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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2573/2023 R.G., avente ad oggetto “prima regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori da matrimonio”, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcella Morgante
- ricorrente - contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del P.M. in sede (che ha vistato gli atti, senza nulla opporre) -
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.9.2023 e successivamente notificato, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale la prima regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata il [...], fuori da matrimonio, Persona_1 dalla sua unione con in particolare, deduceva: Controparte_1
• che, a seguito dell'interruzione della convivenza con il resistente, essa ricorrente si era trasferita, insieme alla figlia, a Comiso, in Via Barletta n°14, mentre lo era andato a vivere presso l'abitazione dei genitori, in Acate;
CP_1
• che, dopo la separazione, lo le aveva corrisposto mensilmente, a titolo CP_1 di concorso nel mantenimento della figlia, soltanto la somma di € 100,00
pagina 1 di 5 (qualche mese € 150,00), senza contribuire al pagamento delle spese straordinarie per la minore;
• che il resistente lavorava regolarmente ed era giovane, abile al lavoro e come tale tenuto a provvedere ad un sostentamento dignitoso della figlia minore;
• che la piccola abitava con la madre ed il padre era solito vederla con Per_1 frequenza di due o tre volte alla settimana, su intesa dei genitori. Indi, chiedeva disporsi l'affido condiviso della figlia ad entrambi i Parte_1 genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre nel modo seguente: “la minore potrà vedere e stare con il padre due volte alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 e a settimane alterne dalle ore 17 del sabato alle ore 20 della domenica. Questi orari debbono essere mantenuti anche nel periodo estivo in considerazione della tenera età della minore, salvo eventuali accordi tra i genitori i quali dovranno concordare preventivamente ulteriori giorni per l'esercizio del diritto di visita da parte del padre”; chiedeva infine che il padre contribuisse al mantenimento della figlia versando alla madre un assegno mensile pari ad €
400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia medesima.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione,
non si costituiva in giudizio, sicchè ne veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia con ordinanza del 2.4.2024.
Con provvedimento del 9.1.2024, a seguito di istanza urgente della , presentata Parte_1 il 17.11.2023 e reiterata il 4.12.2023, notificata allo in data 14.12.2023, il giudice CP_1 delegato, all'esito dell'udienza cartolare del dì 8.1.2024, autorizzava la ricorrente, con efficacia immediata, a trasferire la propria residenza anagrafica e quella della figlia minore Per_1
nel Comune di Comiso, alla via Barletta n. 14, anche senza il consenso del padre, rimasto
[...] immotivatamente inerte.
Sentita la ricorrente all'udienza del 23.2.2024, con ordinanza del 2.4.2024, il giudice delegato emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori, collocandola presso la madre, regolandone i tempi di permanenza presso il padre ed infine, fissando in € 200,00 al mese il contributo del padre al mantenimento della figlia stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore.
Con la stessa ordinanza del 2.4.2024, il giudice delegato disponeva informative presso l'INPS di Ragusa, affinchè riferisse se e quali rapporti di lavoro – e con quale retribuzione - risultassero intrattenuti da , negli anni dal 2021 sino alla data di Controparte_1 comunicazione dell'ordinanza, precisando se, nello stesso periodo, fosse stata erogata allo indennità di disoccupazione e con quale ammontare. CP_1
Ciò posto, si osserva che non sono emersi dal processo motivi ostativi alla disposizione dell'affidamento condiviso della figlia minore (2.8.2019) ad entrambi i Persona_1
pagina 2 di 5 genitori, con collocazione della stessa presso la madre, con la quale la bambina ha sinora sempre vissuto.
Quanto ai tempi di permanenza della minore presso il padre, tenuto conto dell'età della minore (cinque anni) e delle dichiarazioni di all'udienza del 23.02.2024 Parte_1
(secondo cui il padre, che vive ad Acate con la madre e la nonna, “viene a Comiso più o meno un giorno sì ed un giorno no, e preleva la figlia da casa e trascorre con lei un paio d'ore, portandola ad esempio a prendere qualcosa al bar”), lo potrà vedere ed avere con sé CP_1 la figlia il lunedì ed il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, compatibilmente con i bisogni scolastici e di vita della stessa, nonché, nelle settimane in cui la minore non trascorrerà con il padre il week end, il venerdì, sempre dalle ore 17.30 alle ore
19.30; inoltre, il padre potrà tenere con sé la figlia, esclusivamente in sua presenza e senza delegare altri, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, nonché per cinque giorni consecutivi nel periodo natalizio, comprensivi ad anni alterni del
Natale o del Capodanno, per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprensivi ad anni alterni della festività di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nonché per almeno sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo.
Si segnala la necessità che il padre sia presente a casa quando è previsto che la figlia pernotti con lui, ciò in quanto, in udienza, la ha dichiarato: “La bambina è serena Parte_1 quando sta col papà ed anzi vorrebbe anche dormire da lui;
tuttavia, è capitato che io lasciassi la bambina al padre per il pernottamento, ma poi il padre, avendo ricevuto un invito ad uscire, mi ha chiamato ed io, piangendo la bambina, che non voleva restare senza il padre dalla nonna, sono andata a prenderla o me l'ha riportata lui. Questa cosa è successa due o tre volte, tanto che alla fine ho detto allo che era meglio che non promettesse alla bambina di CP_1 farla pernottare da lui, perché poi la bambina ci restava male, dovendo andare via”; più avanti, la ha dichiarato: “Confermo la mia disponibilità ai pernottamenti della Parte_1 bambina presso il padre a fine settimana alterni, purchè il padre assicuri la sua presenza per la notte, posto che senza di lui la bambina non vuole restare a dormire a casa della nonna, nel senso che vuole dormire col papà”.
La regolamentazione, come sopra stabilita, tiene conto del fatto che sinora la minore ha raramente pernottato dal padre e non vi è rimasta per periodi continuativi, ma è chiaro che, nel rispetto del precipuo interesse della bambina, sono salvi eventuali diversi accordi delle parti, anche ampliativi dei suddetti tempi di permanenza.
Quanto, infine, al contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, risulta Per_1 che la ha di recente acquistato, insieme all'attuale compagno, la casa di abitazione Parte_1
(attraverso un finanziamento) ed ha dichiarato di non lavorare, allo stato, ma di avere prima lavorato quale salumiera, con una retribuzione mensile di € 800,00, mentre, a suo dire, lo ha lavorato in costanza di convivenza (in una segheria, percependo € CP_1
800,00/1.000,00 al mese) e, sempre secondo la ricorrente, attualmente lavora (“adesso mi hanno detto che lavora in campagna o in un magazzino, non so se è ingaggiato e quanto guadagna”). pagina 3 di 5 Dalle informative assunte presso l'INPS di Ragusa è emerso che lo CP_1
- ha lavorato per 36 settimane nel 2019 alle dipendenze di S.r.l. Flexo Fibra, percependo una retribuzione complessiva di € 5.994,00;
- ha lavorato per 11 settimane nel 2020 alle dipendenze di S.r.l. Flexo Fibra, percependo una retribuzione complessiva di € 2.132,00;
- ha lavorato quale operaio agricolo a tempo determinato per 26 giornate nel 2020, percependo una retribuzione complessiva di € 1.649,96;
- ha lavorato quale operaio agricolo a tempo determinato per 74 giornate nel 2021, percependo una retribuzione complessiva di € 4.467,38;
- ha lavorato quale operaio agricolo a tempo determinato per 19 giornate nel 2022, percependo una retribuzione complessiva di € 1.009,85;
- ha lavorato quale operaio agricolo a tempo determinato per 3 giornate nel 2023, percependo una retribuzione complessiva di € 205,98;
- ha lavorato per 10 settimane nel 2023 alle dipendenze di Controparte_2
, percependo una retribuzione complessiva di € 3.033,00;
[...]
- ha lavorato per 4 settimane nel 2023 alle dipendenze di S.r.l. Iblea Frigo C O Reitano
Angelo, percependo una retribuzione complessiva di € 903,00. L'estratto conto previdenziale trasmesso dall'INPS di Ragusa è aggiornato al 30.5.2024 e da esso l'ultimo rapporto di lavoro risulta cessato in data 10.10.2023; non risulta inoltre la percezione, da parte del resistente, di ulteriori emolumenti, quali indennità di disoccupazione. Peraltro, il curriculum lavorativo dello dimostra che lo stesso è dotato di CP_1 capacità lavorativa spendibile nel comparto agricolo e in altri settori, che sinora gli hanno conferito un reddito mensile di circa 800/1.000,00 Euro. Si ritiene, pertanto, di confermare la misura (€ 200,00 mensili) del contributo di al mantenimento della figlia , cui va aggiunta la partecipazione Controparte_1 Per_1 alle spese straordinarie per la figlia stessa in ragione del 50%. Data la natura della controversia e stante la contumacia della resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2573/2023 R.G., nella contumacia di , Controparte_1
la minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, Pt_2 Persona_1 collocandola presso la madre e regolamentando i tempi di permanenza Parte_1 presso il padre , siccome indicato in parte motiva. Controparte_1
DISPONE che contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1
versando a entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € Per_1 Parte_1
200,00, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dalla data del ricorso introduttivo (4.9.2023), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della minore. DICHIARA irripetibili le spese processuali. Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 12.2.2025
pagina 4 di 5 IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Sandra Levanti
ILPRESIDENTE
Dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5