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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. M.Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso a seguito di udienza svolta con le modalità di cui all'art 127 ter cpc ,la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 24608 del 2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad OGGETTO: ripetizione indebito, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rap.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14 novembre del 2024 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Napoli affinché fossero accolte le conclusioni di seguito riportate nei confronti dell' : CP_1
“Accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di € 714,56, reclamata in restituzione dall' per CP_1 le causali esposte in narrativa;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori. Nella malaugurata e non creduta ipotesi di soccombenza nel giudizio, parte ricorrente chiede di essere esonerata dalla condanna al pagamento delle spese di lite, giusta allegata dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., che forma parte integrante del presente ricorso e viene notificato unitamente allo stesso”. In punto di fatto evidenziava che, in data 18 maggio 2024, l' comunicava al ricorrente “con CP_1 precedente lettera del 08/09/2023, le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 01/06/2021 al
30/09/2021, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 714,56 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”. In diritto deduceva l'irripetibilità degli importi per incolpevole affidamento del ricorrente. Si costituiva l' resistente contestando il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, a seguito del deposito delle note ex art. 127 ter
c.p.c, la causa è stata decisa.
Ritiene il Tribunale che la decisione della controversia presuppone la individuazione della disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso a carenza del cd. requisito reddituale, tenuto conto che la pretesa CP_ restitutoria dell' consegue al fatto che il ricorrente, già titolare di prestazione assistenziale, pensione inabili civili, ha conseguito redditi superiori al limite reddituale per fruire della maggiorazione.
Per quanto concerne la richiesta di ripetizione dei ratei dell'assegno sociale relativi al periodo indicato deve evidenziarsi quanto segue.
Innanzitutto, va premesso che, con la presente pronuncia, la scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente – per il quale si richiama Cass. 9 novembre
2018 n. 28871; Cass. 15 ottobre 2019 n. 26036; Cass. 30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820, condividendone le argomentazioni e superando il proprio precedente orientamento di segno parzialmente differente espresso in precedenti decisioni su analoghe questioni. Alla stregua delle motivazione delle predette decisioni della Suprema Corte, che vengono qui richiamate per completezza anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c., va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri
e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
«alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può, altresì, ritenersi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte
Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ciò premesso, va osservato che si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass.1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8,
L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Tanto premesso, va rilevato che nel caso in esame l' afferma che il ricorrente è stato ricoverato CP_1 presso un istituto a totale carico di enti pubblici per 29 giorni.
Tale ricovero non risulta contestato dalla parte ricorrente la quale non lo aveva comunicato.
Tale informazione, infatti, è pervenuta dal Ministero della Salute come si legge nel TE 08. L'assegno sociale viene ridotto al 50% per i periodi di ricovero presso istituti a totale carico di enti pubblici (Decreto Ministero Lavoro e Ministero Finanze 13 gennaio 2003 art.1). Il ricovero dell'assistito in una casa di cura a spese dell'erario faceva sorgere l'obbligo parziale, per tutto il tempo della stessa degenza, di corresponsione dell'assegno sociale. Pertanto, una volta accertata la contemporanea erogazione del servizio di ricovero gratuito in casa di cura e dei ratei nell'arco dello stesso periodo di tempo deve escludersi che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione degli stessi, al contrario, incombeva un dovere di collaborazione in capo al ricorrente di comunicazione all'ente del ricovero presso strutture a carico statale non potendo, di certo, tale circostanza, essere conosciuta dall' . CP_1
La domanda va, pertanto, rigettata ricorrendo, nella specie, l'art. 2033 c.c e senza che la parte possa invocare la cd. buonafede. Nulla sulle spese di lite in applicazione dell'art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Napoli 26 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Maria Rosaria Lombardi
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 24608 del 2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad OGGETTO: ripetizione indebito, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rap.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14 novembre del 2024 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Napoli affinché fossero accolte le conclusioni di seguito riportate nei confronti dell' : CP_1
“Accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di € 714,56, reclamata in restituzione dall' per CP_1 le causali esposte in narrativa;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori. Nella malaugurata e non creduta ipotesi di soccombenza nel giudizio, parte ricorrente chiede di essere esonerata dalla condanna al pagamento delle spese di lite, giusta allegata dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., che forma parte integrante del presente ricorso e viene notificato unitamente allo stesso”. In punto di fatto evidenziava che, in data 18 maggio 2024, l' comunicava al ricorrente “con CP_1 precedente lettera del 08/09/2023, le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 01/06/2021 al
30/09/2021, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 714,56 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”. In diritto deduceva l'irripetibilità degli importi per incolpevole affidamento del ricorrente. Si costituiva l' resistente contestando il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, a seguito del deposito delle note ex art. 127 ter
c.p.c, la causa è stata decisa.
Ritiene il Tribunale che la decisione della controversia presuppone la individuazione della disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso a carenza del cd. requisito reddituale, tenuto conto che la pretesa CP_ restitutoria dell' consegue al fatto che il ricorrente, già titolare di prestazione assistenziale, pensione inabili civili, ha conseguito redditi superiori al limite reddituale per fruire della maggiorazione.
Per quanto concerne la richiesta di ripetizione dei ratei dell'assegno sociale relativi al periodo indicato deve evidenziarsi quanto segue.
Innanzitutto, va premesso che, con la presente pronuncia, la scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente – per il quale si richiama Cass. 9 novembre
2018 n. 28871; Cass. 15 ottobre 2019 n. 26036; Cass. 30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820, condividendone le argomentazioni e superando il proprio precedente orientamento di segno parzialmente differente espresso in precedenti decisioni su analoghe questioni. Alla stregua delle motivazione delle predette decisioni della Suprema Corte, che vengono qui richiamate per completezza anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c., va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri
e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
«alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può, altresì, ritenersi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte
Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ciò premesso, va osservato che si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass.1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Te. sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8,
L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. Tanto premesso, va rilevato che nel caso in esame l' afferma che il ricorrente è stato ricoverato CP_1 presso un istituto a totale carico di enti pubblici per 29 giorni.
Tale ricovero non risulta contestato dalla parte ricorrente la quale non lo aveva comunicato.
Tale informazione, infatti, è pervenuta dal Ministero della Salute come si legge nel TE 08. L'assegno sociale viene ridotto al 50% per i periodi di ricovero presso istituti a totale carico di enti pubblici (Decreto Ministero Lavoro e Ministero Finanze 13 gennaio 2003 art.1). Il ricovero dell'assistito in una casa di cura a spese dell'erario faceva sorgere l'obbligo parziale, per tutto il tempo della stessa degenza, di corresponsione dell'assegno sociale. Pertanto, una volta accertata la contemporanea erogazione del servizio di ricovero gratuito in casa di cura e dei ratei nell'arco dello stesso periodo di tempo deve escludersi che potesse ingenerarsi nell'assistito l'affidamento sulla liceità dell'erogazione degli stessi, al contrario, incombeva un dovere di collaborazione in capo al ricorrente di comunicazione all'ente del ricovero presso strutture a carico statale non potendo, di certo, tale circostanza, essere conosciuta dall' . CP_1
La domanda va, pertanto, rigettata ricorrendo, nella specie, l'art. 2033 c.c e senza che la parte possa invocare la cd. buonafede. Nulla sulle spese di lite in applicazione dell'art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite.
Napoli 26 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Maria Rosaria Lombardi