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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/06/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1069/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
col patrocinio dell'avv. PAOLA NICOLETTA CASU e Parte_1 col patrocinio dell'avv. SONIA MELONI Controparte_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “Chiedono che ai sensi dell'art. 473 bis 51
c.p.c., il Giudice relatore emetta la sentenza di omologa alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto 2) Il figlio , affetto da disabilità, Persona_1 resterà a vivere con la madre e il padre si obbliga a concorrere al suo mantenimento con il pagamento dell'assegno di euro 250,00, che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, mentre le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i coniugi secondo il protocollo così come previste dalle Linee Guida del CNF. 3) Il padre potrà vedere il figlio prendendo accordi direttamente con lui, considerata la maggiore età. 4) La casa coniugale, già di proprietà esclusiva della sig.ra sita Pt_1 in 07100 Sassari S.V. Lu Saltu Di La Monza n. 6, la corte circostante e il tratto di terreno destinato a cortile pertinenziale distinti nel N.C.E.U. al Foglio 62 – Mappale 516 – località Bancali – p.t. – Cat.
A/3 – cl. 2' – vani 5,5- rendita € 426,08 (il fabbricato con annessa la corte) e foglio 62, mappali, 282
– di Ha 0.18.20 - R.D.E.4,70 - R.A.E.3,29; 289 – di Ha 0.01.35 - R.D.E.0,35 - R.A.E.0,24; 295 - di
Ha 0.01.69 – di R.D. E.0,22 - R.A.E.0,13 (il terreno adibito a cortile pertinenziale) viene assegnata a quest'ultima che ci vivrà con il figlio . 5) Il sig. continuerà a pagare l'intera Persona_1 CP_1 rata del mutuo, pari ad € 542,00 circa, fino alla completa estinzione del medesimo, prevista per il
31.12.2030. 6) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 26 marzo 2025 ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., CP_1
e esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
[...] Parte_1
Sassari il 25 giugno 1977, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno
1977, Atto n. 385, Parte II, Serie A), adottando il regime patrimoniale di comunione dei beni.
Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli, il 3.10.1977 e il Per_2 Persona_1
13.9.1984, quest'ultimo affetto da disabilità, per questo economicamente non autosufficiente.
Assumevano che negli ultimi anni era venuta meno l'affectio coniugalis, sì da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, ragion per cui domandavano dichiararsi la separazione coniugale.
All'udienza cartolare del 3 giugno 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il collegio, preso atto della conferma della comune volontà di non volersi riconciliare provvede in conformità agli accordi trascritti in epigrafe.
In particolare, si dà atto della congiunta decisione di assegnare la casa familiare sita in Sassari, S.V.
Lu Saltu Di La Monza n. 6, alla sig.ra che continuerà a risiedervi unitamente al figlio Pt_1 [...]
. Le condizioni concordate in riferimento agli aspetti economici risultano adeguate e Persona_1 proporzionate rispetto alla situazione patrimoniale delle parti.
La domanda può pertanto essere accolta, essendo indiscussa la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso, riportate in epigrafe;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 385, Parte II,
Serie A, Anno 1977);
3. compensa interamente le spese.
Sassari 11 giugno 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
col patrocinio dell'avv. PAOLA NICOLETTA CASU e Parte_1 col patrocinio dell'avv. SONIA MELONI Controparte_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “Chiedono che ai sensi dell'art. 473 bis 51
c.p.c., il Giudice relatore emetta la sentenza di omologa alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto 2) Il figlio , affetto da disabilità, Persona_1 resterà a vivere con la madre e il padre si obbliga a concorrere al suo mantenimento con il pagamento dell'assegno di euro 250,00, che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, mentre le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i coniugi secondo il protocollo così come previste dalle Linee Guida del CNF. 3) Il padre potrà vedere il figlio prendendo accordi direttamente con lui, considerata la maggiore età. 4) La casa coniugale, già di proprietà esclusiva della sig.ra sita Pt_1 in 07100 Sassari S.V. Lu Saltu Di La Monza n. 6, la corte circostante e il tratto di terreno destinato a cortile pertinenziale distinti nel N.C.E.U. al Foglio 62 – Mappale 516 – località Bancali – p.t. – Cat.
A/3 – cl. 2' – vani 5,5- rendita € 426,08 (il fabbricato con annessa la corte) e foglio 62, mappali, 282
– di Ha 0.18.20 - R.D.E.4,70 - R.A.E.3,29; 289 – di Ha 0.01.35 - R.D.E.0,35 - R.A.E.0,24; 295 - di
Ha 0.01.69 – di R.D. E.0,22 - R.A.E.0,13 (il terreno adibito a cortile pertinenziale) viene assegnata a quest'ultima che ci vivrà con il figlio . 5) Il sig. continuerà a pagare l'intera Persona_1 CP_1 rata del mutuo, pari ad € 542,00 circa, fino alla completa estinzione del medesimo, prevista per il
31.12.2030. 6) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 26 marzo 2025 ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., CP_1
e esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in
[...] Parte_1
Sassari il 25 giugno 1977, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno
1977, Atto n. 385, Parte II, Serie A), adottando il regime patrimoniale di comunione dei beni.
Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli, il 3.10.1977 e il Per_2 Persona_1
13.9.1984, quest'ultimo affetto da disabilità, per questo economicamente non autosufficiente.
Assumevano che negli ultimi anni era venuta meno l'affectio coniugalis, sì da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, ragion per cui domandavano dichiararsi la separazione coniugale.
All'udienza cartolare del 3 giugno 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il collegio, preso atto della conferma della comune volontà di non volersi riconciliare provvede in conformità agli accordi trascritti in epigrafe.
In particolare, si dà atto della congiunta decisione di assegnare la casa familiare sita in Sassari, S.V.
Lu Saltu Di La Monza n. 6, alla sig.ra che continuerà a risiedervi unitamente al figlio Pt_1 [...]
. Le condizioni concordate in riferimento agli aspetti economici risultano adeguate e Persona_1 proporzionate rispetto alla situazione patrimoniale delle parti.
La domanda può pertanto essere accolta, essendo indiscussa la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso, riportate in epigrafe;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 385, Parte II,
Serie A, Anno 1977);
3. compensa interamente le spese.
Sassari 11 giugno 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana