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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 381/2025 R.G.
TRA
con Avv. Armando Arcidiacono Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Marcello CP_1
Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c. del 28.1.2025 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito limitatamente al periodo dalla domanda amministrativa e sino al
1.1.2024 e non anche per il periodo successivo sul presupposto che la nuova occupazione lavorativa non determinasse una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro confacenti alla sua attitudine personale.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che
1 le mansioni attualmente svolte erano sovrapponibili a quelle precedenti per le quali era stato ritenuto sussistente il requisito sanitario.
Concludeva chiedendo la declaratoria della sussistenza del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo la declaratoria di inammissibilità del CP_1 ricorso ovvero il rigetto per infondatezza.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Giova premettere, quanto al merito, che l'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.
222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo.
Orbene, nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto per l'assegno ordinario di invalidità risulta soddisfatto, secondo la consulenza svolta nella fase ATP, soltanto per l'arco temporale compreso tra la domanda amministrativa e l'1.1.2024.
Per il periodo successivo a tale data (1.1.2024) secondo il CTU “non esistevano più le condizioni per ottenere quanto richiesto, poiché non esistevano più le condizioni di gravosità, nell'espletamento del nuovo lavoro, che, ribadisco, è un lavoro prettamente localizzato (statico) nella sede lavorativa”.
Il consulente ha preso posizione sulle argomentazioni critiche della parte ricorrente alla bozza di relazione – le medesime riproposte in questa sede e che fanno leva sulla ritenuta identità/sovrapponibilità tra le mansioni svolte nel periodo precedente e in quello successivo alla data dell'1.1.2024 – evidenziando la minore gravosità delle mansioni di nuova occupazione
(impiegato in laboratorio di microbiologia) rispetto a quelle precedentemente disimpegnate (tecnico elettronico di anche impegnato in accessi alle CP_2 torri di comunicazione con movimentazione di pesi).
La relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici, sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
2 Le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ stante il parziale riconoscimento del requisito sanitario e per la parte residua sono poste a carico di parte ricorrente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente è persona con infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza dal
24/11/2023 e fino all'1/1/24; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in complessive € 1.125,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 1 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 381/2025 R.G.
TRA
con Avv. Armando Arcidiacono Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Marcello CP_1
Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c. del 28.1.2025 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito limitatamente al periodo dalla domanda amministrativa e sino al
1.1.2024 e non anche per il periodo successivo sul presupposto che la nuova occupazione lavorativa non determinasse una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro confacenti alla sua attitudine personale.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che
1 le mansioni attualmente svolte erano sovrapponibili a quelle precedenti per le quali era stato ritenuto sussistente il requisito sanitario.
Concludeva chiedendo la declaratoria della sussistenza del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo la declaratoria di inammissibilità del CP_1 ricorso ovvero il rigetto per infondatezza.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Giova premettere, quanto al merito, che l'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.
222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo.
Orbene, nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto per l'assegno ordinario di invalidità risulta soddisfatto, secondo la consulenza svolta nella fase ATP, soltanto per l'arco temporale compreso tra la domanda amministrativa e l'1.1.2024.
Per il periodo successivo a tale data (1.1.2024) secondo il CTU “non esistevano più le condizioni per ottenere quanto richiesto, poiché non esistevano più le condizioni di gravosità, nell'espletamento del nuovo lavoro, che, ribadisco, è un lavoro prettamente localizzato (statico) nella sede lavorativa”.
Il consulente ha preso posizione sulle argomentazioni critiche della parte ricorrente alla bozza di relazione – le medesime riproposte in questa sede e che fanno leva sulla ritenuta identità/sovrapponibilità tra le mansioni svolte nel periodo precedente e in quello successivo alla data dell'1.1.2024 – evidenziando la minore gravosità delle mansioni di nuova occupazione
(impiegato in laboratorio di microbiologia) rispetto a quelle precedentemente disimpegnate (tecnico elettronico di anche impegnato in accessi alle CP_2 torri di comunicazione con movimentazione di pesi).
La relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici, sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
2 Le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ stante il parziale riconoscimento del requisito sanitario e per la parte residua sono poste a carico di parte ricorrente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente è persona con infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali con decorrenza dal
24/11/2023 e fino all'1/1/24; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in complessive € 1.125,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 1 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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