Decreto cautelare 19 luglio 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00444/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00825/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2022, proposto da
Società Cooperativa Feronia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 12.07.2022, notificato il 12.07.2022 a mezzo p.e.c., con il quale il Comune di Gallipoli Sportello Unico per le Attività Produttive Settore II - S.U.A.P. diffida la Società ricorrente ad esercitare l’attività di autorimessa su area privata all’aperto in località “Li Foggi” identificata al Catasto Terreni del Comune di Gallipoli al fgl. 25, p.lle 918 e 919 come da S.C.I.A. del 8.7.2022 per il periodo che va dal 9.7.2022 al 15.09.2022;
di ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 333 del 19/07/2022;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to F. Mauro e avv.to F. Traldi;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso appare inammissibile (anche in ragione dell’omessa impugnazione dei precedenti provvedimenti comunali del Giugno 2022) e, comunque, infondato, alla stregua dei condivisibili rilievi contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. 333/2022 (“ sia in quanto il ricorso non risulta notificato né alla I.C.M. S.r.l. né alla Meridiem S.r.l., sia tenuto conto: della mancata disponibilità giuridica dell’immobile di che trattasi; del disposto dell’art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.; dei contenuti della precedente ordinanza cautelare di questa Sezione n. 464 del 25 Luglio 2019 (resa “inter partes”) ”), nonché della sentenza di questo T.A.R. n. 250/2020 (secondo la quale “ In ogni caso, poi, il terreno in questione, già acquisito al patrimonio - disponibile - del Comune di Gallipoli, ai sensi del comma 2 dell'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, con la precedente ordinanza comunale n. 274 del 25/10/2017 (divenuta inoppugnabile dopo la sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, n. 113/2018), è stato successivamente destinato a “parcheggio temporaneo di autoveicoli” con ordinanza n. 43 del 30/03/2018, recante in oggetto: “Litoranea Sud. Disposizioni a tutela dell’ordine e della incolumità pubblica nei giorni dell’1/4/2018 (Festività di Pasqua) e del 2/4/2018 (Pasquetta)”, e, per l’effetto (ossia a seguito del predetto vincolo di destinazione a pubblico servizio), è entrato a far parte del patrimonio “indisponibile” del Comune di Gallipoli, ex art. 826, comma terzo, cod. civ. (“Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, … e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”), … ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO