Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3300 del 2023, avente ad OGGETTO: riconoscimento contributivo, vertente
TRA
'rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenico Carozza Parte 1
RICORRENTE
E
CP 1 in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 21 febbraio 2023 la ricorrente in epigrafe agiva nei confronti dell'CP_1 chiedendo emettersi i seguenti provvedimenti:
"Voglia il giudice del lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di discussione e comparizione delle parti, accertare e dichiarare, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, il diritto della sig.ra all'accredito dei contributi per il periodo di lavoro sostenuto presso [...]Parte 1 Controparte 2 dal 01.06.1984 al 31.12.1989 con la qualifica di infermiera professionale, e per l'effetto condannare l'CP_1 in persona del l.r.p.t., al riconoscimento, al computo ed all'accredito della giusta posizione contributiva della ricorrente per il periodo sopra indicato. Voglia altresì condannare l'CP_1 in persona del 1.r.p.t., al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario".
Controparte_2 iscrittaIn punto di fatto la ricorrente esponeva di avere lavorato presso per le assicurazioni obbligatorie all'CP_1 sede di Napoli con matricola 5103074192-00, dal
-
01.06.1984 al 31.12.1989 con la qualifica di infermiera professionale iscritta al n.86 del libro matricola aziendale e che la società era stata sottoposta a procedura fallimentare n.14/2016 presso il Tribunale di Nola dal 16.02.2016.
Dichiarava di avere presentato domanda ultratardiva di ammissione al passivo, in data 06.03.2019, per omissione contributiva, ancora non decisa, di avere segnalato plurime volte all' CP_1 la dedotta omissione, nonché, che l'ente non provvedeva all'aggiornamento. In diritto richiamava l'art 2116 c.c. e l'art 3 della L n 80 del 1992.
Si costituiva l'CP_1 che eccepiva la prescrizione del credito e, comunque, l'improponibilità della domanda. La ricorrente agisce nei confronti dell'ente previdenziale per il riconoscimento dell'accredito contributivo per il periodo decorrente dal 1° giugno 1984 al 31 dicembre 1989, periodo in cui ha lavorato per la Controparte_2
Non vi è dubbio che, per l'indicato periodo, i crediti contributivi sono prescritti ai sensi dell'art. 3 comma 9 L. 335/1995 che statuisce: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria." La ricorrente, consapevole dell'intervenuta prescrizione degli stessi sul presupposto della sussistenza degli elementi costitutivi dell'art 3 del dlgs 82 del 1990, ha agito nei confronti dell' CP_1 per l'accredito degli stessi.
L'art 3 del D.Lgs. 80/1992 statuisce che: "1. Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti.
2. Per poter conseguire la prestazione di cui al comma 1 il lavoratore è tenuto a fornire all'istituto competente documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo qualora tale misura sia assunta come base per il calcolo della prestazione pensionistica. Quando non sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si fa riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
3. L'istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'equivalente della riserva matematica che a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta.
4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo." L'ente previdenziale ha rilevato che, trattandosi di prestazione di natura previdenziale, avrebbe dovuto proporre la domanda amministrativa. Questo giudicante evidenzia che, al di là della qualificazione del diritto di natura previdenziale o meno e della qualificazione delle segnalazioni prodotte quali domande amministrative, osta al riconoscimento del diritto il quarto comma della invocata disposizione. Ed invero, essa trova applicazione unicamente per le omissioni contributive verificatesi successivamente alla entrata in vigore della indicata normativa. Ciò anche in ragione delle coperture finanziare che trovano riscontro solo per gli anni successivi. Trattandosi, quindi, di omissioni contributive afferenti il periodo dal 1984 al 1989 antecedente la disposizione citata, la domanda va rigettata. In ragione del rilievo ufficioso del IV comma della citata disposizione le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
PQM
Così provvede: 1) Rigetta la domanda
2) Compensa le spese del giudizio Napoli 28 maggio 2025 IL GIUDICE