Articolo 2 della Legge 31 gennaio 1957, n. 14
Articolo 1
Versione
5 marzo 1957
Art. 2.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1956-57, coi normali stanziamenti di cui al capitolo n. 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Entrata in vigore il 5 marzo 1957