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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/08/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1765/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1765/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.1962, con il patrocinio dell'avv. Giulia Sarnari e dell'avv. Saveria Francesca
Caporale, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori
– Email_1
; Email_2
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Cristiana Calabrese, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_3
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1 separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 16.10.1994 e precisando che dall'unione erano nate le figlie e entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti. Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i 2 coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 678/2024 pubblicata il 17.10.2024, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 10.07.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1) Il Sig. e la Sig.ra CP_1 [...] concordano che vivranno anche in regime di divorzio con l'obbligo del Parte_1 mutuo reciproco rispetto e danno atto, a tal fine, che il Sig. si è già CP_1 allontanato dalla casa coniugale;
2) Il Sig. riconosce alla Sig.ra CP_1
in conseguenza e contestualmente alla emananda sentenza di Parte_1 scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il diritto a percepire l'assegno divorzile ex art. 5 della legge sul divorzio, in ragione eminentemente compensativa/perequativa dell'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese e con la medesima rivalutazione ISTAT, prevista per l'assegno di cui all'art. 156 c.c., per cui annualmente ed automaticamente a far data dal mese di febbraio 2025, con riferimento al mese di febbraio 2024 e che nel momento in cui la Sig.ra percepirà un Parte_1 importo di pensione inferiore dell'attuale stipendio di € 900,00 mensili percepito dalla Galleria F. Russo srl, il Sig. aumenterà l'importo corrisposto CP_1
a titolo di assegno divorzile ancorché rivalutato in base all'Istat, della somma corrispondente alla differenza tra stipendio oggi percepito e il minor importo della pensione percipienda;
3) Il Sig. e la Sig.ra CP_1 Parte_1 concordano altresì quanto segue: A) Il Sig. si obbliga a mantenere CP_1 in essere in favore della sig.ra contratto di assicurazione malattia Parte_1 rimborso spese mediche con AXA Assicurazioni Spa come da proposta inviata dal
Sig. alla Sig.ra tramite l' Avv. C. Calabrese con mail all'Avv. G. CP_1 Parte_1
Sarnari del 17 ottobre 2023 e a pagarne l'annuale premio assicurativo mantenendo la stessa in essere o stipulandone un'altra di pari copertura di anno in anno. B)
Rimangono a carico del sig. , sia in conseguenza della separazione CP_1 che in conseguenza del divorzio, così come è sempre stato nel corso del matrimonio, nella misura del 100%, tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 3 dell'immobile in comproprietà sito in San IC RC, delle utenze, del consorzio e del condominio, nonché la restituzione dei ratei di mutuo gravante sullo stesso fino alla sua estinzione, rinunciando, il Sig. , a qualsiasi pretesa CP_1 restitutoria o di rivalsa nei confronti della Sig.ra C) L'uso dell'immobile Parte_1 comune sito in San IC RC, da valersi sia in conseguenza della separazione che del divorzio, è disciplinato nel modo che segue: la Sig.ra potrà Parte_1 recarsi ed utilizzare detto immobile per 15 giorni nel mese di agosto, per due fine settimana nel mese di luglio, per un fine settimana nel mese di giugno e per un fine settimana nel mese di settembre (da intendersi i fine settimana dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) periodi tutti da concordare con il sig. entro il CP_1
30 maggio di ciascun anno;
in difetto di accordo, alternando il periodo di 15 giorni di agosto di anno in anno, la prima con la seconda metà del mese alternando di anno in anno, il primo e il terzo fine settimana di luglio con il secondo e il quarto, il terzo fine settimana di giugno con il secondo, e il secondo fine settimana di settembre con il primo;
le parti stabiliscono che in ogni altro periodo dell'anno, sarà il sig. a poter godere ed utilizzare prevalentemente l'immobile in San CP_1
IC RC in via esclusiva in ragione del fatto che ne sopporta ogni onere di gestione, manutenzione e restituzione dei ratei di finanziamento, fatto salvo per la
Sig.ra di recarvisi in periodi ulteriori e diversi da quelli di sua spettanza Parte_1 ivi concordati, previo accordo con il Sig. . Resta altresì inteso tra le parti che CP_1 qualsiasi opera di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, ancorché ad esclusivo carico del Sig. , debba essere concordata”. CP_1
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie previste nell'accordo che esulano dal contenuto essenziale all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 4
1765/2024, preso atto della sentenza parziale n. 678/2024 intervenuta tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 16.10.1994 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n.
00436, parte 2, serie A00);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 21.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1765/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.1962, con il patrocinio dell'avv. Giulia Sarnari e dell'avv. Saveria Francesca
Caporale, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori
– Email_1
; Email_2
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Cristiana Calabrese, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_3
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1 separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 16.10.1994 e precisando che dall'unione erano nate le figlie e entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti. Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i 2 coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 678/2024 pubblicata il 17.10.2024, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 10.07.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1) Il Sig. e la Sig.ra CP_1 [...] concordano che vivranno anche in regime di divorzio con l'obbligo del Parte_1 mutuo reciproco rispetto e danno atto, a tal fine, che il Sig. si è già CP_1 allontanato dalla casa coniugale;
2) Il Sig. riconosce alla Sig.ra CP_1
in conseguenza e contestualmente alla emananda sentenza di Parte_1 scioglimento degli effetti civili del matrimonio, il diritto a percepire l'assegno divorzile ex art. 5 della legge sul divorzio, in ragione eminentemente compensativa/perequativa dell'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese e con la medesima rivalutazione ISTAT, prevista per l'assegno di cui all'art. 156 c.c., per cui annualmente ed automaticamente a far data dal mese di febbraio 2025, con riferimento al mese di febbraio 2024 e che nel momento in cui la Sig.ra percepirà un Parte_1 importo di pensione inferiore dell'attuale stipendio di € 900,00 mensili percepito dalla Galleria F. Russo srl, il Sig. aumenterà l'importo corrisposto CP_1
a titolo di assegno divorzile ancorché rivalutato in base all'Istat, della somma corrispondente alla differenza tra stipendio oggi percepito e il minor importo della pensione percipienda;
3) Il Sig. e la Sig.ra CP_1 Parte_1 concordano altresì quanto segue: A) Il Sig. si obbliga a mantenere CP_1 in essere in favore della sig.ra contratto di assicurazione malattia Parte_1 rimborso spese mediche con AXA Assicurazioni Spa come da proposta inviata dal
Sig. alla Sig.ra tramite l' Avv. C. Calabrese con mail all'Avv. G. CP_1 Parte_1
Sarnari del 17 ottobre 2023 e a pagarne l'annuale premio assicurativo mantenendo la stessa in essere o stipulandone un'altra di pari copertura di anno in anno. B)
Rimangono a carico del sig. , sia in conseguenza della separazione CP_1 che in conseguenza del divorzio, così come è sempre stato nel corso del matrimonio, nella misura del 100%, tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria 3 dell'immobile in comproprietà sito in San IC RC, delle utenze, del consorzio e del condominio, nonché la restituzione dei ratei di mutuo gravante sullo stesso fino alla sua estinzione, rinunciando, il Sig. , a qualsiasi pretesa CP_1 restitutoria o di rivalsa nei confronti della Sig.ra C) L'uso dell'immobile Parte_1 comune sito in San IC RC, da valersi sia in conseguenza della separazione che del divorzio, è disciplinato nel modo che segue: la Sig.ra potrà Parte_1 recarsi ed utilizzare detto immobile per 15 giorni nel mese di agosto, per due fine settimana nel mese di luglio, per un fine settimana nel mese di giugno e per un fine settimana nel mese di settembre (da intendersi i fine settimana dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) periodi tutti da concordare con il sig. entro il CP_1
30 maggio di ciascun anno;
in difetto di accordo, alternando il periodo di 15 giorni di agosto di anno in anno, la prima con la seconda metà del mese alternando di anno in anno, il primo e il terzo fine settimana di luglio con il secondo e il quarto, il terzo fine settimana di giugno con il secondo, e il secondo fine settimana di settembre con il primo;
le parti stabiliscono che in ogni altro periodo dell'anno, sarà il sig. a poter godere ed utilizzare prevalentemente l'immobile in San CP_1
IC RC in via esclusiva in ragione del fatto che ne sopporta ogni onere di gestione, manutenzione e restituzione dei ratei di finanziamento, fatto salvo per la
Sig.ra di recarvisi in periodi ulteriori e diversi da quelli di sua spettanza Parte_1 ivi concordati, previo accordo con il Sig. . Resta altresì inteso tra le parti che CP_1 qualsiasi opera di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, ancorché ad esclusivo carico del Sig. , debba essere concordata”. CP_1
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie previste nell'accordo che esulano dal contenuto essenziale all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 4
1765/2024, preso atto della sentenza parziale n. 678/2024 intervenuta tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 16.10.1994 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n.
00436, parte 2, serie A00);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 21.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI