Sentenza breve 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 24/02/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00448/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01693/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2024, proposto da EL Ciro, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Direzione generale, Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di TI Sheila, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. 12066, del 5 agosto 2024, dell’USR Sicilia – Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento, con cui il ricorrente, ai sensi dell'art. 7, comma 8, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88, del 16 maggio 2024, è stato escluso dalle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze, prima fascia, per le classi di concorso ADMM (sostegno secondaria di primo grado) e ADSS (sostegno secondaria di secondo grado) per la Provincia di Agrigento, per il biennio 2024/2026, con la motivazione “ titolo di accesso non idoneo ”;
- della citata Ordinanza Ministeriale n. 88, del 16 maggio 2024;
- della nota prot. n. 20446, del 14 luglio 2021, del Ministero dell'Università e della Ricerca trasmessa dall'USR Sicilia – Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento in allegato alla nota prot. n. 13799, del 2 settembre 2024:
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 13799, del 2 settembre 2024, comunicata a mezzo pec in pari data, con cui USR Sicilia – Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente in data 26 agosto 2024, sulla scorta di quanto previsto dalla citata nota prot. n. 20446, del 14 luglio 2021, del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- delle graduatorie ADMM (sostegno secondaria di primo grado) e ADSS (sostegno secondaria di secondo grado) per la Provincia di Agrigento, per il biennio 2024/2026, nella misura in cui il ricorrente non risulta incluso con riserva, pubblicate con decreto dell'Ambito Territoriale di Agrigento n. 12109, del 6 agosto 2024, e ripubblicate con decreto n. 14272, del 5 settembre 2024;
- dei citati decreti dell'Ambito Territoriale di Agrigento n. 12109, del 6 agosto 2024, e n. 14272, del 5 settembre 2024;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e udito il difensore per parte ricorrente, nessuno presente per la resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso, originariamente proposto presso il T.a.r. Lazio che con ordinanza n. 19633 del 7.11.2024 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del T.a.r. Sicilia, Palermo, presso cui il giudizio è stato tempestivamente riassunto, parte ricorrente è insorta avverso la sua esclusione dalle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze, prima fascia, per le classi di concorso ADMM (sostegno secondaria di primo grado) e ADSS (sostegno secondaria di secondo grado) per la Provincia di Agrigento, per il biennio 2024/2026, con la motivazione “ titolo di accesso non idoneo ”, e avverso agli atti presupposti a tale determinazione. Il ricorrente ha inoltre impugnato il rigetto al reclamo proposto al primo provvedimento impugnato.
2. Nel ricorso è contestata la legittimità degli atti impugnati in ragione di quattro motivi di diritto.
2.1. “ Violazione e falsa applica dell'art. 3, commi 3, 4, 5, e dell'art. 7, comma 4, lett. e dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024; violazione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza n. 7411/2021 del tar Lazio Roma. eccesso di potere sotto i profili dell'assoluta carenza di presupposti, della contraddittorietà manifesta e dello sviamento dalla causa tipica ”.
2.2. “ Assoluta carenza di potere. violazione e falsa applica dell’art. 4 della legge 124/1999, come modificato dall’art. 1 quater del d.l. 126/2019, convertito con modificazioni dalla legge 159/2019; dell’art. 2, comma 4 ter, del d.l. 22/2020, convertito con modificazioni dalla legge 41/2020, dell'art. 3, commi 3, 4,5, e dell'art. 7, comma 4, lett. e dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024. violazione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza n. 7411/2021 del tar Lazio Roma. eccesso di potere sotto i profili dell'erroneità manifesta, del difetto di motivazione e dello sviamento dalla causa tipica ”.
2.3. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, commi 1 e 2, 4, 5, 5 septies co.1, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 22 del decreto legislativo n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/ce, così come modificata dalla direttiva 2013/55/ce. violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. 1/2020 convertito dalla legge 12/2020. incompetenza. eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, del difetto di motivazione, della carenza di istruttoria e dello sviamento della causa tipica ”.
2.4. “ Violazione e falsa applica dell'art. 3, commi 3, 4, 5, e dell'art. 7, comma 4, lett. e dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024. eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, della contraddittorietà manifesta e dello sviamento dalla causa tipica ”.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con un atto di mera forma.
4. All’esito dell’udienza camerale del 17 gennaio 2025 il Collegio ha rappresentato alle parti, con avviso ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., che in sede di decisione sarebbero stati valutati eventuali profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione trattando il ricorso di graduatorie per supplenze scolastiche. Inoltre, ai sensi dell’art. 60, c.p.a., è stato dato avviso alle parti della possibilità di redigere sentenza in forma semplificata. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene preliminarmente di dichiarare l’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, con assorbimento di ogni altra questione di rito (v. irregolare notifica via pec al controinteressato intimato, che per ragioni di economia processuale non va rinnovata) e, necessariamente, di merito.
Invero, il petitum sostanziale dedotto in giudizio è costituito dalla pretesa della ricorrente a veder riconosciuto il proprio diritto di essere inserito nelle graduatorie indicate in epigrafe e, di conseguenza, nell’elenco dei possibili destinatari di una proposta di assunzione a tempo determinato, dai quali è stato invece escluso.
Sul punto il Collegio si richiama all’orientamento di sezione il quale condivide la giurisprudenza costante secondo la quale “ ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario ” (Cass. civ, sez. un., sentenza n. 8098 del 23 aprile 2020). La sentenza del T.A.R. Palermo, sez. II, n. 2708/2023, confermata da quella del C.G.A.R.S. n. 338/2023, sul punto afferma, infatti, che “ si tratta di un orientamento ormai fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. VII, 2 maggio 2023, n. 4375), anche con riguardo alle graduatorie di istituto (Cons. St., sez. VII, 9 marzo 2023, n. 2497).
Reputa il Collegio che tale orientamento sia applicabile anche alla fattispecie in esame, avente ad oggetto l’esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dalle correlate graduatorie di istituto e la sua pretesa al reinserimento.
L’inserimento in tali graduatorie, infatti, al pari dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), prescinde dall’espletamento di una procedura concorsuale, non essendo previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, con la conseguenza che la posizione soggettiva dei ridetti aspiranti non si configura alla stregua di un interesse legittimo, bensì di un diritto soggettivo all’inserimento nella graduatoria, all’esito di una operazione di mera rilevazione dei titoli posseduti e dichiarati dai candidati (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 17 settembre 2021, n. 6349 e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VII, 21 marzo 2022, n. 2048). Per altro, nell’attività di verifica svolta dall’amministrazione non sono ravvisabili elementi valutativi integranti l’esercizio di attività discrezionale cui corrisponderebbe una situazione di interesse legittimo della ricorrente, risolvendosi tale vaglio nel mero riscontro circa l’effettiva sussistenza dei titoli la cui assenza preclude ab origine l’inserimento nelle graduatorie ” (in senso conforme anche C.G.A.R.S. n. 212/2024).
D’altra parte, nel caso di specie, ancorché parte ricorrente abbia formalmente impugnato l’Ordinanza Ministeriale n. 88, del 16 maggio 2024, che ha regolato la procedura, non ha formulato alcuna censura avverso la stessa ordinanza, anzi ne ha lamentato la violazione al fine di sostenere il preteso diritto all’inserimento nelle graduatorie per le supplenze.
Dando continuità ai richiamati principi giurisprudenziali e venendo in questione solo il diritto al lavoro, la domanda odierna va quindi rivolta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 165/200.
2. Stante quanto precede:
- il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice contabile, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute;
- le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della natura in rito della presente pronuncia e dell’assenza di difese scritte da parte della p.a. costituita solo formalmente;
- nulla va dichiarato quanto alle spese per la controinteressata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite;
- nulla sulle spese per la controinteressata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO