CASS
Sentenza 2 novembre 2020
Sentenza 2 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/11/2020, n. 30274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30274 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL MA nato a [...] il [...] OR RU nato a [...] il [...] LO TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 15/05/2018 DEla CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TO LEONARDO TANGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore MARIO MARIA NO IN che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 30274 Anno 2020 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA TO LEONARDO Data Udienza: 06/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 25/01/2016, il Tribunale di Cpgliari, ALesito DE giudizio abbreviato, dichiarava DD NT, RR UN e OL UR colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 73 e 74 d.P.R. 309/90 loro contestati, (ad eccezione per l'RR DE DEitto ascritto al capo 18k e per il OL e il DD di quello ex capo 18n), considerandoli unificati dal vincolo DEla continuazione, e li condannava, previo riconoscimento DEle attenuanti generiche (equivalenti per l'RR e prevalenti per il OL e il DD in relazione alla recidiva a ciascuno rispettivamente ascritta), con la diminuzione prevista per la scelta DE rito abbreviato, il OL alla pena di 9 anni e 8 mesi di reclusione, l'RR a quella di 9 anni di reclusione e il DD a 5 anni di reclusione. 1.1. Con la sentenza n. 478/18 DE giorno 15/05/2018, la Corte di Appello di Cagliari, adita dagli imputati, confermava la sentenza .di primo grado. 2. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione DD NT, RR UN e OL UR, a mezzo DE proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui ALart.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): DD NT: I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione ALart. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che il DD ha svolto solo ed esclusivamente -e per una sola volta- il ruolo di corriere (peraltro facilmente sostituibile con altri soggetti) e per tale compito era previsto un compenso a giornata;
venne reclutato solo nella seconda metà DEl'ottobre 2008 e subì l'arresto il 09/02/2009; dunque, anche volendo, di certo neppure aveva avuto il tempo di partecipare gad alcun genere di associazione, né preventivamente, di essere a conoscenza DEla sua esistenza;
era DE tutto inconsapevole circa la quantità DEla droga per la quale era stato chiamato a fungere da corriere (come si evince dalle dichiarazioni di CI AO, imputato in procedimento connesso). Sostiene che la circostanza secondo la quale il ricorrente sarebbe stato disponibile "sempre" è fantasiosa, in quanto non trova riscontro nelle risultanze processuali, né risulta motivato il coinvolgimento DE DD nella compagine criminosa poiché è DE tutto carente l'esibizione dei criteri adottati per spiegare dove sarebbero rinvenibili le condizioni minime per ritenere realizzata l'associazione stessa. II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione ALart. 73 d.P.R. 309/90. 2 Ribadisce che il DD fu coinvolto in un unico trasporto di droga come si evince dalle propalazioni di chi, come il CI, era ben addentro ai traffici di stupefacenti DE gruppo e che aveva precisato in maniera inequivocabile che il DD lo accompagnò in un'unica occasione;
il giudice ha utilizzato le dichiarazioni DE detto CI esclusivamente in funzione accusatoria e mai in senso favorevole al DD senza spiegare i motivi DEla parziale credibilità DE propalante. Deduce che, a fronte di un vuoto probatorio circa le ulteriori condotte (salvo che quella sfociata nel suo arresto in flagranza assieme al OL), s'imponeva una sentenza di assoluzione per non aver commesso i fatti. RR UN: I.a.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione ALart. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che l'RR ha svolto solo ed esclusivamente il ruolo di corriere (peraltro facilmente sostituibile con altri soggetti) e per tale compito era previsto un compenso a giornata;
venne reclutato solo nella seconda metà DEl'ottobre 2008 e subì l'arresto il 28/11/2008; dunque, anche volendo, di certo neppure aveva avuto il tempo di partecipare ad alcun genere di associazione, né preventivamente, di essere a conoscenza DEla sua esistenza;
era DE tutto inconsapevole circa la quantità DEla droga per la quale era stato chiamato a fungere da corriere (come si evince dalle dichiarazioni di CI AO, imputato in procedimento connesso). Sostiene che la circostanza secondo la quale il ricorrente sarebbe stato disponibile "sempre" è fantasiosa, in quanto non trova riscontro nelle risultanze processuali, né risulta motivato il coinvolgimento DEl'RR nella compagine criminosa poiché è DE tutto carente l'esibizione dei criteri adottati per spiegare dove sarebbero rinvenibili le condizioni minime per ritenere realizzata l'associazione stessa. OL UR: I.b.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione ALart. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che il OL ebbe i primi rapporti con l'ME (originariamente coimputato) nel luglio 2008 e che a causa DEl'arresto in flagranza avvenuto in data 09/02/2009, erano per forza di cose cessati definitivamente sia con lui che con qualsivoglia altro coimputato e/o imputato in diverso procedimento connesso. Inoltre, nell'arco temporale intercorrente tra la fine di luglio e la fine di settembre, di fatto il OL non realizzò alcunché di 3 reale. Dunque, i rapporti con costui si erano limitati ad un arco temporale assai limitato, che mal si concilia con l'ipotesi associativa accusatoria. Sostiene che, a fronte di trasporti di droga assai cospicui eseguiti dal OL quasi sempre di persona secondo l'ipotesi accusatoria, anch'egli veniva compensato in misura assai modesta mediante una sorta di salario predeterminato e non già con una quota di utili, come normalmente avviene nelle associazioni illecite, né risulta motivato il coinvolgimento DE OL nella compagine criminosa poiché è DE tutto carente l'esibizione dei criteri adottati per spiegare dove sarebbero rinvenibili le condizioni minime per ritenere realizzata l'associazione stessa. Afferma che i medesimi vizi motivazionali si riscontrano nel diniego di riqualificare il fatto nell'ipotesi di cui al comma 2 DEl'art. 74 d.P.R. 309/90, posto che la durata effettiva dei rapporti intrattenuti con l'UM (unico dominus DE commercio illecito) è risultata talmente limitata e discontinua da escludere una reale partecipazione DE OL al sodalizio;
soprattutto non viene spiegato in sentenza quale sia stato il contributo causale, materiale e/o morale fornito dal OL per fondare l'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono infondati. 4. Va premesso che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni DEla sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare DEla congruità DEla motivazione. 4.1. Occorre, inoltre, evidenziare che i ricorrenti ignorano le adeguate ragioni esplicitate dal giudice di appello, in riferimento ad analoghe doglianze, che ha fornito puntuale spiegazione DE ragionamento posto a base DEla propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto. È, in vero, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute, anche implicitamente, infondate dal giudice DE gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (cfr. Sez. 4, n. 18826 DE 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 DE 18/09/1997, dep.1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 44139 DE 27/10/2015). 4.2. Sul punto va ricordato che il controllo DE giudice • di legittimità sui vizi DEla motivazione attiene alla coerenza strutturale DEla decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa 4 la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 DE 16/06/2016). 4.3. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità DEla motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché —come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni DE convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 DE 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 DE 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Quanto alla manifesta illogicità DEla motivazione, è consolidata in giurisprudenza la massima secondo cui la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. 4.4. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dALart. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né ALapprezzamento DE giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo DEl'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione DEle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà DEla motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza DEle argomentazioni rispetto al fine giustificativo DE provvedimento. (cfr. Sez. 2, n. 21644 DE 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542). 4.5. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative DEla decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nei ricorsi in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione DE conCenuto DEle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice DE merito. 4.6. In realtà i ricorrenti, sotto il profilo DE vizio di motivazione e DEl'asseritannente connessa violazione nella valutazione DE materiale probatorio, tentano di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono 5 deducibili censure attinenti a vizi DEla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione DE processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 DE 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 DE 17/03/2015, Rv. 262965). 5. Ciò posto, in ordine alle censure sub I) e II), relative al ricorso di DD UR, mette conto evidenziare che, per la configurabilità DE vincolo associativo finalizzato al narcotraffico è sufficiente che il rapporto che accomuna i sodali sia fondato sulla consapevolezza comune di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i propri e ripetuti apporti alla realizzazione DE fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. Perché possa dirsi sussistente l'associazione non è necessaria una struttura complessa ed articolata, ma è sufficiente anche una struttura rudimentale per il perseguimento DE fine comune sulla base dei singoli contributi. La prova DEl'esistenza DE vincolo in parola è . deducibile dalle modalità esecutive dei reati-fine, dalla natura dei rapporti.intercorrenti fra i sodali, dalla ripartizione di compiti e ruoli in vista DEla realizzazione DE fine ultimo: attività di commercio di stupefacenti. La prova DEl'esistenza DE vincolo permanente, nascente dALaccordo associativo, può essere rinvenuta anche dALaccertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli aderenti, i frequenti viaggi per il rifornimento DEla droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni DEittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (v. Sez. 4, n. 4481 DE 29/11/2005, dep. 03/02/2006, Rv. 233247; Sez. 6, n.49135 DE 06/12/2013; Sez. 1, n. 30463 DE 07/07/2011, dep. 01/08/2011, Rv. 251011). Per "gruppo strutturato", deve intendersi «un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata» (v. art. 2 Convenzione DEle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, Palermo, 12-15 dicembre 2000). 6 Del resto, ai fini DEla configurabilità DEl'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati (v. Sez. 6, n. 9061 DE 24/09/2012, dep. 25/02/2013, Rv. 255312). Il singolo DEitto non viene in considerazione solo di per sé, ma anche come prova di altri DEitti: sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati fine può essere considerata prova DEla partecipazione al reato associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati fine. La giurisprudenza di questa 'Corte, infatti, pur riconoscendo una "assoluta autonomia tra il DEitto di associazione per DEinquere e i reati fine commessi dagli associati" non esclude, tuttavia, "che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possono essere influenti nel giudizio relativo ALesistenza DE vincolo associativo e ALinserimento dei soggetti nell'organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione, etc." (cfr. ex multis Sez. 5, Sentenza n. 21919 DE 04/05/2010 Cc. - dep. 08/06/2010- Rv. 247435). Ma aggiunge che talora "anche la partecipazione a un episodio soltanto DEl'attività DEittuosa programmata può costituire elemento indiziante DEl'appartenenza ALassociazione" (v. Sez. 6, 10 maggio 1994, Nannerini, Rv. 200938; Sez. 4, 11 novembre 2008, Buccheri, Rv. 241927); e si spinge ad ammettere che, in particolari contesti probatori, indizi DEla partecipazione ALassociazione possano desumersi da elementi di prova relativi ai reati fine anche quando essi siano stati ritenuti insufficienti allo stesso esercizio DEl'azione penale per tali reati (cfr. Sez. 4, 1° agosto 1996, De Stefano, Rv. 205939; Sez. 6, 10 luglio 2009, Senese, Rv. 245197). L'elemento oggettivo DE reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde, quindi, dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso - come già detto- non è incompatibile con l'affermata partecipazione DEl'agente ALorganizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (cfr. Sez. 5, n.34686 DE 07/08/2015). Inoltre, la fungibilità DE ruolo non è di per se stessa sintomatica di un ruolo extrassociativo, ben potendo una funzione essere svolta alternativamente da altro soggetto di rango corrispondente (cfr. anche Sez. 6, n. 22849 DE 01/02/2002). 5.1. Nella specie, i giudici DE merito, dopo aver rimarcato che «l'utilizzo di un frasario convenzionale criptico da parte dei diversi interlocutori intercettati, al fine di perseguire il programma criminoso e depistare i controlli di polizia, aveva costituito un altro elemento significativo DEl'esistente accordo associativo e DE conseguente affiatamento tra i sodali», hanno evidenziato che il 7 DD NT, ha accompagnato il Sollaì (ritenuto capo e organizzatore) in occasione DEla trasferta "venezuelana ed inglese" DE Febbraio 2009 ed era stato arrestato, unitamente al predetto, nell'aeroporto di Londra;
provenendo da Caracas, mentre stavano portando nel doppio fondo DEte valigie circa 6 chilogrammi di cocaina. Deducevano, quindi, che il DD e l'RR «non si fossero limitati a svolgere il ruolo di corrieri in occasione dei loro arresti, ma avessero altresì partecipato in tale veste anche ad altre operazioni di importazione e trasporto di droga, a conferma di una loro piena e consapevole partecipazione nell'associazione». Incensurabilmente, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che il DD e l'RR non abbiano svolto solo ed esclusivamente il compitò di corrieri, in quanto erano invece ben inseriti ALinterno DEl'organizzazione criminale, sebbene come meri partecipanti «Al riguardo, non appare decisivo, né può assumere alcun valido rilievo al fine di confutare la tesi accusatoria il fatto che percepissero un compenso a giornata per l'attività svolta per conto DEl'associazione, trattandosi di un'utilità in denaro (come spesso si verifica nelle organizzazione dedite al narcotraffico) non incompatibile con la partecipazione al sodalizio criminale;
così come, il fatto DEla sostituzione con altri soggetti non può assumere alcun valido rilievo nei rapporti interni DE gruppo (stante la possibilità di provvedere in merito secondo le decisioni dei capi ed organizzatori) e il tempo non particolarmente lungo trascorso dal loro inserimento nello stesso fino alle date dei loro rispettivi arresti appare DE tutto ininfluente ed irrilevante, trattandosi di un evento che, pur potendosi verificare, non era certamente preventivato al momento DE loro ingresso e DEl'adesione ALassociazione [...] deve altresì escludersi, relativamente al DD e ALRR che gli stessi siano stati coinvolti in unico trasporto di droga, stante anche la non completa attendibilità DE CI AO». In ordine alle propalazioni di quest'ultimo, mette iconto rammentare che è lecita la "valutazione frazionata" DEle dichiarazioni accusatorie, ciò in quanto nella valutazione DEle dichiarazioni vale, comunque, il principio DEla cosiddetta "frazionabilità", conseguendone che l'attendibilità DEla dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte DE racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità DE dichiarante con riferimento a quelle parti DE racconto che reggono alla verifica DE riscontro oggettivo esterno;
sempre che l'inattendibilità di una parte DEla dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità DE dichiarante (v. anche Sez. 4, n. 5821 DE 10/12/2004 Ud. -dep. 16/02/2005- Rv. 231300; Sez. 6, n. 25266 DE 03/04/2017 Ud. -dep. 19/05/2017- Rv. 270153). Del pari, il collegio DE merito riteneva «l'assoluta irrilevanza DE fatto che gli stessi [il DO e l'RR: N.d.E.] 8 potessero non essere consapevoli DEla quantità di droga che dovevano trasportare come corrieri, trattandosi di un dettaglio operativo riservato agli organizzatori, nonché capi, di cui non era necessario fossero messi al corrente». Vale, infine, rilevare che, per stessa ammissione DE ricorrente (per altro recidivo), egli venne reclutato "nella seconda metà DEl'ottobre 2008 e subì l'arresto il 09/02/2009"; ne deriva, logicamente, che per Circa 4 mesi fu "a disposizione" DEla struttura criminale e risulta coinvolto anche nei fatti di cui al capo 18h DEl'imputazione. 6. In ordine alla censura sub I.a.), relativa al ricorso di RR UN basterà riportarsi a quanto già detto al punto 5. che precede. 6.1. Inoltre, in particolare, i giudici DE merito, dopo aver rimarcato che «l'utilizzo di un frasario convenzionale criptico da parte dei diversi interlocutori intercettati, al fine di perseguire il programma criminoso e depistare i controlli di polizia, aveva costituito un altro elemento significativo DEl'esistente accordo associativo e DE conseguente affiatamento tra i sodali», hanno evidenziato che l'RR, in data 28/11/2008, risulta «arrestato in LL insieme al complice AN MI, in quanto trovati in possesso di un sostanzioso carico di droga trasportato "in corpore"» (capo 18k DEl'imputazione). Deducevano, quindi, che il DD e l'RR «non si fossero limitati a svolgere il ruolo di corrieri in occasione dei loro arresti, ma avessero altresì partecipato in tale veste anche ad altre operazioni di importazione e trasporto di droga, a conferma di una loro piena e consapevole partecipazione nell'associazione»; l'RR, in vero, risultava coinvolto anche nei fatti di cui ai capi 18i) e 18j) DEl'imputazione. Incensurabilmente, poi, la Corte territoriale ha ritenuto -come già detto- che il DD e l'RR non abbiano svolto solo ed esclusivamente il compito di corrieri, in quanto erano invece ben inseriti ALinterno DEl'organizzazione criminale, sebbene come meri partecipanti «Al riguardo, non appare decisivo, né può assumere alcun valido rilievo al fine di confutare la tesi accusatoria il fatto che percepissero un compenso a giornata per l'attività svolta per conto DEl'associazione, trattandosi di un'utilità in denaro (come spesso si verifica nelle organizzazione dedite al narcotraffico) non incompatibile con la partecipazione al sodalizio criminale;
così come, il fatto DEla sostituzione con altri soggetti non può assumere alcun valido rilievo nei rapporti interni DE gruppo (stante la possibilità di provvedere in merito secondo le decisioni dei capi ed organizzatori) e il tempo non particolarmente lungo trascorso dal loro inserimento nello stesso fino alle date dei loro rispettivi arresti appare DE tutto ininfluente ed irrilevante, trattandosi di un evento che, pur potendosi verificare, non era certamente preventivato al momento DE loro 9 ingresso e DEl'adesione ALassociazione [...] deve altresì escludersi, relativamente al DD e ALRR che gli stessi siano stati coinvolti in unico trasporto di droga, stante anche la non completa attendibilità DE CI AO». In ordine alle propalazioni di quest'ultimo, mette conto rammentare che è lecita la "valutazione frazionata" DEle dichiarazioni accusatorie, ciò in quanto nella valutazione DEle dichiarazioni vale, comunque, il principio DEla cosiddetta "frazionabilità", conseguendone che l'attendibilità DEla dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte DE racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità DE dichiarante con riferimento a quelle parti DE racconto che reggono alla verifica DE riscontro oggettivo esterno;
sempre che l'inattendibilità di una parte DEla dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità DE dichiarante (v. anche Sez. 4, n. 5821 DE 10/12/2004 Ud. -dep. 16/02/2005- Rv. 231300; Sez. 6, n. 25266 DE 03/04/2017 Ud. -dep. 19/05/2017- Rv. 270153). Del pari, il collegio DE merito riteneva «l'assoluta irrilevanza DE fatto che gli stessi [il DD e l'RR: N.d.E.] potessero non essere consapevoli DEla quantità di droga che dovevano trasportare come corrieri, trattandosi di un dettaglio operativo riservato agli organizzatori, nonché capi, di cui non era necessario fossero messi al corrente». Vale, infine, rilevare che, per stessa ammissione DE ricorrente (per altro recidivo specifico reiterato infraquinquennale), egli venne reclutato "nella seconda metà DEl'ottobre 2008 e subì l'arresto il 28/11/2008"; ne deriva, logicamente, che per oltre un mese fu "a disposizione" DEla struttura criminale e, segnatamente, DE OL che si curò pure DEl'assistenza legale DEl'RR dopo l'arresto di quest'ultimo in data 28/11/2008. 7. Quanto alla censura sub I.b.), relativa al ricorso di OL UR vale subito riportarsi a quanto già detto al punto 5. che precede. 7. A ciò deve aggiungersi che, ineccepibilmente, i giudici DE merito hanno ritenuto che il OL svolgesse il ruolo di cofondatore, promotore ed organizzatore DEla associazione criminosa, unitamente ALaltro coimputato (giudicato separatamente) NN NO, valutando dimostrate le funzioni ad egli attribuite con il capo 20 DEl'imputazione, riconoscendo al soggetto anche il ruolo di direzione, dALalto di una posizione sovraordinata, DEle attività dei meri partecipanti e di sovrintendenza alla complessiva gestione DEla struttura (cfr. Sez. 6, n. 11446 DE 10/05/1994 Ud. -dep. 17/11/1994- Rv. 200937; Sez. 6, n. 9104 DE 14/10/1997 Ud. -dep. 04/08/1998- Rv. 211577). Più di recente, è stato specificato che la qualifica di capo organizzatore in un'associazione a DEinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume 10 poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo DE gruppo (cfr. Sez. 4, n. 52137 DE 17/10/2017 Ud. -dep. 15/11/2017- Rv. 271256; nell'occasione il Collegio ha ritenuto corretta la qualifica di organizzatore, ravvisata dal giudice di merito, in capo al soggetto in posizione di preminenza che organizzava il lavoro degli altri componenti l'associazione). Correttamente rilevano i giudicanti territoriali che il OL reclutò il DD e l'RR già nella fase di fondazione DEl'organizzazione per le attività materiali di trasporto DEla droga. Osservano i giudici DE merito che il sodalizio «inizialmente operante nel mondo DE narcotraffico in manibra prevalente nel Cagliaritano, successivamente estesosi per la sua operatività anche a livello internazionale, con un'importante base in Olanda per organizzare l'attività di trasporto degli stupefacenti dal Sudamerica, passando dalla Gran Bretagna e dal LL (dove l'associazione aveva dei complici, peraltro rimasti non compiutamente identificati, tra cui l'olandese OR e l'inglese Aron)». Dalle motivazioni si trae che il OL (già recidivo) venne sottoposto a captazioni telefoniche e anche «alla luce DEle risultanze DEl'attività tecnica e dei dati oggettivi costituiti dagli arresti in flagranza e dai sequestri di importanti partite di droga» poteva ritenersi «in modo indubbio che il predetto imputato, al pari DE coimputato MA AS (giudicato separatamente) avesse smerciato inizialmente sul mercato cagliaritano la sostanza stupefacente importata in Sardegna»; successivamente, emergevano -dal Giugno 2008- i sempre più saldi rapporti DE OL con l'UE, ed il ricorrente -sin dALinizio DEla compagine- reclutava e gestiva la rete dei corrieri, insieme al fratello NT e a tale IS LU EL (altro coimputato giudicato separatamente). Dal compendio investigativo, secondo le congrue motivazioni rese dai giudicanti, risultava «DE tutto provato che il OL avesse assunto nell'organizzazione una posizione verticistica, pianificando i viaggi finalizzati al narcotraffico anche internazionale e gestendo usualmente í rapporti con i corrieri ed i fornitori operanti ALestero, sia ALinterno DE sodalizio criminale (vedansi quelli intrattenuti con l'NO ed il OR), sia al di fuori DEl'organizzazione. [...] le modalità seriali inerenti alla programmazione e ALespletamento dei trasporti di droga, effettuati di solito a mezzo aereo, con il vi ingio dei corrieri e con l'utilizzo di più cellulari, opportunamente sostituiti nei momenti topici DEle diverse transazioni, avevano costituito una spia rilevante di un accordo ben superiore rispetto alla singola operazione di narcotraffico, risultando in tutta evidenza essere stato posto in essere un programma criminoso per il compimento di una serie indeterminata di trasporti DEla droga, soprattutto, anche se non esclusivamente, verso la Sardegna. D'altra parte, l'utilizzo di un 11 frasario convenzionale criptico da parte dei diversi interlocutori intercettati, al fine di perseguire il programma criminoso e depistare i controlli di polizia, aveva costituito un altro elemento significativo DEl'esistente accordo associativo e DE conseguente affiatamento tra i sodali, sussistente solo in tale contesto». Né pretermettono di rilevare che la funzione verticistica DE OL si realizza anche nell'assistenza legale fornita ALRR, arrestato il 28/11/2008 mentre trasportava la droga per conto DEl'associazione. Quanto alla durata DEla condotta DE ricorrente, vale considerare che egli svolse le attività contestategli (come, per altro, ammesso dallo stesso ricorrente) almeno dalla metà DE 2008 al 09/02/2009 (data DEl'arresto in flagranza). In tale periodo il OL risulta coinvolto nei reati satellite di cui ai capi 4), 18a), 18b), 18c), 18d), 18e), 18f), 18g), 18h), 18k), 181),•18i), 18j), 18m) e 18n). Sul punto, la Corte territoriale puntualizza che «non può non ribadirsi l'assoluta irrilevanza DEl'asserito breve periodo di tempo intercorso tra i primi contatti avuti con l'NO UE, cessati definitivamente con l'arresto in flagranza avvenuto a Londra il 9.2.2009, non essendo incompatibile con la partecipazione in funzione di cofondatore insieme al predetto DEl'organizzazione criminale;
né, d'altra parte, può assumere alcun valido rilievo, al fine di sminuirne il ruolo rivestito nell'associazione, il fatto che in occasione di alcuni viaggi fosse stato compensato con somme non ingenti o addirittura modeste, atteso che la corresponsione nei casi indicati dal difensore DE denaro, seppure in modo quantitativamente limitato, costituiva sempre una sorta di partecipazione agli utili DE sodalizio, anche quale mera anticipazione, e . non un salario predeterminato, trattandosi di un'ipotesi contraddetta dal complesso DE materiale probatorio acquisito in atti, soprattutto in riferimento alle conversazioni oggetto d'intercettazione [...] non sono emersi elementi di riscontro in ordine ALipotesi difensiva, secondo cui il OL avrebbe chiesto sostanzialmente ALUE di trovargli un lavoro come corriere per le sue difficoltà economiche». E con questo, implicitamente, si esclude l'applicabilità DEl'ipotesi di cui al comma 2 DEl'art. 74 d.P.R. 309/90. 8. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica DEla sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso si riduca ALofferta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione DEle emergenze processuali e DE materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 13170 DE 06/03/2012) 4. 7. Segue, a norma DEl'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali. 12 Così deciso il 06/10/2020
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali.
udita la relazione svolta dal Consigliere TO LEONARDO TANGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore MARIO MARIA NO IN che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. Penale Sent. Sez. 4 Num. 30274 Anno 2020 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA TO LEONARDO Data Udienza: 06/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 25/01/2016, il Tribunale di Cpgliari, ALesito DE giudizio abbreviato, dichiarava DD NT, RR UN e OL UR colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 73 e 74 d.P.R. 309/90 loro contestati, (ad eccezione per l'RR DE DEitto ascritto al capo 18k e per il OL e il DD di quello ex capo 18n), considerandoli unificati dal vincolo DEla continuazione, e li condannava, previo riconoscimento DEle attenuanti generiche (equivalenti per l'RR e prevalenti per il OL e il DD in relazione alla recidiva a ciascuno rispettivamente ascritta), con la diminuzione prevista per la scelta DE rito abbreviato, il OL alla pena di 9 anni e 8 mesi di reclusione, l'RR a quella di 9 anni di reclusione e il DD a 5 anni di reclusione. 1.1. Con la sentenza n. 478/18 DE giorno 15/05/2018, la Corte di Appello di Cagliari, adita dagli imputati, confermava la sentenza .di primo grado. 2. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione DD NT, RR UN e OL UR, a mezzo DE proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui ALart.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): DD NT: I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione ALart. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che il DD ha svolto solo ed esclusivamente -e per una sola volta- il ruolo di corriere (peraltro facilmente sostituibile con altri soggetti) e per tale compito era previsto un compenso a giornata;
venne reclutato solo nella seconda metà DEl'ottobre 2008 e subì l'arresto il 09/02/2009; dunque, anche volendo, di certo neppure aveva avuto il tempo di partecipare gad alcun genere di associazione, né preventivamente, di essere a conoscenza DEla sua esistenza;
era DE tutto inconsapevole circa la quantità DEla droga per la quale era stato chiamato a fungere da corriere (come si evince dalle dichiarazioni di CI AO, imputato in procedimento connesso). Sostiene che la circostanza secondo la quale il ricorrente sarebbe stato disponibile "sempre" è fantasiosa, in quanto non trova riscontro nelle risultanze processuali, né risulta motivato il coinvolgimento DE DD nella compagine criminosa poiché è DE tutto carente l'esibizione dei criteri adottati per spiegare dove sarebbero rinvenibili le condizioni minime per ritenere realizzata l'associazione stessa. II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione ALart. 73 d.P.R. 309/90. 2 Ribadisce che il DD fu coinvolto in un unico trasporto di droga come si evince dalle propalazioni di chi, come il CI, era ben addentro ai traffici di stupefacenti DE gruppo e che aveva precisato in maniera inequivocabile che il DD lo accompagnò in un'unica occasione;
il giudice ha utilizzato le dichiarazioni DE detto CI esclusivamente in funzione accusatoria e mai in senso favorevole al DD senza spiegare i motivi DEla parziale credibilità DE propalante. Deduce che, a fronte di un vuoto probatorio circa le ulteriori condotte (salvo che quella sfociata nel suo arresto in flagranza assieme al OL), s'imponeva una sentenza di assoluzione per non aver commesso i fatti. RR UN: I.a.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione ALart. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che l'RR ha svolto solo ed esclusivamente il ruolo di corriere (peraltro facilmente sostituibile con altri soggetti) e per tale compito era previsto un compenso a giornata;
venne reclutato solo nella seconda metà DEl'ottobre 2008 e subì l'arresto il 28/11/2008; dunque, anche volendo, di certo neppure aveva avuto il tempo di partecipare ad alcun genere di associazione, né preventivamente, di essere a conoscenza DEla sua esistenza;
era DE tutto inconsapevole circa la quantità DEla droga per la quale era stato chiamato a fungere da corriere (come si evince dalle dichiarazioni di CI AO, imputato in procedimento connesso). Sostiene che la circostanza secondo la quale il ricorrente sarebbe stato disponibile "sempre" è fantasiosa, in quanto non trova riscontro nelle risultanze processuali, né risulta motivato il coinvolgimento DEl'RR nella compagine criminosa poiché è DE tutto carente l'esibizione dei criteri adottati per spiegare dove sarebbero rinvenibili le condizioni minime per ritenere realizzata l'associazione stessa. OL UR: I.b.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione ALart. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che il OL ebbe i primi rapporti con l'ME (originariamente coimputato) nel luglio 2008 e che a causa DEl'arresto in flagranza avvenuto in data 09/02/2009, erano per forza di cose cessati definitivamente sia con lui che con qualsivoglia altro coimputato e/o imputato in diverso procedimento connesso. Inoltre, nell'arco temporale intercorrente tra la fine di luglio e la fine di settembre, di fatto il OL non realizzò alcunché di 3 reale. Dunque, i rapporti con costui si erano limitati ad un arco temporale assai limitato, che mal si concilia con l'ipotesi associativa accusatoria. Sostiene che, a fronte di trasporti di droga assai cospicui eseguiti dal OL quasi sempre di persona secondo l'ipotesi accusatoria, anch'egli veniva compensato in misura assai modesta mediante una sorta di salario predeterminato e non già con una quota di utili, come normalmente avviene nelle associazioni illecite, né risulta motivato il coinvolgimento DE OL nella compagine criminosa poiché è DE tutto carente l'esibizione dei criteri adottati per spiegare dove sarebbero rinvenibili le condizioni minime per ritenere realizzata l'associazione stessa. Afferma che i medesimi vizi motivazionali si riscontrano nel diniego di riqualificare il fatto nell'ipotesi di cui al comma 2 DEl'art. 74 d.P.R. 309/90, posto che la durata effettiva dei rapporti intrattenuti con l'UM (unico dominus DE commercio illecito) è risultata talmente limitata e discontinua da escludere una reale partecipazione DE OL al sodalizio;
soprattutto non viene spiegato in sentenza quale sia stato il contributo causale, materiale e/o morale fornito dal OL per fondare l'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono infondati. 4. Va premesso che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni DEla sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare DEla congruità DEla motivazione. 4.1. Occorre, inoltre, evidenziare che i ricorrenti ignorano le adeguate ragioni esplicitate dal giudice di appello, in riferimento ad analoghe doglianze, che ha fornito puntuale spiegazione DE ragionamento posto a base DEla propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto. È, in vero, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute, anche implicitamente, infondate dal giudice DE gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (cfr. Sez. 4, n. 18826 DE 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 DE 18/09/1997, dep.1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 44139 DE 27/10/2015). 4.2. Sul punto va ricordato che il controllo DE giudice • di legittimità sui vizi DEla motivazione attiene alla coerenza strutturale DEla decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa 4 la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DEla decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 DE 16/06/2016). 4.3. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità DEla motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché —come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni DE convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 DE 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 DE 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Quanto alla manifesta illogicità DEla motivazione, è consolidata in giurisprudenza la massima secondo cui la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. 4.4. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dALart. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né ALapprezzamento DE giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo DEl'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione DEle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà DEla motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza DEle argomentazioni rispetto al fine giustificativo DE provvedimento. (cfr. Sez. 2, n. 21644 DE 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542). 4.5. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative DEla decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nei ricorsi in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione DE conCenuto DEle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice DE merito. 4.6. In realtà i ricorrenti, sotto il profilo DE vizio di motivazione e DEl'asseritannente connessa violazione nella valutazione DE materiale probatorio, tentano di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono 5 deducibili censure attinenti a vizi DEla motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione DE processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 DE 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 DE 17/03/2015, Rv. 262965). 5. Ciò posto, in ordine alle censure sub I) e II), relative al ricorso di DD UR, mette conto evidenziare che, per la configurabilità DE vincolo associativo finalizzato al narcotraffico è sufficiente che il rapporto che accomuna i sodali sia fondato sulla consapevolezza comune di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i propri e ripetuti apporti alla realizzazione DE fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. Perché possa dirsi sussistente l'associazione non è necessaria una struttura complessa ed articolata, ma è sufficiente anche una struttura rudimentale per il perseguimento DE fine comune sulla base dei singoli contributi. La prova DEl'esistenza DE vincolo in parola è . deducibile dalle modalità esecutive dei reati-fine, dalla natura dei rapporti.intercorrenti fra i sodali, dalla ripartizione di compiti e ruoli in vista DEla realizzazione DE fine ultimo: attività di commercio di stupefacenti. La prova DEl'esistenza DE vincolo permanente, nascente dALaccordo associativo, può essere rinvenuta anche dALaccertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli aderenti, i frequenti viaggi per il rifornimento DEla droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni DEittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (v. Sez. 4, n. 4481 DE 29/11/2005, dep. 03/02/2006, Rv. 233247; Sez. 6, n.49135 DE 06/12/2013; Sez. 1, n. 30463 DE 07/07/2011, dep. 01/08/2011, Rv. 251011). Per "gruppo strutturato", deve intendersi «un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata» (v. art. 2 Convenzione DEle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, Palermo, 12-15 dicembre 2000). 6 Del resto, ai fini DEla configurabilità DEl'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati (v. Sez. 6, n. 9061 DE 24/09/2012, dep. 25/02/2013, Rv. 255312). Il singolo DEitto non viene in considerazione solo di per sé, ma anche come prova di altri DEitti: sia nel senso che la consumazione di alcuno dei reati fine può essere considerata prova DEla partecipazione al reato associativo, sia nel senso che la partecipazione al reato associativo può essere considerata prova di responsabilità in ordine ai reati fine. La giurisprudenza di questa 'Corte, infatti, pur riconoscendo una "assoluta autonomia tra il DEitto di associazione per DEinquere e i reati fine commessi dagli associati" non esclude, tuttavia, "che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati, possono essere influenti nel giudizio relativo ALesistenza DE vincolo associativo e ALinserimento dei soggetti nell'organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione, etc." (cfr. ex multis Sez. 5, Sentenza n. 21919 DE 04/05/2010 Cc. - dep. 08/06/2010- Rv. 247435). Ma aggiunge che talora "anche la partecipazione a un episodio soltanto DEl'attività DEittuosa programmata può costituire elemento indiziante DEl'appartenenza ALassociazione" (v. Sez. 6, 10 maggio 1994, Nannerini, Rv. 200938; Sez. 4, 11 novembre 2008, Buccheri, Rv. 241927); e si spinge ad ammettere che, in particolari contesti probatori, indizi DEla partecipazione ALassociazione possano desumersi da elementi di prova relativi ai reati fine anche quando essi siano stati ritenuti insufficienti allo stesso esercizio DEl'azione penale per tali reati (cfr. Sez. 4, 1° agosto 1996, De Stefano, Rv. 205939; Sez. 6, 10 luglio 2009, Senese, Rv. 245197). L'elemento oggettivo DE reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde, quindi, dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso - come già detto- non è incompatibile con l'affermata partecipazione DEl'agente ALorganizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (cfr. Sez. 5, n.34686 DE 07/08/2015). Inoltre, la fungibilità DE ruolo non è di per se stessa sintomatica di un ruolo extrassociativo, ben potendo una funzione essere svolta alternativamente da altro soggetto di rango corrispondente (cfr. anche Sez. 6, n. 22849 DE 01/02/2002). 5.1. Nella specie, i giudici DE merito, dopo aver rimarcato che «l'utilizzo di un frasario convenzionale criptico da parte dei diversi interlocutori intercettati, al fine di perseguire il programma criminoso e depistare i controlli di polizia, aveva costituito un altro elemento significativo DEl'esistente accordo associativo e DE conseguente affiatamento tra i sodali», hanno evidenziato che il 7 DD NT, ha accompagnato il Sollaì (ritenuto capo e organizzatore) in occasione DEla trasferta "venezuelana ed inglese" DE Febbraio 2009 ed era stato arrestato, unitamente al predetto, nell'aeroporto di Londra;
provenendo da Caracas, mentre stavano portando nel doppio fondo DEte valigie circa 6 chilogrammi di cocaina. Deducevano, quindi, che il DD e l'RR «non si fossero limitati a svolgere il ruolo di corrieri in occasione dei loro arresti, ma avessero altresì partecipato in tale veste anche ad altre operazioni di importazione e trasporto di droga, a conferma di una loro piena e consapevole partecipazione nell'associazione». Incensurabilmente, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che il DD e l'RR non abbiano svolto solo ed esclusivamente il compitò di corrieri, in quanto erano invece ben inseriti ALinterno DEl'organizzazione criminale, sebbene come meri partecipanti «Al riguardo, non appare decisivo, né può assumere alcun valido rilievo al fine di confutare la tesi accusatoria il fatto che percepissero un compenso a giornata per l'attività svolta per conto DEl'associazione, trattandosi di un'utilità in denaro (come spesso si verifica nelle organizzazione dedite al narcotraffico) non incompatibile con la partecipazione al sodalizio criminale;
così come, il fatto DEla sostituzione con altri soggetti non può assumere alcun valido rilievo nei rapporti interni DE gruppo (stante la possibilità di provvedere in merito secondo le decisioni dei capi ed organizzatori) e il tempo non particolarmente lungo trascorso dal loro inserimento nello stesso fino alle date dei loro rispettivi arresti appare DE tutto ininfluente ed irrilevante, trattandosi di un evento che, pur potendosi verificare, non era certamente preventivato al momento DE loro ingresso e DEl'adesione ALassociazione [...] deve altresì escludersi, relativamente al DD e ALRR che gli stessi siano stati coinvolti in unico trasporto di droga, stante anche la non completa attendibilità DE CI AO». In ordine alle propalazioni di quest'ultimo, mette iconto rammentare che è lecita la "valutazione frazionata" DEle dichiarazioni accusatorie, ciò in quanto nella valutazione DEle dichiarazioni vale, comunque, il principio DEla cosiddetta "frazionabilità", conseguendone che l'attendibilità DEla dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte DE racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità DE dichiarante con riferimento a quelle parti DE racconto che reggono alla verifica DE riscontro oggettivo esterno;
sempre che l'inattendibilità di una parte DEla dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità DE dichiarante (v. anche Sez. 4, n. 5821 DE 10/12/2004 Ud. -dep. 16/02/2005- Rv. 231300; Sez. 6, n. 25266 DE 03/04/2017 Ud. -dep. 19/05/2017- Rv. 270153). Del pari, il collegio DE merito riteneva «l'assoluta irrilevanza DE fatto che gli stessi [il DO e l'RR: N.d.E.] 8 potessero non essere consapevoli DEla quantità di droga che dovevano trasportare come corrieri, trattandosi di un dettaglio operativo riservato agli organizzatori, nonché capi, di cui non era necessario fossero messi al corrente». Vale, infine, rilevare che, per stessa ammissione DE ricorrente (per altro recidivo), egli venne reclutato "nella seconda metà DEl'ottobre 2008 e subì l'arresto il 09/02/2009"; ne deriva, logicamente, che per Circa 4 mesi fu "a disposizione" DEla struttura criminale e risulta coinvolto anche nei fatti di cui al capo 18h DEl'imputazione. 6. In ordine alla censura sub I.a.), relativa al ricorso di RR UN basterà riportarsi a quanto già detto al punto 5. che precede. 6.1. Inoltre, in particolare, i giudici DE merito, dopo aver rimarcato che «l'utilizzo di un frasario convenzionale criptico da parte dei diversi interlocutori intercettati, al fine di perseguire il programma criminoso e depistare i controlli di polizia, aveva costituito un altro elemento significativo DEl'esistente accordo associativo e DE conseguente affiatamento tra i sodali», hanno evidenziato che l'RR, in data 28/11/2008, risulta «arrestato in LL insieme al complice AN MI, in quanto trovati in possesso di un sostanzioso carico di droga trasportato "in corpore"» (capo 18k DEl'imputazione). Deducevano, quindi, che il DD e l'RR «non si fossero limitati a svolgere il ruolo di corrieri in occasione dei loro arresti, ma avessero altresì partecipato in tale veste anche ad altre operazioni di importazione e trasporto di droga, a conferma di una loro piena e consapevole partecipazione nell'associazione»; l'RR, in vero, risultava coinvolto anche nei fatti di cui ai capi 18i) e 18j) DEl'imputazione. Incensurabilmente, poi, la Corte territoriale ha ritenuto -come già detto- che il DD e l'RR non abbiano svolto solo ed esclusivamente il compito di corrieri, in quanto erano invece ben inseriti ALinterno DEl'organizzazione criminale, sebbene come meri partecipanti «Al riguardo, non appare decisivo, né può assumere alcun valido rilievo al fine di confutare la tesi accusatoria il fatto che percepissero un compenso a giornata per l'attività svolta per conto DEl'associazione, trattandosi di un'utilità in denaro (come spesso si verifica nelle organizzazione dedite al narcotraffico) non incompatibile con la partecipazione al sodalizio criminale;
così come, il fatto DEla sostituzione con altri soggetti non può assumere alcun valido rilievo nei rapporti interni DE gruppo (stante la possibilità di provvedere in merito secondo le decisioni dei capi ed organizzatori) e il tempo non particolarmente lungo trascorso dal loro inserimento nello stesso fino alle date dei loro rispettivi arresti appare DE tutto ininfluente ed irrilevante, trattandosi di un evento che, pur potendosi verificare, non era certamente preventivato al momento DE loro 9 ingresso e DEl'adesione ALassociazione [...] deve altresì escludersi, relativamente al DD e ALRR che gli stessi siano stati coinvolti in unico trasporto di droga, stante anche la non completa attendibilità DE CI AO». In ordine alle propalazioni di quest'ultimo, mette conto rammentare che è lecita la "valutazione frazionata" DEle dichiarazioni accusatorie, ciò in quanto nella valutazione DEle dichiarazioni vale, comunque, il principio DEla cosiddetta "frazionabilità", conseguendone che l'attendibilità DEla dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte DE racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità DE dichiarante con riferimento a quelle parti DE racconto che reggono alla verifica DE riscontro oggettivo esterno;
sempre che l'inattendibilità di una parte DEla dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità DE dichiarante (v. anche Sez. 4, n. 5821 DE 10/12/2004 Ud. -dep. 16/02/2005- Rv. 231300; Sez. 6, n. 25266 DE 03/04/2017 Ud. -dep. 19/05/2017- Rv. 270153). Del pari, il collegio DE merito riteneva «l'assoluta irrilevanza DE fatto che gli stessi [il DD e l'RR: N.d.E.] potessero non essere consapevoli DEla quantità di droga che dovevano trasportare come corrieri, trattandosi di un dettaglio operativo riservato agli organizzatori, nonché capi, di cui non era necessario fossero messi al corrente». Vale, infine, rilevare che, per stessa ammissione DE ricorrente (per altro recidivo specifico reiterato infraquinquennale), egli venne reclutato "nella seconda metà DEl'ottobre 2008 e subì l'arresto il 28/11/2008"; ne deriva, logicamente, che per oltre un mese fu "a disposizione" DEla struttura criminale e, segnatamente, DE OL che si curò pure DEl'assistenza legale DEl'RR dopo l'arresto di quest'ultimo in data 28/11/2008. 7. Quanto alla censura sub I.b.), relativa al ricorso di OL UR vale subito riportarsi a quanto già detto al punto 5. che precede. 7. A ciò deve aggiungersi che, ineccepibilmente, i giudici DE merito hanno ritenuto che il OL svolgesse il ruolo di cofondatore, promotore ed organizzatore DEla associazione criminosa, unitamente ALaltro coimputato (giudicato separatamente) NN NO, valutando dimostrate le funzioni ad egli attribuite con il capo 20 DEl'imputazione, riconoscendo al soggetto anche il ruolo di direzione, dALalto di una posizione sovraordinata, DEle attività dei meri partecipanti e di sovrintendenza alla complessiva gestione DEla struttura (cfr. Sez. 6, n. 11446 DE 10/05/1994 Ud. -dep. 17/11/1994- Rv. 200937; Sez. 6, n. 9104 DE 14/10/1997 Ud. -dep. 04/08/1998- Rv. 211577). Più di recente, è stato specificato che la qualifica di capo organizzatore in un'associazione a DEinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume 10 poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo DE gruppo (cfr. Sez. 4, n. 52137 DE 17/10/2017 Ud. -dep. 15/11/2017- Rv. 271256; nell'occasione il Collegio ha ritenuto corretta la qualifica di organizzatore, ravvisata dal giudice di merito, in capo al soggetto in posizione di preminenza che organizzava il lavoro degli altri componenti l'associazione). Correttamente rilevano i giudicanti territoriali che il OL reclutò il DD e l'RR già nella fase di fondazione DEl'organizzazione per le attività materiali di trasporto DEla droga. Osservano i giudici DE merito che il sodalizio «inizialmente operante nel mondo DE narcotraffico in manibra prevalente nel Cagliaritano, successivamente estesosi per la sua operatività anche a livello internazionale, con un'importante base in Olanda per organizzare l'attività di trasporto degli stupefacenti dal Sudamerica, passando dalla Gran Bretagna e dal LL (dove l'associazione aveva dei complici, peraltro rimasti non compiutamente identificati, tra cui l'olandese OR e l'inglese Aron)». Dalle motivazioni si trae che il OL (già recidivo) venne sottoposto a captazioni telefoniche e anche «alla luce DEle risultanze DEl'attività tecnica e dei dati oggettivi costituiti dagli arresti in flagranza e dai sequestri di importanti partite di droga» poteva ritenersi «in modo indubbio che il predetto imputato, al pari DE coimputato MA AS (giudicato separatamente) avesse smerciato inizialmente sul mercato cagliaritano la sostanza stupefacente importata in Sardegna»; successivamente, emergevano -dal Giugno 2008- i sempre più saldi rapporti DE OL con l'UE, ed il ricorrente -sin dALinizio DEla compagine- reclutava e gestiva la rete dei corrieri, insieme al fratello NT e a tale IS LU EL (altro coimputato giudicato separatamente). Dal compendio investigativo, secondo le congrue motivazioni rese dai giudicanti, risultava «DE tutto provato che il OL avesse assunto nell'organizzazione una posizione verticistica, pianificando i viaggi finalizzati al narcotraffico anche internazionale e gestendo usualmente í rapporti con i corrieri ed i fornitori operanti ALestero, sia ALinterno DE sodalizio criminale (vedansi quelli intrattenuti con l'NO ed il OR), sia al di fuori DEl'organizzazione. [...] le modalità seriali inerenti alla programmazione e ALespletamento dei trasporti di droga, effettuati di solito a mezzo aereo, con il vi ingio dei corrieri e con l'utilizzo di più cellulari, opportunamente sostituiti nei momenti topici DEle diverse transazioni, avevano costituito una spia rilevante di un accordo ben superiore rispetto alla singola operazione di narcotraffico, risultando in tutta evidenza essere stato posto in essere un programma criminoso per il compimento di una serie indeterminata di trasporti DEla droga, soprattutto, anche se non esclusivamente, verso la Sardegna. D'altra parte, l'utilizzo di un 11 frasario convenzionale criptico da parte dei diversi interlocutori intercettati, al fine di perseguire il programma criminoso e depistare i controlli di polizia, aveva costituito un altro elemento significativo DEl'esistente accordo associativo e DE conseguente affiatamento tra i sodali, sussistente solo in tale contesto». Né pretermettono di rilevare che la funzione verticistica DE OL si realizza anche nell'assistenza legale fornita ALRR, arrestato il 28/11/2008 mentre trasportava la droga per conto DEl'associazione. Quanto alla durata DEla condotta DE ricorrente, vale considerare che egli svolse le attività contestategli (come, per altro, ammesso dallo stesso ricorrente) almeno dalla metà DE 2008 al 09/02/2009 (data DEl'arresto in flagranza). In tale periodo il OL risulta coinvolto nei reati satellite di cui ai capi 4), 18a), 18b), 18c), 18d), 18e), 18f), 18g), 18h), 18k), 181),•18i), 18j), 18m) e 18n). Sul punto, la Corte territoriale puntualizza che «non può non ribadirsi l'assoluta irrilevanza DEl'asserito breve periodo di tempo intercorso tra i primi contatti avuti con l'NO UE, cessati definitivamente con l'arresto in flagranza avvenuto a Londra il 9.2.2009, non essendo incompatibile con la partecipazione in funzione di cofondatore insieme al predetto DEl'organizzazione criminale;
né, d'altra parte, può assumere alcun valido rilievo, al fine di sminuirne il ruolo rivestito nell'associazione, il fatto che in occasione di alcuni viaggi fosse stato compensato con somme non ingenti o addirittura modeste, atteso che la corresponsione nei casi indicati dal difensore DE denaro, seppure in modo quantitativamente limitato, costituiva sempre una sorta di partecipazione agli utili DE sodalizio, anche quale mera anticipazione, e . non un salario predeterminato, trattandosi di un'ipotesi contraddetta dal complesso DE materiale probatorio acquisito in atti, soprattutto in riferimento alle conversazioni oggetto d'intercettazione [...] non sono emersi elementi di riscontro in ordine ALipotesi difensiva, secondo cui il OL avrebbe chiesto sostanzialmente ALUE di trovargli un lavoro come corriere per le sue difficoltà economiche». E con questo, implicitamente, si esclude l'applicabilità DEl'ipotesi di cui al comma 2 DEl'art. 74 d.P.R. 309/90. 8. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica DEla sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso si riduca ALofferta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione DEle emergenze processuali e DE materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 13170 DE 06/03/2012) 4. 7. Segue, a norma DEl'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali. 12 Così deciso il 06/10/2020
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali.