di Impresa ed al CP_6 distacco, dalla come D2 ccnl questa volta Commercio con periodo di prova, orario CP_4 part time, sede lavoro quella della con facoltà di distacco presso le sedi delle CP_4 imprese della ,consenso al distacco( doc 12 all ricorso) . Pt_3 Questa la documentazione in atti. Le prove orali hanno poi dimostrano che il ricorrente aveva lavorato per sin CP_1 dall'ottobre 2019, data in cui il teste aveva ricevuto il mandato dalla Testimone_1 CP_1 come professionista esterno per verificare se una CI , presentata dalla
[...] CP_1
per la propria sede in via dell'Informatica risultata non regolare a seguito
[...] dell'ispezione ASL, fosse o meno viziata. Per tale attività ( amministratore Testimone_2 della società) della aveva detto al teste di riferirsi al ricorrente . Per cui si era CP_1 rivolto al ricorrente per leggere la CI, per avere documenti, per fare i rilievi , per conoscere le funzioni dei macchinari . Inoltre il teste aveva constatato che l'impianto di depurazione delle acque era abbandonato ed inaccessibile ,pertanto aveva chiesto al ricorrente di fare delle potature e svuotamenti di rifiuti per far funzionare l'impianto , cosa che il ricorrente fece, poiché il teste, tornato sui luoghi, aveva visto che l'impianto era funzionante .Era stato presso 10/12 volte e si era incontrato con il ricorrente nel suo ufficio presso via CP_1 dell'Informatica ;si recava lì verso le 10,00/11,00 e trovava il ricorrente , così quando tornava dopo pranzo , l'indirizzo e mail del ricorrente recava il nome CP_1
L'altro teste di parte ricorrente, , era anche lui dipendente di una cooperativa Testimone_3 di cui non ricordava il nome e aveva lavorato presso allo stabilimento di via CP_1 dell'Informatica di Santa Palumba forse dal 2018 al 2021/22 ma non ricordava bene le date ed era collega del ricorrente. Il ricorrente aveva iniziato a lavorare presso lo stabilimento dopo di lui ed aveva finito di lavorare prima di lui;
affermava che il ricorrente si occupava degli acquisti , tutti facevano un po' tutte le attività. Svolgeva le attività di magazziniere occasionalmente , mansione che era svolta, a secondo di chi fosse presente, da tutti, ricordava che il ricorrente fosse bravo con il PC e dava una mano. Per quanto riguardava la creazione dei modelli Excel il teste ricordava che se ne fosse occupato il e che forse ricorrente Pt_6 gli avesse dato una mano. Il ricorrente provvedeva alla registrazione delle presenze e, per quanto riguardava le richieste di ferie e permessi ,il teste portava la richiesta al ricorrente ma veniva poi approvata dal padre del teste, ;aveva poi impostato i parametri Testimone_4 dei dati da inserire nel sistema crono sviluppando un sistema di presenze giornaliere dei lavoratori dello stabilimento. Quanto agli orari eseguiti, affermava che gli orari dello stabilimento erano dalle 7,00 alle 16,00 per gli operai, ma per chi lavorava negli uffici l'orario era diverso ,il teste iniziava alle 9,00 e poi continuava per 8 ore , al suo arrivo il ricorrente era già sul luogo, ma andava via prima del teste, inoltre precisava che gli orari non erano uguali tutti i giorni ed erano flessibili;
confermava che gli indirizzi mail riferiti al ricorrente avevano il nome e dichiarava che il padre era responsabile CP_1 Testimone_4 dello stabilimento della e dava indicazioni al ricorrente su cosa fare, ma non CP_1 sapeva chi fosse il datore di lavoro del padre. era l'amministratore della Tes_2 CP_1 ed, in quanto tale, credeva che desse gli ordini al personale. Nel periodo di cassa
[...] integrazione guadagni per covid avevano sempre lavorato e credeva che anche ricorrente avesse lavorato. I testi di parte resistente sentiti a prova contraria sono stati e Testimone_5 Tes_6
Il primo dichiarava di essere stato impiegato della e di aver lavorato
[...] CP_1 fino al giugno 2019 ; di aver poi ripreso a lavorare alla fine di ottobre 2019 per dare una mano all'ufficio acquisti e logistica. Il ricorrente aveva iniziato a lavorare a giugno quando il teste era andato via per sostituirlo. Confermava che il ricorrente aveva lavorato fino ai primi mesi del 2022 anche se, verso la fine del rapporto, era stato ricoverato. Il personale dell'ufficio acquisti , cui apparteneva il ricorrente, raccoglieva le richieste di acquisto degli altri reparti e inoltrava l'ordine al fornitore ,il tutto tramite email . Per i materiali dell'officina meccanica le mail venivano mandate dal , capo delle lavorazioni meccaniche, ma nell'ufficio Tes_7 acquisti si vedevano anche gli ordini di altri reparti. A volte veniva richiesto al personale di trovare delle merci e il ricorrente si era occupato di comprare dei ricambi o componenti importanti del plasma. Inoltre si occupavano della logistica dei prodotti, nonché dei trasporti della merce in entrata e in uscita. Il teste aveva poi collaborato a fornire tutti i documenti che il aveva chiesto in relazione alla CI e ricordava che il aveva incaricato il Tes_1 Tes_2 ricorrente di collaborare con il Quanto alle acque intasate, ricordava che il ricorrente Tes_1 aveva chiamato lo spurgo e che si era occupato della gestione dei sistemi operativi dei software insieme a Quando il teste era stato assente e anche quando era Parte_7 tornato, il ricorrente si era occupato delle registrazioni delle presenze in base alle entrate e le uscite come indicate dal badge e in base alle note dei capi reparto che concedevano ferie permessi autorizzandoli. Durante la pandemia,quando era presente, si era occupato delle lavorazioni degli scarti. Il teste lavorava dalle 8,00 alle 12,00 oppure dalle 9,00 alle 13,00 oppure dalle 14,00 alle 18,00 era part time, al suo arrivo il ricorrente era presente ed andava via verso le 16,30 , ciò vedeva allorquando il teste lavorava nell'orario pomeridiano . veniva una volta al mese e chiedeva come andava. Il secondo teste , Tes_2 Tes_6
, raccontava che era dipendente di e dichiarava che il ricorrente lavorava
[...] CP_5 presso lo stabilimento ma non sapeva per quale società, il teste era responsabile CP_1 del reparto assemblaggio e carpenteria. Confermava che il ricorrente fosse arrivato prima dell'ottobre 2019 e avesse lavorato fino a marzo 2022. Il direttore del teste gli disse di rivolgersi al ricorrente per le richieste di acquisto del suo reparto che si occupava di assemblaggio e carpenteria. Era il ricorrente la persona a cui consegnavano fogli di permessi e ferie. L'orario indicato al capitolo dalle 07,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,30 era l'orario del teste che coincideva con l'orario dello stabilimento, ma non sapeva dire l'orario del ricorrente avendolo visto in svariati orari di mattina e di pomeriggio. Dichiarava poi che gli era stato detto essere lo la figura principale pur se non sapeva di chi fosse dipendente;
Tes_3 il era un suo collega in quel periodo e fu messo a capo dell'officina invece il suo Tes_7 reparto lo gestiva lui con lo e quest'ultimo gli aveva detto di rivolgersi al ricorrente Tes_3 per gli acquisti. Durante il covid il teste era stato in CIG, forse era rientrato un paio di settimane durante l'estate del 2020 o forse era andato ivi per qualche consulenza. Questo è il quadro probatorio ed alla luce dello stesso appare sicuramente provato che il ricorrente ha lavorato presso lo stabilimento della ininterrottamente dal giugno CP_1
2019 al marzo 2022 essendo formalmente assunto da quattro società distinte in successione tra loro. Essendo in detto periodo alle dipendenze delle diverse società in virtù dei contratti sopra indicati, appare chiaro che erano le società datrici di lavoro del ricorrente a mandare il ricorrente stesso presso detto stabilimento. La società resistente assume che il CP_10 ricorrente lavorasse nei suoi stabilimenti in virtù del contratto di rete che prevedeva regole di ingaggio per il personale delle società appartenenti alla rete parlando in maniera indistinta di codatorialità e di distacco. Dagli ultimi due contratti con la e la appare CP_6 CP_4 che il ricorrente, secondo le previsioni proprie di tali contratti ,forse distaccato presso la CP_1 in base al contratto di rete, nessun riferimento alla rete d'impresa viene invece fatto nel
[...] primo contratto con la Metalgroup scarl nè viene indicata come sede di lavoro quella della così come non è in atti il contratto con per cui per tale CP_1 Controparte_11 periodo del rapporto non è esplicitato che il ricorrente fosse mandato presso in CP_1 base al contratto di rete, pur se la appare tra le società facenti parte della rete. A ciò si CP_5 aggiunge che il rapporto con la è iniziato il 24 maggio 2019 mentre il Controparte_8 contratto di rete è sorto il 22/7/19 e la sembra non apparire tra le imprese CP_8 appartenenti alla rete . Pertanto la presenza del ricorrente presso per il periodo alle dipendenze delle CP_1
( 1/6/19-31/12/19) non può giustificarsi in base alla rete di imprese. CP_8
Per quanto attiene il periodo successivo la presenza del ricorrente presso CP_1 potrebbe ricondursi invece al contratto di rete . In particolare ai sensi dell'art 3 c 4 ter DL 5/09
“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto, o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune o il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”. Appare pertanto che lo scopo del contratto di rete è tipizzato dallo legislatore e individuato nell'accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese. Per stabilire le modalità attraverso le quali arrivare a tale obiettivo , il contenuto della collaborazione, anche con riferimento alle attività che si intendono svolgere “in rete”, e i diritti e gli obblighi dei retisti, occorre ai sensi dell'art. 3 co. 4 ter del d.l. n. 5/2009 stipulare il programma comune di rete, programma che nel caso in esame mira a realizzare una collaborazione attinente all'esercizio delle imprese ed a scambiarsi informazioni. Per realizzare il programma è consentito utilizzare il personale delle imprese retiste tramite l'istituto della codatorialità o distacco.Il ricorrente ha lavorato per la in virtù CP_1 del distacco presso essa, come appare dai contratti almeno con e con ,e CP_6 CP_4 per il periodo pregresso ,allorquando era alle dipendenze delle altre due società, deve escludersi l'ipotesi di codatorialità poiché non ha mai lavorato in contemporanea per le imprese per le quali dipendeva e per la , anzi per le prime non ha mai prestato CP_1 attività lavorativa .Ora, pur se si volesse ritenere che il ricorrente, in quanto dipendente delle imprese facenti parte della rete, è stato distaccato secondo il contratto di rete presso la CP_1
difetterebbe il requisito connaturato all'istituto del distacco che deve sussistere anche
[...] nel caso in cui i lavoratori di un'impresa della rete lavorino per un'altra impresa : quello della temporaneità, essendo stato,invece, il ricorrente sempre impiegato presso ed
CP_1 essendo temporaneo il suo rapporto con le società sue datrici di lavoro, e non il distacco. Inoltre non ha minimamente dedotto quale era in concreto l'attività svolta per
CP_1 realizzare il programma di rete in cui era coinvolto il ricorrente, essendo piuttosto emerso che lo stesso lavorava in esclusiva per essendosi occupato della trasmissione degli
CP_1 acquisti , della movimentazione dei prodotti, della risoluzione di problemi contingenti come quello della CI tacciata di irregolarità o del deflusso delle acque stagnanti , nonché di registrare le presenze . Sotto tale profilo ben può il lavoratore distaccato lavorare all'attività propria dell'impresa presso cui è distaccato, ma solo se tale attività è coerente con il programma comune previsto nel contratto di rete ,in quanto il lavoratore distaccato deve svolgere attività funzionalmente riferibili agli obiettivi della rete e non attività estranee. Nulla ha dedotto la sotto tale aspetto.
CP_1 Appare pertanto che il ricorrente ha svolto attività lavorativa per la ancor prima CP_1 della costituzione della rete di imprese ed ha continuato a svolgere sempre le stesse attività nell'interesse esclusivo della anche allorquando è passato alle dipendenze di CP_10
, di e di essendo da queste ultime mandato ( ) e distaccato CP_5 CP_6 CP_4 CP_5 presso ( cfr contratto e ). CP_10 CP_6 CP_4
Inoltre il fatto che tali società hanno avuto, tranne ,una vita più o meno coincidente CP_6 con i rapporti di lavoro del ricorrente ed il fatto che abbia solo 1 dipendente CP_10 come da visura di cui al doc 1 ricorso in atti, lascia intendere che le società abbiano somministrato in frode alla legge forza lavoro. Ne deriva che si può dichiarare essere esistito un rapporto di lavoro subordinato con per il periodo dal 1/6/19 al 23/3/22( data CP_10 di cessazione del rapporto con e quindi con ) essendo il ricorrente CP_4 CP_10 quotidianamente presente presso , svolgendo attività lavorativa per la sola CP_10 CP_1
, percependo uno stipendio fisso e rapportandosi all' amministratore che
[...] CP_12 lo ha indicato come referente per la pratica della Scia e che comunque saltuariamente controllava come andasse tutta l'attività dello stabilimento, compresa quella del ricorrente . Essendo il rapporto cessato per il licenziamento intimato dalla ,non reale datrice di CP_4 lavoro, il rapporto con deve essere considerato ancora in essere e si condanna la CP_10 al ripristino dello stesso in assenza di un atto idoneo a risolverlo . CP_1
Circa le pretese economiche il ricorrente per il periodo anteriore al licenziamento chiede l'inquadramento in C1, o in subordine, D 2 CCNL Metalmeccanico Installazione Impianti sottoscritto da NI oltre che dalle sigle maggiormente rappresentative con le relative differenze retributive dovute anche perché ha svolto un orario full time , ha lavorato durante la Cig e non ha ottenuto la 13^ ed il tfr . Tale domanda non può essere accolta in quanto si è sostenuto che “ la sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost.” (Cass ord 7203/24). In base a detto principio non può imporsi al datore di lavoro l'applicazione di un ccnl diverso da quello prescelto se non, sotto il profilo qui non presente, non allegato né dimostrato , dell'art 36 Cost . Al ricorrente è stato applicato di volta in volta il ccnl adottato dalle varie società, che non è noto per quanto riguarda il periodo del rapporto con ed , non essendovi CP_8 CP_5 in atti documentazione sufficiente a tali fini, che coincide con il ccnl addetti settore Metalmeccanico Installazione Impianti e Odontotecnico, per il periodo alle dipendenze della
, e che coincide con il ccnl Commercio per il periodo alle formali dipendenze CP_6 della Avendo parte ricorrente chiesto la costituzione del rapporto con CP_4 CP_10 era onere di parte ricorrente indicare il ccnl applicato da tale società, mentre le pretese si riferiscono principalmente al ccnl Metalmeccanico Installazione Impianti NI che non è applicato da nessuna delle società ed in subordine ai ccnl applicati dalle società datrici di lavoro , e non dalla ccnl che ,indipendentemente dalla prova, presente CP_1 solo per due società su quattro, il ricorrente indica nel Controparte_13
,ma nessun riferimento si fa al ccnl applicato dalla la quale
[...] CP_10 nulla afferma in ordine al contratto collettivo dalla stessa prescelto ma nei confronti della quale non si può applicare d'imperio un ccnl non adotatto.In assenza di tale dato risulta impossibile pervenire ad un inquadramento ed ad una quantificazione per condannare la con irrilevanza della prova sul maggior orario e sul lavoro nel periodo di cig CP_10
,nonché della conciliazione intervenuta con . CP_6
Ove poi si volesse condannare la sola società datrice di lavoro citata, al CP_3 pagamento delle differenze retributive , si osserva che in primo luogo la società , come la e la , è cancellata per cui è estinta dal 27/9/22, con conseguente CP_8 CP_5 inammissibilità di ogni domanda nei suoi confronti , ed in secondo luogo i calcoli sono stati fatti sul ccnl Metalmeccanici Metalmeccanico Installazione Impianti sigle minori , mentre la società ha applicato il ccnl commercio La mancata individuazione del ccnl rileva , poi, ai fini anche della riammissione CP_10 in servizio che potrà essere ordinata disponendo di adibire il ricorrente alle mansioni precedentemente svolte con l'inquadramento che la società sarà tenuta a dargli sulla base del ccnl applicato dalla stessa società . Circa l'orario cui il ricorrente dovrà essere adibito, i contratti formali prevedevano un orario part time , ma dalle deposizioni congiunte dei testi appare che se pur gli stessi non abbiano definito un orario preciso, il ricorrente era presente mattina e pomeriggio per cui si può ritenere svolto un orario full time Deve pertanto accogliersi il ricorso e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle dall'1/6/19 al 23/3/22 ed in assenza di un CP_10 atto idoneo a risolverlo, si ordina il ripristino del rapporto con nelle stesse CP_1 mansioni svolte in precedenza , con inquadramento nel livello cui sono riconducibili dette mansioni e con orario full time secondo il ccnl applicato Rigetta per il resto il ricorso La domanda subordinata non va esaminata per essere stata accolta la domanda principale di ripristino del rapporto con Tecno CI RL. Le spese di lite seguono la soccombenza parziale con Tecno CIi sl, nulla sulle spese con la estinta CP_4
.
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle Tecno CI RL dall'1/6/19 al 23/3/22 ed in assenza di un atto idoneo a risolverlo ordina il ripristino del rapporto con nelle stesse mansioni svolte in precedenza, orario full time e Controparte_1 con inquadramento nel livello cui sono riconducibili dette mansioni secondo il ccnl applicato dalla società, rigetta per il resto il ricorso;
dichiara inammissibile ogni domanda nei confronti della CP_3
condanna Tecno CI RL al pagamento di metà delle totali spese di lite liquidate in euro 2695,00 oltre iva cpa e spese generali nulla sulle spese con CP_3
Roma 14/10/25 Il giudice