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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2847 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Valentina Piraino Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
, con l'Avvocatura Generale
[...] dello Stato
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 319/2024 pubblicata il
22.4.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “− in accoglimento del presente gravame e in riforma dell'impugnata sentenza n. 319/2024 resa dal Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro Giudice Dott.ssa Angela
Damiani, R.G. n. 808/2023, pubblicata in data 22.04.2024, non notificata e per l'effetto, accogliere le domande formulate nel giudizio di primo grado ovvero: 1) accertare e
1 dichiarare l'illegittimità del Decreto n. 7115 del 26.08.2022 dell' Istituto Comprensivo
Statale “Ellera” di , a firma dalla nella parte CP_1 Controparte_2 in cui, decreta l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie d'istituto delle supplenze di cui all'O. M 112/2022 per le classi di concorso AAAA e EEEE, per mancanza del titolo di accesso 2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento nelle graduatorie per le supplenze per la provincia di e nelle relative graduatorie di istituto, anche per i CP_1 futuri aggiornamenti 3) e per l'effetto: previa disapplicazione del provvedimenti illegittimi, ordinare l'immediato reinserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di . 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del CP_1 doppio grado di giudizio, da distrarsi.”; per gli appellati: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'avverso gravame siccome infondato. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.6.2023, aveva esposto di essere in possesso Parte_1 del diploma di “Licenza linguistica Progetto Brocca” conseguito nell'a. s. 2000/2001; che in data 27.5.2022 presentava domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze per la Provincia di;
che, in sede di verifica dei titoli, con il provvedimento CP_1 impugnato prot. 7115 del 26.8.2022 il disponeva la sua esclusione Controparte_1 dalle Graduatorie di istituto delle supplenze di cui all'O.M. 112/2022.
Ritenendo tale provvedimento illegittimo la ricorrente aveva dapprima adito il TAR del
Lazio, il quale, con sentenza n. 1477/2023 del 27.1.2023, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario, davanti al quale, appunto, la ha riassunto Pt_1 la controversia.
Si erano costituiti gli odierni appellati, difendendosi nel merito della pretesa.
Il Tribunale di Viterbo ha respinto il ricorso, osservando che:
- la tabella A/1 allegata all'O.M. n. 60/2020 individua quale titolo di accesso alla graduatoria per le supplenze nella scuola dell'infanzia e primaria dalla quale la Pt_1 era stata depennata il titolo rilasciato dall'istituto magistrale, entro l'a.s. 2001-2002,
“al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il
2 titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare
Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio
1991, n. 27”;
- la detta Circolare n. 27/1991 disciplina l'indirizzo linguistico e quello pedagogico sociale;
- il diploma di “Licenza linguistica Progetto Brocca” conseguito dalla ricorrente è stato rilasciato all'esito di un percorso di studi conforme alla sperimentazione ad indirizzo linguistico disciplinata dalla Circolare ministeriale n. 27 del 1991, ma avvenuto sotto la direzione di un Istituto magistrale per i primi 4 anni e, a seguito di trasformazione dell'Istituto magistrale “S. Rosa da Viterbo” in Liceo ginnasio Statale “Mariano
Buratti”, e sfociato quindi in un diploma rilasciato da un Liceo;
- tale circostanza è ostativa alla idoneità del diploma a costituire titolo per l'accesso alla predetta graduatoria, poiché la necessità che il corso di sperimentazione linguistica sia stato svolto da un Istituto magistrale non appare un dato meramente formale, poiché non si tratta più di maturità magistrale bensì liceale (linguistica), privo dell'attività formativa nelle materie caratterizzanti (pedagogia, psicologia ecc.), restando meramente aggiuntivo lo studio delle lingue;
- non vi è pertanto equipollenza fra il diploma magistrale e il diploma magistrale “ad indirizzo linguistico sperimentale”, quale quello che la ricorrente avrebbe sì conseguito, ma solo se il suo Istituto Magistrale (“Santa Rosa da Viterbo”) non fosse stato accorpato e trasformato in liceo ginnasio “Mariano Buratti”: momento in cui la ricorrente ben avrebbe potuto iscriversi ad un altro Istituto magistrale;
- non è leso il principio dell'affidamento in quanto appunto ben avrebbe potuto la ricorrente cambiare istituto allorché quello in corso di frequentazione aveva cessato di avere natura di istituto magistrale.
Il Tribunale di Viterbo ha dunque statuito come segue: “rigetta il ricorso proposto da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_3 per l'effetto condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che, operata la riduzione del 20% ai sensi dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., liquida in complessivi € 1.840,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali.”.
3 ha appellato la sentenza, riproponendo le difese del ricorso in merito alla Parte_1 equiparabilità, rispetto al fine proposto, del proprio titolo rispetto a quello conseguito in un
Istituto magistrale.
Le amministrazioni appellate si sono costituite con memoria instando per il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia oggetto di gravame.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevata la tardività della costituzione degli appellati, avvenuta solo il giorno precedente all'udienza fissata per la discussione (peraltro, già oggetto di rinvio d'ufficio in relazione al trasloco della sede di questa Corte, cfr. decreto del Presidente della
Sezione del 21.5.2025).
L'appello, nel merito, è fondato, come già statuito in numerose occasioni da questa Corte in precedenti pronunce: le nn. 1795/2020, 1769/2020, 2839/2021, 756/2022, 1524/2022,
1996/2022, 720/2023, 4606/2023, 2681/2024, 3708/2024, 4093/2024; nonché n. 3253/2025 di questo Collegio.
In particolare, va condivisa la motivazione della sentenza n. 3708/2024 che ha ad oggetto il caso identico di una collega dell'odierna appellante, pure in possesso del medesimo diploma di “Licenza linguistica Progetto Brocca” conseguito nell' a.s. 2000/2001 all'esito del percorso di studi iniziato presso l'Istituto Magistrale Statale “Santa Rosa da Viterbo” con sperimentazione linguistica e poi terminato presso il medesimo istituto che, per atto d'ufficio, veniva trasformato in Liceo ginnasio . Controparte_4
L'appellante, in sostanza, ha ritenuto la sentenza viziata per aver il primo Giudice interpretato in maniera non corretta la normativa in materia, facendo riferimento in particolare al D.lgs 16 aprile 1994 n. 297 che all'art. 279 riconosce “piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 278, secondo i criteri corrispondenti fissati dal Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione”; e al successivo D.P.R n. 323 del 23-07-1998 che riconosce esplicitamente l'attuale valore legale a abilitante dei Corsi di studio dell'Istituto magistrale, compresi quello ad indirizzo sperimentale linguistico.
Come nel caso deciso dalla sentenza n. 3708/2024 di questa Corte, l'appello si rivela fondato, riportandosi il Collegio - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - alle
4 condivisibili argomentazioni già rese da questa Corte in identiche fattispecie (v., tra le altre, sent. n. 3253/2025, n. 4606/23, n. 720/2023, n. 1996/2022, n. 1524/2022, n. 756/2022, n.
2839/2021, n. 1795/2020 e n. 1769/2020).
Il giudice di prime cure ha ritenuto la legittimità dell'operato delle Amministrazioni convenute sulla base del dato formale della provenienza del diploma da un liceo e non da un istituto magistrale.
Tuttavia, tale interpretazione della normativa in subiecta materia deve ritenersi oramai superata alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale, con numerose pronunce, ha concluso nel senso della “rilevanza del diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico/diploma linguistico sperimentale, conseguito presso un istituto magistrale, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e della partecipazione ai relativi concorsi per il reclutamento del personale docente”, avendo già in precedenza ritenuto che “l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (v., in particolare,
Cons. Stato, sez. VI, n. 4515/2019).
Peraltro - come già statuito da questa Corte nei summenzionati precedenti - fino all'entrata in vigore dei d.P.R. n. 87/2010 (Riordino degli Istituti Professionali), n. 88/2010 (Riordino degli Istituti Tecnici) e n. 89/2010 (Revisione dei Licei), l'ordinamento “Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore” (art. 191 del Testo Unico di cui al d.lgs. n.
297/1994) non prevedeva il liceo linguistico, che faceva parte, invece, del sistema delle scuole non statali ed era regolamentato dal d.m. 31/7/1973.
Le Istituzioni scolastiche, ai sensi del d.P.R. n. 419/1994, avevano attivato, comunque, numerose sperimentazioni di indirizzo linguistico, che consentivano il conseguimento di un titolo di studio denominato diploma di “licenza linguistica”, equivalente a quello che si conseguiva nei licei linguistici non statali.
L'art. 3 del citato decreto presidenziale aveva, peraltro, previsto che: “Annualmente, il autorizza con propri decreti le sperimentazioni, Controparte_5 determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici”.
5 Il successivo art. 4 (“Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali”, poi confluito nell'art. 279 del d.lgs. 16/4/1994, n. 297) aveva, inoltre, stabilito che: “È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.
In seguito, il d.lgs. n. 297/1994 aveva disposto:
1) all'art. 194, comma 1, che “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne”;
2) all'art. 197, comma 1, che “A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione e all'insegnamento nella scuola elementare;
restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”;
3) all'art. 197, comma 3, che “Annualmente il autorizza Controparte_5 con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici”;
4) all'art. 279 che “E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”;
5) all'art. 402, comma 1, che “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare”.
6 L'art. 2 del decreto interministeriale 10/3/1997, stabiliva, altresì, che “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi … sperimentali di scuola magistrale … comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare … ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994”.
Appare una pura formalità fare leva, come fa la difesa erariale, sul dato formale della natura dell'Istituto che rilascia il diploma (Liceo in luogo di Istituto Magistrale) per negare l'equipollenza fra due titoli che, per i primi quattro anni, si basano su un identico corso di studi e per il quinto su marginali differenze negli insegnamenti.
Sul punto l'Avvocatura richiama una giurisprudenza ordinaria ed amministrativa risalente ed ormai superata dai successivi approdi interpretativi.
Il giudice amministrativo, pronunciando sulla questione controversa, ha precisato che “la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture è stata autorizzata ed attuata dall'istituto magistrale …. in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie” (così Cons. Stato, sez. VI, n. 5388/2016).
L'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine del corso quinquennale appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (v., altresì, Cons. Stato, sez. VI, n.
7550/2009, n. 4723/2014, n. 2218/2015, n. 4850/2016, n. 7550/2018).
Da ultimo, il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 25/5/2020, n. 3324, ha ribadito l'equiparazione al diploma magistrale del titolo magistrale sperimentale linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, sempre ricordando che, in riferimento al titolo in questione, a suo tempo intervenne il d.i. 10/3/1997, stabilendo, all'art. 2, che “i titoli di studio conseguiti al termine del corso … sperimentali di scuola magistrale …. comunque conseguiti entro l'anno 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare …. ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante
7 nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del d.lgs. n. 297 del 1994.”.
Giova richiamare sul punto, altresì, la recente Ordinanza della Suprema Corte n. 9691 del
20 marzo 2024, la quale, condividendo l'approdo della giurisprudenza amministrativa, afferma il principio secondo cui “poiché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, si configura conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, essendo l'insegnamento della lingua straniera ricompreso negli ordinari programmi didattici, il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, va considerato titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari che richieda il possesso del diploma magistrale.”.
Ancora più recentemente, sempre con riguardo all'ex istituto “Santa Rosa da Viterbo”, il
TAR Lazio (sent. n. 16173/2025) ha statuito, per quanto qui rileva, che: “le esclusioni contenute nei decreti ministeriali sono in contrasto con la normativa primaria e non possono incidere su situazioni giuridiche già consolidate. È dunque illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione ha ritenuto il diploma posseduto dalla ricorrente non abilitante e ha disposto la sua cancellazione dalle GPS.”.
In quest'ordine di concetti, anche in questa sede, risultando documentato che la era Pt_1 titolare di diploma linguistico sperimentale (nella specie, diploma di “licenza linguistica
Progetto Brocca”), conseguito nell'a.s. 2000/2001 presso un Istituto scolastico autorizzato alla sperimentazione dell'indirizzo linguistico (Istituto Magistrale Statale “Santa Rosa da
Viterbo”), erroneamente l'Amministrazione appellata, ritenendo che la lavoratrice non possedesse il titolo di studio abilitante, la ha illegittimamente depennata dalla graduatoria.
È dunque vero che “non è la sperimentazione ad essere abilitante, bensì il titolo di diploma magistrale a prescindere dalla sperimentazione con la quale è stato conseguito”, come sostiene il , ma nella specie vi è equiparazione fra il diploma magistrale e il CP_1 diploma di liceo linguistico sperimentale avente le specifiche caratteristiche di quello posseduto dall'appellante.
Le superiori considerazioni assorbono tutte quelle della sentenza gravata che hanno operato un concreto raffronto fra gli insegnamenti degli istituti magistrali “tradizionali” e quelli impartiti alla ricorrente, raffronto non necessario alla luce della normativa e delle autorevoli esegesi (Cassazione, Consiglio di Stato) sopra indicate e descritte. Infatti la Corte
8 condivide la riferita esegesi, in quanto espressione di un'interpretazione della normativa in applicazione coerente con i principi fondanti la successione della legge nel tempo e orientata costituzionalmente, in quanto priva di profili di irragionevolezza.
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi l'illegittimità del decreto prot. 7115 del 26.8.2022 con cui l'
[...]
ha decretato l'esclusione della appellante dalle graduatorie Controparte_1 di istituto: dichiarato il diritto della stessa al reinserimento nelle graduatorie per le supplenze per la provincia di e nelle relative graduatorie di istituto;
ordinato al CP_1 CP_1 appellato di reintegrarla nelle graduatorie di istituto delle supplenze di cui all'O.M. 60/2020 per le classi di concorso AAAA e EEEE, nonché nelle corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di . CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Valentina Piraino che se ne è dichiarata anticipataria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 16.10.2024 da avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 319/2024 pubblicata il Parte_1
22.4.2024 nei confronti del , dell' e dell' Controparte_1 Controparte_6 [...]
, così provvede: Controparte_7
- in totale accoglimento dell'appello ed in totale modifica della sentenza appellata, dichiara l'illegittimità del decreto prot. 7115 del 26.8.2022 con cui l'
[...] di ha decretato l'esclusione della appellante dalle Controparte_1 CP_1 graduatorie di istituto: dichiara il diritto della stessa al reinserimento nelle graduatorie per le supplenze per la provincia di e nelle relative graduatorie di istituto;
CP_1 ordina al appellato di reintegrarla nelle graduatorie di istituto delle CP_1 supplenze di cui all'O.M. 60/2020 per le classi di concorso AAAA e EEEE, nonché nelle corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di
; CP_1
- condanna gli appellati in solido a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio grado, liquidate quanto al primo grado in euro 5.000,00 e quanto al presente grado in
9 euro 5.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Valentina Piraino, antistataria.
Così deciso in Roma, il 15.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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