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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 794/2023 rgl
LU ER, nato il [...] a [...] e residente in [...], C.F.: , C.F._1
(difeso dagli avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola) a mezzo ricorso depositato il 7/7/2023
contro
Controparte_1
Controparte_2
[...]
(difesi dai funzionari delegati dott. Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 17, letterali)
“1) annullare/disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera prot. 3550 del 17.02.2023 emesso dall Controparte_3
;
[...]
2) ordinare al di rivalutare, sia ai fini giuridici che economici, il servizio di preruolo prestato dal ricorrente alla stessa stregua e nella stessa misura di quello di ruolo;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto come se il rapporto fosse stato costituito sin CP_4
o a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola
1 applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
4) conseguentemente, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio del docente, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge;
5) condannare il a corrispondere all'odierno ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 4), a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
6) condannare le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della do da chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 22, sintesi):
“Preliminarmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell e dell , da CP_5 CP_6 riconoscere in capo unicamente al e del Controparte_1 merito;
accertare e dichiarare altresì la maturazione della prescrizione quinquennale;
nel merito, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 22/3/2024 nella causa n. 794/2023 rgl sono comparsi:
2 per LU ER, l'avv. Antonella Siani, in sostituzione dei difensori in mandato;
per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Siani, per il ricorrente, eccepisce la tardività della costituzione avversaria in particolare al fine di rilevare la decadenza dalla eccezione di prescrizione.
Il funzionario Ginanneschi per l'Amministrazione contesta la fondatezza del rilievo, atteso lo spostamento dell'udienza originariamente fissata per la discussione.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Ritenutane la necessità, il giudice dispone consulenza tecnica d'ufficio. Nomina ausiliaria tecnica la consulente del lavoro, Per_1
Fissa la comparizione per l'affidamento dell'incarico l'udienza
[...] del 26/4/2024 ore 9:30.
All'udienza 26/4/2024 nella causa n. 794/2023 rgl sono comparsi: alle ore 9:50 nessuno compare per LU ER (il giudice ha previamente fatto accesso anche in aula virtuale per verifica); per il , il funzionario Controparte_1 delegato Ernesto Nieri.
Presente la consulente tecnica d'ufficio – Persona_1 consulente del lavoro - che conferma l'accettazione giuramento prestato e le generalità.
Alla consulente viene posto il quesito che segue: “esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in
3 difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi conduca, su base documentale, verifica, se l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri indicati dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, comparando al fine il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, ciò implicando che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, computando infine l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 21/5/2024, ore 10:00 presso lo studio in Colle Val d'Elsa, loc. Belvedere, lotto 5 n. 99, con facoltà di modalità da remoto da concordare tra la consulente/consulenti di parte/procuratori.
Per l'Amministrazione viene nominata consulente di parte;
per il ricorrente si assegna termine per la Persona_2 nomina di proprio/a consulente fino all'inizio delle operazioni peritali.
La consulente, nel termine del 31/8/2024 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni).
Nel termine del 30/9/2024 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti.
Nel termine del 31/10/2024 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnica d'ufficio depositerà in cancelleria telematica la relazione definitiva. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su
4 preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti un acconto sul compenso di € 600,00, da suddividersi in due parti.
Il giudice fissa la discussione al 4/7/2025 ore 10:00 con termine per note al 24/6/2025.
All'udienza 4/7/2025, nella causa n. 794/2023 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro: da remoto per la parte ricorrente, l'avv. Aldo Esposito;
in presenza non virtuale, per il Controparte_1
il funzionario delegato Frances
[...]
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. I procuratori delle parti discutono in particolare in ordine ai criteri di computo adottati dalla consulente tecnica d'ufficio, con opposte considerazioni e argomentazioni.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: voglia la consulente tecnica nominata d'ufficio offrire i chiarimenti richiesti dal nelle note difensive finali, al fine di verificare o meno la d mità del criterio valutativo adottato rispetto ai canoni normativi, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. Concesso al fine termine entro il 31/8/2025; aggiorna la discussione al 8/10/2025 ore 10:15; autorizzando brevi note entro il 28/9/2025 alla sopravvenienza tecnica delimitate.
5 All'udienza 8/10/2025, nella causa n. 794/2023 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. Aldo Esposito;
per il il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa il giudice, invita le parti – a fronte della apparente risultanza superiore dell'originario decreto di ricostruzione di carriera contestato – a chiarire con esattezza la risultante della rispettiva contabilizzazione.
Aggiorna al fine la discussione al 19/12/2025 ore 10:15, autorizzando note esplicative entro il 9/12.
All'udienza 19/12/2025, nella causa n. 794/2023 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro: da remoto, per la parte ricorrente, l'avv. Aldo Esposito;
per il , in presenza non Controparte_1 virtuale, il f
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa la causa il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
6 La controversia attiene alla ricostruzione della carriera di lavoratore/rice appartenente alla categoria del personale docente del . Controparte_1
La ricostruzione è stata attuata ad esito della immissione in ruolo, a mezzo decreto dirigenziale in atti (*), inscrivendosi nella circonferenza casistica di immissione preceduta da rapporti a termine.
(*) decreto di ricostruzione di carriera prot. 3550 del 17.02.2023 (doc. 2).
Il/la lavoratore/rice ritiene pacifico il diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre- ruolo – negato dall'Amministrazione scolastica - denunciando una disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato (ovvero già immesso in ruolo), contraria al diritto eurounitario e ad orientamenti maturati nella giurisprudenza di merito.
Il compito del giudice di merito è facilitato dall'attuale assestamento della interpretazione proposta dal giudice di legittimità (il lettore competente potrà agilmente saltare molte delle pagine che seguono, contenenti la semplice lettura con sottolineature della giurisprudenza di legittimità).
Ad esito di ampio esame riassuntivo della giurisprudenza dell'Unione Europea, come della propria, ad es. la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sent. 2020/n. 4374 ha affermato:
“59. Infine, con riguardo alle osservazioni esposte nella sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 maggio 2019 causa C-494/17 in ordine alla compatibilità del limitato effetto retroattivo della trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato con la clausola 5 punto 1 dell'Accordo quadro, si impone una ulteriore e di massimo rilievo considerazione. 60. Questa Corte è stata chiamata a pronunciare (Udienza del 15 ottobre 2019 causa n. r.g. 2220/2017) sulla conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE) della disciplina
7 interna (di fonte legale e di negoziazione collettiva) relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, disciplina che fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità assume un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. 61. Ebbene, nel rispetto del dovere di conformazione del diritto interno a quello unionale, questa Corte, ritenuta preclusa l'interpretazione conforme, ha affermato che "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato". 62. Pertanto, anche sul versante degli effetti della stabilizzazione sulla anzianità di servizio il diritto interno risulta conforme alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”.
Più specificamente dedicata alla questione, Cass. Sez. Lav., sent. 2019/n. 31149, “Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
8 La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che «Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.». L'art. 4 aggiungeva che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.».
4.1. Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui
9 «1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali». A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilendo che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui «Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
10 Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
4.2. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia
11 pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, richiama espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
5. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
12 5.2. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto "doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti "stabilizzati", per effetto sia della legge n. 107/2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento sia, ancora, nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
6. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai
13 acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 DO punto 43; Corte di Giustizia Per_3
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
6.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_4
177/10 DO Santana);
14 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in
15 cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Per_5
7. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito di Per_6 rinvio pregiudiziale del Tribunal nto, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi». E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il
16 ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni CP_1 contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
17 E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
9. Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si CP_1 produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis. Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto.
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato";
18 b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio
19 prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, DO Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. (…) 11. La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto sopra enunciati perché, pur avendo la Corte territoriale correttamente richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi in relazione all'interpretazione della clausola 4, non risulta che nella quantificazione dell'anzianità riconoscibile alla C. abbia tenuto conto dei periodi di interruzioni dei rapporti a termine, che, seppure "brevi e sporadici", non potevano concorrere a determinare l'anzianità complessiva della docente. Il ricorso va pertanto accolto in detti limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame,
20 attenendosi ai principi di diritto che, sulla base di quanto osservato nei punti che precedono, di seguito si enunciano:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
L'orientamento della Corte di legittimità ha avuto conferma in continuità ad es. nella sent. 2020/n. 2924.
E cfr. anche Cass. SL ord. 2020/n. 4195: “In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio
21 a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto”.
Ancora, Cass. SL sent. 2020/n. 15231: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina”. Nuovamente, Cass. SL, ord. 2020/n. 17314: “nel settore scolastico, in caso di stabilizzazione successiva alla illegittima reiterazione di contratti a termine, l'anzianità di servizio e le connesse differenze retributive vanno riconosciute, con attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti fin dall'origine a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, perchè l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive è diversa da quella di risarcimento da illegittima reiterazione”. E cfr. anche Cass. SL, ord. 2020/n. 24201; sent. n. 29455.
In epoca più recente Cass.
6-SL, ord. 2021/n. 8157, “i motivi, da esaminarsi congiuntamente, denunciano, nel complesso, l'errata interpretazione dell'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 4.8.2011 e pongono la questione dell'applicazione o meno della relativa disciplina al personale assunto a tempo determinato e successivamente stabilizzato;
22 deve premettersi che la norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo contratto collettivo, riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del C.C.N.L. Quadro sottoscritto I'll giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso C.C.N.L. Quadro, tutto il personale della Scuola;
tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1.9.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che «il CP_7
già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni» ed il comma 3, che «il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9- 14 anni»; per espressa volontà delle parti contrattuali, il discrimine temporale è stato, dunque, fissato all'1.9.2010 e fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato;
le questioni poste con i motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto di decisione da parte di questa Corte con pronuncia nr. 2924 del 20.2.2020, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ.; con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione»; la decisione si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli
23 dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione;
all'esposto orientamento, ed ai principi ad esso sottesi, occorre garantire continuità in questa sede;
il provvedimento impugnato -che ha interpretato la clausola contrattuale in modo conforme all'interpretazione poi prescelta dal Giudice di legittimità - è, dunque, immune dalle esposte censure;
il ricorso va, pertanto, respinto”.
Non direttamente rilevante nella fattispecie, ma di interesse l'affermazione di Cass. SL 2022, sent. n. 7584: “7. Dall'applicazione congiunta dei principi richiamati nei punti che precedono discende che qualora la progressione stipendiale dipenda congiuntamente dalla maturazione dell'anzianità e dalla valutazione positiva dell'esperienza lavorativa, escluso che quest'ultima possa costituire una «ragione oggettiva» nei termini precisati dalla Corte di Giustizia, il datore di lavoro, in quanto tenuto all'adempimento dell'obbligo che discende dal diritto eurounitario e da quello nazionale, sarà tenuto, al raggiungimento dell'anzianità, calcolata anche tenendo conto dell'esperienza maturata sulla base di contratti a termine, ad attivare la procedura richiesta ai fini della progressione stipendiale, salvo che non dimostri elementi di differenziazione inerenti alle modalità concrete di svolgimento del rapporto che rendano la posizione dell'assunto a tempo determinato non comparabile, ai fini della condizione di impiego che viene in rilievo, a quella del dipendente a tempo indeterminato. Il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorgerà al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, sicché, ove questa sia già avvenuta, sia pure ad altri fini (come, ad esempio, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato), potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente indicata. Altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dirigente ad essere valutato”.
E a conferma della generalità dei principi di non discriminazione da tempo integralmente recepiti in materia anche nella giurisprudenza di legittimità, v. ora Cass. 2022, ord. 14959, “Al personale scolastico non di ruolo della Provincia di Trento, assunto a tempo determinato, come per i docenti a termine della scuola statale, spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui
24 alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della successione di contratti di lavoro a tempo determinato ed il conseguente trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, non ravvisandosi nello speciale regime di reclutamento del personale scolastico e di conferimento delle supplenze nella Provincia Autonoma di Trento, alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento economico differenziato”.
Cass. SL, ord. n. 32576/2023, riafferma: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 del d.l. n. 370 del 1970 e 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di una discriminazione, dovrà raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, sarà tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Cass. SL, ord. n. 12507/2024 a sua volta riafferma che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione) impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione
25 stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo”.
Cass. SL sent. 2025/n. 6132, nuovamente ha affermato il principio di diritto di seguito enunciato: “L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
La Cassazione, nella sent. ult. cit., bene riassume “un principio, che questa Corte ha affermato nella motivazione della sentenza 28 novembre 2019 n. 31149. In quel caso, si discuteva unicamente della conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro della disciplina nazionale dettata in tema di riconoscimento del servizio prestato dai docenti assunti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, disciplina che nel testo all'epoca vigente (l'articolo 14, comma 1, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n.
26 103 ha riformulato gli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994 prevedendo il riconoscimento, senza abbattimenti, della sola anzianità effettiva) se, da un lato, prevedeva all'art. 485 un abbattimento dell'anzianità, dall'altro, sulla base dell'interpretazione autentica dettata dall'art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124 (anch'esso riformulato dal citato d.l. n. 69/2023), equiparava ad un anno di servizio la supplenza prestata per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle attività didattiche. A fronte, quindi, di una disciplina della ricostruzione di carriera che introduceva una discriminazione in danno dell'assunto a tempo determinato (l'abbattimento) ma, al tempo stesso, lo favoriva quanto al computo dell'anno di servizio, questa Corte nell'occasione ha affermato che la natura discriminatoria della stessa poteva essere ritenuta solo apprezzando la disciplina nel suo complesso e, quindi, valutando l'anzianità effettiva del docente assunto a tempo determinato, non potendo, quest'ultimo, domandare la disapplicazione del solo abbattimento e pretendere, al contempo, di avvalersi della fictio iuris. Il riferimento alla “commistione di regimi”, quindi, è stato fatto in relazione al medesimo istituto della ricostruzione della carriera ed alle modalità attraverso le quali, in base alla disciplina all'epoca vigente, si perveniva ad individuare l'anzianità da riconoscere al docente, poi immesso in ruolo, a fini giuridici ed economici”.
Correttamente la Cassazione richiama l'art. 14, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, in vigore dal 14/06/2023 (convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103) recante “Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231”: “1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni (…)”. Per quanto riguarda il personale docente:
“a) all'articolo 485: 1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/
27 2024)) e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione)), si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»,
*
Anche nel caso concreto non constano allegati in via di eccezione, e in ogni caso dimostrati, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate affinché la diversità di trattamento possa essere giustificata. Il
non adduce l'esistenza di differenziazioni oggettive fra la CP_1 prestazione resa, in ambito scolastico, dagli assunti a tempo determinato rispetto a quella assicurata dai docenti di ruolo.
*
La domanda di condanna deve essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale. Sul tema della prescrizione, Cass. SL ord. 2020/n. 2232, ricorda che “2.1 questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr.
28 Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto
29 di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”. Nella applicazione dell'istituto il dovrà Controparte_1 attenersi a queste cogenti linee direttive di interpretazione.
Il ha solo genericamente Controparte_1 eccepita la prescrizione quinquennale, deducendo: “Le richieste avanzate sono da ritenersi inammissibili a causa dal superamento del tempo utile per far valere i diritti patrimoniali connessi alla retribuzione. Afferma infatti l'art. 2948 del Codice Civile:
“Si prescrivono in cinque anni: [...]
E' possibile argomentare che il diritto alla percezione di differenze retributive non richieda come fatto costitutivo la ricostruzione della carriera, e che pertanto possa essere fatto valere anche nella prospettiva decorrenziale della prescrizione ex art. 2935 cpc sin dalla sua maturazione sul piano del diritto sostanziale.
Si prende atto, tuttavia, del ragionevole orientamento assunto ad es. dalla Corte di Appello di Torino, ad es. con sent. 2022/n. 188, in continuità con propri precedenti, che ha avuto modo di rilevare come la lavoratrice, immessa in ruolo, all'1/9/20xx, quindi
30 confermata l'1/9 dell'anno seguente ad esito del positivo esperimento dell'anno di prova, avesse interrotto la prescrizione con la necessaria domanda stessa di ricostruzione della carriera, con la quale aveva chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e il corretto inquadramento stipendiale spettantegli. Afferma la Corte torinese che prima del compimento dell'anno di prova la prescrizione non avrebbe neanche potuto essere interrotta, prevedendo l'art. 490, co. 4 T.U. 1994/n. 297 che il riconoscimento dei servizi pre-ruolo sia disposto all'atto della conferma in ruolo. Le domande di ricostruzione di carriera, inoltre, devono essere presentate dall'a.s. 2015/2016, in forza della novella introdotta dalla l. 2015/n. 107, tra l'1/9 e il 31/12 di ogni anno e definite al più tardi entro 90 giorni, per cui è inibita ai dipendenti del Comparto Scuola la possibilità stessa di far valere diritti retributivi derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera prima del decorso di tale termine. L'interpretazione predetta appare condivisibile.
Muovendo dal rilievo della diffida interruttiva del 16/5/2023 (doc. 4 ric.) l'eccezione di prescrizione deve essere accolta, per i periodi eventualmente antecedenti al 16/5/2018.
*
La consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa nella Persona_1 relazione depositata l'11/12/2024, esposti i criteri della propria ricostruzione valutativa, ha offerto i dati seguenti:
• a.s. 2013/2014 8 mesi e 29 gg (gg. servizio 273)
• a.s. 2014/2015 9 mesi e 14 gg (gg. servizio 288)
• a.s. 2015/2016 9 mesi e 11 gg (gg servizio 285)
• a.s 2016/2017 9 mesi e 9 gg (gg servizio 283)
• a.s. 2017/2018 8 mesi e 6 gg (gg servizio 250)
• a.s. 2018/2019 11 mesi 6 gg (gg servizio 341)
• a.s. 2019/2020 11 mesi 21 gg (gg servizio 356)
• a.s. 2020/2021 11 mesi 5 gg (gg servizio 340)
01/09/2021 immissione in ruolo
TOTALE ANNI DI ANZIANITA' (AL 01 SETTEMBRE 2021) = 7 ANNI, 11 mesi. 8 ANNI AL 30/09/2021
31 Per quanto sopra, considerando gli anni pre-ruolo svolti antecedentemente al passaggio di ruolo alla scuola secondaria, il docente avrebbe dovuto avere la seguente ricostruzione di anzianità: dal 01/10/2021 = inquadramento fascia stipendiale fascia 9- 14 Anno 2021 (dal 01/10) Differenza lorda mensile € 190.49 Differenza anno 2021 € 619,09
Anno 2022 Differenza lorda mensile € 190.49 Differenza 2022 € 2476,36
Anno 2023 Differenza lorda mensile € 190.49 fino al 31/01/2023 Differenza lorda mensile € 186.06 dal 01/02/2023 Differenza 2023 € 2.423,21
Anno 2024 Differenza lorda mensile € 186.06 Differenza al 30/09/2024 € 1814.08
Rispondendo al quesito posto, la consulente sulla base di quanto premesso ha ritenuto: dall'applicazione dei criteri indicati dall'art. 485 e 489 (come integrato dall'art. 11 comma 14 legge 124/1999) del d. lgs n. 297/1994, l'anzianità risulta inferiore a quella riconoscibile al docente assunto ab origine a tempo indeterminato;
- al docente assunto a tempo determinato e poi immesso in ruolo spetta la stessa ricostruzione di anzianità come se fosse stato a tempo indeterminato fin dall'inizio, disattendendo l'applicazione dell'art. 485 del Dlgs 297/1994. In relazione all'articolazione delle fasce di inquadramento, il docente avrebbe conseguito pertanto differenze retributive pari a € 7.332.74 lorde.
*
La relazione della consulente tecnica d'ufficio, condivisa dal ricorrente, è stata criticata dal . CP_1
32 Se viene riconosciuta alla consulente correttezza nella individuazione e quantificazione dei servizi svolti, alla stessa si contesta l'avere applicato congiuntamente sia il criterio della valorizzazione integrale del servizio sia il criterio correttivo previsto dall'articolo 489 del TU. Questa duplice applicazione rappresenterebbe un'evidente incompatibilità giuridica. Come già argomentato, la valorizzazione integrale del servizio rende logicamente e giuridicamente superflua e impropria l'applicazione del criterio correttivo. L'adozione di entrambi i criteri, tra loro inconciliabili se applicati simultaneamente e con la stessa finalità, avrebbe inevitabilmente condotto a un risultato errato nel calcolo della ricostruzione di carriera, generando la percezione di una pretesa economica aggiuntiva che non trova fondamento.
La somma in giorni dei servizi sarebbe pari a 2416; dividendo per 365 si ottiene anni 6,619, vale a dire 6 anni e mesi 8. E non 7 anni e 11 mesi, cui si perviene applicando il beneficio di cui all' art. 489 del TU.
La consulente tecnica nominata d'ufficio, nella relazione di chiarimento depositata il 31/8/2025, ha premesso che da un nuovo controllo effettuato sulla ricostruzione di carriera del prof. ER, ritiene di avere bene operato sia nell'individuazione e quantificazione dei servizi, sia nell'applicazione dei criteri giuridici. Preme alla consulente sottolineare che lo stesso quesito posto dal giudice richiedeva l'applicazione dei criteri indicati dall'art. 485 del d.lgs n. 297/1994 “unitamente” a quello fissato dall'art. 489 del medesimo decreto. Si tratterebbe ad avviso della consulente di una richiesta corretta poiché, si afferma, tra i principi espressi dalle norme non vi è incompatibilità ma, al contrario, debbono essere considerate entrambe ai fini di una corretta ricostruzione di carriera. Infatti l'una (art. 485 co.1) riconosce al docente non di ruolo il servizio come di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi 4 anni , e per i 2/3 del periodo eventualmente eccedente, e ai soli fini economici, per il rimanente terzo;
l'altra (art. 489 così come integrato dall'art. 11 co. 14 della legge n. 124/1999), considera il servizio di insegnamento come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
33 L'integrazione dell'art. 11 infine, precisa che l'anno scolastico intero è considerato se il servizio ha avuto durata di almeno 180 gg o se prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino alla fine degli scrutini. Per quanto sopra le due norme non si escluderebbero e non sarebbero incompatibili, anzi da ritenersi complementari. Tanto più, da una attenta verifica di altre consulenze precedenti con la stessa richiesta, dove è stato utilizzato il medesimo riferimento normativo, per il medesimo quesito richiesto, sulle stesse non vi sarebbe stata alcuna contestazione sul calcolo da parte del
.
Nelle note finali autorizzate, depositate il 27/9/2025, il ha sottoposto a critica queste considerazioni della consulente, c ise invece dal docente ricorrente nelle note a sua volta depositate il 29/9/2025.
La lettura del è corretta, conforme ai principi di diritto CP_1 affermati e ribadi iurisprudenza di legittimità, ed è stata esaurientemente riproposta nei chiarimenti offerti nelle note difensive finali depositate il 9/12/2025, ma è parzialmente difforme dallo stesso decreto di ricostruzione di carriera, ricognitivo di una inferiore anzianità preruolo.
La ricostruzione di carriera è stata attuata ad esito della immissione in ruolo (con decorrenza giuridica retrodatata al 1/9/2020 ed economica dal 1/9/2021, data di effettiva assunzione in servizio) a mezzo decreto dirigenziale in atti prot. 3550 del 17.02.2023 (doc. 2 ric.), che riconosce “ai fini giuridici ed economici” una anzianità complessiva di anni 8 mesi 7 e giorni 18. Precisa il decreto che l'anzianità utile ai soli fini economici di anni 0 mesi 10 e giorni 20 “sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4, co. 3, dPR n. 399 del 1988, richiamato dall'art. 66 co. 6, del ccnl del 4/8/1995. Alla data del 1°/9/2022 il docente è inquadrato nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0 e la residua anzianità di anni 8 mesi 7 e giorni 18 sarà utile per il passaggio alla successiva posizione.
34 Si rileva, tuttavia, che il decreto di ricostruzione di carriera riconosce ai fini giuridici ed economici una anzianità complessiva preruolo di anni 5 mesi 9 e giorni 10. Ma il stesso riconosce in giudizio che la somma in CP_1 giorni dei s ebbe pari a 2416 e dividendo per 365 si ottiene anni 6,619, vale a dire 6 anni e mesi 8, vale a dire un'anzianità complessiva preruolo superiore. Parrebbe dunque che il decreto di ricostruzione venga ad applicare l'abbattimento ex art. 485 d.lgs. 297/1994. Il servizio effettivo, quindi, è superiore all' abbattimento ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994.
Alla data del 1/9/2021, di effettiva immissione in ruolo, nel decreto di ricostruzione viene attribuita la prima posizione stipendiale, corrispondente alla fascia 0-8.
Invero a quella data, avendo maturato 6 anni e 8 mesi (preruolo) – senza il cumulo del beneficio dell'art. 489 d.lgs. cit. - oltre ai mesi 11 e giorni 29 di servizi di ruolo (v. dato contenuto nel decreto, art. 1), l'anzianità maturata sarebbe stata di 7 anni 7 mesi e giorni 29, che non imponevano inserimento nella fascia 9-14 dal 1.10.2021, ma da epoca successiva (di 1 anno 4 mesi e 1 giorno).
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo secondo il criterio della prevalente soccombenza (la causa ha valore indeterminabile, anche per la proiezione in futuro indeterminato delle conseguenze patrimoniali dell'accertamento).
P.Q.M.
accerta nei confronti del il Controparte_1 diritto della parte ricorrente – docente LU ER - al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il
, della progressione stipendiale Controparte_1 prevista dal relativo al personale del Comparto Scuola e dei CP_7 relativi aumenti stipendiali previsti;
accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere, avendo conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai
35 fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, pari a 6 anni e 8 mesi;
condanna il a effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della parte ricorrente e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
condanna il a inquadrare la parte ricorrente, nella fascia stipendiale correlata, per la figura professionale di appartenenza, collocandola con la corretta rideterminazione della anzianità̀ di servizio utile sia ai fini giuridici che economici (incluso il diritto della parte ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente condanna del a corrispondere la retribuzione propria Controparte_1 della fascia stipendiale “3–8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9–14 anni”);
condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché́ in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente dell'aumento sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento riconosciuto e fino al raggiungimento di successiva progressione stipendiale;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in € 4.766,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminato, bassa complessità e parametro minimo per la serialità del contenzioso, per tutte le fasi: studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15
% come per legge, con aumento del 15 % in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, con distrazione a favore del procuratore o dei procuratori antistatario/i oltre al compenso per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto del 13/12/2024.
36 Siena, 19/12/2025
Il giudice Delio Cammarosano
37
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 794/2023 rgl
LU ER, nato il [...] a [...] e residente in [...], C.F.: , C.F._1
(difeso dagli avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola) a mezzo ricorso depositato il 7/7/2023
contro
Controparte_1
Controparte_2
[...]
(difesi dai funzionari delegati dott. Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 17, letterali)
“1) annullare/disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera prot. 3550 del 17.02.2023 emesso dall Controparte_3
;
[...]
2) ordinare al di rivalutare, sia ai fini giuridici che economici, il servizio di preruolo prestato dal ricorrente alla stessa stregua e nella stessa misura di quello di ruolo;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto come se il rapporto fosse stato costituito sin CP_4
o a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola
1 applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
4) conseguentemente, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio del docente, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge;
5) condannare il a corrispondere all'odierno ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra al punto 4), a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo;
6) condannare le parti resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della do da chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 22, sintesi):
“Preliminarmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell e dell , da CP_5 CP_6 riconoscere in capo unicamente al e del Controparte_1 merito;
accertare e dichiarare altresì la maturazione della prescrizione quinquennale;
nel merito, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 22/3/2024 nella causa n. 794/2023 rgl sono comparsi:
2 per LU ER, l'avv. Antonella Siani, in sostituzione dei difensori in mandato;
per il , il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Siani, per il ricorrente, eccepisce la tardività della costituzione avversaria in particolare al fine di rilevare la decadenza dalla eccezione di prescrizione.
Il funzionario Ginanneschi per l'Amministrazione contesta la fondatezza del rilievo, atteso lo spostamento dell'udienza originariamente fissata per la discussione.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Ritenutane la necessità, il giudice dispone consulenza tecnica d'ufficio. Nomina ausiliaria tecnica la consulente del lavoro, Per_1
Fissa la comparizione per l'affidamento dell'incarico l'udienza
[...] del 26/4/2024 ore 9:30.
All'udienza 26/4/2024 nella causa n. 794/2023 rgl sono comparsi: alle ore 9:50 nessuno compare per LU ER (il giudice ha previamente fatto accesso anche in aula virtuale per verifica); per il , il funzionario Controparte_1 delegato Ernesto Nieri.
Presente la consulente tecnica d'ufficio – Persona_1 consulente del lavoro - che conferma l'accettazione giuramento prestato e le generalità.
Alla consulente viene posto il quesito che segue: “esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in
3 difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi conduca, su base documentale, verifica, se l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri indicati dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, comparando al fine il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, ciò implicando che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, computando infine l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 21/5/2024, ore 10:00 presso lo studio in Colle Val d'Elsa, loc. Belvedere, lotto 5 n. 99, con facoltà di modalità da remoto da concordare tra la consulente/consulenti di parte/procuratori.
Per l'Amministrazione viene nominata consulente di parte;
per il ricorrente si assegna termine per la Persona_2 nomina di proprio/a consulente fino all'inizio delle operazioni peritali.
La consulente, nel termine del 31/8/2024 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni).
Nel termine del 30/9/2024 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti.
Nel termine del 31/10/2024 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnica d'ufficio depositerà in cancelleria telematica la relazione definitiva. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su
4 preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti un acconto sul compenso di € 600,00, da suddividersi in due parti.
Il giudice fissa la discussione al 4/7/2025 ore 10:00 con termine per note al 24/6/2025.
All'udienza 4/7/2025, nella causa n. 794/2023 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro: da remoto per la parte ricorrente, l'avv. Aldo Esposito;
in presenza non virtuale, per il Controparte_1
il funzionario delegato Frances
[...]
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. I procuratori delle parti discutono in particolare in ordine ai criteri di computo adottati dalla consulente tecnica d'ufficio, con opposte considerazioni e argomentazioni.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: voglia la consulente tecnica nominata d'ufficio offrire i chiarimenti richiesti dal nelle note difensive finali, al fine di verificare o meno la d mità del criterio valutativo adottato rispetto ai canoni normativi, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. Concesso al fine termine entro il 31/8/2025; aggiorna la discussione al 8/10/2025 ore 10:15; autorizzando brevi note entro il 28/9/2025 alla sopravvenienza tecnica delimitate.
5 All'udienza 8/10/2025, nella causa n. 794/2023 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. Aldo Esposito;
per il il funzionario Controparte_1 delegato Francesco Ginanneschi.
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa il giudice, invita le parti – a fronte della apparente risultanza superiore dell'originario decreto di ricostruzione di carriera contestato – a chiarire con esattezza la risultante della rispettiva contabilizzazione.
Aggiorna al fine la discussione al 19/12/2025 ore 10:15, autorizzando note esplicative entro il 9/12.
All'udienza 19/12/2025, nella causa n. 794/2023 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro: da remoto, per la parte ricorrente, l'avv. Aldo Esposito;
per il , in presenza non Controparte_1 virtuale, il f
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa la causa il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
6 La controversia attiene alla ricostruzione della carriera di lavoratore/rice appartenente alla categoria del personale docente del . Controparte_1
La ricostruzione è stata attuata ad esito della immissione in ruolo, a mezzo decreto dirigenziale in atti (*), inscrivendosi nella circonferenza casistica di immissione preceduta da rapporti a termine.
(*) decreto di ricostruzione di carriera prot. 3550 del 17.02.2023 (doc. 2).
Il/la lavoratore/rice ritiene pacifico il diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre- ruolo – negato dall'Amministrazione scolastica - denunciando una disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato (ovvero già immesso in ruolo), contraria al diritto eurounitario e ad orientamenti maturati nella giurisprudenza di merito.
Il compito del giudice di merito è facilitato dall'attuale assestamento della interpretazione proposta dal giudice di legittimità (il lettore competente potrà agilmente saltare molte delle pagine che seguono, contenenti la semplice lettura con sottolineature della giurisprudenza di legittimità).
Ad esito di ampio esame riassuntivo della giurisprudenza dell'Unione Europea, come della propria, ad es. la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sent. 2020/n. 4374 ha affermato:
“59. Infine, con riguardo alle osservazioni esposte nella sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 maggio 2019 causa C-494/17 in ordine alla compatibilità del limitato effetto retroattivo della trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato con la clausola 5 punto 1 dell'Accordo quadro, si impone una ulteriore e di massimo rilievo considerazione. 60. Questa Corte è stata chiamata a pronunciare (Udienza del 15 ottobre 2019 causa n. r.g. 2220/2017) sulla conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE) della disciplina
7 interna (di fonte legale e di negoziazione collettiva) relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, disciplina che fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità assume un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. 61. Ebbene, nel rispetto del dovere di conformazione del diritto interno a quello unionale, questa Corte, ritenuta preclusa l'interpretazione conforme, ha affermato che "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato". 62. Pertanto, anche sul versante degli effetti della stabilizzazione sulla anzianità di servizio il diritto interno risulta conforme alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”.
Più specificamente dedicata alla questione, Cass. Sez. Lav., sent. 2019/n. 31149, “Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
8 La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che «Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.». L'art. 4 aggiungeva che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.».
4.1. Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui
9 «1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali». A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilendo che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui «Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
10 Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
4.2. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.». Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 ( lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia
11 pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e seguenti del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, richiama espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che «Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
5. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
12 5.2. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), basato sulla regola del cosiddetto "doppio canale" che, oltre a prevedere l'immissione in ruolo periodica dei docenti attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti, stabiliva anche, all'esito delle modifiche apportate all'art. 400 dalla legge n. 124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo quadriennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che i docenti "stabilizzati", per effetto sia della legge n. 107/2015 sia degli interventi normativi che in precedenza avevano previsto piani straordinari di reclutamento sia, ancora, nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
6. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai
13 acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 DO punto 43; Corte di Giustizia Per_3
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
6.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_4
177/10 DO Santana);
14 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» ( Corte di Giustizia 18.10.2012 in
15 cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Per_5
7. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito di Per_6 rinvio pregiudiziale del Tribunal nto, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi». E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il
16 ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni CP_1 contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
17 E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.
9. Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si CP_1 produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis. Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto.
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato";
18 b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio
19 prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, DO Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. (…) 11. La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto sopra enunciati perché, pur avendo la Corte territoriale correttamente richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi in relazione all'interpretazione della clausola 4, non risulta che nella quantificazione dell'anzianità riconoscibile alla C. abbia tenuto conto dei periodi di interruzioni dei rapporti a termine, che, seppure "brevi e sporadici", non potevano concorrere a determinare l'anzianità complessiva della docente. Il ricorso va pertanto accolto in detti limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame,
20 attenendosi ai principi di diritto che, sulla base di quanto osservato nei punti che precedono, di seguito si enunciano:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
L'orientamento della Corte di legittimità ha avuto conferma in continuità ad es. nella sent. 2020/n. 2924.
E cfr. anche Cass. SL ord. 2020/n. 4195: “In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio
21 a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto”.
Ancora, Cass. SL sent. 2020/n. 15231: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina”. Nuovamente, Cass. SL, ord. 2020/n. 17314: “nel settore scolastico, in caso di stabilizzazione successiva alla illegittima reiterazione di contratti a termine, l'anzianità di servizio e le connesse differenze retributive vanno riconosciute, con attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti fin dall'origine a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, perchè l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive è diversa da quella di risarcimento da illegittima reiterazione”. E cfr. anche Cass. SL, ord. 2020/n. 24201; sent. n. 29455.
In epoca più recente Cass.
6-SL, ord. 2021/n. 8157, “i motivi, da esaminarsi congiuntamente, denunciano, nel complesso, l'errata interpretazione dell'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 4.8.2011 e pongono la questione dell'applicazione o meno della relativa disciplina al personale assunto a tempo determinato e successivamente stabilizzato;
22 deve premettersi che la norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo contratto collettivo, riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del C.C.N.L. Quadro sottoscritto I'll giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso C.C.N.L. Quadro, tutto il personale della Scuola;
tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1.9.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che «il CP_7
già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni» ed il comma 3, che «il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9- 14 anni»; per espressa volontà delle parti contrattuali, il discrimine temporale è stato, dunque, fissato all'1.9.2010 e fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato;
le questioni poste con i motivi di ricorso e gli argomenti difensivi affrontati sono stati oggetto di decisione da parte di questa Corte con pronuncia nr. 2924 del 20.2.2020, alla cui motivazione integralmente si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ.; con la sentenza in oggetto, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione»; la decisione si pone nel solco delle pronunce volte ad affermare la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli
23 dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione;
all'esposto orientamento, ed ai principi ad esso sottesi, occorre garantire continuità in questa sede;
il provvedimento impugnato -che ha interpretato la clausola contrattuale in modo conforme all'interpretazione poi prescelta dal Giudice di legittimità - è, dunque, immune dalle esposte censure;
il ricorso va, pertanto, respinto”.
Non direttamente rilevante nella fattispecie, ma di interesse l'affermazione di Cass. SL 2022, sent. n. 7584: “7. Dall'applicazione congiunta dei principi richiamati nei punti che precedono discende che qualora la progressione stipendiale dipenda congiuntamente dalla maturazione dell'anzianità e dalla valutazione positiva dell'esperienza lavorativa, escluso che quest'ultima possa costituire una «ragione oggettiva» nei termini precisati dalla Corte di Giustizia, il datore di lavoro, in quanto tenuto all'adempimento dell'obbligo che discende dal diritto eurounitario e da quello nazionale, sarà tenuto, al raggiungimento dell'anzianità, calcolata anche tenendo conto dell'esperienza maturata sulla base di contratti a termine, ad attivare la procedura richiesta ai fini della progressione stipendiale, salvo che non dimostri elementi di differenziazione inerenti alle modalità concrete di svolgimento del rapporto che rendano la posizione dell'assunto a tempo determinato non comparabile, ai fini della condizione di impiego che viene in rilievo, a quella del dipendente a tempo indeterminato. Il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorgerà al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, sicché, ove questa sia già avvenuta, sia pure ad altri fini (come, ad esempio, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato), potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente indicata. Altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dirigente ad essere valutato”.
E a conferma della generalità dei principi di non discriminazione da tempo integralmente recepiti in materia anche nella giurisprudenza di legittimità, v. ora Cass. 2022, ord. 14959, “Al personale scolastico non di ruolo della Provincia di Trento, assunto a tempo determinato, come per i docenti a termine della scuola statale, spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui
24 alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della successione di contratti di lavoro a tempo determinato ed il conseguente trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, non ravvisandosi nello speciale regime di reclutamento del personale scolastico e di conferimento delle supplenze nella Provincia Autonoma di Trento, alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento economico differenziato”.
Cass. SL, ord. n. 32576/2023, riafferma: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla legge n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 del d.l. n. 370 del 1970 e 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di una discriminazione, dovrà raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, sarà tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Cass. SL, ord. n. 12507/2024 a sua volta riafferma che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione) impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione
25 stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo”.
Cass. SL sent. 2025/n. 6132, nuovamente ha affermato il principio di diritto di seguito enunciato: “L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
La Cassazione, nella sent. ult. cit., bene riassume “un principio, che questa Corte ha affermato nella motivazione della sentenza 28 novembre 2019 n. 31149. In quel caso, si discuteva unicamente della conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro della disciplina nazionale dettata in tema di riconoscimento del servizio prestato dai docenti assunti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, disciplina che nel testo all'epoca vigente (l'articolo 14, comma 1, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n.
26 103 ha riformulato gli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994 prevedendo il riconoscimento, senza abbattimenti, della sola anzianità effettiva) se, da un lato, prevedeva all'art. 485 un abbattimento dell'anzianità, dall'altro, sulla base dell'interpretazione autentica dettata dall'art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124 (anch'esso riformulato dal citato d.l. n. 69/2023), equiparava ad un anno di servizio la supplenza prestata per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle attività didattiche. A fronte, quindi, di una disciplina della ricostruzione di carriera che introduceva una discriminazione in danno dell'assunto a tempo determinato (l'abbattimento) ma, al tempo stesso, lo favoriva quanto al computo dell'anno di servizio, questa Corte nell'occasione ha affermato che la natura discriminatoria della stessa poteva essere ritenuta solo apprezzando la disciplina nel suo complesso e, quindi, valutando l'anzianità effettiva del docente assunto a tempo determinato, non potendo, quest'ultimo, domandare la disapplicazione del solo abbattimento e pretendere, al contempo, di avvalersi della fictio iuris. Il riferimento alla “commistione di regimi”, quindi, è stato fatto in relazione al medesimo istituto della ricostruzione della carriera ed alle modalità attraverso le quali, in base alla disciplina all'epoca vigente, si perveniva ad individuare l'anzianità da riconoscere al docente, poi immesso in ruolo, a fini giuridici ed economici”.
Correttamente la Cassazione richiama l'art. 14, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, in vigore dal 14/06/2023 (convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103) recante “Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231”: “1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni (…)”. Per quanto riguarda il personale docente:
“a) all'articolo 485: 1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/
27 2024)) e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione)), si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»,
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Anche nel caso concreto non constano allegati in via di eccezione, e in ogni caso dimostrati, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate affinché la diversità di trattamento possa essere giustificata. Il
non adduce l'esistenza di differenziazioni oggettive fra la CP_1 prestazione resa, in ambito scolastico, dagli assunti a tempo determinato rispetto a quella assicurata dai docenti di ruolo.
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La domanda di condanna deve essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale. Sul tema della prescrizione, Cass. SL ord. 2020/n. 2232, ricorda che “2.1 questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
2.2. l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr.
28 Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto
29 di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”. Nella applicazione dell'istituto il dovrà Controparte_1 attenersi a queste cogenti linee direttive di interpretazione.
Il ha solo genericamente Controparte_1 eccepita la prescrizione quinquennale, deducendo: “Le richieste avanzate sono da ritenersi inammissibili a causa dal superamento del tempo utile per far valere i diritti patrimoniali connessi alla retribuzione. Afferma infatti l'art. 2948 del Codice Civile:
“Si prescrivono in cinque anni: [...]
E' possibile argomentare che il diritto alla percezione di differenze retributive non richieda come fatto costitutivo la ricostruzione della carriera, e che pertanto possa essere fatto valere anche nella prospettiva decorrenziale della prescrizione ex art. 2935 cpc sin dalla sua maturazione sul piano del diritto sostanziale.
Si prende atto, tuttavia, del ragionevole orientamento assunto ad es. dalla Corte di Appello di Torino, ad es. con sent. 2022/n. 188, in continuità con propri precedenti, che ha avuto modo di rilevare come la lavoratrice, immessa in ruolo, all'1/9/20xx, quindi
30 confermata l'1/9 dell'anno seguente ad esito del positivo esperimento dell'anno di prova, avesse interrotto la prescrizione con la necessaria domanda stessa di ricostruzione della carriera, con la quale aveva chiesto il riconoscimento dell'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo e il corretto inquadramento stipendiale spettantegli. Afferma la Corte torinese che prima del compimento dell'anno di prova la prescrizione non avrebbe neanche potuto essere interrotta, prevedendo l'art. 490, co. 4 T.U. 1994/n. 297 che il riconoscimento dei servizi pre-ruolo sia disposto all'atto della conferma in ruolo. Le domande di ricostruzione di carriera, inoltre, devono essere presentate dall'a.s. 2015/2016, in forza della novella introdotta dalla l. 2015/n. 107, tra l'1/9 e il 31/12 di ogni anno e definite al più tardi entro 90 giorni, per cui è inibita ai dipendenti del Comparto Scuola la possibilità stessa di far valere diritti retributivi derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera prima del decorso di tale termine. L'interpretazione predetta appare condivisibile.
Muovendo dal rilievo della diffida interruttiva del 16/5/2023 (doc. 4 ric.) l'eccezione di prescrizione deve essere accolta, per i periodi eventualmente antecedenti al 16/5/2018.
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La consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa nella Persona_1 relazione depositata l'11/12/2024, esposti i criteri della propria ricostruzione valutativa, ha offerto i dati seguenti:
• a.s. 2013/2014 8 mesi e 29 gg (gg. servizio 273)
• a.s. 2014/2015 9 mesi e 14 gg (gg. servizio 288)
• a.s. 2015/2016 9 mesi e 11 gg (gg servizio 285)
• a.s 2016/2017 9 mesi e 9 gg (gg servizio 283)
• a.s. 2017/2018 8 mesi e 6 gg (gg servizio 250)
• a.s. 2018/2019 11 mesi 6 gg (gg servizio 341)
• a.s. 2019/2020 11 mesi 21 gg (gg servizio 356)
• a.s. 2020/2021 11 mesi 5 gg (gg servizio 340)
01/09/2021 immissione in ruolo
TOTALE ANNI DI ANZIANITA' (AL 01 SETTEMBRE 2021) = 7 ANNI, 11 mesi. 8 ANNI AL 30/09/2021
31 Per quanto sopra, considerando gli anni pre-ruolo svolti antecedentemente al passaggio di ruolo alla scuola secondaria, il docente avrebbe dovuto avere la seguente ricostruzione di anzianità: dal 01/10/2021 = inquadramento fascia stipendiale fascia 9- 14 Anno 2021 (dal 01/10) Differenza lorda mensile € 190.49 Differenza anno 2021 € 619,09
Anno 2022 Differenza lorda mensile € 190.49 Differenza 2022 € 2476,36
Anno 2023 Differenza lorda mensile € 190.49 fino al 31/01/2023 Differenza lorda mensile € 186.06 dal 01/02/2023 Differenza 2023 € 2.423,21
Anno 2024 Differenza lorda mensile € 186.06 Differenza al 30/09/2024 € 1814.08
Rispondendo al quesito posto, la consulente sulla base di quanto premesso ha ritenuto: dall'applicazione dei criteri indicati dall'art. 485 e 489 (come integrato dall'art. 11 comma 14 legge 124/1999) del d. lgs n. 297/1994, l'anzianità risulta inferiore a quella riconoscibile al docente assunto ab origine a tempo indeterminato;
- al docente assunto a tempo determinato e poi immesso in ruolo spetta la stessa ricostruzione di anzianità come se fosse stato a tempo indeterminato fin dall'inizio, disattendendo l'applicazione dell'art. 485 del Dlgs 297/1994. In relazione all'articolazione delle fasce di inquadramento, il docente avrebbe conseguito pertanto differenze retributive pari a € 7.332.74 lorde.
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La relazione della consulente tecnica d'ufficio, condivisa dal ricorrente, è stata criticata dal . CP_1
32 Se viene riconosciuta alla consulente correttezza nella individuazione e quantificazione dei servizi svolti, alla stessa si contesta l'avere applicato congiuntamente sia il criterio della valorizzazione integrale del servizio sia il criterio correttivo previsto dall'articolo 489 del TU. Questa duplice applicazione rappresenterebbe un'evidente incompatibilità giuridica. Come già argomentato, la valorizzazione integrale del servizio rende logicamente e giuridicamente superflua e impropria l'applicazione del criterio correttivo. L'adozione di entrambi i criteri, tra loro inconciliabili se applicati simultaneamente e con la stessa finalità, avrebbe inevitabilmente condotto a un risultato errato nel calcolo della ricostruzione di carriera, generando la percezione di una pretesa economica aggiuntiva che non trova fondamento.
La somma in giorni dei servizi sarebbe pari a 2416; dividendo per 365 si ottiene anni 6,619, vale a dire 6 anni e mesi 8. E non 7 anni e 11 mesi, cui si perviene applicando il beneficio di cui all' art. 489 del TU.
La consulente tecnica nominata d'ufficio, nella relazione di chiarimento depositata il 31/8/2025, ha premesso che da un nuovo controllo effettuato sulla ricostruzione di carriera del prof. ER, ritiene di avere bene operato sia nell'individuazione e quantificazione dei servizi, sia nell'applicazione dei criteri giuridici. Preme alla consulente sottolineare che lo stesso quesito posto dal giudice richiedeva l'applicazione dei criteri indicati dall'art. 485 del d.lgs n. 297/1994 “unitamente” a quello fissato dall'art. 489 del medesimo decreto. Si tratterebbe ad avviso della consulente di una richiesta corretta poiché, si afferma, tra i principi espressi dalle norme non vi è incompatibilità ma, al contrario, debbono essere considerate entrambe ai fini di una corretta ricostruzione di carriera. Infatti l'una (art. 485 co.1) riconosce al docente non di ruolo il servizio come di ruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi 4 anni , e per i 2/3 del periodo eventualmente eccedente, e ai soli fini economici, per il rimanente terzo;
l'altra (art. 489 così come integrato dall'art. 11 co. 14 della legge n. 124/1999), considera il servizio di insegnamento come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
33 L'integrazione dell'art. 11 infine, precisa che l'anno scolastico intero è considerato se il servizio ha avuto durata di almeno 180 gg o se prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino alla fine degli scrutini. Per quanto sopra le due norme non si escluderebbero e non sarebbero incompatibili, anzi da ritenersi complementari. Tanto più, da una attenta verifica di altre consulenze precedenti con la stessa richiesta, dove è stato utilizzato il medesimo riferimento normativo, per il medesimo quesito richiesto, sulle stesse non vi sarebbe stata alcuna contestazione sul calcolo da parte del
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Nelle note finali autorizzate, depositate il 27/9/2025, il ha sottoposto a critica queste considerazioni della consulente, c ise invece dal docente ricorrente nelle note a sua volta depositate il 29/9/2025.
La lettura del è corretta, conforme ai principi di diritto CP_1 affermati e ribadi iurisprudenza di legittimità, ed è stata esaurientemente riproposta nei chiarimenti offerti nelle note difensive finali depositate il 9/12/2025, ma è parzialmente difforme dallo stesso decreto di ricostruzione di carriera, ricognitivo di una inferiore anzianità preruolo.
La ricostruzione di carriera è stata attuata ad esito della immissione in ruolo (con decorrenza giuridica retrodatata al 1/9/2020 ed economica dal 1/9/2021, data di effettiva assunzione in servizio) a mezzo decreto dirigenziale in atti prot. 3550 del 17.02.2023 (doc. 2 ric.), che riconosce “ai fini giuridici ed economici” una anzianità complessiva di anni 8 mesi 7 e giorni 18. Precisa il decreto che l'anzianità utile ai soli fini economici di anni 0 mesi 10 e giorni 20 “sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4, co. 3, dPR n. 399 del 1988, richiamato dall'art. 66 co. 6, del ccnl del 4/8/1995. Alla data del 1°/9/2022 il docente è inquadrato nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0 e la residua anzianità di anni 8 mesi 7 e giorni 18 sarà utile per il passaggio alla successiva posizione.
34 Si rileva, tuttavia, che il decreto di ricostruzione di carriera riconosce ai fini giuridici ed economici una anzianità complessiva preruolo di anni 5 mesi 9 e giorni 10. Ma il stesso riconosce in giudizio che la somma in CP_1 giorni dei s ebbe pari a 2416 e dividendo per 365 si ottiene anni 6,619, vale a dire 6 anni e mesi 8, vale a dire un'anzianità complessiva preruolo superiore. Parrebbe dunque che il decreto di ricostruzione venga ad applicare l'abbattimento ex art. 485 d.lgs. 297/1994. Il servizio effettivo, quindi, è superiore all' abbattimento ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994.
Alla data del 1/9/2021, di effettiva immissione in ruolo, nel decreto di ricostruzione viene attribuita la prima posizione stipendiale, corrispondente alla fascia 0-8.
Invero a quella data, avendo maturato 6 anni e 8 mesi (preruolo) – senza il cumulo del beneficio dell'art. 489 d.lgs. cit. - oltre ai mesi 11 e giorni 29 di servizi di ruolo (v. dato contenuto nel decreto, art. 1), l'anzianità maturata sarebbe stata di 7 anni 7 mesi e giorni 29, che non imponevano inserimento nella fascia 9-14 dal 1.10.2021, ma da epoca successiva (di 1 anno 4 mesi e 1 giorno).
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo secondo il criterio della prevalente soccombenza (la causa ha valore indeterminabile, anche per la proiezione in futuro indeterminato delle conseguenze patrimoniali dell'accertamento).
P.Q.M.
accerta nei confronti del il Controparte_1 diritto della parte ricorrente – docente LU ER - al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il
, della progressione stipendiale Controparte_1 prevista dal relativo al personale del Comparto Scuola e dei CP_7 relativi aumenti stipendiali previsti;
accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere, avendo conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai
35 fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, pari a 6 anni e 8 mesi;
condanna il a effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della parte ricorrente e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
condanna il a inquadrare la parte ricorrente, nella fascia stipendiale correlata, per la figura professionale di appartenenza, collocandola con la corretta rideterminazione della anzianità̀ di servizio utile sia ai fini giuridici che economici (incluso il diritto della parte ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente condanna del a corrispondere la retribuzione propria Controparte_1 della fascia stipendiale “3–8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9–14 anni”);
condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché́ in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente dell'aumento sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento riconosciuto e fino al raggiungimento di successiva progressione stipendiale;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in € 4.766,00 per compensi professionali (causa di valore indeterminato, bassa complessità e parametro minimo per la serialità del contenzioso, per tutte le fasi: studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15
% come per legge, con aumento del 15 % in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, con distrazione a favore del procuratore o dei procuratori antistatario/i oltre al compenso per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto del 13/12/2024.
36 Siena, 19/12/2025
Il giudice Delio Cammarosano
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