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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/12/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1095/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente Estensore
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello contro la sentenza n. 612/2024 del Tribunale di Massa (R.G. n. 718/2020), depositata in cancelleria il 30.10.2024 e notificata il 7.11.2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Ranieri Bianchi e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Federico Del Medico per mandato in atti
-Appellante -
-
contro
-
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, nella loro qualità di eredi della sig.ra (C.F. C.F._3 Persona_1
), deceduta il 21.5.2020, rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Mannella C.F._4 per mandato in atti
-Appellati -
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: - nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata, accogliendo i motivi di appello esposti in narrativa nell'atto introduttivo e rigettando tutte le domande già proposte in primo grado dagli attori appellati, in particolare dichiarando inammissibili le domande alternative, già motivatamente rigettate dal Giudice di primo grado e riproposte da controparte solo nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione in appello;
- in rito, escutere e sentire sui capitoli orali ammessi in primo grado anche le altre testimoni già indicate dalla Sig.ra Con vittoria di spese e Pt_1 competenze di entrambi i gradi del giudizio a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. Per gli appellati: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere l'impugnazione promossa da alla sentenza n. 612/2024 emessa dal Tribunale di Massa, in quanto Parte_1 inammissibile e manifestamente infondata (ex art. 348 bis cpc), improcedibile e infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare in toto la sentenza appellata. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio oltre alla condanna di al Parte_1 risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Solo IN VIA SUBORDINATA, nella non creduta ipotesi di accoglimento della impugnazione promossa da , previa remissione della causa in Parte_1 istruttoria con ammissione di tutte le istanze formulate da questa difesa nelle memorie ex art. 183
VI comma cpc, da intendersi in questa sede ritrascritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 cpc, si ripropongono le eccezioni e le istanze proposte in primo grado, e si riportano le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado. Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale: Accertare l'inadempimento e/o inadempienza e/o inosservanza alle obbligazioni assunte con la stipula dell'atto di cessione di diritti immobiliari Rep. 26376 Racc. 13231 in data 5 luglio
2016 a rogito Notaio , avente ad oggetto gli immobili siti nel comune di Massa, Persona_2 località Bergiola, Viottolo Brugiana n. 2, dichiarare ex art. 1453 e ss c.c. la risoluzione dello stesso per inadempimento e/o inadempienza e/o inosservanza con ogni consequenziale pronuncia e per
l'effetto dichiarare il ripristino e/o la reintegrazione e/o il ritrasferimento del diritto per la piena ed esclusiva proprietà dell'attrice sullo stesso, con ogni conseguenza di legge, e Persona_1 quindi degli odierni attori e , quali eredi Controparte_2 Controparte_1 universali della Sig.ra , ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Persona_1
Massa di procedere alla relativa trascrizione. in via subordinata Accertare il comportamento doloso, ex art. 1439, comma 1 e 2 c.c., della convenuta singolarmente e/o Parte_1 congiuntamente con l'ausilio di terzi e per l'effetto dichiarare che lo stesso si è concretato in artifici e/o raggiri e/o menzogne che hanno ingenerato nell'attrice una rappresentazione alterata della realtà, tale da essere determinante nel consenso che altrimenti non sarebbe stato prestato per la conclusione del contratto per cui è causa e conseguentemente dichiarazione la nullità e/o
l'annullamento ovvero l'inefficacia dell'atto di cessione di diritti immobiliari Rep. 26376
Racc.13231 in data 5 luglio 2016 a rogito Notaio e per l'effetto dichiarare il Persona_2 ripristino e/o la reintegrazione e/o il ritrasferimento del diritto per la piena ed esclusiva proprietà dell'attrice sullo stesso, con ogni conseguenza di legge, e quindi degli odierni Persona_1 attori e , quali eredi universali della Sig.ra Controparte_2 Controparte_1
, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Massa di procedere Persona_1 alla relativa trascrizione. In via ulteriormente subordinata Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di cessione di diritti immobiliari per mancanza e/o difetto e/o illeceità della causa e dei motivi. In ogni caso Condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. Parte_1
3.600,00 corrisposta al Notaio e relativa alla fattura n. 10 del 12.01.2017 oltre agli Per_2 interessi ed al risarcimento dei danni subiti e subendi da calcolarsi anche in via equitativa agli eredi universali e ed al pagamento ex art. 96 cpc, Controparte_2 Controparte_1 di un importo da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite anche del procedimento di mediazione e relative spese pari ad €. 48,80 ed €. 813,34 oltre il rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
con distrazione per quanto concerne le spese legali a favore del procuratore”.
FATTO
1. Con atto di citazione datato 8.4.2020, conveniva in giudizio la PO Persona_1
e deduceva che in data 5 luglio 2016 le aveva ceduto con vitalizio la nuda Parte_1 proprietà di un suo immobile al fine di ottenere, quale corrispettivo, la necessaria assistenza morale e materiale impegnandosi la PO ad assistere la parte cedente vita natural durante.
Deduceva, tuttavia, la parte attrice che la PO non si era mai occupata di lei, avendo a ciò provveduto i figli e le loro mogli e altre persone da essi CP_1 Controparte_2 incaricate.
2. A fronte di ciò, la parte attrice, previa qualificazione del rapporto quale vitalizio alimentare, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento grave della e il risarcimento del Pt_1 danno.
3. In data 20.5.2020, la parte attrice decedeva e il procedimento era tempestivamente riassunto dai figli e Controparte_2 Controparte_1
4. Si costituiva la quale contestava integralmente i fatti riportati dalla parte attrice e Parte_1 affermava che sia lei che la madre, anch'essa GL della si Controparte_2 Per_1 erano prese cura di aiutandola quotidianamente con le sue incombenze e Persona_1 accompagnandola alle visite mediche, precisando, peraltro, che l'aiuto fornito era risalente a prima della stipula del contratto del 5.7.2016.
5. -Il processo era istruito per testimoni e venivano altresì acquisiti i documenti del procedimento penale instaurato dalla e dalla madre nei confronti dei fratelli per i reati di Pt_1 CP_1 truffa e circonvenzione di incapace, poi terminato con l'archiviazione e con l'attivazione di un procedimento per calunnia nei confronti della medesima e della madre. Pt_1
6. La sentenza oggetto della odierna impugnazione accertava il grave inadempimento da parte di dichiarava la risoluzione del contratto con reintegrazione della massa ereditaria di Parte_1
condannava altresì la a risarcire gli attori in riassunzione del danno Persona_1 Pt_1 derivante dall'inadempimento, quantificato in € 3.600,00, oltre spese processuali.
7. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Parte_1
8. Con il primo motivo di appello, la riteneva errata la qualificazione del contratto fatta dal Pt_1 giudice di primo grado. In particolare, affermava che il contratto non doveva essere qualificato come vitalizio alimentare, bensì come donazione modale disciplinata dall'art. 793 c.c. In tal senso deponevano i seguenti elementi: una dichiarazione fatta in data 17.4.2019 alla Polizia
Giudiziaria da parte di “mia GL (…) mi convinceva a donare Persona_1 CP_2 la mia casa a sua GL , in cambio la stessa doveva accudirmi”; il rapporto di stretta Pt_1 parentela tra le parti che avrebbe dovuto far capire alla nonna quale fosse la situazione economica della PO, studentessa ventenne all'epoca del contratto, priva di una occupazione lavorativa e senza patente e che pertanto non poteva occuparsi del tutto della nonna;
il fatto che l'atto pubblico del 5.7.2016 era stato effettuato alla presenza di due testimoni. Ne discendeva, a detta della parte appellante, che ai sensi dell'art. 793 co. 4 c.c. la risoluzione del contratto non poteva essere chiesta dal momento che questa possibilità non era stata prevista nell'atto.
9. Con il secondo motivo di appello, la parte appellante lamentava la nullità parziale della sentenza impugnata con riferimento alla testimonianza del sig. figlio Testimone_1 dell'appellato Si riferiva infatti che il giudice di primo grado aveva Controparte_1 ammesso le prove orali dirette e contrarie nel limite di tre testimoni. Nonostante questo, il GOP delegato all'assunzione delle prove, all'udienza del 9.10.2023 aveva fatto deporre come quarto teste in controprova il sig. Testimone_1
10. Con il terzo motivo di appello si contestava che la sentenza non aveva valutato manifestamente inattendibili i testi della controparte. Al contrario, nell'ottica di controparte, erano testi completamente indifferenti alla vicenda quelli della Errata sarebbe altresì la valutazione Pt_1 dei documenti relativi alle indagini di PG a seguito della denuncia presentata da CP_2 nei confronti dei fratelli odierni appellati.
[...]
11. Ancora, quanto al pagamento delle spese notarili di € 3.600,00 sostenuto dalla Per_1 affermava che questa spesa era stata adempiuta come spontanea liberalità da parte della stessa.
12. Si costituivano i fratelli che reputavano l'appello della inammissibile per CP_1 Pt_1 violazione ex art. 342 c.p.c.
13. Nel merito, avverso il primo motivo di appello i affermavano che: l'utilizzo del CP_1 termine “donazione” era avvenuto in senso atecnico da parte della e che, in ogni caso, Per_1 la domanda di qualificare il contratto come donazione modale era una domanda nuova in quanto nel corso del giudizio di primo grado la si era limitata ad affermare che si Pt_1 trattasse di un “contratto di mantenimento e assistenza”, sinonimo di “vitalizio alimentare”. 14. Con riferimento al secondo motivo di appello, le parti appellate deducevano che i testi erano stati limitati a 3 per capitolo e che era stato sentito sui capitoli 6, 12, 17, Testimone_1
18 di cui alla memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice su cui erano stati sentiti due testimoni, tre considerato Testimone_1
15. Contro il terzo motivo di appello, gli appellati affermavano che i testimoni di parte attrice in primo grado erano attendibili e che, invece, le dichiarazioni fatte dai testi della erano per Pt_1 lo più de relato.
16. In data 27.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello, ancorché ammissibile, deve essere rigettato.
I motivi di appello articolati dalla parte appellante possono essere trattati congiuntamente data la comunanza di questioni.
In premessa si precisa che in base al principio iura novit curia, non è precluso al giudice di secondo grado occuparsi della qualificazione giuridica del contratto, indipendentemente dalla ammissibilità della domanda di parte.
In ogni caso, il contratto deve essere qualificato come vitalizio assistenziale e non come donazione modale. Ciò in quanto il contratto presenta le caratteristiche che valgono a differenzialo dalla donazione modale: l'aleatorietà, legata alla durata vita natural durante della cedente e la previsione di un corrispettivo così esplicitamente denominato anche nell'art. 5 del contratto. La previsione di questo corrispettivo, consistente nella necessità di avere cura della sig.ra permea il Per_1 rapporto contrattuale e consente di individuare un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni. La causa di questo contratto è quindi proprio lo scambio della nuda proprietà dell'immobile a fronte della cura che la doveva avere della nonna e si reputa del tutto assente lo spirito di liberalità. Pt_1
Trattandosi di contratto atipico di vitalizio alimentare è possibile applicare la disciplina della risoluzione di cui all'art. 1453 c.c., e deve conseguentemente valutarsi se la abbia o meno Pt_1 posto in essere un grave inadempimento contrattuale.
A tal fine occorre richiamare i principi generali in materia, ribaditi dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto inadempimento” (Cass., Sez. II, 1080/2020).
È quindi onere della dimostrare di aver adempiuto al contratto stipulato ovvero dimostrare Pt_1 che l'inadempimento è stato determinato da causa a lei non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. Ebbene, si ritiene che la non abbia fornito elementi utili per ritenere provato il suo Pt_1 adempimento.
In primo luogo, tutte le prove testimoniali assunte sono state correttamente ammesse dal giudice di primo grado perché, come correttamente dedotto dagli appellati, in quella sede erano stati ammessi tre testi per capitolo di prova.
In ogni caso, occorre rilevare che le testimonianze escusse nel corso del giudizio di primo grado non hanno alcuna portata dimostrativa dell'adempimento della posto che si tratta di Pt_1 testimoni che hanno reso dichiarazioni contrastanti e polarizzate su due tesi del tutto opposte: quelli citati dalla hanno affermato, in sostanza, che la stessa avrebbe adempiuto alle proprie Pt_1 obbligazioni, mentre quelli citati dai fratelli hanno affermato il contrario. Questo CP_1 contrasto si pone a sfavore della parte appellante perché non consente di ritenere provato, secondo lo standard del più probabile che non, il proprio adempimento.
All'opposto, assumono una portata dimostrativa dell'inadempimento, che comunque, come detto, non deve essere dimostrato, ma solamente allegato, le prove documentali.
Infatti, sono state acquisite: una missiva del 5.1.2018 (doc. 5 dell'atto di citazione) indirizzata alla con cui la lamentava l'inadempimento del contratto e ne intimava la risoluzione e Pt_1 Per_1 la missiva del 12.2.2020 (doc. 4 dell'atto di citazione) inoltrata alla e alla madre Pt_1 CP_2 con cui la smentiva che il rapporto con la PO fosse ostacolato dai figli
[...] Per_1 maschi, denunciava il mancato adempimento del vitalizio e dichiarava l'assenza di iniziative da parte della e della di mettersi in contatto con lei. Controparte_2 Pt_1
Di rilievo sono altresì le dichiarazioni rese in sede penale. In particolare, la escussa a sit in Pt_1 data 18.5.2019, dichiarava: “personalmente non ho mai adempiuto a tale obbligo perché… ero una studentessa priva di patente di guida, per cui a badare a mia nonna… era sempre mia madre…. Il tutto fino a quando ce lo hanno permesso”.
Altra dichiarazione rilevante è quella resa dalla alla PG, escussa a sit nel medesimo Per_1 procedimento: “pensi che un giorno mia GL adducendo la scusa di salvare la casa di CP_2 mia proprietà da eventuali debiti del ristorante, mi consigliava e mi convinceva a donare la mia casa a sua GL , in cambio la stessa doveva accudirmi, cosa che non è mai avvenuta...” e Pt_1 aggiungeva “visto che mia PO (intende ) non mi ha mai assistito, voglio di Pt_1 Parte_1 nuovo la mia casa”.
Si aggiunga a ciò che la Cassazione afferma che le obbligazioni contratte con il vitalizio alimentare sono intuitu personae, quindi obbligazioni infungibili (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 6395/2004,
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10859/2010, Cass. civ. Sez. VI n. 13232/2017). Pertanto, stando anche alle dichiarazioni della stessa è risultato che ad occuparsi della erano soprattutto i Pt_1 Per_1 figli maschi e le nuore, in alcune occasioni anche la sig.ra ma non la A nulla CP_2 Pt_1 rileva che fosse a conoscenza delle condizioni personali ed economiche della Persona_1 PO: dal momento in cui la ha accettato di concludere il contratto, la stessa è divenuta Pt_1 titolare dal lato passivo dell'obbligazione e l'unica causa di esclusione della sua responsabilità si avrebbe nel caso di estinzione dell'obbligazione per la sopravvenuta impossibilità di adempiere a lei non imputabile ma non è questo il caso.
Quanto alla condanna al risarcimento del danno, questo si ritiene correttamente quantificato e non rileva a tal fine che la sig.ra abbia adempiuto le spese notarili per atto di liberalità. Infatti, Per_1 in questa sede, la somma di € 3.600,00 è stata stabilita a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e non quale restituzione della somma pagata dalla al notaio. Per_1
Alla luce di quanto premesso, l'appello deve essere rigettato.
La parte appellante, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Non si ritiene di dover applicare l'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza dei relativi presupposti. Sul punto, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, già citata dalla sentenza di primo grado, secondo cui “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento –da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà –dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (cfr. Cass. civ. 26545\2021).
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
P.Q.M.
nella causa di appello contro la sentenza n. 612/2024 del Tribunale di Massa (R.G. n. 718/2020), depositata in cancelleria il 30.10.2024 e notificata il 7.11.2024 promossa da:
Parte_1
-Appellante -
-
contro
- e Controparte_1 Controparte_2
-Appellati -
Così decide:
Respingendo l'appello conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 5.000,00 oltre a spese generali ed accessori di legge.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Genova, 5 dicembre 2025
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Francesca Fondacone
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente Estensore
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello contro la sentenza n. 612/2024 del Tribunale di Massa (R.G. n. 718/2020), depositata in cancelleria il 30.10.2024 e notificata il 7.11.2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Ranieri Bianchi e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Federico Del Medico per mandato in atti
-Appellante -
-
contro
-
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, nella loro qualità di eredi della sig.ra (C.F. C.F._3 Persona_1
), deceduta il 21.5.2020, rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Mannella C.F._4 per mandato in atti
-Appellati -
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: - nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata, accogliendo i motivi di appello esposti in narrativa nell'atto introduttivo e rigettando tutte le domande già proposte in primo grado dagli attori appellati, in particolare dichiarando inammissibili le domande alternative, già motivatamente rigettate dal Giudice di primo grado e riproposte da controparte solo nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione in appello;
- in rito, escutere e sentire sui capitoli orali ammessi in primo grado anche le altre testimoni già indicate dalla Sig.ra Con vittoria di spese e Pt_1 competenze di entrambi i gradi del giudizio a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”. Per gli appellati: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere l'impugnazione promossa da alla sentenza n. 612/2024 emessa dal Tribunale di Massa, in quanto Parte_1 inammissibile e manifestamente infondata (ex art. 348 bis cpc), improcedibile e infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare in toto la sentenza appellata. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio oltre alla condanna di al Parte_1 risarcimento del danno ex art. 96 cpc. Solo IN VIA SUBORDINATA, nella non creduta ipotesi di accoglimento della impugnazione promossa da , previa remissione della causa in Parte_1 istruttoria con ammissione di tutte le istanze formulate da questa difesa nelle memorie ex art. 183
VI comma cpc, da intendersi in questa sede ritrascritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 cpc, si ripropongono le eccezioni e le istanze proposte in primo grado, e si riportano le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado. Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale: Accertare l'inadempimento e/o inadempienza e/o inosservanza alle obbligazioni assunte con la stipula dell'atto di cessione di diritti immobiliari Rep. 26376 Racc. 13231 in data 5 luglio
2016 a rogito Notaio , avente ad oggetto gli immobili siti nel comune di Massa, Persona_2 località Bergiola, Viottolo Brugiana n. 2, dichiarare ex art. 1453 e ss c.c. la risoluzione dello stesso per inadempimento e/o inadempienza e/o inosservanza con ogni consequenziale pronuncia e per
l'effetto dichiarare il ripristino e/o la reintegrazione e/o il ritrasferimento del diritto per la piena ed esclusiva proprietà dell'attrice sullo stesso, con ogni conseguenza di legge, e Persona_1 quindi degli odierni attori e , quali eredi Controparte_2 Controparte_1 universali della Sig.ra , ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Persona_1
Massa di procedere alla relativa trascrizione. in via subordinata Accertare il comportamento doloso, ex art. 1439, comma 1 e 2 c.c., della convenuta singolarmente e/o Parte_1 congiuntamente con l'ausilio di terzi e per l'effetto dichiarare che lo stesso si è concretato in artifici e/o raggiri e/o menzogne che hanno ingenerato nell'attrice una rappresentazione alterata della realtà, tale da essere determinante nel consenso che altrimenti non sarebbe stato prestato per la conclusione del contratto per cui è causa e conseguentemente dichiarazione la nullità e/o
l'annullamento ovvero l'inefficacia dell'atto di cessione di diritti immobiliari Rep. 26376
Racc.13231 in data 5 luglio 2016 a rogito Notaio e per l'effetto dichiarare il Persona_2 ripristino e/o la reintegrazione e/o il ritrasferimento del diritto per la piena ed esclusiva proprietà dell'attrice sullo stesso, con ogni conseguenza di legge, e quindi degli odierni Persona_1 attori e , quali eredi universali della Sig.ra Controparte_2 Controparte_1
, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Massa di procedere Persona_1 alla relativa trascrizione. In via ulteriormente subordinata Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di cessione di diritti immobiliari per mancanza e/o difetto e/o illeceità della causa e dei motivi. In ogni caso Condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. Parte_1
3.600,00 corrisposta al Notaio e relativa alla fattura n. 10 del 12.01.2017 oltre agli Per_2 interessi ed al risarcimento dei danni subiti e subendi da calcolarsi anche in via equitativa agli eredi universali e ed al pagamento ex art. 96 cpc, Controparte_2 Controparte_1 di un importo da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite anche del procedimento di mediazione e relative spese pari ad €. 48,80 ed €. 813,34 oltre il rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
con distrazione per quanto concerne le spese legali a favore del procuratore”.
FATTO
1. Con atto di citazione datato 8.4.2020, conveniva in giudizio la PO Persona_1
e deduceva che in data 5 luglio 2016 le aveva ceduto con vitalizio la nuda Parte_1 proprietà di un suo immobile al fine di ottenere, quale corrispettivo, la necessaria assistenza morale e materiale impegnandosi la PO ad assistere la parte cedente vita natural durante.
Deduceva, tuttavia, la parte attrice che la PO non si era mai occupata di lei, avendo a ciò provveduto i figli e le loro mogli e altre persone da essi CP_1 Controparte_2 incaricate.
2. A fronte di ciò, la parte attrice, previa qualificazione del rapporto quale vitalizio alimentare, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento grave della e il risarcimento del Pt_1 danno.
3. In data 20.5.2020, la parte attrice decedeva e il procedimento era tempestivamente riassunto dai figli e Controparte_2 Controparte_1
4. Si costituiva la quale contestava integralmente i fatti riportati dalla parte attrice e Parte_1 affermava che sia lei che la madre, anch'essa GL della si Controparte_2 Per_1 erano prese cura di aiutandola quotidianamente con le sue incombenze e Persona_1 accompagnandola alle visite mediche, precisando, peraltro, che l'aiuto fornito era risalente a prima della stipula del contratto del 5.7.2016.
5. -Il processo era istruito per testimoni e venivano altresì acquisiti i documenti del procedimento penale instaurato dalla e dalla madre nei confronti dei fratelli per i reati di Pt_1 CP_1 truffa e circonvenzione di incapace, poi terminato con l'archiviazione e con l'attivazione di un procedimento per calunnia nei confronti della medesima e della madre. Pt_1
6. La sentenza oggetto della odierna impugnazione accertava il grave inadempimento da parte di dichiarava la risoluzione del contratto con reintegrazione della massa ereditaria di Parte_1
condannava altresì la a risarcire gli attori in riassunzione del danno Persona_1 Pt_1 derivante dall'inadempimento, quantificato in € 3.600,00, oltre spese processuali.
7. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Parte_1
8. Con il primo motivo di appello, la riteneva errata la qualificazione del contratto fatta dal Pt_1 giudice di primo grado. In particolare, affermava che il contratto non doveva essere qualificato come vitalizio alimentare, bensì come donazione modale disciplinata dall'art. 793 c.c. In tal senso deponevano i seguenti elementi: una dichiarazione fatta in data 17.4.2019 alla Polizia
Giudiziaria da parte di “mia GL (…) mi convinceva a donare Persona_1 CP_2 la mia casa a sua GL , in cambio la stessa doveva accudirmi”; il rapporto di stretta Pt_1 parentela tra le parti che avrebbe dovuto far capire alla nonna quale fosse la situazione economica della PO, studentessa ventenne all'epoca del contratto, priva di una occupazione lavorativa e senza patente e che pertanto non poteva occuparsi del tutto della nonna;
il fatto che l'atto pubblico del 5.7.2016 era stato effettuato alla presenza di due testimoni. Ne discendeva, a detta della parte appellante, che ai sensi dell'art. 793 co. 4 c.c. la risoluzione del contratto non poteva essere chiesta dal momento che questa possibilità non era stata prevista nell'atto.
9. Con il secondo motivo di appello, la parte appellante lamentava la nullità parziale della sentenza impugnata con riferimento alla testimonianza del sig. figlio Testimone_1 dell'appellato Si riferiva infatti che il giudice di primo grado aveva Controparte_1 ammesso le prove orali dirette e contrarie nel limite di tre testimoni. Nonostante questo, il GOP delegato all'assunzione delle prove, all'udienza del 9.10.2023 aveva fatto deporre come quarto teste in controprova il sig. Testimone_1
10. Con il terzo motivo di appello si contestava che la sentenza non aveva valutato manifestamente inattendibili i testi della controparte. Al contrario, nell'ottica di controparte, erano testi completamente indifferenti alla vicenda quelli della Errata sarebbe altresì la valutazione Pt_1 dei documenti relativi alle indagini di PG a seguito della denuncia presentata da CP_2 nei confronti dei fratelli odierni appellati.
[...]
11. Ancora, quanto al pagamento delle spese notarili di € 3.600,00 sostenuto dalla Per_1 affermava che questa spesa era stata adempiuta come spontanea liberalità da parte della stessa.
12. Si costituivano i fratelli che reputavano l'appello della inammissibile per CP_1 Pt_1 violazione ex art. 342 c.p.c.
13. Nel merito, avverso il primo motivo di appello i affermavano che: l'utilizzo del CP_1 termine “donazione” era avvenuto in senso atecnico da parte della e che, in ogni caso, Per_1 la domanda di qualificare il contratto come donazione modale era una domanda nuova in quanto nel corso del giudizio di primo grado la si era limitata ad affermare che si Pt_1 trattasse di un “contratto di mantenimento e assistenza”, sinonimo di “vitalizio alimentare”. 14. Con riferimento al secondo motivo di appello, le parti appellate deducevano che i testi erano stati limitati a 3 per capitolo e che era stato sentito sui capitoli 6, 12, 17, Testimone_1
18 di cui alla memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice su cui erano stati sentiti due testimoni, tre considerato Testimone_1
15. Contro il terzo motivo di appello, gli appellati affermavano che i testimoni di parte attrice in primo grado erano attendibili e che, invece, le dichiarazioni fatte dai testi della erano per Pt_1 lo più de relato.
16. In data 27.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello, ancorché ammissibile, deve essere rigettato.
I motivi di appello articolati dalla parte appellante possono essere trattati congiuntamente data la comunanza di questioni.
In premessa si precisa che in base al principio iura novit curia, non è precluso al giudice di secondo grado occuparsi della qualificazione giuridica del contratto, indipendentemente dalla ammissibilità della domanda di parte.
In ogni caso, il contratto deve essere qualificato come vitalizio assistenziale e non come donazione modale. Ciò in quanto il contratto presenta le caratteristiche che valgono a differenzialo dalla donazione modale: l'aleatorietà, legata alla durata vita natural durante della cedente e la previsione di un corrispettivo così esplicitamente denominato anche nell'art. 5 del contratto. La previsione di questo corrispettivo, consistente nella necessità di avere cura della sig.ra permea il Per_1 rapporto contrattuale e consente di individuare un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni. La causa di questo contratto è quindi proprio lo scambio della nuda proprietà dell'immobile a fronte della cura che la doveva avere della nonna e si reputa del tutto assente lo spirito di liberalità. Pt_1
Trattandosi di contratto atipico di vitalizio alimentare è possibile applicare la disciplina della risoluzione di cui all'art. 1453 c.c., e deve conseguentemente valutarsi se la abbia o meno Pt_1 posto in essere un grave inadempimento contrattuale.
A tal fine occorre richiamare i principi generali in materia, ribaditi dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto inadempimento” (Cass., Sez. II, 1080/2020).
È quindi onere della dimostrare di aver adempiuto al contratto stipulato ovvero dimostrare Pt_1 che l'inadempimento è stato determinato da causa a lei non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. Ebbene, si ritiene che la non abbia fornito elementi utili per ritenere provato il suo Pt_1 adempimento.
In primo luogo, tutte le prove testimoniali assunte sono state correttamente ammesse dal giudice di primo grado perché, come correttamente dedotto dagli appellati, in quella sede erano stati ammessi tre testi per capitolo di prova.
In ogni caso, occorre rilevare che le testimonianze escusse nel corso del giudizio di primo grado non hanno alcuna portata dimostrativa dell'adempimento della posto che si tratta di Pt_1 testimoni che hanno reso dichiarazioni contrastanti e polarizzate su due tesi del tutto opposte: quelli citati dalla hanno affermato, in sostanza, che la stessa avrebbe adempiuto alle proprie Pt_1 obbligazioni, mentre quelli citati dai fratelli hanno affermato il contrario. Questo CP_1 contrasto si pone a sfavore della parte appellante perché non consente di ritenere provato, secondo lo standard del più probabile che non, il proprio adempimento.
All'opposto, assumono una portata dimostrativa dell'inadempimento, che comunque, come detto, non deve essere dimostrato, ma solamente allegato, le prove documentali.
Infatti, sono state acquisite: una missiva del 5.1.2018 (doc. 5 dell'atto di citazione) indirizzata alla con cui la lamentava l'inadempimento del contratto e ne intimava la risoluzione e Pt_1 Per_1 la missiva del 12.2.2020 (doc. 4 dell'atto di citazione) inoltrata alla e alla madre Pt_1 CP_2 con cui la smentiva che il rapporto con la PO fosse ostacolato dai figli
[...] Per_1 maschi, denunciava il mancato adempimento del vitalizio e dichiarava l'assenza di iniziative da parte della e della di mettersi in contatto con lei. Controparte_2 Pt_1
Di rilievo sono altresì le dichiarazioni rese in sede penale. In particolare, la escussa a sit in Pt_1 data 18.5.2019, dichiarava: “personalmente non ho mai adempiuto a tale obbligo perché… ero una studentessa priva di patente di guida, per cui a badare a mia nonna… era sempre mia madre…. Il tutto fino a quando ce lo hanno permesso”.
Altra dichiarazione rilevante è quella resa dalla alla PG, escussa a sit nel medesimo Per_1 procedimento: “pensi che un giorno mia GL adducendo la scusa di salvare la casa di CP_2 mia proprietà da eventuali debiti del ristorante, mi consigliava e mi convinceva a donare la mia casa a sua GL , in cambio la stessa doveva accudirmi, cosa che non è mai avvenuta...” e Pt_1 aggiungeva “visto che mia PO (intende ) non mi ha mai assistito, voglio di Pt_1 Parte_1 nuovo la mia casa”.
Si aggiunga a ciò che la Cassazione afferma che le obbligazioni contratte con il vitalizio alimentare sono intuitu personae, quindi obbligazioni infungibili (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 6395/2004,
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10859/2010, Cass. civ. Sez. VI n. 13232/2017). Pertanto, stando anche alle dichiarazioni della stessa è risultato che ad occuparsi della erano soprattutto i Pt_1 Per_1 figli maschi e le nuore, in alcune occasioni anche la sig.ra ma non la A nulla CP_2 Pt_1 rileva che fosse a conoscenza delle condizioni personali ed economiche della Persona_1 PO: dal momento in cui la ha accettato di concludere il contratto, la stessa è divenuta Pt_1 titolare dal lato passivo dell'obbligazione e l'unica causa di esclusione della sua responsabilità si avrebbe nel caso di estinzione dell'obbligazione per la sopravvenuta impossibilità di adempiere a lei non imputabile ma non è questo il caso.
Quanto alla condanna al risarcimento del danno, questo si ritiene correttamente quantificato e non rileva a tal fine che la sig.ra abbia adempiuto le spese notarili per atto di liberalità. Infatti, Per_1 in questa sede, la somma di € 3.600,00 è stata stabilita a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e non quale restituzione della somma pagata dalla al notaio. Per_1
Alla luce di quanto premesso, l'appello deve essere rigettato.
La parte appellante, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Non si ritiene di dover applicare l'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza dei relativi presupposti. Sul punto, si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, già citata dalla sentenza di primo grado, secondo cui “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento –da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà –dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (cfr. Cass. civ. 26545\2021).
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
P.Q.M.
nella causa di appello contro la sentenza n. 612/2024 del Tribunale di Massa (R.G. n. 718/2020), depositata in cancelleria il 30.10.2024 e notificata il 7.11.2024 promossa da:
Parte_1
-Appellante -
-
contro
- e Controparte_1 Controparte_2
-Appellati -
Così decide:
Respingendo l'appello conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 5.000,00 oltre a spese generali ed accessori di legge.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Genova, 5 dicembre 2025
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Francesca Fondacone
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Marcello Castiglione