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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 5035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5035 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14154/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14154/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BARRESE FILOMENA e l'avv. Parte_1 C.F._1
SANDRINI PIETRO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. AMBROSINI CARLO e l'avv. Controparte_1 C.F._2
MOMBELLI DONATELLA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/12/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto che la casa coniugale è di proprietà della signora , madre della signora Controparte_2
e il sig. dà atto di avere provveduto in data 29 luglio 2023 a prelevare oltre a Parte_1 Controparte_1 tutti i suoi effetti personali anche tutti i suoi mobili.
3. I coniugi, dichiarano di rinunciare rispettivamente e reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 4. I coniugi dichiarano altresì di rinunciare a tutte le domande svolte nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di separazione giudiziale.
5. Dando altresì atto che i coniugi salvo quanto sopra previsto nulla avranno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro con riferimento alla loro unione coniugale e alla loro separazione personale.
6. Si chiede la trasformazione del rito con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. I coniugi rinunciano fin da ora all'impugnazione della emananda sentenza di separazione.
8. La trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TT (BS), per la relativa annotazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.11.2023, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
a TT (Bs) in data 30.7.2016, senza prole, esponeva che la Controparte_1
convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e all'esito di rinvii per trattative, all'udienza del 5.12.2024 le parti e i procuratori riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini finali e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge, preso atto dell'assenza di prole, e le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TT (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2016, parte I, n. 4;
pagina 2 di 3 3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14154/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BARRESE FILOMENA e l'avv. Parte_1 C.F._1
SANDRINI PIETRO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. AMBROSINI CARLO e l'avv. Controparte_1 C.F._2
MOMBELLI DONATELLA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5/12/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto che la casa coniugale è di proprietà della signora , madre della signora Controparte_2
e il sig. dà atto di avere provveduto in data 29 luglio 2023 a prelevare oltre a Parte_1 Controparte_1 tutti i suoi effetti personali anche tutti i suoi mobili.
3. I coniugi, dichiarano di rinunciare rispettivamente e reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 4. I coniugi dichiarano altresì di rinunciare a tutte le domande svolte nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di separazione giudiziale.
5. Dando altresì atto che i coniugi salvo quanto sopra previsto nulla avranno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro con riferimento alla loro unione coniugale e alla loro separazione personale.
6. Si chiede la trasformazione del rito con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. I coniugi rinunciano fin da ora all'impugnazione della emananda sentenza di separazione.
8. La trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TT (BS), per la relativa annotazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.11.2023, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
a TT (Bs) in data 30.7.2016, senza prole, esponeva che la Controparte_1
convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e all'esito di rinvii per trattative, all'udienza del 5.12.2024 le parti e i procuratori riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini finali e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge, preso atto dell'assenza di prole, e le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TT (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2016, parte I, n. 4;
pagina 2 di 3 3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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