Art. 2.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1956-57, coi normali stanziamenti di cui al capitolo n. 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1956-57, coi normali stanziamenti di cui al capitolo n. 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.