Articolo 3 della Legge 23 giugno 1990, n. 177
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 luglio 1990
Art. 3. 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288 , effettuate nei confronti dell'EUTELSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUTELSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Entrata in vigore il 13 luglio 1990