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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/12/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 771/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da: (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore arch. elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Alessandra Vogliano del Foro di Vercelli, che la rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Fabrizio Amatelli per procura in atti reclamante
Con l'intervento della PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO,
avverso il provvedimento del Tribunale di Vercelli del 22/05/2025 emesso nell'ambito del procedimento R.G. n. 24-1/2025 con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“RICORRE all'ecc.ma Corte d'Appello affinché Voglia, contrariis rejectis, previa fissazione dell'udienza e previo ogni altro incombente ritenuto necessario, accogliere le seguenti conclusioni:
- nel merito: in totale riforma del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Vercelli il 22.05.2025, disporre l'omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII
1 sottoscritto da con i creditori e qui allegato al doc. 27, da intendersi Controparte_1 integralmente trascritto. Con riserva di ogni ulteriore integrazione e/o produzione documentale, sia in merito sia in istruttoria”.
Per la Procura Generale:
“CHIEDE Il rigetto del reclamo proposto dal ricorrente”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorso per l'omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII Con ricorso del 07/04/2025, la società domandava al Controparte_1
Tribunale di Vercelli di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, in forza di specifico accordo dalla medesima sottoscritto con i creditori, previa concessione delle misure protettive. A tal fine, rappresentava che la società era stata costituita nel 1994 e che si occupava di
“… prestazione di servizi di consulenza amministrativa, contabile e finanziaria a supporto delle imprese con espressa esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare e finanziaria nei confronti del pubblico”. Nello svolgimento di tali attività, era incorsa in un periodo di tensione finanziaria, determinato da un rallentamento delle vendite immobiliari e dalla difficoltà di portarle a compimento, sicché aveva ritenuto di dover avviare un percorso di risanamento. Veniva dunque elaborato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII che riguardava tutto il c.d. “Gruppo AN”, ovverossia: la la Parte_2 CP_2
e la medesima la quale ultima era società
[...] Controparte_1 controllante delle prime detenendone il 51% del capitale sociale. Ciò con la precisazione che non si trattava di un accordo di gruppo, bensì di un piano congiunto tra le tre società anzidette e i due fidejussori da un lato, e i creditori rappresentanti oltre il 60% dei debiti complessivi dall'altro lato. Quello proposto, peraltro, seguiva ad un precedente piano di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. d) L.F. risalente all'anno 2015 che non si era concluso positivamente a causa della crisi del settore immobiliare che non aveva consentito il rimborso dell'esposizione debitoria maturata nei confronti delle parti finanziarie interessate. Il nuovo piano presentato al Tribunale di Vercelli era di natura liquidatoria e prevedeva: i) l'incasso parziale dei crediti verso la società TA CE S.r.l., ii) la vendita, da parte della controllata dell'area di Via Olbia – Via Puccini a Casale Monferrato CP_3 posta a garanzia dell'affidamento in conto corrente concesso dal CR AL (Creval) a iii) il riparto finale ai creditori in data prossima Controparte_1 al 31/12/2026 e iv) la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (cfr. doc. 26- 27 contenente accordo, piano, attestazione ed allegati).
2. La richiesta di integrazioni del Tribunale di Vercelli 2.1. Con provvedimento del 23/04/2025, il Tribunale di Vercelli confermava le misure protettive per il termine massimo di giorni 40 dalla pubblicazione del ricorso sul Registro delle Imprese e al contempo, concedeva alla ricorrente 15 giorni per il deposito di alcuni chiarimenti ed integrazioni.
2 Rilevava, infatti, che i dati contabili erano attestati sino al 31/08/2024, mentre sino al 31/12/2024 erano valutati in termini di coerenza e compatibilità rispetto al piano di risanamento. Inoltre, evidenziava alcune criticità riscontrate dall'attestatore in relazione al collegamento tra i piani delle tre società e alle dinamiche del mercato immobiliare con particolare riguardo all'area di proprietà della garante stanti le distanze tra CP_3 le due perizie di stima richiamate in atti e le incertezze sia sui tempi sia sui valori di realizzo. Per l'effetto, invitava la ricorrente a integrare e a rivedere il piano onde renderlo conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 56 e 57 CCII e all'art. 284 CCII, secondo quanto specificamente indicato nel citato provvedimento. Ciò al fine di comprovare ed assicurare la fattibilità e l'attualità delle previsioni del piano e dei pagamenti ai creditori estranei. 2.2. Faceva seguito il deposito di specifica memoria integrativa da parte della datata 09/05/2025. Controparte_1
3. Il provvedimento del Tribunale di Vercelli Con provvedimento del 22/05/2025, il Tribunale di Vercelli dichiarava inammissibile il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII depositato dalla società Controparte_1
Il Tribunale si soffermava, in particolare, su tre criticità rilevate dall'attestatore dott. e più precisamente: 1) la correlazione del piano proposto da Persona_1 [...] con i piani delle altre società del gruppo;
2) l'analisi del mercato Controparte_1 immobiliare di riferimento in relazione all'area 3) la prospettazione what-if CP_3 analysys. Quanto all'aspetto della correlazione dei piani delle società collegate, veniva contestato il mancato rispetto dell'art. 284 comma 5 CCII che richiede di attestare le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori, rinvenibile nella scelta di presentare un piano unitario ovvero piani collegati o coordinati in luogo di un piano autonomo per ciascuna impresa. Tale valutazione, invero, anche in termini di concreto beneficio per i creditori, doveva essere espressa a fronte dell'unicità dell'accordo e della sussistenza di operazioni infragruppo. Quanto all'analisi del mercato immobiliare, veniva messo in evidenza il divario tra due perizie immobiliari aventi ad oggetto l'area posta a garanzia, da parte della CP_3
di un affidamento in conto corrente concesso dal CR AL alla CP_3
Controparte_1
Infatti, la prima valutazione di stima redatta dal geom. prevedeva CP_4
l'attribuzione di un valore di € 259.100,00; per contro, la successiva valutazione predisposta dall'arch. - utilizzata ai fini del piano - attribuiva Persona_2 all'area un valore di realizzo pari ad € 442.740,00 e ciò sulla base del riconoscimento di una destinazione residenziale, anziché produttiva, all'area medesima. Sotto tale profilo, il Tribunale di Vercelli riteneva la stima non ancorata a dati oggettivi, verificabili e completi, essendo carente di alcuni elementi necessari a comprendere l'attribuzione di tale valore (id est, classe energetica, criteri di computo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, giustificazioni per l'attribuzione di un prezzo medio di vendita pari a 1.900,00 €/mq). Veniva inoltre sottolineato che quello stimato era il prezzo massimo di vendita conseguibile e che il fondo rischi di € 15.000,00 era insufficiente sia a colmare il divario tra il valore del bene iscritto nel bilancio della società proprietaria (€ CP_3
3 31.774,20) e la valutazione dell'arch. (€ 442.740,00) sia ad assorbire eventuali Per_2 ulteriori minusvalenze. Dunque, secondo il Tribunale, tali incertezze si ripercuotevano sui valori dell'attivo indicati nel piano e su quelli del passivo, resi peraltro ulteriormente dubbi anche dalla mancata documentazione inerente alle operazioni infragruppo. Veniva infatti ravvisato un potenziale credito della garante derivante dalla vendita del bene di sua CP_3 proprietà che sarebbe stato acquistato dal socio signor e poi da questo Persona_3 rinunciato, senza tuttavia alcuna produzione documentale a supporto. Rilevava, infine, che i dati non erano aggiornati al momento della presentazione del ricorso, essendo attestati al 31/08/2024 e solo verificati al 31/12/2024; il tutto in spregio all'art. 56 CCII. Infine, quanto al What-if analysys, il Tribunale di Vercelli riteneva che le incertezze rilevate avessero un'incidenza sulle tempistiche indicate nel piano che, peraltro, non prevedeva iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati, fatta salva una generica rinegoziazione dell'accordo. In esito a quanto sopra, il Tribunale riteneva non coerente e infondato il giudizio di fattibilità, per essere l'accordo, il piano e l'attestazione viziati e inidonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei secondo quanto previsto dall'art. 57 CCII. Peraltro, analizzata tutta la documentazione versata in atti, veniva rilevata la sussistenza di uno stato di insolvenza in capo alla ricorrente. In particolare, a fronte di un risultato di esercizio negativo i debiti erano ingenti;
inoltre, veniva ravvisata una incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte risalente quantomeno al 2015, essendo state disattese anche le previsioni del precedente piano attestato di risanamento.
4. Il giudizio di reclamo Con atto del 19/06/2025, la società ha proposto reclamo Controparte_1 avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di Vercelli in data 22/05/2025, rassegnando le conclusioni sopra trascritte. In primo luogo, ritiene non sussistere alcuna violazione dell'art. 284 CCII essendo quella di presentare un unico ricorso (ovvero più ricorsi) per più società del medesimo gruppo una mera facoltà riservata agli interessati. Peraltro, secondo parte reclamante, solo in presenza di un unico ricorso con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati o coordinati, occorre procedere alle attestazioni previste dall'art. 284 CCII commi 4 e 5. Osserva inoltre che i tre piani non prevedono operazioni economico-finanziarie tra le tre società, fatto salvo il pagamento da parte della reclamante di un debito di € 23.445,00 nei confronti della per il cui mancato adempimento è stata prevista una Controparte_2 contingency di € 40.000,00. Peraltro, afferma che la presentazione di un piano di gruppo così come di piani strettamente coordinati non avrebbe comportato alcun beneficio in relazione al soddisfacimento dei creditori delle singole società. Con riferimento alla problematica connessa al mercato immobiliare, ritiene la reclamante che la seconda valutazione di stima eseguita sull'area dall'arch. non CP_3 Per_2 modifichi in modo arbitrario il valore del bene: la variazione di valore, infatti, sarebbe determinata dalla possibilità di edificare un complesso residenziale e di rivendere le unità ricavate a prezzi vantaggiosi. Peraltro, trattandosi di bene gravato da ipoteca per € 566.223,79, quale che sia il valore di vendita, non vi sarebbero risorse per gli altri creditori, tanto che il creditore ipotecario , consapevole delle incertezze rilevate CP_5 dall'attestatore, ha comunque ritenuto di dover sottoscrivere il piano.
4 Osserva, inoltre, che la cessione del credito intervenuta tra e il signor CP_3 [...]
tenuto conto della rinuncia di questi a rivalersi sulla reclamante e Per_3 dell'irrilevanza del valore di cessione, non avrebbe alcuna incidenza sul piano. Infine, con riguardo al What-if analysys, la reclamante contesta le censure del Tribunale ed eccepisce che l'eventuale prolungamento delle tempistiche del piano e dei successivi adempimenti, sino alla rinegoziazione degli accordi, sono questioni e valutazioni d'interesse esclusivo degli istituti di credito medesimi aderenti all'accordo di ristrutturazione. In un tale contesto, dunque, il Tribunale non è legittimato a vagliare gli accordi raggiunti tra le parti.
È intervenuta la Procura Generale chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 25/11/2025 la reclamante ha richiamato le esposte difese e la Corte si è riservata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il reclamo, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato. 5.1. Sul punto, giova preliminarmente richiamare quanto già affermato da questa Corte in merito ai limiti del sindacato giurisdizionale sull'accordo di ristrutturazione dei debiti (in particolare, vedasi la sentenza di questa Corte d'Appello di Torino – in diversa composizione – n. 903/2025). Conformemente all'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 34842/2024, con richiamo dei precedenti) “nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, non è limitato dalla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti la effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge. Tale verifica va fatta in termini di plausibilità e ragionevolezza, cosicché è ben possibile negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini”; la Cassazione si è pronunciata su un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., enunciando però un principio applicabile anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 57 CCII, il cui comma 3 dispone che tali accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti e entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione” (così, Corte d'Appello di Torino sentenza n. 903/2025 cit.; similmente, sempre con riguardo all'ambito della materia de qua, finanche con riferimento alla cognizione sommaria prevista dall'art. 182 bis comma 7 L.F. per la pronuncia sull'istanza di divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la verifica riservata al giudice consente di escludere un controllo solo formale della documentazione;
è infatti ammessa una verifica anche sostanziale dei presupposti per pervenire ad un accordo con le maggioranze, oltre che il rispetto delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori non aderenti;
così Cass. Civ. 12064/2019 e Cass. Civ. 16161/2018). L'onere di indagine riservato al giudice e la sua estensione sono stati previsti anche nell'ambito del Codice della Crisi (D.lgs. n. 14/2019), tenuto conto della c.d. Direttiva Insolvency (Direttiva (UE) n. 2019/1023). Ivi, invero, nel considerando n. 50 si precisa che “… L'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter rifiutare di omologare piani
5 di ristrutturazione che risultino privi di prospettive ragionevoli di impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa”, previsione questa ripresa anche dall'art. 10 n. 3 della citata Direttiva proprio con riguardo all'omologa dei piani di ristrutturazione. Di qui il riconoscimento in capo all'autorità giudiziaria di un pregnante sindacato in relazione anche alla fattibilità del piano (a mero titolo di esempio, art. 112 comma 1 lett. g) CCII nella parte in cui “Il Tribunale omologa il concordato verificati: … g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”), aspetto in precedenza già oggetto di prospettazione giurisprudenziale (in tal senso, seppur nell'ambito del concordato preventivo, Cass. Civ., sentenza n. 9061/2017 ove “Da questo punto di vista non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e un controllo di fattibilità economica (sempre vietato). Il giudice, in verità, è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza (nozionistica) appena richiamata serve semplicemente a questo: che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. Tanto vuol dire non solo che non è vero che il controllo di fattibilità economica, per usare l'espressione fin qui impiegata, sia in sé vietato (v. Cass. n. 11497-14 e, da ultimo, Cass. n. 26329-16). Vuol dire anche che, nella prospettiva funzionale, è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile. È difatti riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi”. Con riferimento alla sovrapposizione della ratio tra gli istituti del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione (ora art. 57 CCII), si veda Cass. Civ., Sez. I, 08/05/2019, sentenza n. 12064 nella parte in cui: “Va qui ribadito che l'accordo di ristrutturazione partecipa della comune natura di procedura concorsuale propria del concordato preventivo (v. Cass. n. 1182-18, Cass. n. 9087-18, Cass. n. 16347-18). E in coerenza con quanto questa Corte ha già affermato a proposito dell'analogo tema dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla fattibilità del piano concordatario (v. Cass. n. 9071-17, Cass. n. 5825- 18, Cass. 21175-18), deve essere affermato il principio secondo cui nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, non è limitato dalla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti all'effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge”). 5.2. Alla luce di quanto premesso, occorre soffermarsi sulle caratteristiche del piano de quo che propone delle differenti modalità e tempistiche di soddisfacimento per i creditori aderenti, da un lato, e per i creditori estranei, dall'altro lato. Quanto ai creditori aderenti, il piano prevede entro il 31/12/2026 il realizzo di un attivo pari a complessivi € 431.877,37. Di questi, € 427.740,00 sono destinati al creditore ipotecario (ex CR AL) e derivano dalla vendita dell'area per CP_5 CP_3 contro, i residui € 4.137,37 - pari alla percentuale dello 0,09% - sono previsti in favore dei creditori chirografari (naturali o degradati per incapienza) e più precisamente, €
6 2.694,70 in favore di (ex ) ed € 1.442,67 in favore di (ex CP_6 CP_7 CP_5
CR AL). La categoria dei creditori aderenti si compone del c.d. ceto bancario, ovverossia di istituti di credito (e relative cessionarie) il cui credito – ai fini del piano e della sua omologazione
– è stato cristallizzato (cfr. pag. 34 Attestazione TAlleanza – doc. 27). Quanto ai creditori non aderenti, per contro, emergono due differenti previsioni di soddisfacimento, tenuto conto che l'attestatore a pag. 34 precisa che “Il piano prevede la soddisfazione dei creditori estranei mediante la liquidazione dell'attivo non ipotecato, ovvero per la parte eccedente il valore dell'ipoteca che tuttavia - nel caso in specie - grava su un bene di terzi.” (cfr. Attestazione TAlleanza – doc. 27). Entro il 31/08/2025 e, comunque, entro 120 giorni dell'omologa (indicata nel 30/04/2025), è stato prospettato il pagamento integrale dei creditori estranei per debiti scaduti. In tale categoria risultano ricompresi i fornitori (€ 4.826,87) e l'Erario (€ 5.457,92). Con particolare riferimento all'Erario, per la parte di competenza dell'Agenzia delle Entrate, il credito sarebbe sottoposto a dilazione. Inoltre, non prima del 31/12/2025, ovvero alla chiusura della liquidazione se precedente, è previsto il pagamento del signor , dipendente Parte_3 dimissionario, titolare di un credito complessivo di € 50.250,50 per TFR e altre competenze di lavoro. Con tale creditore sarebbe stato stipulato uno specifico accordo avente ad oggetto una dilazione di pagamento. Quale termine di sicurezza per il riparto finale ai creditori è prevista la data del 30/06/2027 (c.d. termine di grazia). 5.3. Ciò premesso, in un tale contesto la criticità di preminente rilevanza tra tutte quelle rilevate dal Tribunale di Vercelli è senz'altro quella relativa alle incertezze della vendita dell'area Come dichiarato dalla stessa parte reclamante, invero, l'anzidetta CP_3 cessione consente di ricavare oltre il 60% della fonte economica del piano (cfr. pag. 4 memoria del 09/05/2025). Di conseguenza – come correttamente osservato dal Tribunale di Vercelli – le criticità afferenti tale operazione si riflettono in modo significativo sui valori dell'attivo appostati nel piano e dunque, sulla sua credibilità e fattibilità. Secondo quanto indicato nel ricorso e nel presente reclamo, la Controparte_1 non è proprietaria di beni immobili (rif. anche all. n.
1.2.26 doc. 27).
[...]
Essa, tuttavia, risulta garantita da un'ipoteca iscritta sui beni immobili siti in Via Orba – Via Puccini a Casale Monferrato e di proprietà della società che risulta terza CP_3 datrice di ipoteca in forza di un affidamento concesso in conto corrente dal CR AL (ora ) alla odierna reclamante (rif. anche all. n.
1.2.27 e 1.2.29 doc. CP_5
27). Orbene, il piano prevede il pagamento parziale del debito maturato da
[...] nei confronti del CR AL (ora – creditore aderente Controparte_1 CP_5 al piano) e pari ad € 566.223,79 al grado ipotecario proprio mediante la vendita di tale area. Come precisato si tratterebbe di pagamento parziale, atteso che l'attivo di cui è prospettato il recupero in favore del creditore ipotecario è indicato in € 427.740,00, con conseguente degradazione al chirografo della differenza di 138.483,79, in quanto incapiente. Con riferimento a tale aspetto, l'attestatore ha rilevato delle criticità (cfr. pagg. da 31 a 33 e pag. 35 attestazione – doc. 27 – allegato denominato “Attestazione TAlleanza”).
7 5.3.1. In primo luogo, ha eccepito la sussistenza di due valutazioni di stima, una redatta dal geom. e l'altra dall'arch. (quest'ultima doc. 27 – all. CP_8 Persona_2
n.
1.2.39 pag. 173 ss), esprimenti due risultanze significativamente differenti. La prima, invero, ha individuato un valore di realizzo di € 259.100,00 (calcolati su 105,00 €/mq a fronte di complessivi 2.467,50 mq), mentre la seconda di € 442.740,00 (calcolato su netti 94 €/mq a fronte di realizzabili 4.710,00 mq). Entrambi i dati, peraltro, sono stati raffrontati con il valore iscritto nel bilancio della società proprietaria e pari ad € 31.774,20, rispetto al quale sono notevolmente distanti. CP_3
Tra questi, l'odierna reclamante ha ritenuto di indicare nel piano l'importo più elevato di
€ 427.740,00, al netto del fondo di € 15.000,00. Tale decisione è stata giustificata da parte di sulla base della circostanza CP_1 per la quale ad oggi, a differenza del 2022 (anno della prima valutazione), sarebbe possibile dismettere la destinazione produttiva e realizzare sull'area un complesso residenziale che consentirebbe di rivendere le unità immobiliari abitative (circa 40) a prezzi vantaggiosi. A tal fine, alle pagg. 8 e 9 del ricorso per l'omologa, viene prospettata la riqualificazione edilizia attraverso un Piano Esecutivo Convenzionato, richiamato anche nella perizia dell'arch. Vescovo (rif. pag. 179 all.
1.2.39 doc. 27). Per contro, la valutazione di minor realizzo effettuata dal geom. si basava su CP_8 valori industriali riferibili ad un complesso in abbandono da anni e non più idoneo alle esigenze produttive, stante il degrado sopravvenuto. In un tale contesto, l'attestatore dott. ha preso atto dei valori indicati ma Persona_1 al contempo, ha precisato di non avere elementi sufficienti per giustificare tale divario valutativo e confermare, dunque, la bontà della scelta della reclamante. Infatti, a pag. 32 dell'attestazione afferma di aver richiesto alla società documentazione a supporto onde conoscere le spese relative alle demolizioni e alle ricostruzioni al fine di verificare l'importo di stima per come indicato dall'arch. Vescovo. Tuttavia, la documentazione consegnata da è risultata irrilevante: non poteva infatti CP_1 essere utilizzata ai fini delle verifiche richieste per l'attestazione in quanto attinente ad altri cantieri (per le demolizioni) ovvero risalente ad almeno cinque anni prima (per le ricostruzioni), ovvero ancora inconferente (“… il preventivo di spesa per le ricostruzioni è datato 2020, ha ad oggetto immobili in legno e per n. 36 unità abitative, mentre l'architetto non sembra affatto riferirsi a tale tipologia di edificazione e Persona_2 presuppone l'edificazione di n. 40 unità abitative (circa)”). L'attestatore è pervenuto alle medesime conclusioni di irrilevanza anche con riguardo alle lettere non impegnative formulate da alcune agenzie immobiliari e ad una relazione dell'arch. che confermerebbe la necessità, nella zona in discorso, di Persona_4 realizzare costruzioni ad elevate prestazioni energetiche. Tali documenti, invero, sono stati ritenuti non raffrontabili con i dati forniti dall'arch. Vescovo. La perizia da ultimo redatta, infatti, era carente di alcune informazioni, tra le quali quelle relative alla classe energetica utilizzata come parametro di riferimento. Alla luce di quanto esposto, ragionevolmente il Tribunale di Vercelli ha condiviso le perplessità rilevate dall'attestatore e ha ritenuto che il valore dell'attivo immobiliare non sia ancorato a dati oggettivi, verificabili e concreti, valutazione che viene confermata anche da questa Corte. Tale rilievo, peraltro, assume significativa rilevanza se si considera che – per espressa ammissione della stessa reclamante – il precedente accordo ex art. 67 comma 3 lett. d) L.F. risalente al 2015 non si è concluso positivamente a causa della perdurante crisi del settore immobiliare e della conseguente difficoltà riscontrata dalle società del “Gruppo
8 nel concludere le operazioni di vendita degli immobili. Invero, come precisato Per_3 dal dott. a pag. 15 dell'attestazione (doc. 27 – ): “la Per_1 CP_9 CP_1 situazione di crisi attuale appare invece legata alle troppo ottimistiche previsioni di vendita, sia in termini di tempistica sia (soprattutto) di prezzo. Quest'ultimo è risultato straordinariamente superiore rispetto a quanto effettivamente il mercato fosse in grado di assorbire …”. A fronte di una tale affermazione è dunque imprescindibile che i valori immobiliari indicati nel piano siano quanto più possibile realistici, onde evitare che si riproponga una nuova ricaduta della società (e più in generale, del gruppo) verso il dissesto, con conseguente inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. A concorrere nell'incertezza della situazione sopra rappresentata si aggiunge un'ulteriore circostanza: nella perizia di stima dell'arch. (qui doc. 27 allegato 1.2.39 – pag. Per_2
173 ss), sulla base della quale la reclamante vorrebbe giustificare il piano, non vi sono tutti gli elementi necessari per verificare nel concreto l'effettiva commerciabilità dell'area e, di conseguenza, l'immediato realizzo della stessa. In particolare, mancano specifiche indicazioni in ordine alla situazione urbanistica e catastale dei beni immobili ivi insistenti ai fini della loro regolarità in funzione della successiva cessione, tenuto conto che l'area dovrebbe essere compravenduta, pur nell'ottica di una possibile futura destinazione residenziale, nello stato di fatto attuale. Non risultano, inoltre, ai fini della verifica del valore attribuito, dettagli e allegazioni puntuali circa la classe energetica di riferimento, i costi di costruzione, gli oneri di urbanizzazione, circostanze queste ultime rilevate dal Tribunale e non interessate da puntuali censure da parte della reclamante. Peraltro, la capacità edificatoria di tipo residenziale (in luogo di quella industriale/produttiva) è meramente affermata, non essendo stata prodotta alcuna documentazione da cui si possa evincere che l'area rientri effettivamente nei CP_3
“Programmi di rigenerazione urbana sociale e architettonica” e che dunque sia sfruttabile in termini residenziali anziché produttivi per come indicato nella perizia di stima e nel piano. Al contempo, non risultano allegazioni in ordine alla sussistenza di eventuali progetti già approvati o del Piano Esecutivo Convenzionato citato in perizia (pag. 179 all. n.
1.2.39 doc. 27) e alle pagg. 8 e 9 del ricorso per l'omologa quale “strada ideale” per la riqualificazione edilizia. Parimenti, occorre rilevare che non è stata allegata nemmeno una proposta di acquisto, la quale avrebbe potuto contribuire a rafforzare il piano e rendere l'attivo maggiormente credibile oltre che, come si dirà nel prosieguo, più certe le tempistiche di realizzo (rif. anche pag. 33 “Attestazione TAlleanza” – doc. 27 nella parte in cui l'attestatore afferma: “La società non ha esibito alcun preliminare di vendita del terreno, compromesso o semplice proposta”). Sul punto, si rileva che nel reclamo viene menzionata la sussistenza di un potenziale acquirente e più precisamente, un imprenditore edile interessato alla demolizione e alla costruzione di una nuova area abitativa. Tale circostanza, oltre a non essere comprovata sul piano documentale come anzidetto, non può essere provata mediante la richiesta escussione dell'arch. Vescovo: il capo formulato è infatti generico non essendovi indicazioni circa il soggetto interessato, l'importo offerto, le tempistiche, le condizioni negoziali e simili;
inoltre, l'arch. Vescovo renderebbe, di fatto, una dichiarazione avente ad oggetto la volontà di un terzo.
9 Si aggiunga, da ultimo, che, come già osservato dal Tribunale, secondo l'attestatore, l'importo indicato è al più l'importo massimo conseguibile, sì fattibile ma al contempo sfidante (pag. 33 “ ” – doc. 27). Dunque, qualora l'ammontare di Controparte_10
427.740,00 indicato nel piano non venisse raggiunto, il fondo rischi di € 15.000,00 potrebbe risultare del tutto insufficiente a colmare eventuali minusvalenze. Ciò a maggior ragione se si considera il divario che sussiste tra i vari valori: € 31.774,20 inserito nel bilancio della società proprietaria € 442.740,00 (nel piano € CP_3
427.740,00) di cui alla valutazione dell'arch. ed € 259.100,00 come da stima del Per_2 geom. . CP_8
Sul punto, a pag. 36 della propria attestazione, il dott. ha precisato che “qualora Per_1
l'area ex non ricevesse offerte di acquisto di importo almeno pari a quello previsto CP_3 dal piano (i.e. Euro 427.740,00) – considerato che il piano non prevede ulteriori fondi per assorbire minusvalenze (…) – il piano di risanamento non potrà essere correttamente eseguito” (doc. 27 – “Attestazione TAlleanza”). 5.3.2. A ben vedere, peraltro, oltre che ai valori, l'incertezza è riferibile anche alle tempistiche di realizzo e conseguentemente, di pagamento. Il piano, invero, prevede di pervenire alla ripartizione finale dell'attivo entro il 31/12/2026 ma è evidente che si tratta di mera ipotesi non suffragata da alcun elemento fattuale. Secondo il piano, infatti, il creditore ipotecario verrebbe pagato con il ricavato dalla vendita dell'area che è soggetta all'alea del mercato non solo in punto di quantum CP_3 effettivo, ma anche in relazione alle tempistiche di liquidazione. Non vi sono, infatti, elementi per confermarne il pronto realizzo, non essendovi neppure delle concrete manifestazioni d'interesse da parte di potenziali acquirenti. 5.3.3. La vendita dell'area in discorso, in verità, non permette nemmeno di escludere con certezza l'esercizio di azioni di regresso da parte del terzo datore di ipoteca. Come premesso, invero, l'area è di proprietà della società la quale CP_3 CP_3
l'ha concessa in garanzia in favore della mediante Controparte_1 iscrizione di ipoteca in qualità di terzo datore. Sul punto, a pag. 27 dell'attestazione (doc. 27 – “Attestazione ”), il dott. CP_1 precisa che, in seguito alla vendita ipotizzata, la dovrebbe diventare Per_1 CP_3 creditore della per l'importo corrispondente a quello di Controparte_1 vendita del bene. In tal senso, dunque, il debito complessivo resterebbe inalterato nel quantum ma diventerebbe soggettivamente complesso: per € 138.483,79 (quale differenza tra il debito complessivo di € 566.223,79 e il ricavato della vendita stimato in € 427.740,00) rimarrebbe creditore la (ex credito AL), seppur degradata a chirografo;
CP_5 per € 427.740,00, invece, diventerebbe creditrice la quale terza datrice di CP_3 ipoteca escussa. Secondo quanto rappresentato, tuttavia, il rischio della mancata elisione del debito dal passivo dovrebbe essere scongiurato. Infatti, “in ragione del fatto che non CP_3 appare nelle condizioni di rinunciare al suddetto credito, esso è stato acquistato dal sig.
. In data 11.11.2024, quest'ultimo ha poi rinunciato a rivalersi su Persona_3
. Non è noto il prezzo pagato dal sig. , ma tale credito nello CP_1 Persona_3 scenario di Liquidazione Giudiziale della società sarebbe stato privo di valore” (cfr. pag. 27
“Attestazione TAlleanza” – doc. 27).
10 Ciò premesso, occorre rilevare che tale affermazione non è verificabile: al piano, infatti, non è stata allegata idonea documentazione a supporto e al contempo, l'attestatore non afferma di averla visionata. Le uniche informazioni in merito sono reperibili nell'accordo (doc. 27). Ivi, a pag. 9, alla lettera K si legge che “Nelle more, ha ceduto al sig. il futuro credito CP_3 Persona_3 di regresso che medesima vanterà nei confronti di a fronte del CP_3 CP_1 rimborso dell'Indebitamento Ipotecario B/T quale conseguenza della Dismissione dell'Immobile Ipotecato (come infra definito) di sua proprietà, oggetto di Ipoteca (come infra definita) a suo tempo rilasciata a favore di (la "Cessione del CR di Regresso")”. CP_5
Poi, a pag. 30 punto 13.4 viene precisato che “Il Sig. dichiara sin d'ora di Persona_3 rinunciare integralmente ed irrevocabilmente, ad ogni fine ed effetto, al credito nei confronti di di cui diverrà titolare in forza della Cessione del CR di Regresso”. CP_1
Come rilevato, tuttavia, non vi è ulteriore documentazione a supporto. Ne consegue, dunque, che non è possibile conoscere i dettagli e le condizioni né della cessione da al signor né la rinuncia di quest'ultimo CP_3 Persona_3 all'escussione del credito che, secondo quanto indicato in attestazione, sarebbe avvenuta in data 11/11/2024. 5.3.4. L'incertezza rilevata relativa alla vendita dell'area peraltro, si ripercuote CP_3 altresì sull'efficacia dell'accordo e del piano nel loro complesso considerati. All'art. 16 dell'accordo, infatti, viene dato atto che “Costituiscono Eventi Risolutivi ciascuna delle seguenti circostanze o situazioni: (a) il mancato puntuale ed integrale pagamento da parte di una delle Società di quanto dovuto alle Parti Finanziarie nei termini previsti dal presente Accordo, anche a titolo di Rimborso Anticipato Obbligatorio ai sensi del Paragrafo 9.2, salvo che (i) lo stesso sia stato provocato da impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa nella trasmissione dei fondi, ovvero (ii) il corrispondente ammontare venga pagato entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla segnalazione alla Società del mancato pagamento da parte dell'Agente” (pag. 37 Accordo – doc. 27). 5.4. Oltre alle questioni sull'area emergono altresì problematiche circa il CP_3 soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo sotto ulteriori e differenti profili. Di questi, invero, ai sensi dell'art. 57 comma 3 CCII, dovrebbe essere garantito l'integrale pagamento entro 120 giorni dall'omologa (in caso di crediti già scaduti) oppure entro 120 giorni dalla scadenza (in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione). Nel caso di specie, tuttavia, non vi sono certezze né circa l'integralità del pagamento né in ordine al rispetto delle tempistiche previste dalla legge. Dallo schema di liquidazione allegato al piano (cfr. pag. 52 – doc. 27 – allegato D), si desume che i creditori estranei (sig. , MIT, , Parte_3 Controparte_11
), i cui crediti ammontano complessivamente ad € Controparte_12 CP_13
60.535,29, vengono soddisfatti per il tramite dell'importo di € 180.000,00 (crediti verso TA CE S.r.l.) e con le liquidità disponibili al 31/08/2024 (indicate in € 1.966,91) e i crediti fiscali (€ 2.103,25 composto da € 195,67 ed € 1.907,58). Tale liquidità, peraltro, verrebbe utilizzata altresì per i creditori chirografari aderenti (€4.137,37), nonché per coprire i costi futuri sino al 30/06/2027 (a mero titolo di esempio, le spese di procedura, spese legali, di consulenza e notarili, revisore unico ecc… stimati in € 95.952,50) e per garantire la restituzione verso la (di € 23.445,00). Controparte_2
Infatti, gli € 180.000,00 e le ulteriori somme liquide (liquidità al 31/08/2024 e crediti fiscali) sono indicati con segno positivo nella colonna “Parte libera da mutuo” e da tali importi vengono progressivamente dedotti tutti i debiti/costi sopra indicati che sono infatti riportati con segno negativo.
11 La circostanza risulterebbe confermata nel prospetto denominato “sviluppo liquidità TAlleanza” (pag. 243 – doc. 27 - allegato D), oltre che nell'elaborato dell'attestatore (pag. 34 del doc. 27 – Attestazione ) laddove precisa che “il piano prevede la CP_1 soddisfazione dei creditori estranei mediante la liquidazione dell'attivo non ipotecato, ovvero per la parte eccedente il valore dell'ipoteca che tuttavia - nel caso di specie – grava su un bene di terzi”. Ciò premesso, occorre in primo luogo rilevare che non si hanno certezze in ordine all'effettiva esigibilità del credito di € 180.000,00 che vanterebbe verso CP_1
TA CE S.r.l., dal momento che lo stesso non è documentato (a pag. 22 dell'attestazione prodotta al doc. 27 si legge che “la Società riferisce che il piano di liquidazione originariamente predisposto dalla TA CE S.r.l. non sia più attuale. Tuttavia, TA CE S.r.l. risulta avere risorse finanziarie liquide sufficienti per onorare tale impegno a favore della Società”, senza che l'attestatore riferisca di aver verificato direttamente la circostanza). Dal testo dell'accordo (doc. 27 – accordo – pag. 11 punto 1.2.8) si desume solamente che
“"CR TA RO indica il credito di Euro 492.650,00 vantato da nei CP_1 confronti di TA CE a titolo di finanziamento soci, nella forma di polizze di credito commerciale”. Si nota, peraltro, a pag. 30 dell'accordo (doc. 27), al punto 13.2, che lo stesso credito è oggetto di impegno da parte di nei confronti delle Parti Finanziarie CP_1
(ovverossia, i creditori aderenti). Ivi invero viene precisato che “ si impegna CP_1 nei confronti delle Parti Finanziarie a ottenere l'incasso da TA CE del complessivo importo di Euro 180.000,00 a valere sul CR TA CE entro il 31 agosto 2025 e a destinare il relativo incasso a rimborso anticipato in favore delle Parti Finanziarie, nei termini di cui all'Articolo 9 (Rimborso anticipato)”. Del pari, non risultano documentate le disponibilità liquide di € 1.966,91 da un lato indicate al 31/08/2024 (cfr. Schema della liquidazione – doc. 27 – allegato D – pag. 52) e dall'altro al 30/09/2022 “(pag. 243 - allegato D doc. 27 - sviluppo liquidità
”). CP_1
A ciò si aggiunga che nell'attestazione l'importo delle liquidità è indicato in € 1.295,07 (cfr. pag. 23 attestazione doc. 27). Inoltre, con particolare riferimento alle tempistiche di pagamento, deve osservarsi che non tutti i creditori estranei vengono pagati nei 120 giorni dall'omologa, essendo ivi ricompresi solamente i fornitori e i debiti tributari (cfr. pag. 50 del piano – “La Situazione patrimoniale di partenza” – doc. 27). Infatti, il creditore estraneo è Parte_3 stato interessato da un accordo che – secondo quanto indicato – dovrebbe prevedere il pagamento in data non precedente il 31/12/2025 ovvero alla chiusura della liquidazione se precedente. Orbene, in proposito non è rinvenibile in atti copia dell'accordo dal quale poter evincere le effettive modalità di soddisfazione del creditore e al contempo, valutare la correttezza di quanto indicato nel piano. Ciò a maggior ragione se si considera che l'attestatore nulla ha riferito di specifico sul punto (v. pag. 33-34 Attestazione TAlleanza – doc. 27). La verifica, invero, sarebbe stata rilevante, tenuto conto che l'importo da corrispondere è pari ad € 50.250,50 e che peraltro, essendo riconducibile a debiti di TFR e altre competenze di lavoro, è assistito da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Le medesime incertezze, in verità, emergono anche con riferimento al debito tributario. Dal ricorso per omologa presentato al Tribunale di Vercelli (pag. 7) e dal reclamo (pag. 8), invero, si evince che tali debiti sono relativi a pendenze nei confronti dell'Agenzia delle
12 Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'una oggetto di dilazione e rateizzo e l'altra di modesto importo. Quanto a quella oggetto di dilazione, non sono stati prodotti i piani di rateizzazione dai quali poter desumere gli importi e le date di scadenza, non essendo all'uopo significativo il doc. 21 in quanto meramente riepilogativo del quantum. Anche ciò, dunque, impedisce di verificare la correttezza di quanto indicato nel piano che, peraltro, sotto tale profilo non risulta essere stato specificamente attenzionato dall'attestatore (v. pag. 33-34 Attestazione TAlleanza – doc. 27). Inoltre, sia nel ricorso (pag. 8) che sia nel reclamo (pag. 9), il piano è espressamente condizionato dal richiedente alla regolare e tempestiva corresponsione delle somme anche in funzione dei rateizzi. Circostanza, questa, non suffragata da idonei elementi a supporto. Di conseguenza, il rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 57 CCII poste a tutela dei creditori estranei non può essere oggetto di adeguata verifica. Infine, come già rilevato, l'attestatore a pag. 34 precisa che “Il piano prevede la soddisfazione dei creditori estranei mediante la liquidazione dell'attivo non ipotecato, ovvero per la parte eccedente il valore dell'ipoteca che tuttavia - nel caso in specie - grava su un bene di terzi.” (cfr. Attestazione TAlleanza – doc. 27). In un tale contesto, tuttavia, la possibilità che i creditori non aderenti vengano pagati con la parte eccedente il valore dell'ipoteca che grava sul bene di terzi (ovverossia della CP_3
è del tutto remota, come confermato anche dalla stessa reclamante (rif. pag. 16 del
[...] reclamo: “è un dato di fatto che, quale che sia il valore di vendita dell'area CP_3 certamente non vi sarà un residuo da poter ripartire tra gli ulteriori creditori sociali …”. Ciò in ogni caso lo si desume già dall'importo di realizzo prospettato nel piano (€ 427.740,00) in quanto inferiore all'importo del gravame (€ 566.223,79), oltre che dalle criticità riscontrate con riferimento ai valori e alla commerciabilità effettiva dell'area. 5.5. Da condividere è altresì l'affermazione del Tribunale di Vercelli relativa al profilo
“What-if analysys”, nella parte in cui viene messa in rilievo la precisazione dell'attestatore circa la dubbia capacità dei fondi di rischio stanziati (sia quello di € 15.000,00 appostato sull'area sia quello di € 5.138,00 per gli scostamenti dovuti CP_3 all'allungamento delle tempistiche di esecuzione) a consentire il rispetto delle previsioni di pagamento previste nel piano. Tale affermazione è maggiormente gravosa nella misura in cui il piano medesimo non prevede ulteriori misure di salvaguardia. Infatti, l'unica previsione indicata in caso di scostamento del piano rispetto a quanto ivi previsto è una generica rinegoziazione dell'accordo. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Vercelli, si tratta di una difformità rispetto a quanto stabilito dall'art. 57 comma 2 CCII nella parte in cui prevede che il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56 CCII. Tale disposizione, invero, al comma 1 lett. f) stabilisce che il piano deve contenere “…i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento degli obiettivi pianificati”. Nel caso di specie, tale disposizione non è stata adeguatamente adempiuta: non sono note le iniziative concrete per fronteggiare scenari meno ottimistici (i quali, per quanto si è detto, appaiono ben più probabili di quello prospettato nel piano), con la conseguenza che il rischio di inadempimento viene (nuovamente) riversato sui creditori.
13 5.6. Parimenti condivisibile è la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Vercelli nella parte in cui ha rilevato criticità afferenti alla correlazione con i piani delle società del gruppo. Sul punto, come già osservato da questa Corte, in diversa composizione (rif. sentenza n. 903/2025) le tre società del gruppo (ovverossia, Controparte_2 [...] Co e Ca S.r.l.) “…hanno sottoscritto un unico accordo per la Controparte_1 ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con i creditori aderenti;
il piano allegato all'accordo è stato espressamente predisposto per il Gruppo AN e si suddivide in parti riguardanti il piano di liquidazione di ciascuna delle società”. Tale aspetto è confermato anche nell'attestazione di che Controparte_1 contiene la precisazione per la quale il piano di risanamento della società è intimamente legato a quello delle altre società del gruppo, con la conseguenza che le criticità del singolo piano di risanamento assumono rilevanza anche per il buon esito di quello delle altre società del gruppo (cfr. pag. 35 Attestazione – doc. 27). CP_1
In un tale contesto, non trova riscontro in atti l'affermazione di parte reclamante circa l'assenza di operazioni economico-finanziarie tra le società del gruppo, ad eccezione di un pagamento di € 23.445,00, da parte di in favore di CP_1 Controparte_1
Controparte_2
Invero, dall'analisi degli atti, emerge che i dati inseriti nei piani presuppongono una regolamentazione di rapporti dare/avere tra le parti. Sul punto, è possibile rinviare alle pagine 21-22 dell'attestazione, a pag. 8 dell'accordo e all'allegato 1.2.7., documenti tutti prodotti al doc. 27. Quanto all'attestazione, il dott. precisa che i crediti iscritti a bilancio ammontano Per_1 ad € 1.952.320,68, per la maggior parte riferiti a società del gruppo. Di questi, è stato ritenuto esigibile solo l'importo di € 180.000,00 relativo ad un finanziamento infruttifero alla TA CE S.r.l. (controllata al 100% da ), di cui si è Controparte_1 già detto in precedenza (cfr. pag. 22 – doc. 27). Controparte_10
La pag. 8 dell'accordo e l'allegato 1.2.7., invece, confermano la sussistenza di compensazioni e di reciproche rinunce, con riferimento alle quali, peraltro, non vengono fornite delucidazioni in ordine ad eventuali vantaggi per i creditori e al rispetto della par condicio creditorum. Invero, viene solamente precisato che rinuncerà ai crediti Controparte_1 verso le controllate dopo la compensazione con i debiti che nasceranno dal regresso di Te.ca S.r.l. e di a fronte dei pagamenti della fidejussione verso il creditore Controparte_2
Proprio con riferimento a tale debito, dal prospetto di liquidazione del piano CP_6 Con relativo all'intero gruppo, in relazione a a S.r.l. e si evince la Controparte_2 sussistenza di fidejussioni riferibili a (doc. 27 – allegato D – piano e anche CP_1 allegati 1.2.24 ove sono inserite anche le fidejussioni rilasciate dai signori
[...]
e . Parte_1 Persona_3
Inoltre, è società controllante di .ca Controparte_15 Controparte_16
S.r.l., nell'ambito delle quali detiene partecipazioni per il 51% del capitale sociale, come confermato anche dal prospetto delle immobilizzazioni finanziarie (pag. 21 Attestazione TAlleanza – doc. 27). Ne consegue dunque che, inevitabilmente, ogni vicenda economico finanziaria dell'una società incide sull'altra e viceversa. Infine, dal piano si rileva che deve restituire a Controparte_1 CP_2
l'importo di € 416.899,73, come indicato anche nell'attestazione a pag. 23 (doc. 27).
[...]
5.7. Le motivazioni sopra esposte hanno carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, compresa quella sollevata dalla reclamante e inerente all'applicabilità al caso
14 di specie dell'art. 284 commi 4 e 5 CCII sulla necessità di illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Ciononostante, deve osservarsi che l'art. 284 contiene dei principii a carattere generale in funzione della miglior tutela dei creditori. Di tale vantaggio nulla è detto, né nell'attestazione né nel piano, anche sotto un profilo di raffronto numerico tra soluzioni alternative e dunque, in termini economici concreti. La reclamante, infatti, si è limitata a ribadire – testualmente – (pag. 16) “In sostanza, la presentazione di un piano di gruppo o di piani strettamente coordinati non avrebbe comportato alcun beneficio in relazione al soddisfacimento dei creditori delle singole società. Queste sono le ragioni per cui (come ) non si avvaleva delle CP_1 Parte_4 disposizioni di cui al titolo sesto del Codici della crisi, optando invece per tre percorsi separati, tant'è che iscriveva a ruolo tre ricorsi distinti e autonomi e produceva altrettante attestazioni delle rispettive sezioni del Piano”. Appare opportuno evidenziare che al vertice del c.d. "Gruppo AN" vi è la capogruppo che controlla e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 tutte operanti in settori interconnessi (finanziario/consulenza la prima;
immobiliare/costruzioni le seconde). Del gruppo fanno parte anche TA CE S.r.L. (controllata al 100% da ) e (controllata da . CP_1 CP_3 Parte_2
Nonostante la ricorrente abbia depositato ricorsi autonomi per sé e per le controllate e si ritiene indispensabile avere riguardo quantomeno ai Controparte_2 Parte_2 principii di trasparenza e comparazione sottesi all'art. 284, comma 4, CCII, poiché i piani risultano intimamente collegati e coordinati sul piano economico e funzionale. La documentazione prodotta rivela chiaramente che la manovra è unitaria e gestita con riferimento al "Gruppo AN". L'attuazione del piano di è CP_1 intrinsecamente legata a operazioni infragruppo, quali l'incasso dei crediti dalla controllata TA CE S.r.l. e la liquidazione dell'area controllata da CP_3 Pt_2
cui vanno aggiunte le già citate reciproche compensazioni e rinunce. Tale
[...] interdipendenza funzionale rende i ricorsi, sebbene separati, di fatto coordinati, imponendo al Giudice di verificare le "ragioni di maggiore convenienza" di tale scelta rispetto a piani totalmente autonomi e il beneficio per i creditori di ciascuna società. Pertanto, l'omissione di tale analisi, come già evidenziato dal Tribunale di Vercelli, impedisce altresì una valutazione compiuta della fattibilità complessiva della risoluzione della crisi del gruppo. Manca, infatti, la dimostrazione concreta in ordine alla circostanza per la quale la scelta di gestire la crisi in modo congiunto (o coordinato) sarebbe più vantaggiosa per i creditori rispetto all'ipotesi di presentare un piano completamente autonomo per ciascuna impresa e viceversa. Tali requisiti sono generali e al contempo, fondamentali in quanto servono a garantire che la strategia non sia utilizzata per distogliere valore all'azienda a beneficio di un'azienda di altra società infragruppo. Ciò a maggior ragione in casi in cui, come quello che occupa, vi sono nel piano stesso interconnessioni complesse e importanti tra le varie società del gruppo. 5.8. Infine, occorre rilevare che ad oggi è stato respinto il ricorso per l'omologazione dell'accordo proposto da un'altra società del gruppo, così come il successivo reclamo. In particolare, con la già citata sentenza n. 903/2025, questa Corte ha rigettato il reclamo
15 proposto avverso il diniego di omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII relativo alla con riferimento alla quale, con sentenza n. 898/2025 di Controparte_2 questa Corte, è stato altresì rigettato il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Ciò rafforza il convincimento che il piano proposto da Controparte_1 Con controllante delle altre società del Gruppo AN (ovverossia, a S.r.l. e CP_2
, stanti i collegamenti per come sopra individuati, non sia attuabile. La situazione
[...] originariamente prospettata, oltre che sotto un profilo giuridico, è variata anche sotto il profilo economico-finanziario. Deve peraltro desumersi che la sopravvenienza di un simile stato abbia una incidenza negativa sulla persistenza della volontà di adesione manifestata da alcuni creditori. Parte reclamante, invero, produce in atti il doc. 29 affermando che trattasi di comunicazione inviata dall'Agente ai procuratori della con Controparte_1 la quale il ceto bancario conferma la propria disponibilità a dare esecuzione al piano in caso di revoca della sentenza di liquidazione della società e di omologa Controparte_2 dell'accordo. Sul punto, deve rilevarsi che tale condizione è venuta meno, stante il rigetto del reclamo relativo alla liquidazione giudiziale. Ad oggi, peraltro, come rilevato dal Tribunale di Vercelli, permane un serio rischio di insolvenza anche per la il massiccio indebitamento della Controparte_1 società (€ 5.112.245,00 al 31/12/2024 – cfr. doc. 17 Relazione aggiornata) è accompagnato da risultati economici costantemente negativi (patrimonio netto negativo per € 433.569,00 al 31/12/2024 – cfr. doc. 17 Relazione aggiornata). Tale squilibrio economico è peraltro risalente e confermato dalle perdite significative e consecutive del recente passato che dimostrano l'assenza di una attività economica redditizia (2021: perdita di € 58.335,00; 2022: perdita di € 390.876,00; 2023: perdita di
€ 463.295,00; 2024 (provvisorio): perdita di € 80.248,00 – docc. 14-15-16-17). Queste perdite erodono continuamente il capitale e confermano la tesi del Tribunale: la Cont società non è in grado di operare in modo sostenibile, il che rende l' (strumento tipicamente orientato al risanamento) inappropriato. La crisi di infatti, non è iniziata recentemente, ma era già Controparte_1 stata riconosciuta nel 2015, portando all'elaborazione e sottoscrizione di un precedente piano attestato di risanamento ex art. 67 della Legge Fallimentare (equivalente all'attuale art. 56 CCII) che si basava sul completamento di cantieri e sulla vendita di immobili, prevedendo il rimborso integrale del debito bancario entro il 31 dicembre 2019. Tale piano, tuttavia, è stato "superato e disatteso", le vendite immobiliari sono state "in numero esiguo" e il mercato non ha riconosciuto i prezzi ottimistici previsti. Questa cronicità, unita al disavanzo economico e all'ingente debito, apre una prospettiva diversa dalla semplice "crisi" (risolvibile con gli strumenti negoziali) che potrebbe addirittura condurre all'accertamento dello stato di insolvenza (il Tribunale ha infatti segnalato alla Procura della Repubblica la possibilità di aprire una liquidazione giudiziale contestualmente al rigetto della richiesta di omologa del piano).
5.9. Per tutte le motivazioni di cui sopra, assorbenti ogni altra questione, si conferma la valutazione del Tribunale circa l'insussistenza dei presupposti di legge per l'omologa, stante la mancanza di sufficiente certezza e attendibilità del piano nella prospettiva di risanamento e di adempimento integrale dei creditori estranei nei termini di legge.
6. Conclusioni 6.1. Il reclamo proposto dalla società non può trovare Controparte_1 accoglimento.
16 6.2. Non vi è luogo a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio, non essendovi parti costituite diverse dalla reclamante. 6.3. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte reclamante integralmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA il reclamo proposto da in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Vercelli in data 22/05/2025, provvedimento che, per l'effetto, integralmente conferma;
2. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002,
quale parte reclamante integralmente Controparte_1 soccombente, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere Relatore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dottoressa Marianna Marro.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da: (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore arch. elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Alessandra Vogliano del Foro di Vercelli, che la rappresenta e la difende unitamente all'Avv. Fabrizio Amatelli per procura in atti reclamante
Con l'intervento della PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO,
avverso il provvedimento del Tribunale di Vercelli del 22/05/2025 emesso nell'ambito del procedimento R.G. n. 24-1/2025 con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“RICORRE all'ecc.ma Corte d'Appello affinché Voglia, contrariis rejectis, previa fissazione dell'udienza e previo ogni altro incombente ritenuto necessario, accogliere le seguenti conclusioni:
- nel merito: in totale riforma del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale di Vercelli il 22.05.2025, disporre l'omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII
1 sottoscritto da con i creditori e qui allegato al doc. 27, da intendersi Controparte_1 integralmente trascritto. Con riserva di ogni ulteriore integrazione e/o produzione documentale, sia in merito sia in istruttoria”.
Per la Procura Generale:
“CHIEDE Il rigetto del reclamo proposto dal ricorrente”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorso per l'omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII Con ricorso del 07/04/2025, la società domandava al Controparte_1
Tribunale di Vercelli di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, in forza di specifico accordo dalla medesima sottoscritto con i creditori, previa concessione delle misure protettive. A tal fine, rappresentava che la società era stata costituita nel 1994 e che si occupava di
“… prestazione di servizi di consulenza amministrativa, contabile e finanziaria a supporto delle imprese con espressa esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare e finanziaria nei confronti del pubblico”. Nello svolgimento di tali attività, era incorsa in un periodo di tensione finanziaria, determinato da un rallentamento delle vendite immobiliari e dalla difficoltà di portarle a compimento, sicché aveva ritenuto di dover avviare un percorso di risanamento. Veniva dunque elaborato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII che riguardava tutto il c.d. “Gruppo AN”, ovverossia: la la Parte_2 CP_2
e la medesima la quale ultima era società
[...] Controparte_1 controllante delle prime detenendone il 51% del capitale sociale. Ciò con la precisazione che non si trattava di un accordo di gruppo, bensì di un piano congiunto tra le tre società anzidette e i due fidejussori da un lato, e i creditori rappresentanti oltre il 60% dei debiti complessivi dall'altro lato. Quello proposto, peraltro, seguiva ad un precedente piano di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. d) L.F. risalente all'anno 2015 che non si era concluso positivamente a causa della crisi del settore immobiliare che non aveva consentito il rimborso dell'esposizione debitoria maturata nei confronti delle parti finanziarie interessate. Il nuovo piano presentato al Tribunale di Vercelli era di natura liquidatoria e prevedeva: i) l'incasso parziale dei crediti verso la società TA CE S.r.l., ii) la vendita, da parte della controllata dell'area di Via Olbia – Via Puccini a Casale Monferrato CP_3 posta a garanzia dell'affidamento in conto corrente concesso dal CR AL (Creval) a iii) il riparto finale ai creditori in data prossima Controparte_1 al 31/12/2026 e iv) la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (cfr. doc. 26- 27 contenente accordo, piano, attestazione ed allegati).
2. La richiesta di integrazioni del Tribunale di Vercelli 2.1. Con provvedimento del 23/04/2025, il Tribunale di Vercelli confermava le misure protettive per il termine massimo di giorni 40 dalla pubblicazione del ricorso sul Registro delle Imprese e al contempo, concedeva alla ricorrente 15 giorni per il deposito di alcuni chiarimenti ed integrazioni.
2 Rilevava, infatti, che i dati contabili erano attestati sino al 31/08/2024, mentre sino al 31/12/2024 erano valutati in termini di coerenza e compatibilità rispetto al piano di risanamento. Inoltre, evidenziava alcune criticità riscontrate dall'attestatore in relazione al collegamento tra i piani delle tre società e alle dinamiche del mercato immobiliare con particolare riguardo all'area di proprietà della garante stanti le distanze tra CP_3 le due perizie di stima richiamate in atti e le incertezze sia sui tempi sia sui valori di realizzo. Per l'effetto, invitava la ricorrente a integrare e a rivedere il piano onde renderlo conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 56 e 57 CCII e all'art. 284 CCII, secondo quanto specificamente indicato nel citato provvedimento. Ciò al fine di comprovare ed assicurare la fattibilità e l'attualità delle previsioni del piano e dei pagamenti ai creditori estranei. 2.2. Faceva seguito il deposito di specifica memoria integrativa da parte della datata 09/05/2025. Controparte_1
3. Il provvedimento del Tribunale di Vercelli Con provvedimento del 22/05/2025, il Tribunale di Vercelli dichiarava inammissibile il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII depositato dalla società Controparte_1
Il Tribunale si soffermava, in particolare, su tre criticità rilevate dall'attestatore dott. e più precisamente: 1) la correlazione del piano proposto da Persona_1 [...] con i piani delle altre società del gruppo;
2) l'analisi del mercato Controparte_1 immobiliare di riferimento in relazione all'area 3) la prospettazione what-if CP_3 analysys. Quanto all'aspetto della correlazione dei piani delle società collegate, veniva contestato il mancato rispetto dell'art. 284 comma 5 CCII che richiede di attestare le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori, rinvenibile nella scelta di presentare un piano unitario ovvero piani collegati o coordinati in luogo di un piano autonomo per ciascuna impresa. Tale valutazione, invero, anche in termini di concreto beneficio per i creditori, doveva essere espressa a fronte dell'unicità dell'accordo e della sussistenza di operazioni infragruppo. Quanto all'analisi del mercato immobiliare, veniva messo in evidenza il divario tra due perizie immobiliari aventi ad oggetto l'area posta a garanzia, da parte della CP_3
di un affidamento in conto corrente concesso dal CR AL alla CP_3
Controparte_1
Infatti, la prima valutazione di stima redatta dal geom. prevedeva CP_4
l'attribuzione di un valore di € 259.100,00; per contro, la successiva valutazione predisposta dall'arch. - utilizzata ai fini del piano - attribuiva Persona_2 all'area un valore di realizzo pari ad € 442.740,00 e ciò sulla base del riconoscimento di una destinazione residenziale, anziché produttiva, all'area medesima. Sotto tale profilo, il Tribunale di Vercelli riteneva la stima non ancorata a dati oggettivi, verificabili e completi, essendo carente di alcuni elementi necessari a comprendere l'attribuzione di tale valore (id est, classe energetica, criteri di computo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, giustificazioni per l'attribuzione di un prezzo medio di vendita pari a 1.900,00 €/mq). Veniva inoltre sottolineato che quello stimato era il prezzo massimo di vendita conseguibile e che il fondo rischi di € 15.000,00 era insufficiente sia a colmare il divario tra il valore del bene iscritto nel bilancio della società proprietaria (€ CP_3
3 31.774,20) e la valutazione dell'arch. (€ 442.740,00) sia ad assorbire eventuali Per_2 ulteriori minusvalenze. Dunque, secondo il Tribunale, tali incertezze si ripercuotevano sui valori dell'attivo indicati nel piano e su quelli del passivo, resi peraltro ulteriormente dubbi anche dalla mancata documentazione inerente alle operazioni infragruppo. Veniva infatti ravvisato un potenziale credito della garante derivante dalla vendita del bene di sua CP_3 proprietà che sarebbe stato acquistato dal socio signor e poi da questo Persona_3 rinunciato, senza tuttavia alcuna produzione documentale a supporto. Rilevava, infine, che i dati non erano aggiornati al momento della presentazione del ricorso, essendo attestati al 31/08/2024 e solo verificati al 31/12/2024; il tutto in spregio all'art. 56 CCII. Infine, quanto al What-if analysys, il Tribunale di Vercelli riteneva che le incertezze rilevate avessero un'incidenza sulle tempistiche indicate nel piano che, peraltro, non prevedeva iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati, fatta salva una generica rinegoziazione dell'accordo. In esito a quanto sopra, il Tribunale riteneva non coerente e infondato il giudizio di fattibilità, per essere l'accordo, il piano e l'attestazione viziati e inidonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei secondo quanto previsto dall'art. 57 CCII. Peraltro, analizzata tutta la documentazione versata in atti, veniva rilevata la sussistenza di uno stato di insolvenza in capo alla ricorrente. In particolare, a fronte di un risultato di esercizio negativo i debiti erano ingenti;
inoltre, veniva ravvisata una incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte risalente quantomeno al 2015, essendo state disattese anche le previsioni del precedente piano attestato di risanamento.
4. Il giudizio di reclamo Con atto del 19/06/2025, la società ha proposto reclamo Controparte_1 avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di Vercelli in data 22/05/2025, rassegnando le conclusioni sopra trascritte. In primo luogo, ritiene non sussistere alcuna violazione dell'art. 284 CCII essendo quella di presentare un unico ricorso (ovvero più ricorsi) per più società del medesimo gruppo una mera facoltà riservata agli interessati. Peraltro, secondo parte reclamante, solo in presenza di un unico ricorso con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati o coordinati, occorre procedere alle attestazioni previste dall'art. 284 CCII commi 4 e 5. Osserva inoltre che i tre piani non prevedono operazioni economico-finanziarie tra le tre società, fatto salvo il pagamento da parte della reclamante di un debito di € 23.445,00 nei confronti della per il cui mancato adempimento è stata prevista una Controparte_2 contingency di € 40.000,00. Peraltro, afferma che la presentazione di un piano di gruppo così come di piani strettamente coordinati non avrebbe comportato alcun beneficio in relazione al soddisfacimento dei creditori delle singole società. Con riferimento alla problematica connessa al mercato immobiliare, ritiene la reclamante che la seconda valutazione di stima eseguita sull'area dall'arch. non CP_3 Per_2 modifichi in modo arbitrario il valore del bene: la variazione di valore, infatti, sarebbe determinata dalla possibilità di edificare un complesso residenziale e di rivendere le unità ricavate a prezzi vantaggiosi. Peraltro, trattandosi di bene gravato da ipoteca per € 566.223,79, quale che sia il valore di vendita, non vi sarebbero risorse per gli altri creditori, tanto che il creditore ipotecario , consapevole delle incertezze rilevate CP_5 dall'attestatore, ha comunque ritenuto di dover sottoscrivere il piano.
4 Osserva, inoltre, che la cessione del credito intervenuta tra e il signor CP_3 [...]
tenuto conto della rinuncia di questi a rivalersi sulla reclamante e Per_3 dell'irrilevanza del valore di cessione, non avrebbe alcuna incidenza sul piano. Infine, con riguardo al What-if analysys, la reclamante contesta le censure del Tribunale ed eccepisce che l'eventuale prolungamento delle tempistiche del piano e dei successivi adempimenti, sino alla rinegoziazione degli accordi, sono questioni e valutazioni d'interesse esclusivo degli istituti di credito medesimi aderenti all'accordo di ristrutturazione. In un tale contesto, dunque, il Tribunale non è legittimato a vagliare gli accordi raggiunti tra le parti.
È intervenuta la Procura Generale chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 25/11/2025 la reclamante ha richiamato le esposte difese e la Corte si è riservata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il reclamo, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato. 5.1. Sul punto, giova preliminarmente richiamare quanto già affermato da questa Corte in merito ai limiti del sindacato giurisdizionale sull'accordo di ristrutturazione dei debiti (in particolare, vedasi la sentenza di questa Corte d'Appello di Torino – in diversa composizione – n. 903/2025). Conformemente all'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 34842/2024, con richiamo dei precedenti) “nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, non è limitato dalla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti la effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge. Tale verifica va fatta in termini di plausibilità e ragionevolezza, cosicché è ben possibile negare l'omologazione ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini”; la Cassazione si è pronunciata su un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., enunciando però un principio applicabile anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 57 CCII, il cui comma 3 dispone che tali accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti e entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione” (così, Corte d'Appello di Torino sentenza n. 903/2025 cit.; similmente, sempre con riguardo all'ambito della materia de qua, finanche con riferimento alla cognizione sommaria prevista dall'art. 182 bis comma 7 L.F. per la pronuncia sull'istanza di divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la verifica riservata al giudice consente di escludere un controllo solo formale della documentazione;
è infatti ammessa una verifica anche sostanziale dei presupposti per pervenire ad un accordo con le maggioranze, oltre che il rispetto delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori non aderenti;
così Cass. Civ. 12064/2019 e Cass. Civ. 16161/2018). L'onere di indagine riservato al giudice e la sua estensione sono stati previsti anche nell'ambito del Codice della Crisi (D.lgs. n. 14/2019), tenuto conto della c.d. Direttiva Insolvency (Direttiva (UE) n. 2019/1023). Ivi, invero, nel considerando n. 50 si precisa che “… L'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter rifiutare di omologare piani
5 di ristrutturazione che risultino privi di prospettive ragionevoli di impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa”, previsione questa ripresa anche dall'art. 10 n. 3 della citata Direttiva proprio con riguardo all'omologa dei piani di ristrutturazione. Di qui il riconoscimento in capo all'autorità giudiziaria di un pregnante sindacato in relazione anche alla fattibilità del piano (a mero titolo di esempio, art. 112 comma 1 lett. g) CCII nella parte in cui “Il Tribunale omologa il concordato verificati: … g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”), aspetto in precedenza già oggetto di prospettazione giurisprudenziale (in tal senso, seppur nell'ambito del concordato preventivo, Cass. Civ., sentenza n. 9061/2017 ove “Da questo punto di vista non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e un controllo di fattibilità economica (sempre vietato). Il giudice, in verità, è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza (nozionistica) appena richiamata serve semplicemente a questo: che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. Tanto vuol dire non solo che non è vero che il controllo di fattibilità economica, per usare l'espressione fin qui impiegata, sia in sé vietato (v. Cass. n. 11497-14 e, da ultimo, Cass. n. 26329-16). Vuol dire anche che, nella prospettiva funzionale, è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile. È difatti riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi”. Con riferimento alla sovrapposizione della ratio tra gli istituti del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione (ora art. 57 CCII), si veda Cass. Civ., Sez. I, 08/05/2019, sentenza n. 12064 nella parte in cui: “Va qui ribadito che l'accordo di ristrutturazione partecipa della comune natura di procedura concorsuale propria del concordato preventivo (v. Cass. n. 1182-18, Cass. n. 9087-18, Cass. n. 16347-18). E in coerenza con quanto questa Corte ha già affermato a proposito dell'analogo tema dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla fattibilità del piano concordatario (v. Cass. n. 9071-17, Cass. n. 5825- 18, Cass. 21175-18), deve essere affermato il principio secondo cui nell'accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell'omologa, non è limitato dalla sola verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti all'effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge”). 5.2. Alla luce di quanto premesso, occorre soffermarsi sulle caratteristiche del piano de quo che propone delle differenti modalità e tempistiche di soddisfacimento per i creditori aderenti, da un lato, e per i creditori estranei, dall'altro lato. Quanto ai creditori aderenti, il piano prevede entro il 31/12/2026 il realizzo di un attivo pari a complessivi € 431.877,37. Di questi, € 427.740,00 sono destinati al creditore ipotecario (ex CR AL) e derivano dalla vendita dell'area per CP_5 CP_3 contro, i residui € 4.137,37 - pari alla percentuale dello 0,09% - sono previsti in favore dei creditori chirografari (naturali o degradati per incapienza) e più precisamente, €
6 2.694,70 in favore di (ex ) ed € 1.442,67 in favore di (ex CP_6 CP_7 CP_5
CR AL). La categoria dei creditori aderenti si compone del c.d. ceto bancario, ovverossia di istituti di credito (e relative cessionarie) il cui credito – ai fini del piano e della sua omologazione
– è stato cristallizzato (cfr. pag. 34 Attestazione TAlleanza – doc. 27). Quanto ai creditori non aderenti, per contro, emergono due differenti previsioni di soddisfacimento, tenuto conto che l'attestatore a pag. 34 precisa che “Il piano prevede la soddisfazione dei creditori estranei mediante la liquidazione dell'attivo non ipotecato, ovvero per la parte eccedente il valore dell'ipoteca che tuttavia - nel caso in specie - grava su un bene di terzi.” (cfr. Attestazione TAlleanza – doc. 27). Entro il 31/08/2025 e, comunque, entro 120 giorni dell'omologa (indicata nel 30/04/2025), è stato prospettato il pagamento integrale dei creditori estranei per debiti scaduti. In tale categoria risultano ricompresi i fornitori (€ 4.826,87) e l'Erario (€ 5.457,92). Con particolare riferimento all'Erario, per la parte di competenza dell'Agenzia delle Entrate, il credito sarebbe sottoposto a dilazione. Inoltre, non prima del 31/12/2025, ovvero alla chiusura della liquidazione se precedente, è previsto il pagamento del signor , dipendente Parte_3 dimissionario, titolare di un credito complessivo di € 50.250,50 per TFR e altre competenze di lavoro. Con tale creditore sarebbe stato stipulato uno specifico accordo avente ad oggetto una dilazione di pagamento. Quale termine di sicurezza per il riparto finale ai creditori è prevista la data del 30/06/2027 (c.d. termine di grazia). 5.3. Ciò premesso, in un tale contesto la criticità di preminente rilevanza tra tutte quelle rilevate dal Tribunale di Vercelli è senz'altro quella relativa alle incertezze della vendita dell'area Come dichiarato dalla stessa parte reclamante, invero, l'anzidetta CP_3 cessione consente di ricavare oltre il 60% della fonte economica del piano (cfr. pag. 4 memoria del 09/05/2025). Di conseguenza – come correttamente osservato dal Tribunale di Vercelli – le criticità afferenti tale operazione si riflettono in modo significativo sui valori dell'attivo appostati nel piano e dunque, sulla sua credibilità e fattibilità. Secondo quanto indicato nel ricorso e nel presente reclamo, la Controparte_1 non è proprietaria di beni immobili (rif. anche all. n.
1.2.26 doc. 27).
[...]
Essa, tuttavia, risulta garantita da un'ipoteca iscritta sui beni immobili siti in Via Orba – Via Puccini a Casale Monferrato e di proprietà della società che risulta terza CP_3 datrice di ipoteca in forza di un affidamento concesso in conto corrente dal CR AL (ora ) alla odierna reclamante (rif. anche all. n.
1.2.27 e 1.2.29 doc. CP_5
27). Orbene, il piano prevede il pagamento parziale del debito maturato da
[...] nei confronti del CR AL (ora – creditore aderente Controparte_1 CP_5 al piano) e pari ad € 566.223,79 al grado ipotecario proprio mediante la vendita di tale area. Come precisato si tratterebbe di pagamento parziale, atteso che l'attivo di cui è prospettato il recupero in favore del creditore ipotecario è indicato in € 427.740,00, con conseguente degradazione al chirografo della differenza di 138.483,79, in quanto incapiente. Con riferimento a tale aspetto, l'attestatore ha rilevato delle criticità (cfr. pagg. da 31 a 33 e pag. 35 attestazione – doc. 27 – allegato denominato “Attestazione TAlleanza”).
7 5.3.1. In primo luogo, ha eccepito la sussistenza di due valutazioni di stima, una redatta dal geom. e l'altra dall'arch. (quest'ultima doc. 27 – all. CP_8 Persona_2
n.
1.2.39 pag. 173 ss), esprimenti due risultanze significativamente differenti. La prima, invero, ha individuato un valore di realizzo di € 259.100,00 (calcolati su 105,00 €/mq a fronte di complessivi 2.467,50 mq), mentre la seconda di € 442.740,00 (calcolato su netti 94 €/mq a fronte di realizzabili 4.710,00 mq). Entrambi i dati, peraltro, sono stati raffrontati con il valore iscritto nel bilancio della società proprietaria e pari ad € 31.774,20, rispetto al quale sono notevolmente distanti. CP_3
Tra questi, l'odierna reclamante ha ritenuto di indicare nel piano l'importo più elevato di
€ 427.740,00, al netto del fondo di € 15.000,00. Tale decisione è stata giustificata da parte di sulla base della circostanza CP_1 per la quale ad oggi, a differenza del 2022 (anno della prima valutazione), sarebbe possibile dismettere la destinazione produttiva e realizzare sull'area un complesso residenziale che consentirebbe di rivendere le unità immobiliari abitative (circa 40) a prezzi vantaggiosi. A tal fine, alle pagg. 8 e 9 del ricorso per l'omologa, viene prospettata la riqualificazione edilizia attraverso un Piano Esecutivo Convenzionato, richiamato anche nella perizia dell'arch. Vescovo (rif. pag. 179 all.
1.2.39 doc. 27). Per contro, la valutazione di minor realizzo effettuata dal geom. si basava su CP_8 valori industriali riferibili ad un complesso in abbandono da anni e non più idoneo alle esigenze produttive, stante il degrado sopravvenuto. In un tale contesto, l'attestatore dott. ha preso atto dei valori indicati ma Persona_1 al contempo, ha precisato di non avere elementi sufficienti per giustificare tale divario valutativo e confermare, dunque, la bontà della scelta della reclamante. Infatti, a pag. 32 dell'attestazione afferma di aver richiesto alla società documentazione a supporto onde conoscere le spese relative alle demolizioni e alle ricostruzioni al fine di verificare l'importo di stima per come indicato dall'arch. Vescovo. Tuttavia, la documentazione consegnata da è risultata irrilevante: non poteva infatti CP_1 essere utilizzata ai fini delle verifiche richieste per l'attestazione in quanto attinente ad altri cantieri (per le demolizioni) ovvero risalente ad almeno cinque anni prima (per le ricostruzioni), ovvero ancora inconferente (“… il preventivo di spesa per le ricostruzioni è datato 2020, ha ad oggetto immobili in legno e per n. 36 unità abitative, mentre l'architetto non sembra affatto riferirsi a tale tipologia di edificazione e Persona_2 presuppone l'edificazione di n. 40 unità abitative (circa)”). L'attestatore è pervenuto alle medesime conclusioni di irrilevanza anche con riguardo alle lettere non impegnative formulate da alcune agenzie immobiliari e ad una relazione dell'arch. che confermerebbe la necessità, nella zona in discorso, di Persona_4 realizzare costruzioni ad elevate prestazioni energetiche. Tali documenti, invero, sono stati ritenuti non raffrontabili con i dati forniti dall'arch. Vescovo. La perizia da ultimo redatta, infatti, era carente di alcune informazioni, tra le quali quelle relative alla classe energetica utilizzata come parametro di riferimento. Alla luce di quanto esposto, ragionevolmente il Tribunale di Vercelli ha condiviso le perplessità rilevate dall'attestatore e ha ritenuto che il valore dell'attivo immobiliare non sia ancorato a dati oggettivi, verificabili e concreti, valutazione che viene confermata anche da questa Corte. Tale rilievo, peraltro, assume significativa rilevanza se si considera che – per espressa ammissione della stessa reclamante – il precedente accordo ex art. 67 comma 3 lett. d) L.F. risalente al 2015 non si è concluso positivamente a causa della perdurante crisi del settore immobiliare e della conseguente difficoltà riscontrata dalle società del “Gruppo
8 nel concludere le operazioni di vendita degli immobili. Invero, come precisato Per_3 dal dott. a pag. 15 dell'attestazione (doc. 27 – ): “la Per_1 CP_9 CP_1 situazione di crisi attuale appare invece legata alle troppo ottimistiche previsioni di vendita, sia in termini di tempistica sia (soprattutto) di prezzo. Quest'ultimo è risultato straordinariamente superiore rispetto a quanto effettivamente il mercato fosse in grado di assorbire …”. A fronte di una tale affermazione è dunque imprescindibile che i valori immobiliari indicati nel piano siano quanto più possibile realistici, onde evitare che si riproponga una nuova ricaduta della società (e più in generale, del gruppo) verso il dissesto, con conseguente inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. A concorrere nell'incertezza della situazione sopra rappresentata si aggiunge un'ulteriore circostanza: nella perizia di stima dell'arch. (qui doc. 27 allegato 1.2.39 – pag. Per_2
173 ss), sulla base della quale la reclamante vorrebbe giustificare il piano, non vi sono tutti gli elementi necessari per verificare nel concreto l'effettiva commerciabilità dell'area e, di conseguenza, l'immediato realizzo della stessa. In particolare, mancano specifiche indicazioni in ordine alla situazione urbanistica e catastale dei beni immobili ivi insistenti ai fini della loro regolarità in funzione della successiva cessione, tenuto conto che l'area dovrebbe essere compravenduta, pur nell'ottica di una possibile futura destinazione residenziale, nello stato di fatto attuale. Non risultano, inoltre, ai fini della verifica del valore attribuito, dettagli e allegazioni puntuali circa la classe energetica di riferimento, i costi di costruzione, gli oneri di urbanizzazione, circostanze queste ultime rilevate dal Tribunale e non interessate da puntuali censure da parte della reclamante. Peraltro, la capacità edificatoria di tipo residenziale (in luogo di quella industriale/produttiva) è meramente affermata, non essendo stata prodotta alcuna documentazione da cui si possa evincere che l'area rientri effettivamente nei CP_3
“Programmi di rigenerazione urbana sociale e architettonica” e che dunque sia sfruttabile in termini residenziali anziché produttivi per come indicato nella perizia di stima e nel piano. Al contempo, non risultano allegazioni in ordine alla sussistenza di eventuali progetti già approvati o del Piano Esecutivo Convenzionato citato in perizia (pag. 179 all. n.
1.2.39 doc. 27) e alle pagg. 8 e 9 del ricorso per l'omologa quale “strada ideale” per la riqualificazione edilizia. Parimenti, occorre rilevare che non è stata allegata nemmeno una proposta di acquisto, la quale avrebbe potuto contribuire a rafforzare il piano e rendere l'attivo maggiormente credibile oltre che, come si dirà nel prosieguo, più certe le tempistiche di realizzo (rif. anche pag. 33 “Attestazione TAlleanza” – doc. 27 nella parte in cui l'attestatore afferma: “La società non ha esibito alcun preliminare di vendita del terreno, compromesso o semplice proposta”). Sul punto, si rileva che nel reclamo viene menzionata la sussistenza di un potenziale acquirente e più precisamente, un imprenditore edile interessato alla demolizione e alla costruzione di una nuova area abitativa. Tale circostanza, oltre a non essere comprovata sul piano documentale come anzidetto, non può essere provata mediante la richiesta escussione dell'arch. Vescovo: il capo formulato è infatti generico non essendovi indicazioni circa il soggetto interessato, l'importo offerto, le tempistiche, le condizioni negoziali e simili;
inoltre, l'arch. Vescovo renderebbe, di fatto, una dichiarazione avente ad oggetto la volontà di un terzo.
9 Si aggiunga, da ultimo, che, come già osservato dal Tribunale, secondo l'attestatore, l'importo indicato è al più l'importo massimo conseguibile, sì fattibile ma al contempo sfidante (pag. 33 “ ” – doc. 27). Dunque, qualora l'ammontare di Controparte_10
427.740,00 indicato nel piano non venisse raggiunto, il fondo rischi di € 15.000,00 potrebbe risultare del tutto insufficiente a colmare eventuali minusvalenze. Ciò a maggior ragione se si considera il divario che sussiste tra i vari valori: € 31.774,20 inserito nel bilancio della società proprietaria € 442.740,00 (nel piano € CP_3
427.740,00) di cui alla valutazione dell'arch. ed € 259.100,00 come da stima del Per_2 geom. . CP_8
Sul punto, a pag. 36 della propria attestazione, il dott. ha precisato che “qualora Per_1
l'area ex non ricevesse offerte di acquisto di importo almeno pari a quello previsto CP_3 dal piano (i.e. Euro 427.740,00) – considerato che il piano non prevede ulteriori fondi per assorbire minusvalenze (…) – il piano di risanamento non potrà essere correttamente eseguito” (doc. 27 – “Attestazione TAlleanza”). 5.3.2. A ben vedere, peraltro, oltre che ai valori, l'incertezza è riferibile anche alle tempistiche di realizzo e conseguentemente, di pagamento. Il piano, invero, prevede di pervenire alla ripartizione finale dell'attivo entro il 31/12/2026 ma è evidente che si tratta di mera ipotesi non suffragata da alcun elemento fattuale. Secondo il piano, infatti, il creditore ipotecario verrebbe pagato con il ricavato dalla vendita dell'area che è soggetta all'alea del mercato non solo in punto di quantum CP_3 effettivo, ma anche in relazione alle tempistiche di liquidazione. Non vi sono, infatti, elementi per confermarne il pronto realizzo, non essendovi neppure delle concrete manifestazioni d'interesse da parte di potenziali acquirenti. 5.3.3. La vendita dell'area in discorso, in verità, non permette nemmeno di escludere con certezza l'esercizio di azioni di regresso da parte del terzo datore di ipoteca. Come premesso, invero, l'area è di proprietà della società la quale CP_3 CP_3
l'ha concessa in garanzia in favore della mediante Controparte_1 iscrizione di ipoteca in qualità di terzo datore. Sul punto, a pag. 27 dell'attestazione (doc. 27 – “Attestazione ”), il dott. CP_1 precisa che, in seguito alla vendita ipotizzata, la dovrebbe diventare Per_1 CP_3 creditore della per l'importo corrispondente a quello di Controparte_1 vendita del bene. In tal senso, dunque, il debito complessivo resterebbe inalterato nel quantum ma diventerebbe soggettivamente complesso: per € 138.483,79 (quale differenza tra il debito complessivo di € 566.223,79 e il ricavato della vendita stimato in € 427.740,00) rimarrebbe creditore la (ex credito AL), seppur degradata a chirografo;
CP_5 per € 427.740,00, invece, diventerebbe creditrice la quale terza datrice di CP_3 ipoteca escussa. Secondo quanto rappresentato, tuttavia, il rischio della mancata elisione del debito dal passivo dovrebbe essere scongiurato. Infatti, “in ragione del fatto che non CP_3 appare nelle condizioni di rinunciare al suddetto credito, esso è stato acquistato dal sig.
. In data 11.11.2024, quest'ultimo ha poi rinunciato a rivalersi su Persona_3
. Non è noto il prezzo pagato dal sig. , ma tale credito nello CP_1 Persona_3 scenario di Liquidazione Giudiziale della società sarebbe stato privo di valore” (cfr. pag. 27
“Attestazione TAlleanza” – doc. 27).
10 Ciò premesso, occorre rilevare che tale affermazione non è verificabile: al piano, infatti, non è stata allegata idonea documentazione a supporto e al contempo, l'attestatore non afferma di averla visionata. Le uniche informazioni in merito sono reperibili nell'accordo (doc. 27). Ivi, a pag. 9, alla lettera K si legge che “Nelle more, ha ceduto al sig. il futuro credito CP_3 Persona_3 di regresso che medesima vanterà nei confronti di a fronte del CP_3 CP_1 rimborso dell'Indebitamento Ipotecario B/T quale conseguenza della Dismissione dell'Immobile Ipotecato (come infra definito) di sua proprietà, oggetto di Ipoteca (come infra definita) a suo tempo rilasciata a favore di (la "Cessione del CR di Regresso")”. CP_5
Poi, a pag. 30 punto 13.4 viene precisato che “Il Sig. dichiara sin d'ora di Persona_3 rinunciare integralmente ed irrevocabilmente, ad ogni fine ed effetto, al credito nei confronti di di cui diverrà titolare in forza della Cessione del CR di Regresso”. CP_1
Come rilevato, tuttavia, non vi è ulteriore documentazione a supporto. Ne consegue, dunque, che non è possibile conoscere i dettagli e le condizioni né della cessione da al signor né la rinuncia di quest'ultimo CP_3 Persona_3 all'escussione del credito che, secondo quanto indicato in attestazione, sarebbe avvenuta in data 11/11/2024. 5.3.4. L'incertezza rilevata relativa alla vendita dell'area peraltro, si ripercuote CP_3 altresì sull'efficacia dell'accordo e del piano nel loro complesso considerati. All'art. 16 dell'accordo, infatti, viene dato atto che “Costituiscono Eventi Risolutivi ciascuna delle seguenti circostanze o situazioni: (a) il mancato puntuale ed integrale pagamento da parte di una delle Società di quanto dovuto alle Parti Finanziarie nei termini previsti dal presente Accordo, anche a titolo di Rimborso Anticipato Obbligatorio ai sensi del Paragrafo 9.2, salvo che (i) lo stesso sia stato provocato da impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa nella trasmissione dei fondi, ovvero (ii) il corrispondente ammontare venga pagato entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla segnalazione alla Società del mancato pagamento da parte dell'Agente” (pag. 37 Accordo – doc. 27). 5.4. Oltre alle questioni sull'area emergono altresì problematiche circa il CP_3 soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo sotto ulteriori e differenti profili. Di questi, invero, ai sensi dell'art. 57 comma 3 CCII, dovrebbe essere garantito l'integrale pagamento entro 120 giorni dall'omologa (in caso di crediti già scaduti) oppure entro 120 giorni dalla scadenza (in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione). Nel caso di specie, tuttavia, non vi sono certezze né circa l'integralità del pagamento né in ordine al rispetto delle tempistiche previste dalla legge. Dallo schema di liquidazione allegato al piano (cfr. pag. 52 – doc. 27 – allegato D), si desume che i creditori estranei (sig. , MIT, , Parte_3 Controparte_11
), i cui crediti ammontano complessivamente ad € Controparte_12 CP_13
60.535,29, vengono soddisfatti per il tramite dell'importo di € 180.000,00 (crediti verso TA CE S.r.l.) e con le liquidità disponibili al 31/08/2024 (indicate in € 1.966,91) e i crediti fiscali (€ 2.103,25 composto da € 195,67 ed € 1.907,58). Tale liquidità, peraltro, verrebbe utilizzata altresì per i creditori chirografari aderenti (€4.137,37), nonché per coprire i costi futuri sino al 30/06/2027 (a mero titolo di esempio, le spese di procedura, spese legali, di consulenza e notarili, revisore unico ecc… stimati in € 95.952,50) e per garantire la restituzione verso la (di € 23.445,00). Controparte_2
Infatti, gli € 180.000,00 e le ulteriori somme liquide (liquidità al 31/08/2024 e crediti fiscali) sono indicati con segno positivo nella colonna “Parte libera da mutuo” e da tali importi vengono progressivamente dedotti tutti i debiti/costi sopra indicati che sono infatti riportati con segno negativo.
11 La circostanza risulterebbe confermata nel prospetto denominato “sviluppo liquidità TAlleanza” (pag. 243 – doc. 27 - allegato D), oltre che nell'elaborato dell'attestatore (pag. 34 del doc. 27 – Attestazione ) laddove precisa che “il piano prevede la CP_1 soddisfazione dei creditori estranei mediante la liquidazione dell'attivo non ipotecato, ovvero per la parte eccedente il valore dell'ipoteca che tuttavia - nel caso di specie – grava su un bene di terzi”. Ciò premesso, occorre in primo luogo rilevare che non si hanno certezze in ordine all'effettiva esigibilità del credito di € 180.000,00 che vanterebbe verso CP_1
TA CE S.r.l., dal momento che lo stesso non è documentato (a pag. 22 dell'attestazione prodotta al doc. 27 si legge che “la Società riferisce che il piano di liquidazione originariamente predisposto dalla TA CE S.r.l. non sia più attuale. Tuttavia, TA CE S.r.l. risulta avere risorse finanziarie liquide sufficienti per onorare tale impegno a favore della Società”, senza che l'attestatore riferisca di aver verificato direttamente la circostanza). Dal testo dell'accordo (doc. 27 – accordo – pag. 11 punto 1.2.8) si desume solamente che
“"CR TA RO indica il credito di Euro 492.650,00 vantato da nei CP_1 confronti di TA CE a titolo di finanziamento soci, nella forma di polizze di credito commerciale”. Si nota, peraltro, a pag. 30 dell'accordo (doc. 27), al punto 13.2, che lo stesso credito è oggetto di impegno da parte di nei confronti delle Parti Finanziarie CP_1
(ovverossia, i creditori aderenti). Ivi invero viene precisato che “ si impegna CP_1 nei confronti delle Parti Finanziarie a ottenere l'incasso da TA CE del complessivo importo di Euro 180.000,00 a valere sul CR TA CE entro il 31 agosto 2025 e a destinare il relativo incasso a rimborso anticipato in favore delle Parti Finanziarie, nei termini di cui all'Articolo 9 (Rimborso anticipato)”. Del pari, non risultano documentate le disponibilità liquide di € 1.966,91 da un lato indicate al 31/08/2024 (cfr. Schema della liquidazione – doc. 27 – allegato D – pag. 52) e dall'altro al 30/09/2022 “(pag. 243 - allegato D doc. 27 - sviluppo liquidità
”). CP_1
A ciò si aggiunga che nell'attestazione l'importo delle liquidità è indicato in € 1.295,07 (cfr. pag. 23 attestazione doc. 27). Inoltre, con particolare riferimento alle tempistiche di pagamento, deve osservarsi che non tutti i creditori estranei vengono pagati nei 120 giorni dall'omologa, essendo ivi ricompresi solamente i fornitori e i debiti tributari (cfr. pag. 50 del piano – “La Situazione patrimoniale di partenza” – doc. 27). Infatti, il creditore estraneo è Parte_3 stato interessato da un accordo che – secondo quanto indicato – dovrebbe prevedere il pagamento in data non precedente il 31/12/2025 ovvero alla chiusura della liquidazione se precedente. Orbene, in proposito non è rinvenibile in atti copia dell'accordo dal quale poter evincere le effettive modalità di soddisfazione del creditore e al contempo, valutare la correttezza di quanto indicato nel piano. Ciò a maggior ragione se si considera che l'attestatore nulla ha riferito di specifico sul punto (v. pag. 33-34 Attestazione TAlleanza – doc. 27). La verifica, invero, sarebbe stata rilevante, tenuto conto che l'importo da corrispondere è pari ad € 50.250,50 e che peraltro, essendo riconducibile a debiti di TFR e altre competenze di lavoro, è assistito da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Le medesime incertezze, in verità, emergono anche con riferimento al debito tributario. Dal ricorso per omologa presentato al Tribunale di Vercelli (pag. 7) e dal reclamo (pag. 8), invero, si evince che tali debiti sono relativi a pendenze nei confronti dell'Agenzia delle
12 Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'una oggetto di dilazione e rateizzo e l'altra di modesto importo. Quanto a quella oggetto di dilazione, non sono stati prodotti i piani di rateizzazione dai quali poter desumere gli importi e le date di scadenza, non essendo all'uopo significativo il doc. 21 in quanto meramente riepilogativo del quantum. Anche ciò, dunque, impedisce di verificare la correttezza di quanto indicato nel piano che, peraltro, sotto tale profilo non risulta essere stato specificamente attenzionato dall'attestatore (v. pag. 33-34 Attestazione TAlleanza – doc. 27). Inoltre, sia nel ricorso (pag. 8) che sia nel reclamo (pag. 9), il piano è espressamente condizionato dal richiedente alla regolare e tempestiva corresponsione delle somme anche in funzione dei rateizzi. Circostanza, questa, non suffragata da idonei elementi a supporto. Di conseguenza, il rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 57 CCII poste a tutela dei creditori estranei non può essere oggetto di adeguata verifica. Infine, come già rilevato, l'attestatore a pag. 34 precisa che “Il piano prevede la soddisfazione dei creditori estranei mediante la liquidazione dell'attivo non ipotecato, ovvero per la parte eccedente il valore dell'ipoteca che tuttavia - nel caso in specie - grava su un bene di terzi.” (cfr. Attestazione TAlleanza – doc. 27). In un tale contesto, tuttavia, la possibilità che i creditori non aderenti vengano pagati con la parte eccedente il valore dell'ipoteca che grava sul bene di terzi (ovverossia della CP_3
è del tutto remota, come confermato anche dalla stessa reclamante (rif. pag. 16 del
[...] reclamo: “è un dato di fatto che, quale che sia il valore di vendita dell'area CP_3 certamente non vi sarà un residuo da poter ripartire tra gli ulteriori creditori sociali …”. Ciò in ogni caso lo si desume già dall'importo di realizzo prospettato nel piano (€ 427.740,00) in quanto inferiore all'importo del gravame (€ 566.223,79), oltre che dalle criticità riscontrate con riferimento ai valori e alla commerciabilità effettiva dell'area. 5.5. Da condividere è altresì l'affermazione del Tribunale di Vercelli relativa al profilo
“What-if analysys”, nella parte in cui viene messa in rilievo la precisazione dell'attestatore circa la dubbia capacità dei fondi di rischio stanziati (sia quello di € 15.000,00 appostato sull'area sia quello di € 5.138,00 per gli scostamenti dovuti CP_3 all'allungamento delle tempistiche di esecuzione) a consentire il rispetto delle previsioni di pagamento previste nel piano. Tale affermazione è maggiormente gravosa nella misura in cui il piano medesimo non prevede ulteriori misure di salvaguardia. Infatti, l'unica previsione indicata in caso di scostamento del piano rispetto a quanto ivi previsto è una generica rinegoziazione dell'accordo. Come correttamente rilevato dal Tribunale di Vercelli, si tratta di una difformità rispetto a quanto stabilito dall'art. 57 comma 2 CCII nella parte in cui prevede che il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56 CCII. Tale disposizione, invero, al comma 1 lett. f) stabilisce che il piano deve contenere “…i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento degli obiettivi pianificati”. Nel caso di specie, tale disposizione non è stata adeguatamente adempiuta: non sono note le iniziative concrete per fronteggiare scenari meno ottimistici (i quali, per quanto si è detto, appaiono ben più probabili di quello prospettato nel piano), con la conseguenza che il rischio di inadempimento viene (nuovamente) riversato sui creditori.
13 5.6. Parimenti condivisibile è la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Vercelli nella parte in cui ha rilevato criticità afferenti alla correlazione con i piani delle società del gruppo. Sul punto, come già osservato da questa Corte, in diversa composizione (rif. sentenza n. 903/2025) le tre società del gruppo (ovverossia, Controparte_2 [...] Co e Ca S.r.l.) “…hanno sottoscritto un unico accordo per la Controparte_1 ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con i creditori aderenti;
il piano allegato all'accordo è stato espressamente predisposto per il Gruppo AN e si suddivide in parti riguardanti il piano di liquidazione di ciascuna delle società”. Tale aspetto è confermato anche nell'attestazione di che Controparte_1 contiene la precisazione per la quale il piano di risanamento della società è intimamente legato a quello delle altre società del gruppo, con la conseguenza che le criticità del singolo piano di risanamento assumono rilevanza anche per il buon esito di quello delle altre società del gruppo (cfr. pag. 35 Attestazione – doc. 27). CP_1
In un tale contesto, non trova riscontro in atti l'affermazione di parte reclamante circa l'assenza di operazioni economico-finanziarie tra le società del gruppo, ad eccezione di un pagamento di € 23.445,00, da parte di in favore di CP_1 Controparte_1
Controparte_2
Invero, dall'analisi degli atti, emerge che i dati inseriti nei piani presuppongono una regolamentazione di rapporti dare/avere tra le parti. Sul punto, è possibile rinviare alle pagine 21-22 dell'attestazione, a pag. 8 dell'accordo e all'allegato 1.2.7., documenti tutti prodotti al doc. 27. Quanto all'attestazione, il dott. precisa che i crediti iscritti a bilancio ammontano Per_1 ad € 1.952.320,68, per la maggior parte riferiti a società del gruppo. Di questi, è stato ritenuto esigibile solo l'importo di € 180.000,00 relativo ad un finanziamento infruttifero alla TA CE S.r.l. (controllata al 100% da ), di cui si è Controparte_1 già detto in precedenza (cfr. pag. 22 – doc. 27). Controparte_10
La pag. 8 dell'accordo e l'allegato 1.2.7., invece, confermano la sussistenza di compensazioni e di reciproche rinunce, con riferimento alle quali, peraltro, non vengono fornite delucidazioni in ordine ad eventuali vantaggi per i creditori e al rispetto della par condicio creditorum. Invero, viene solamente precisato che rinuncerà ai crediti Controparte_1 verso le controllate dopo la compensazione con i debiti che nasceranno dal regresso di Te.ca S.r.l. e di a fronte dei pagamenti della fidejussione verso il creditore Controparte_2
Proprio con riferimento a tale debito, dal prospetto di liquidazione del piano CP_6 Con relativo all'intero gruppo, in relazione a a S.r.l. e si evince la Controparte_2 sussistenza di fidejussioni riferibili a (doc. 27 – allegato D – piano e anche CP_1 allegati 1.2.24 ove sono inserite anche le fidejussioni rilasciate dai signori
[...]
e . Parte_1 Persona_3
Inoltre, è società controllante di .ca Controparte_15 Controparte_16
S.r.l., nell'ambito delle quali detiene partecipazioni per il 51% del capitale sociale, come confermato anche dal prospetto delle immobilizzazioni finanziarie (pag. 21 Attestazione TAlleanza – doc. 27). Ne consegue dunque che, inevitabilmente, ogni vicenda economico finanziaria dell'una società incide sull'altra e viceversa. Infine, dal piano si rileva che deve restituire a Controparte_1 CP_2
l'importo di € 416.899,73, come indicato anche nell'attestazione a pag. 23 (doc. 27).
[...]
5.7. Le motivazioni sopra esposte hanno carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, compresa quella sollevata dalla reclamante e inerente all'applicabilità al caso
14 di specie dell'art. 284 commi 4 e 5 CCII sulla necessità di illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Ciononostante, deve osservarsi che l'art. 284 contiene dei principii a carattere generale in funzione della miglior tutela dei creditori. Di tale vantaggio nulla è detto, né nell'attestazione né nel piano, anche sotto un profilo di raffronto numerico tra soluzioni alternative e dunque, in termini economici concreti. La reclamante, infatti, si è limitata a ribadire – testualmente – (pag. 16) “In sostanza, la presentazione di un piano di gruppo o di piani strettamente coordinati non avrebbe comportato alcun beneficio in relazione al soddisfacimento dei creditori delle singole società. Queste sono le ragioni per cui (come ) non si avvaleva delle CP_1 Parte_4 disposizioni di cui al titolo sesto del Codici della crisi, optando invece per tre percorsi separati, tant'è che iscriveva a ruolo tre ricorsi distinti e autonomi e produceva altrettante attestazioni delle rispettive sezioni del Piano”. Appare opportuno evidenziare che al vertice del c.d. "Gruppo AN" vi è la capogruppo che controlla e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 tutte operanti in settori interconnessi (finanziario/consulenza la prima;
immobiliare/costruzioni le seconde). Del gruppo fanno parte anche TA CE S.r.L. (controllata al 100% da ) e (controllata da . CP_1 CP_3 Parte_2
Nonostante la ricorrente abbia depositato ricorsi autonomi per sé e per le controllate e si ritiene indispensabile avere riguardo quantomeno ai Controparte_2 Parte_2 principii di trasparenza e comparazione sottesi all'art. 284, comma 4, CCII, poiché i piani risultano intimamente collegati e coordinati sul piano economico e funzionale. La documentazione prodotta rivela chiaramente che la manovra è unitaria e gestita con riferimento al "Gruppo AN". L'attuazione del piano di è CP_1 intrinsecamente legata a operazioni infragruppo, quali l'incasso dei crediti dalla controllata TA CE S.r.l. e la liquidazione dell'area controllata da CP_3 Pt_2
cui vanno aggiunte le già citate reciproche compensazioni e rinunce. Tale
[...] interdipendenza funzionale rende i ricorsi, sebbene separati, di fatto coordinati, imponendo al Giudice di verificare le "ragioni di maggiore convenienza" di tale scelta rispetto a piani totalmente autonomi e il beneficio per i creditori di ciascuna società. Pertanto, l'omissione di tale analisi, come già evidenziato dal Tribunale di Vercelli, impedisce altresì una valutazione compiuta della fattibilità complessiva della risoluzione della crisi del gruppo. Manca, infatti, la dimostrazione concreta in ordine alla circostanza per la quale la scelta di gestire la crisi in modo congiunto (o coordinato) sarebbe più vantaggiosa per i creditori rispetto all'ipotesi di presentare un piano completamente autonomo per ciascuna impresa e viceversa. Tali requisiti sono generali e al contempo, fondamentali in quanto servono a garantire che la strategia non sia utilizzata per distogliere valore all'azienda a beneficio di un'azienda di altra società infragruppo. Ciò a maggior ragione in casi in cui, come quello che occupa, vi sono nel piano stesso interconnessioni complesse e importanti tra le varie società del gruppo. 5.8. Infine, occorre rilevare che ad oggi è stato respinto il ricorso per l'omologazione dell'accordo proposto da un'altra società del gruppo, così come il successivo reclamo. In particolare, con la già citata sentenza n. 903/2025, questa Corte ha rigettato il reclamo
15 proposto avverso il diniego di omologa dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII relativo alla con riferimento alla quale, con sentenza n. 898/2025 di Controparte_2 questa Corte, è stato altresì rigettato il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Ciò rafforza il convincimento che il piano proposto da Controparte_1 Con controllante delle altre società del Gruppo AN (ovverossia, a S.r.l. e CP_2
, stanti i collegamenti per come sopra individuati, non sia attuabile. La situazione
[...] originariamente prospettata, oltre che sotto un profilo giuridico, è variata anche sotto il profilo economico-finanziario. Deve peraltro desumersi che la sopravvenienza di un simile stato abbia una incidenza negativa sulla persistenza della volontà di adesione manifestata da alcuni creditori. Parte reclamante, invero, produce in atti il doc. 29 affermando che trattasi di comunicazione inviata dall'Agente ai procuratori della con Controparte_1 la quale il ceto bancario conferma la propria disponibilità a dare esecuzione al piano in caso di revoca della sentenza di liquidazione della società e di omologa Controparte_2 dell'accordo. Sul punto, deve rilevarsi che tale condizione è venuta meno, stante il rigetto del reclamo relativo alla liquidazione giudiziale. Ad oggi, peraltro, come rilevato dal Tribunale di Vercelli, permane un serio rischio di insolvenza anche per la il massiccio indebitamento della Controparte_1 società (€ 5.112.245,00 al 31/12/2024 – cfr. doc. 17 Relazione aggiornata) è accompagnato da risultati economici costantemente negativi (patrimonio netto negativo per € 433.569,00 al 31/12/2024 – cfr. doc. 17 Relazione aggiornata). Tale squilibrio economico è peraltro risalente e confermato dalle perdite significative e consecutive del recente passato che dimostrano l'assenza di una attività economica redditizia (2021: perdita di € 58.335,00; 2022: perdita di € 390.876,00; 2023: perdita di
€ 463.295,00; 2024 (provvisorio): perdita di € 80.248,00 – docc. 14-15-16-17). Queste perdite erodono continuamente il capitale e confermano la tesi del Tribunale: la Cont società non è in grado di operare in modo sostenibile, il che rende l' (strumento tipicamente orientato al risanamento) inappropriato. La crisi di infatti, non è iniziata recentemente, ma era già Controparte_1 stata riconosciuta nel 2015, portando all'elaborazione e sottoscrizione di un precedente piano attestato di risanamento ex art. 67 della Legge Fallimentare (equivalente all'attuale art. 56 CCII) che si basava sul completamento di cantieri e sulla vendita di immobili, prevedendo il rimborso integrale del debito bancario entro il 31 dicembre 2019. Tale piano, tuttavia, è stato "superato e disatteso", le vendite immobiliari sono state "in numero esiguo" e il mercato non ha riconosciuto i prezzi ottimistici previsti. Questa cronicità, unita al disavanzo economico e all'ingente debito, apre una prospettiva diversa dalla semplice "crisi" (risolvibile con gli strumenti negoziali) che potrebbe addirittura condurre all'accertamento dello stato di insolvenza (il Tribunale ha infatti segnalato alla Procura della Repubblica la possibilità di aprire una liquidazione giudiziale contestualmente al rigetto della richiesta di omologa del piano).
5.9. Per tutte le motivazioni di cui sopra, assorbenti ogni altra questione, si conferma la valutazione del Tribunale circa l'insussistenza dei presupposti di legge per l'omologa, stante la mancanza di sufficiente certezza e attendibilità del piano nella prospettiva di risanamento e di adempimento integrale dei creditori estranei nei termini di legge.
6. Conclusioni 6.1. Il reclamo proposto dalla società non può trovare Controparte_1 accoglimento.
16 6.2. Non vi è luogo a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio, non essendovi parti costituite diverse dalla reclamante. 6.3. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte reclamante integralmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA il reclamo proposto da in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Vercelli in data 22/05/2025, provvedimento che, per l'effetto, integralmente conferma;
2. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002,
quale parte reclamante integralmente Controparte_1 soccombente, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere Relatore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dottoressa Marianna Marro.
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