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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/07/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 796/2025
VERBALE DI UDIENZA dell'8 luglio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Pasquale Pellegrino e l'Avv. Stefano
Pellegrino;
Per l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'Avv. Angela CP_1
Maria Laganà e dell'Avv. Dario Adornato.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, nella causa iscritta al N. 796 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino (C.F.
[...]
)e dall'Avv. Stefano Pellegrino, C.F. C.F._2 C.F._3
, giusta procura in atti;
[...]
ricorrente;
E
in Controparte_2
persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Angela Maria Laganà ( ) e Dario CodiceFiscale_4
Adornato( ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_5
resistente
All'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 13,11, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE OGGETTO: ripetizione indebito su pensione Cat. IO n. 002-
67001015915
Con ricorso depositato in data 10.03.2025, il Sig. Parte_2
conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice CP_1
del Lavoro, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento di data 02.04.2024, con il quale l' gli aveva CP_1
comunicato che l'assegno di invalidità CAT. IO n. 002-670017015915 era stata accolta con decorrenza 01/2020; che a pag. 2 dello stesso modello, alla voce importo degli arretrati, è stato indicato il credito spettante per il periodo dal 01.10.2022 al 31.03.2024 quantificato in €
5.294,16 suddiviso per anni di riferimento: anno 2022 (972,56), anno
2023 (3.468,27), anno 2024 (853,53), che con la rata di aprile 2024era stato posto in pagamento, l'importo lordo complessivo degli arretrati per € 5.294,36, con una trattenuta IRPEF anni precedenti da conguaglio arretrati per € 909,62.
Avverso tale provvedimento, parte ricorrente presentava, in data
03.07.2024, tramite il sottoscritto procuratore, ricorso al Comitato
Provinciale, respinto. A sostegno della propria difesa deduceva che, la trattenuta a titolo di IRPEF praticata per gli anni di riferimento è errata, atteso che la ricorrente, non superando i limiti di reddito previsti dalla legge, rientra nella “NO TAX AREA” e, pertanto, non deve essere operata alcuna trattenuta erariale;
che in merito alla tassazione separata dei redditi, di cui all'art. 12 lett. d e 13 del DPR 29/09/1973 n. 597, la
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 16.04.1985, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli art. 12 lett. d, e
13 DPR 29.09.1973 n. 597 in riferimento agli artt. 3 e 53, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati ad altri percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile;
che i redditi posseduti dalla ricorrente per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono stati comunicati all' in data CP_1
06.03.2024 con la trasmissione del Mod. RED – COD. AP15, allegato in atti , così come sono state dichiarate al soggetto che corrisponde gli arretrati l'ammontare delle detrazioni d'imposta con l'invio del Mod.
DETRAZIONI COD. AP06, vedi allegati in atti e tutto questo prima dell'elaborazione del MOD TE08 del 02.04.2024; con l'invio della suddetta documentazione la ricorrente ha provato di aver assolto l'onere di aver dichiarato al soggetto che corrisponde gli arretrati, cioè al sostituto d'imposta, l'ammontare delle detrazioni fruite nel periodo;
che la ricorrente ha percepito per gli anni di riferimento, come risulta dal MOD RED – COD AP 15, solo la pensione di vecchiaia, i cui importi, indicati nello stesso Mod. TE08, consentono alla ricorrente, di rientrare nella fascia della “No tax area” fissata fino a € 8.174,00; che l'art. 50 del TUIR ha previsto che i redditi da pensione sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, e pertanto, l' , è tenuto a corrispondere al CP_1
ricorrente la somma di € 4.603,92 trattenuta indebitamente a titolo di
IRPEF. Pertanto, concludeva chiedendo di” 1) accertare in accoglimento della domanda che si propone con il presente ricorso, che Pt_1
residente in [...], ha diritto a vedersi restituita la somma
[...]
di € 909,62 trattenute indebitamente dall' per gli anni 2022, 2023 CP_1
e 2024 a titolo di IRPEF sulla pensione Cat. IO n° 17015915, con la cedola di aprile 2024; NDre, per l'effetto, l' alla CP_1
corresponsione in favore del ricorrente della somma trattenuta indebitamente pari a € 909,62, con interessi legali come per legge;
3)NDre l' al pagamento delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime e di non aver avuto corrisposte le seconde”.
Regolarmente citato in giudizio l' , costituendosi, eccepiva il CP_1
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto giuridico controverso, in quanto, in materia di imposta sui redditi, la legittimazione spetta esclusivamente all'Agenzia delle entrate. Eccepiva, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto sfornita di prova.Quindi concludeva chiedendo:” rigettare il ricorso avversario. Spese come per legge.
"... Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti e all'udienza odierna, è stato trattenuto per la decisione.
Quanto al merito, parte ricorrente lamenta che l' nell'erogare CP_1
in suo favore i ratei pensionistici arretrati, ha applicato le trattenute IRPEF, con riferimento all'intero importo erogato (c.d. criterio di cassa) senza distinguere, invece, anno per anno, per verificare il superameto della soglia da cui scatta l'applicazione dell'aliquota (c.d. criterio di competenza).
Il motivo dell'impugnazioneè fondato alla steregua delle disposizioni del TUIR nel testo vigente all'epoca dei fatti. I titolari del reddito da pensione, assogettati atassazione separato (ex art. 17 del TUIR) godono di detrazioni per carichi di famiglia (art.12)
e per la pensione (art.21) , tale ultima detrazione, ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'art.13 è pari ad €1880 se il reddito complessivo non supera € 8000. L'ammontare effettivo della detrazione non può essere inferiore ad € 713,00.
L'art.21, comma 4 del TUIR dispone che” per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.16, l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art.12 e nei commi 1 e
2 dell'art. 13 e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni, cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al sogetto che li corrisponde, l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”.
In specie, l' afferma che non sono applicabili le detrazioni CP_1
previste dalla no tax area il regime della 'no tax area' che attiene a redditi didiversa natura, trattandosi di arretrati corrisposti in seguito al riconoscimento giudiziario dell'assegno di invalidità.
Questo assunto viene contraddetto dal fatto che nel modello
TE08, con il quale furono liquidati i rateei arretrati dell'assegno ordinario, nel paragrafo titoolato “imponibilità fiscale”l' CP_1
annotò” l'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione”. In tale annotazione si desume che l' fosse a conoscenza della sussistenza delle condizioni CP_1
previste per beneficiare delle detrazioni per i redditi da pensione e che, quindi, nella quantificazione degli arretrati pensionistici dovesse assorbirsi l'importo della tassazione separata, ex art.21, comma 4, di conseguenza l'importo dei ratei arretrati da erogare
€ non dovesse essere assogettato a ritenute fiscali.
Le spese seguono la soccombenza con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_2
pagamento dell'importo trattenuto, oltre accessori, nonché alla refusione delle spese giudiziali, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:,
- Accoglie il ricorso, dichiar il diritto di parte ricorrente alla resituzione delle somme , ammontanti ad € 909,62 trattenute indebitamente dall' per gli anni 2022, 2023 e 2024 a titolo CP_1
di IRPEF sulla pensione Cat. IO n° 17015915 ;
- ND , parte ricorrente alla corresponsione delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, liquidate in € 886,00, oltre
IVA , CPA e spese forfettarie , da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Palmi 8 luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 796/2025
VERBALE DI UDIENZA dell'8 luglio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Pasquale Pellegrino e l'Avv. Stefano
Pellegrino;
Per l'avv. Marco Gagliostro, per delega dell'Avv. Angela CP_1
Maria Laganà e dell'Avv. Dario Adornato.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, nella causa iscritta al N. 796 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino (C.F.
[...]
)e dall'Avv. Stefano Pellegrino, C.F. C.F._2 C.F._3
, giusta procura in atti;
[...]
ricorrente;
E
in Controparte_2
persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Angela Maria Laganà ( ) e Dario CodiceFiscale_4
Adornato( ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_5
resistente
All'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 13,11, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE OGGETTO: ripetizione indebito su pensione Cat. IO n. 002-
67001015915
Con ricorso depositato in data 10.03.2025, il Sig. Parte_2
conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice CP_1
del Lavoro, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del provvedimento di data 02.04.2024, con il quale l' gli aveva CP_1
comunicato che l'assegno di invalidità CAT. IO n. 002-670017015915 era stata accolta con decorrenza 01/2020; che a pag. 2 dello stesso modello, alla voce importo degli arretrati, è stato indicato il credito spettante per il periodo dal 01.10.2022 al 31.03.2024 quantificato in €
5.294,16 suddiviso per anni di riferimento: anno 2022 (972,56), anno
2023 (3.468,27), anno 2024 (853,53), che con la rata di aprile 2024era stato posto in pagamento, l'importo lordo complessivo degli arretrati per € 5.294,36, con una trattenuta IRPEF anni precedenti da conguaglio arretrati per € 909,62.
Avverso tale provvedimento, parte ricorrente presentava, in data
03.07.2024, tramite il sottoscritto procuratore, ricorso al Comitato
Provinciale, respinto. A sostegno della propria difesa deduceva che, la trattenuta a titolo di IRPEF praticata per gli anni di riferimento è errata, atteso che la ricorrente, non superando i limiti di reddito previsti dalla legge, rientra nella “NO TAX AREA” e, pertanto, non deve essere operata alcuna trattenuta erariale;
che in merito alla tassazione separata dei redditi, di cui all'art. 12 lett. d e 13 del DPR 29/09/1973 n. 597, la
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 16.04.1985, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli art. 12 lett. d, e
13 DPR 29.09.1973 n. 597 in riferimento agli artt. 3 e 53, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati ad altri percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile;
che i redditi posseduti dalla ricorrente per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono stati comunicati all' in data CP_1
06.03.2024 con la trasmissione del Mod. RED – COD. AP15, allegato in atti , così come sono state dichiarate al soggetto che corrisponde gli arretrati l'ammontare delle detrazioni d'imposta con l'invio del Mod.
DETRAZIONI COD. AP06, vedi allegati in atti e tutto questo prima dell'elaborazione del MOD TE08 del 02.04.2024; con l'invio della suddetta documentazione la ricorrente ha provato di aver assolto l'onere di aver dichiarato al soggetto che corrisponde gli arretrati, cioè al sostituto d'imposta, l'ammontare delle detrazioni fruite nel periodo;
che la ricorrente ha percepito per gli anni di riferimento, come risulta dal MOD RED – COD AP 15, solo la pensione di vecchiaia, i cui importi, indicati nello stesso Mod. TE08, consentono alla ricorrente, di rientrare nella fascia della “No tax area” fissata fino a € 8.174,00; che l'art. 50 del TUIR ha previsto che i redditi da pensione sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, e pertanto, l' , è tenuto a corrispondere al CP_1
ricorrente la somma di € 4.603,92 trattenuta indebitamente a titolo di
IRPEF. Pertanto, concludeva chiedendo di” 1) accertare in accoglimento della domanda che si propone con il presente ricorso, che Pt_1
residente in [...], ha diritto a vedersi restituita la somma
[...]
di € 909,62 trattenute indebitamente dall' per gli anni 2022, 2023 CP_1
e 2024 a titolo di IRPEF sulla pensione Cat. IO n° 17015915, con la cedola di aprile 2024; NDre, per l'effetto, l' alla CP_1
corresponsione in favore del ricorrente della somma trattenuta indebitamente pari a € 909,62, con interessi legali come per legge;
3)NDre l' al pagamento delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime e di non aver avuto corrisposte le seconde”.
Regolarmente citato in giudizio l' , costituendosi, eccepiva il CP_1
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto giuridico controverso, in quanto, in materia di imposta sui redditi, la legittimazione spetta esclusivamente all'Agenzia delle entrate. Eccepiva, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto sfornita di prova.Quindi concludeva chiedendo:” rigettare il ricorso avversario. Spese come per legge.
"... Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti e all'udienza odierna, è stato trattenuto per la decisione.
Quanto al merito, parte ricorrente lamenta che l' nell'erogare CP_1
in suo favore i ratei pensionistici arretrati, ha applicato le trattenute IRPEF, con riferimento all'intero importo erogato (c.d. criterio di cassa) senza distinguere, invece, anno per anno, per verificare il superameto della soglia da cui scatta l'applicazione dell'aliquota (c.d. criterio di competenza).
Il motivo dell'impugnazioneè fondato alla steregua delle disposizioni del TUIR nel testo vigente all'epoca dei fatti. I titolari del reddito da pensione, assogettati atassazione separato (ex art. 17 del TUIR) godono di detrazioni per carichi di famiglia (art.12)
e per la pensione (art.21) , tale ultima detrazione, ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'art.13 è pari ad €1880 se il reddito complessivo non supera € 8000. L'ammontare effettivo della detrazione non può essere inferiore ad € 713,00.
L'art.21, comma 4 del TUIR dispone che” per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.16, l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art.12 e nei commi 1 e
2 dell'art. 13 e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni, cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al sogetto che li corrisponde, l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”.
In specie, l' afferma che non sono applicabili le detrazioni CP_1
previste dalla no tax area il regime della 'no tax area' che attiene a redditi didiversa natura, trattandosi di arretrati corrisposti in seguito al riconoscimento giudiziario dell'assegno di invalidità.
Questo assunto viene contraddetto dal fatto che nel modello
TE08, con il quale furono liquidati i rateei arretrati dell'assegno ordinario, nel paragrafo titoolato “imponibilità fiscale”l' CP_1
annotò” l'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione”. In tale annotazione si desume che l' fosse a conoscenza della sussistenza delle condizioni CP_1
previste per beneficiare delle detrazioni per i redditi da pensione e che, quindi, nella quantificazione degli arretrati pensionistici dovesse assorbirsi l'importo della tassazione separata, ex art.21, comma 4, di conseguenza l'importo dei ratei arretrati da erogare
€ non dovesse essere assogettato a ritenute fiscali.
Le spese seguono la soccombenza con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_2
pagamento dell'importo trattenuto, oltre accessori, nonché alla refusione delle spese giudiziali, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:,
- Accoglie il ricorso, dichiar il diritto di parte ricorrente alla resituzione delle somme , ammontanti ad € 909,62 trattenute indebitamente dall' per gli anni 2022, 2023 e 2024 a titolo CP_1
di IRPEF sulla pensione Cat. IO n° 17015915 ;
- ND , parte ricorrente alla corresponsione delle spese giudiziali in favore di parte ricorrente, liquidate in € 886,00, oltre
IVA , CPA e spese forfettarie , da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Palmi 8 luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo