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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/09/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1701/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RAGUSA STEFANIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. AMORUSO LUIGI CP_1
Convenuto nonché
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_2
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto: di accertare e dichiarare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 12/6/2018 al 16/9/2021 con CP_1 inquadramento nel livello AE2 del CCNL settore legno/arredamento piccole medie industrie e con l'orario di lavoro indicato in ricorso;
per l'effetto, la condanna della P.C. s.r.l. al pagamento della somma complessiva di euro 48.937,85 per differenze retributive e al risarcimento del danno asseritamente patito dal lavoratore, nonché alla regolarizzazione della posizione assicurativa della parte ricorrente presso l' . CP_2
La ha chiesto dichiararsi la nullità del ricorso e, nel merito, ha contestato gli CP_1 avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, oltre che la condanna della controparte per lite temeraria e al risarcimento del danno alla reputazione commerciale asseritamente subito. L' ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, la condanna del datore di CP_2 lavoro al pagamento della maggiore contribuzione dovuta e non versata (oltre accessori come per legge). MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti. 1 La parte ricorrente ha assolto all'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere in giudizio, dimostrando di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della con le CP_1 mansioni, nel periodo, nei giorni e negli orari indicati in ricorso. La sussistenza del vincolo della subordinazione, il periodo lavorativo e le mansioni non sono stati specificatamente contestati dalla (e, dunque, devono essere posti a CP_1 fondamento della decisione a mente dell'art.115 c.p.c.) e, in ogni caso, risultano dalla documentazione in atti (vedi, in particolare, contratto di lavoro, modulo di dimissioni e buste paga in atti). Quanto all'effettivo orario di lavoro osservato dalla parte ricorrente, tale circostanza emerge dalle dichiarazioni rese dai testi ascoltati nel corso dell'istruttoria da cui si evince che la parte ricorrente ha lavorato a tempo pieno per 45 ore settimanali (e non a tempo parziale per 25 ore settimanali, come indicato invece nel contratto di lavoro). Il teste (indifferente) ha riferito quanto segue: ″A.D.R. Io lavoravo Testimone_1 dalle 7.15 di mattina alle 16.30 del pomeriggio e facevo il falegname. A.D.R.
osservava il mio stesso orario di lavoro e svolgeva le mie stesse Parte_1 mansioni di falegname. Lavoravamo negli stessi locali. A.D.R. Facevamo una pausa pranzo dalle 12.30 alle 13.00. Mangiavamo sempre in azienda. A.D.R. Normalmente io e lavoravamo dal lunedì al venerdì e, una volta al mese circa, Parte_1 lavoravamo anche il sabato‶. Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rilasciate dal teste Testimone_2
(indifferente), qui di seguito integralmente riportate: ″A.D.R. Dal 2018 al 2021 io e
abbiamo lavorato insieme per la Io facevo Parte_1 CP_1 CP_3
l'assemblatore e il tappezziere di divani. invece faceva gli scheletri Parte_1 dei divani e lavorava in falegnameria. A.D.R. Io e lavoravamo in Parte_1 due capannoni diversi, uno di fronte all'altro. In ogni caso eravamo sempre in contatto in quanto uno entrava nel capannone dell'altro e viceversa, ad esempio se mancava un pezzo e uno doveva andarlo a prendere. Erano comunque due lavori collegati. A.D.R. Dal 2018 al 2021 di solito lavoravo dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 16.30. Preciso però che c'erano dei periodi di cali di produzione in cui restavo a casa senza essere retribuito. Se invece c'era un eccesso di produzione facevo straordinari fino anche all'una di notte senza che lo straordinario mi venisse retribuito. Se capitava un periodo in cui c'era molto lavoro lavoravo anche il sabato. CP_3 Parte_1 faceva il mio stesso orario di lavoro dalle 7.00 alle 16.30 con mezz'ora di pausa dalle 12.30 alle 13.00. In tutti i reparti si entrava alla stessa ora e poi chi restava indietro la sera doveva rimanere a lavorare. Quando io ho lavorato di sabato, ho visto quasi sempre che anche lavorava di sabato‶. Parte_1
Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, non smentite da prove contrarie e rese da testi indifferenti e non incapaci a testimoniare ex art.246 c.p.c., giacché il presente giudizio concerne le differenze retributive rivendicate 2 esclusivamente da , non avendo dunque e (ex Parte_1 Tes_1 Tes_2 colleghi di lavoro della parte ricorrente) alcun interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al presente procedimento dal cui esito eventualmente favorevole al non potrebbero trarre alcuna concreta utilità. Questo Giudice ritiene infatti Parte_1 inattendibile la deposizione testimoniale di , il quale ha riferito Testimone_3 che non vedeva più la parte ricorrente nella sede della già alle ore 12.00, CP_1 circostanza inverosimile perché è stato lo stesso teste ad ammettere che vedeva la parte ricorrente quando prendeva il caffè alle macchinette e quando mangiavano tutti insieme in azienda, precisando inoltre che il pasto veniva consumato alle ore 12.00: tra l'altro, se davvero la parte ricorrente lavorava solo fino alle ore 12.00 senza trattenersi nel pomeriggio (come sostenuto dal Greco), non si comprende per quale ragione consumasse il pranzo in azienda assieme agli altri dipendenti alle ore 12.00, ben potendo già a quell'ora tornare a casa. Per quanto esposto, deve ritenersi dimostrato lo svolgimento di un rapporto lavorativo subordinato ex art.2094 c.c. con le mansioni, nel periodo, nei giorni e negli orari indicati in ricorso, sussistendo nel caso di specie vari indici rivelatori della subordinazione, come la soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa, l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito e il versamento di una retribuzione a cadenze fisse. Dall'intervenuto espletamento delle suddette mansioni (nel periodo e negli orari indicati in ricorso) discende, quindi, il diritto della parte ricorrente alla corresponsione delle relative differenze retributive. Venendo al quantum delle rivendicate differenze retributive, deve rilevarsi che la
[...] non ha specificatamente contestato i conteggi in atti, con la conseguenza che la CP_1 quantificazione delle differenze retributive dovute alla parte ricorrente deve ritenersi quella contenuta nel prospetto di calcolo in atti. Come statuito dalla Suprema Corte, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art.167 c.p.c., comma 1 e art.416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (Cass., sez. lav., n.21302/2019). Non essendovi motivi per discostarsi dai conteggi analitici in atti, la deve CP_1 essere condannata alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di euro 48.937,85 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. 3 Dalla condanna deriva l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore presso i competenti enti previdenziali (e, per l'effetto, al versamento della maggiore contribuzione dovuta). Deve invece essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, mancando nel caso di specie il requisito della abnormità della prestazione eseguita dal lavoratore, fatto costitutivo del diritto azionato secondo Cass., Sez. Lav., n.12540/2019. Le spese di lite sopportate dalla parte ricorrente sono poste a carico della (in CP_1 omaggio al principio della soccombenza), sono liquidate come in dispositivo e devono essere versate in favore dell'erario, a mente dell'art.133 del d.p.r.115/2002, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Spese per il resto compensate.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha lavorato a tempo pieno (con l'orario e con le mansioni indicati in ricorso) alle dipendenze della dal 12/6/2018 al CP_1
16/9/2021 con inquadramento nel livello AE2 del CCNL settore legno/arredamento piccole medie industrie.
2) Per l'effetto, condanna la P.C. s.r.l. alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di euro 48.937,85 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna la alla regolarizzazione della posizione assicurativa della parte CP_1 ricorrente presso i competenti enti previdenziali (e, per l'effetto, al versamento della maggiore contribuzione dovuta).
4) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente.
5) Condanna la al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dello Stato. Spese per il resto compensate. Crotone, 11/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1701/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RAGUSA STEFANIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. AMORUSO LUIGI CP_1
Convenuto nonché
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_2
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto: di accertare e dichiarare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 12/6/2018 al 16/9/2021 con CP_1 inquadramento nel livello AE2 del CCNL settore legno/arredamento piccole medie industrie e con l'orario di lavoro indicato in ricorso;
per l'effetto, la condanna della P.C. s.r.l. al pagamento della somma complessiva di euro 48.937,85 per differenze retributive e al risarcimento del danno asseritamente patito dal lavoratore, nonché alla regolarizzazione della posizione assicurativa della parte ricorrente presso l' . CP_2
La ha chiesto dichiararsi la nullità del ricorso e, nel merito, ha contestato gli CP_1 avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, oltre che la condanna della controparte per lite temeraria e al risarcimento del danno alla reputazione commerciale asseritamente subito. L' ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, la condanna del datore di CP_2 lavoro al pagamento della maggiore contribuzione dovuta e non versata (oltre accessori come per legge). MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti. 1 La parte ricorrente ha assolto all'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere in giudizio, dimostrando di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della con le CP_1 mansioni, nel periodo, nei giorni e negli orari indicati in ricorso. La sussistenza del vincolo della subordinazione, il periodo lavorativo e le mansioni non sono stati specificatamente contestati dalla (e, dunque, devono essere posti a CP_1 fondamento della decisione a mente dell'art.115 c.p.c.) e, in ogni caso, risultano dalla documentazione in atti (vedi, in particolare, contratto di lavoro, modulo di dimissioni e buste paga in atti). Quanto all'effettivo orario di lavoro osservato dalla parte ricorrente, tale circostanza emerge dalle dichiarazioni rese dai testi ascoltati nel corso dell'istruttoria da cui si evince che la parte ricorrente ha lavorato a tempo pieno per 45 ore settimanali (e non a tempo parziale per 25 ore settimanali, come indicato invece nel contratto di lavoro). Il teste (indifferente) ha riferito quanto segue: ″A.D.R. Io lavoravo Testimone_1 dalle 7.15 di mattina alle 16.30 del pomeriggio e facevo il falegname. A.D.R.
osservava il mio stesso orario di lavoro e svolgeva le mie stesse Parte_1 mansioni di falegname. Lavoravamo negli stessi locali. A.D.R. Facevamo una pausa pranzo dalle 12.30 alle 13.00. Mangiavamo sempre in azienda. A.D.R. Normalmente io e lavoravamo dal lunedì al venerdì e, una volta al mese circa, Parte_1 lavoravamo anche il sabato‶. Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rilasciate dal teste Testimone_2
(indifferente), qui di seguito integralmente riportate: ″A.D.R. Dal 2018 al 2021 io e
abbiamo lavorato insieme per la Io facevo Parte_1 CP_1 CP_3
l'assemblatore e il tappezziere di divani. invece faceva gli scheletri Parte_1 dei divani e lavorava in falegnameria. A.D.R. Io e lavoravamo in Parte_1 due capannoni diversi, uno di fronte all'altro. In ogni caso eravamo sempre in contatto in quanto uno entrava nel capannone dell'altro e viceversa, ad esempio se mancava un pezzo e uno doveva andarlo a prendere. Erano comunque due lavori collegati. A.D.R. Dal 2018 al 2021 di solito lavoravo dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 16.30. Preciso però che c'erano dei periodi di cali di produzione in cui restavo a casa senza essere retribuito. Se invece c'era un eccesso di produzione facevo straordinari fino anche all'una di notte senza che lo straordinario mi venisse retribuito. Se capitava un periodo in cui c'era molto lavoro lavoravo anche il sabato. CP_3 Parte_1 faceva il mio stesso orario di lavoro dalle 7.00 alle 16.30 con mezz'ora di pausa dalle 12.30 alle 13.00. In tutti i reparti si entrava alla stessa ora e poi chi restava indietro la sera doveva rimanere a lavorare. Quando io ho lavorato di sabato, ho visto quasi sempre che anche lavorava di sabato‶. Parte_1
Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, non smentite da prove contrarie e rese da testi indifferenti e non incapaci a testimoniare ex art.246 c.p.c., giacché il presente giudizio concerne le differenze retributive rivendicate 2 esclusivamente da , non avendo dunque e (ex Parte_1 Tes_1 Tes_2 colleghi di lavoro della parte ricorrente) alcun interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al presente procedimento dal cui esito eventualmente favorevole al non potrebbero trarre alcuna concreta utilità. Questo Giudice ritiene infatti Parte_1 inattendibile la deposizione testimoniale di , il quale ha riferito Testimone_3 che non vedeva più la parte ricorrente nella sede della già alle ore 12.00, CP_1 circostanza inverosimile perché è stato lo stesso teste ad ammettere che vedeva la parte ricorrente quando prendeva il caffè alle macchinette e quando mangiavano tutti insieme in azienda, precisando inoltre che il pasto veniva consumato alle ore 12.00: tra l'altro, se davvero la parte ricorrente lavorava solo fino alle ore 12.00 senza trattenersi nel pomeriggio (come sostenuto dal Greco), non si comprende per quale ragione consumasse il pranzo in azienda assieme agli altri dipendenti alle ore 12.00, ben potendo già a quell'ora tornare a casa. Per quanto esposto, deve ritenersi dimostrato lo svolgimento di un rapporto lavorativo subordinato ex art.2094 c.c. con le mansioni, nel periodo, nei giorni e negli orari indicati in ricorso, sussistendo nel caso di specie vari indici rivelatori della subordinazione, come la soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa, l'osservanza di un orario di lavoro prestabilito e il versamento di una retribuzione a cadenze fisse. Dall'intervenuto espletamento delle suddette mansioni (nel periodo e negli orari indicati in ricorso) discende, quindi, il diritto della parte ricorrente alla corresponsione delle relative differenze retributive. Venendo al quantum delle rivendicate differenze retributive, deve rilevarsi che la
[...] non ha specificatamente contestato i conteggi in atti, con la conseguenza che la CP_1 quantificazione delle differenze retributive dovute alla parte ricorrente deve ritenersi quella contenuta nel prospetto di calcolo in atti. Come statuito dalla Suprema Corte, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art.167 c.p.c., comma 1 e art.416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (Cass., sez. lav., n.21302/2019). Non essendovi motivi per discostarsi dai conteggi analitici in atti, la deve CP_1 essere condannata alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di euro 48.937,85 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. 3 Dalla condanna deriva l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore presso i competenti enti previdenziali (e, per l'effetto, al versamento della maggiore contribuzione dovuta). Deve invece essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, mancando nel caso di specie il requisito della abnormità della prestazione eseguita dal lavoratore, fatto costitutivo del diritto azionato secondo Cass., Sez. Lav., n.12540/2019. Le spese di lite sopportate dalla parte ricorrente sono poste a carico della (in CP_1 omaggio al principio della soccombenza), sono liquidate come in dispositivo e devono essere versate in favore dell'erario, a mente dell'art.133 del d.p.r.115/2002, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Spese per il resto compensate.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha lavorato a tempo pieno (con l'orario e con le mansioni indicati in ricorso) alle dipendenze della dal 12/6/2018 al CP_1
16/9/2021 con inquadramento nel livello AE2 del CCNL settore legno/arredamento piccole medie industrie.
2) Per l'effetto, condanna la P.C. s.r.l. alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di euro 48.937,85 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna la alla regolarizzazione della posizione assicurativa della parte CP_1 ricorrente presso i competenti enti previdenziali (e, per l'effetto, al versamento della maggiore contribuzione dovuta).
4) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente.
5) Condanna la al pagamento delle spese di lite sopportate dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dello Stato. Spese per il resto compensate. Crotone, 11/09/2025.
Il Giudice
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