Ordinanza collegiale 2 marzo 2026
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manlio Davide Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l’ottemperanza
previa istanza cautelare
della sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia -OMISSIS-, nonché per l'accertamento e la dichiarazione di nullità ex art. 114 comma 4 sub b) c.p.a. per elusione e/o violazione del giudicato del verbale sanitario dd 24.11.2025 del Ministero della Difesa – Commissione Medica Interforze di II Istanza di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa IA MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22.1.2026 e depositato in pari data, il ricorrente agisce per l’ottemperanza, previa adozione di misure cautelari, della sentenza -OMISSIS- del 29.4.2025 con cui questo Tribunale, in accoglimento del gravame, ha disposto l’annullamento parziale del verbale sanitario -OMISSIS- dd 10.12.2024 emesso dal Ministero della Difesa – Comando Sanità e Veterinaria Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma.
Impugna, con richiesta di dichiarazione di nullità per violazione/elusione del giudicato, il nuovo verbale sanitario adottato dalla predetta Commissione Medica dd 24.11.2025, ove si afferma che il militare “ E’ si idoneo al servizio militare. Monitoraggio periodico a cura del DSS e valutazione dell’idoneità alla mansione specifica a cura del medico competente (come disposto dalla Sentenza -OMISSIS- Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia)”.
Formula altresì richiesta di nomina di commissario ad acta, che provveda in luogo dell’Amministrazione resistente a dare corretta esecuzione alla predetta decisione.
2. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con atto formale, producendo il rapporto circostanziato della Commissione Medica dd 12.2.2026 in cui viene indicato che:
- dal verbale dd 10.12.2024 il ricorrente era risultato “ Idoneo al servizio militare incondizionato nell’Esercito italiano. Da impiegarsi in mansioni tecnico amministrative per giorni 365 (trecentosessantacinque) da ricontrollare dalla competente CMO. Monitoraggio periodico a cura del DSS e valutazione dell’idoneità alla mansione specifica a cura del medico competente”;
- tale giudizio “ risultava motivato sulla scorta della diagnosi di malattia demielinizzante (…) in fase di stabilità clinica e radiologica, attualmente non necessitante di terapia farmacologica (…)”;
- “ tale stabilità risulta confermata dalla sostanziale sovrapponibilità del quadro radiologico del luglio 2022, e del maggio 2023, a quello refertato nel giugno 2024”;
- “la successiva visita di controllo, corredata da RM encefalo e midollo programmata nel maggio 2025, non veniva tuttavia effettuata dal ricorrente, pertanto questa Commissione procedeva alla formulazione di un giudizio di natura tecnico amministrativa con indicazione a monitoraggio periodico a cura del DSS e valutazione dell’idoneità alla mansione specifica a cura del medico competente (…)”;
- “In ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia con sentenza -OMISSIS- la Commissione emetteva con verbale -OMISSIS- il giudizio ^si idoneo al servizio militare. Monitoraggio periodico a cura del DSS e valutazione dell’idoneità alla mansione specifica a cura del medico competente^”.
3. Con memoria depositata il 20.2.2026 il ricorrente, controdeducendo a quanto contenuto nel predetto rapporto, ha evidenziato di essersi regolarmente sottoposto alla visita di controllo programmata per maggio 2025, producendo il referto n. 2025/22751 dd 16.5.2025 della RM effettuata presso la S.C. di Radiologia e Alte Tecnologie della Casa di cura S. Giorgio di Pordenone (doc. sub 4), che avrebbe documentato la stabilizzazione della patologia.
Ha inoltre rilevato che “ anche tenendo in disparte le evidenze e considerazioni sopra espresse - la Commissione avrebbe dovuto in via vincolata dare perfetta esecuzione ed ottemperanza alla sentenza emessa e qui in argomento”.
4. All’udienza cautelare del 24.2.2026 l’istanza veniva trattenuta in decisione.
5. Con ordinanza -OMISSIS- del 2.3.2026 emessa ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. il Collegio, considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, era stata rilevata la presenza dei presupposti per la definizione del ricorso con una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., assegnava alle parti il termine di cinque giorni per il deposito di eventuali deduzioni scritte, riservandosi di decidere la causa con sentenza ai sensi del predetto art. 60 c.p.a..
6. L’Amministrazione ha prodotto il 3.3.2026 brevi note.
7. Alla camera di consiglio del 10.3.2026 la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato, non essendo stata eseguita la sentenza di questo Tar -OMISSIS- del 2025.
9. La sentenza ottemperanda, che ha ritenuto fondate le censure di “ violazione di legge (art. 584 DPR 90/2010), nonché del difetto di istruttoria e di motivazione ”, ha infatti stabilito che: “ la motivazione posta a base della valutazione della Commissione Medica Interforze di II Istanza, di limitazione all’impiego del ricorrente e di rivedibilità dello stesso, deve ritenersi in concreto non adeguata, oltre che in contrasto con i referti in atti, sul cui contenuto la Commissione avrebbe dovuto poggiarsi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Ne consegue che, a seguito del disposto annullamento parziale dell’atto impugnato, l’Amministrazione intimata, nella riedizione del procedimento di sua competenza, non potrà prescindere da una adeguata valutazione delle predette risultanze dell’istruttoria”. Precisando che l’annullamento del verbale impugnato in tale giudizio veniva disposto “ nella sola parte in cui limita l’impiego prescrivendo l’assegnazione di mansioni tecnico amministrative per giorni 365 e dispone nuovo controllo medico da parte della competente Commissione Medico Ospedaliera con monitoraggio periodico a cura del DSS e valutazione dell’idoneità alla mansione specifica a cura del medico competente”.
Sebbene il vincolo conformativo scaturente in termini inequivocabili dalla decisione in esame imponesse al Ministero intimato di rieditare il potere tenendo conto esclusivamente delle risultanze emerse in sede istruttoria ed in particolare degli esiti delle visite specialistiche, esso ha riprovveduto motivando in modo non conforme ai dicta della sentenza.
Risulta infatti che la decisione -OMISSIS- è stata elusa nella parte in cui immotivatamente e senza alcuna corrispondenza con gli atti dell’istruttoria, il nuovo verbale, che peraltro non contiene più il termine “ incondizionato ” in riferimento all’idoneità al servizio militare del ricorrente (risultando sul punto peggiorativo rispetto al precedente), ha previsto “ Monitoraggio periodico a cura del DSS e valutazione dell’idoneità alla mansione specifica a cura del medico competente ”, attribuendo un tanto addirittura alla decisione di questo Tribunale.
Il Collegio ritiene pertanto che il provvedimento sia sostanzialmente in contrasto con il giudicato di cui alla sentenza -OMISSIS- di questo Tribunale e pertanto ne vada dichiarata la nullità.
10. In considerazione della accertata inottemperanza, va dichiarato l’obbligo del Ministero intimato di dare esecuzione alla predetta sentenza, mediante adozione di un provvedimento da parte dell’organismo competente che espliciti con esaustiva motivazione, basata sulle risultanze emerse in sede istruttoria, il giudizio relativo alla idoneità al servizio militare del ricorrente ed agli eventuali limiti della stessa.
Al predetto incombente il Ministero dovrà provvedere entro il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
11. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
12. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del Ministero resistente in base al principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’inottemperanza della sentenza in epigrafe, ordinando al Ministero della Difesa di darvi esecuzione nei sensi e termini stabiliti in motivazione;
- dichiara la nullità per elusione del giudicato del provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di causa a favore del ricorrente, che liquida nell’importo di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nelle camere di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 e 10 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
IA MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.