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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1248/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 17/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUTM000022 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'Ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, in persona del Direttore pro-tempore propone appello avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 21/04/2019 depositata il 17/01/19 nei confronti di Resistente_1.con cui il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto avverso l' avviso di accertamento parziale n.250TUTM000022 ,compensando le spese
Con detto atto l'Ufficio aveva accertato l'omessa dichiarazione al fisco di redditi derivanti dal contratto di locazione commerciale n. 2245/2010 (periodo d'imposta 2013).
L'agenzia chiede la integrale riforma della sentenza de qua.
L'appello risulta iscritto al n 1248 2020 RGA
L'appellato si costituisce in giudizio resistendo alla domanda e concludendo per il rigetto dell'appello.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 21 novembre 2025,questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto,con riforma integrale della decisione impugnata,perché non corrispondente a norme di diritto.
L'ufficio ha accertato legittimamente nei confronti del Resistente_1 il mancato pagamento di canoni di locazione dall'agosto a dicembre 2013 ,considerato che esso ricorrente aveva opposto,a giustificazione della mancata dichiarazione la avvenuta risoluzione del contratto per inadempimemto /morosità del conduttore.
Questa tesi,non è condivisibile,
Va precisato che la procedura di sfratto per morosità si è conclusa il 27 2 2024 e solo da quella data,cioè dal momento della emissione dl provvedimento di convalida dello sfratto per morosità emesso dal Giudice
Civile. il locatore è esonerato dal dichiarare i canoni locativi.
Quindi . la sentenza impugnata è affetta dal vizio dell'erronea valutazione dei fatti e di erronea applicazione dell'art. 26del d.P.R. 917 del 1986.
Più precisamente, tutta la questione verte sulla individuazione dell'esatto momento in cui il contratto di locazione ha “cessato” i propri effetti per intervenuta risoluzione. La Cassazione, con sentenza del 18 gennaio 2012, n. 651 haprecisato che: “il procedimento di convalida di sfratto per morosità ha qualificazione giuridica mista, in quanto diretto non solo al rilascio del bene,ma anche alla risoluzione del contratto in funzione costitutiva.”.
Pertanto, la acclarata natura mista del procedimento di sfratto con funzione costitutiva esprime con certezza il momento di risoluzione del contratto alla data di conclusione della procedura, di sfratto davanti al Giudice Civile. che nel caso in esame è intervenuta in data 27/02/2014.
Trattasi, questa, di conclusione confermata da un orientamento giurisprudenziale univoco delle Corti di merito.
Pertanto l'appello va accolto e la sentenza riformata.
Le spese a carico dell'appellato come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.Condanna l'appellato La Torre Nominativo_1 al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in e.500,00 oltre oneri accessorii.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1248/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 17/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUTM000022 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'Ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, in persona del Direttore pro-tempore propone appello avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 21/04/2019 depositata il 17/01/19 nei confronti di Resistente_1.con cui il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto avverso l' avviso di accertamento parziale n.250TUTM000022 ,compensando le spese
Con detto atto l'Ufficio aveva accertato l'omessa dichiarazione al fisco di redditi derivanti dal contratto di locazione commerciale n. 2245/2010 (periodo d'imposta 2013).
L'agenzia chiede la integrale riforma della sentenza de qua.
L'appello risulta iscritto al n 1248 2020 RGA
L'appellato si costituisce in giudizio resistendo alla domanda e concludendo per il rigetto dell'appello.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 21 novembre 2025,questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto,con riforma integrale della decisione impugnata,perché non corrispondente a norme di diritto.
L'ufficio ha accertato legittimamente nei confronti del Resistente_1 il mancato pagamento di canoni di locazione dall'agosto a dicembre 2013 ,considerato che esso ricorrente aveva opposto,a giustificazione della mancata dichiarazione la avvenuta risoluzione del contratto per inadempimemto /morosità del conduttore.
Questa tesi,non è condivisibile,
Va precisato che la procedura di sfratto per morosità si è conclusa il 27 2 2024 e solo da quella data,cioè dal momento della emissione dl provvedimento di convalida dello sfratto per morosità emesso dal Giudice
Civile. il locatore è esonerato dal dichiarare i canoni locativi.
Quindi . la sentenza impugnata è affetta dal vizio dell'erronea valutazione dei fatti e di erronea applicazione dell'art. 26del d.P.R. 917 del 1986.
Più precisamente, tutta la questione verte sulla individuazione dell'esatto momento in cui il contratto di locazione ha “cessato” i propri effetti per intervenuta risoluzione. La Cassazione, con sentenza del 18 gennaio 2012, n. 651 haprecisato che: “il procedimento di convalida di sfratto per morosità ha qualificazione giuridica mista, in quanto diretto non solo al rilascio del bene,ma anche alla risoluzione del contratto in funzione costitutiva.”.
Pertanto, la acclarata natura mista del procedimento di sfratto con funzione costitutiva esprime con certezza il momento di risoluzione del contratto alla data di conclusione della procedura, di sfratto davanti al Giudice Civile. che nel caso in esame è intervenuta in data 27/02/2014.
Trattasi, questa, di conclusione confermata da un orientamento giurisprudenziale univoco delle Corti di merito.
Pertanto l'appello va accolto e la sentenza riformata.
Le spese a carico dell'appellato come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.Condanna l'appellato La Torre Nominativo_1 al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in e.500,00 oltre oneri accessorii.