Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.1005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
TT. Rossella Atzeni - Presidente
TT. Marcello Castiglione - Consigliere
TT. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Bocca , Parte_1
presso il cui studio sito in Genova Via ASArotti 15/6 bis è
elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall Avv. Annamaria Calcagno Controparte_1
e dall'Avv. Chiara Rogione, presso il cui studio sito in Genova Via
Macaggi 23 è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia All'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in parziale riforma
della sentenza n. 2210/2024 emeSA in composizione collegale all'esito del procedimento Rgn. 5007/2022 dal Tribunale di Genova,
1
comunicata in data 29/7/2024 e notificata il 11/10/2024, previa ammissione delle istanze istruttorie delle istanze istruttorie formulate e non ammesse, ed in particolare, previa delega alla
Guardia di Finanza e/o ordine di esibizione, ex art 210 cpc, alla e alle di incrementare la Controparte_2 CP_3
documentazione fornita, e/o attraverso l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 cpc, diretto al ricorrente, volto a produrre,
non soltanto gli estratti di conto dei due conti corrente n. 1412868
e n. 1413820 ma, altresì, di quelli ulteriori di cui il signor risultava essere cointestatario, così come pure CP_1
dell'estratto relativo all'investimento presso CP_3
- rideterminare, aumentandolo ad euro 2.000,00 mensili o, comunque,
al diverso importo, maggiore o minore, che risultera' congruo a
giustizia, il contributo di mantenimento posto a carico del IG.
a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
Controparte_1
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario
per spese generali, CPA ed IVA, del secondo grado di giudizio”. “
“che l'Ill.ma Corte di Appello Voglia rigettare l'appello incidentale proposto dal signor CP_1
Con vittoria di spese. “
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, e previe le declaratorie meglio ritenute:
- respingere l'appello principale proposto dalla IG.ra Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa;
[...]
- in via di appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna al pagamento di Controparte_4
2 un contributo economico per il mantenimento della moglie determinato in euro 900 mensili;
- disporre che nulla debba a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento della sig.ra o in via di estremo subordine Pt_1
ridetermini il contributo economico in una cifra mensile non superiore ad euro 500,00 (cinquecento/00);
- con vittoria delle spese e compensi professionali, rimborso forfettario 15 %, C.P.A., I.V.A.
Si producono atti e documenti del procedimento di primo grado e di cui all'elenco in calce:
L'esponente richiede, ove occorra, l'ammissione delle istanze formulate in primo grado con le memorie 183 nn. 2 e 3 e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni che per comodità si ritrascrivono:
Memoria 183 cpc n 2
L'esponente chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio della convenuta e per testi:
1) Vero che la IG.ra a far data dal 30 Marzo Parte_1
dall'anno 2005 sino all'Aprile 2019 ha lavorato per l' CP_5
, di cui era socia, occupandosi delle vendite e delle attività
[...]
connesse, tutte le mattine e nei pomeriggi alternandosi con gli altri soci;
Si indicano a testi i signori: Lo Testimone_1 Testimone_2
CA Tes_3 Tes_4 Testimone_5 Tes_6
.
[...]
2) Vero che in costanza di convivenza la IG.ra Parte_1
percepiva dall' mediamente una somma pari ad Controparte_5
almeno euro 2.000,00 (duemila/00) mensili;
Solo interrogatorio formale
3 3) Vero che sia in costanza di convivenza che di matrimonio la IG.ra con quanto percepiva dall' l' Parte_1 Controparte_5
di cui al capo precedente affrontava le sue spese personali in toto oltre a contribuire per menage domestico come l'acquisto di generi alimentari e prodotti per la casa.
Solo interrogatorio formale
4) Vero che nel mese di dicembre 2022 la IG.ra nei Parte_1
giorni 22,23,24,28,29,30,31 ha lavorato in qualità di commeSA
addetta alle vendite presso il negozio Il Pastifico Artigianale Musso
in Genova Piazza E. Tazzoli 9R e 9AR;
Si indicano a testi: Testimone_7
5) Vero che i IG.ri e si avvalevano Parte_1 Controparte_1
una volta alla settimana per due ore ia una persona addetta allo stiraggio la cui spesa veniva affrontata al 50% dagli stesso;
Solo interrogatorio formale;
6) Vero che l'unico viaggio effettuato dai coniugi è stato il viaggio di nozze a Bora-Bora regalo degli invitati al matrimonio come da lista nozze (doc. 30) da rammostrare al teste;
Si indicano a teste: Testimone_8 Testimone_9 [...]
, Tes_10 Testimone_11 E_ Testimone_13
.
[...]
7) Vero che i coniugi erano soliti trascorrere sia le sere libere in settimana e nel week end a casa e solo una o due volte al mese si recavano in Pizzeria;
Solo interrogatorio formale;
8) Vero che il corrispettivo per l'acquisto dell'autovettura Porsche
911 targata DN384SY di proprietà del IG. è stato Controparte_1
fornito nell'anno 2008 dal padre IG. E_
, E_ Testimone_13
4 9) Vero il IG. utilizza la Porsche targata DN384SY Controparte_1
per i soli mesi estivi, tanto è che ogni anno il IG. CP_1
sospende l'assicurazione come si evince dalla produzione n. 24 da rammostrare al teste;
Si indicano a testi: e E_ Testimone_13
Si produce F24 pagamento bollo auto porsche 2021 e 2022 per euro 456
(doc. 31).
Si chiede ordine di esibizione ex art 210 cpc alla IG.ra
[...]
di tutti i conti correnti bancari e/o postali, ovvero i Parte_1
conti di deposito, deposito titoli, nonché le polizze di cui la convenuta e' attualmente, ovvero e' stata lei steSA, titolare e/o contitolare, ovvero sui quali ha attualmente ovvero ha avuto facolta'
di operare ancorchè intestati ad altri soggetti (siano essi persone giuridiche o fisiche) nel periodo compreso dalla data del matrimonio ad oggi.
Sì insta affinché la Guardia di Finanza territorialmente competente proceda ad un'approfondita indagine a decorrere dal 2005 al 2022 sui depositi finanziari, conti correnti, fondi di investimento, titoli di credito, deposito titoli, certificati di deposito cassette di sicurezza a qualunque titolo posseduti e/o riconducibili alla signora e vengano disposte indagini sui redditi Parte_1
effettivi e sui conti corrente della IG.ra e della Pt_1 [...]
come instata in memoria Parte_2
integrativa del 8 dicembre 2022.
Memoria 183 n 3 .
L'esponente chiede l'ammissione dei seguenti capitoli in prova diretta per interrogatorio formale e testi, relativi a fatti che la steSA ha conosciuto dopo il deposito della seconda memoria:
5 10) Vero che in data 8.6.23 il IG. scattava n. 4 Testimone_14
foto che si rammostrano in cui è ripresa la IG.ra Parte_1
nell'espletamento delle mansioni di commeSA presso il Banco di ortofrutta della sito in Genova Via Corradi. “ Parte_2
Si indica a teste il IG. Testimone_14
11) Vero che nelle giornate del 14 e 15 Giugno 2023 la IG.ra ha lavorato in qualità di commeSA addetta alle Parte_1
vendite presso il banco di ortofrutta appartenente alla società
[...]
sito in Genova Via Corradi 4”. Si indica a teste: CP_5
Testimone_7
Si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova per interrogatorio della convenuta e per testi, nel caso di ammissione del capitolo n. 21 della convenuta 12) Vero che nell'Aprile 2021 la moglie chiedeva di accompagnarla all'Ospedale Evangelico per il ritiro del piano terapeutico della TT.SA . Si indicano a Per_1
testi i IGg.ri e Testimone_13 E_
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli dedotti dalla convenuta nn. da 11 a 19 e da 20 a 25 l'esponente chiede di sentire in controprova i testi IG.ri e Testimone_13 [...]
. Tes_12
Nella denegata ipotesi in cui venisse accolta l'istanza di controparte di indagine tributaria volta a ricostruire l'effettivo reddito dell'impresa individuale la steSA Controparte_4
si dovrà estendere anche alla IG.ra e agli utili proventi che Pt_1
riceveva dall' ove risulta oggi lavorare. Controparte_5
In ogni caso si chiede ex art. 210 cpc di ordinare alla IG.ra e alla l'esibizione del Parte_1 Controparte_5
contratto di lavoro o della documentazione costituente il titolo in
6 forza del quale la IG.ra presta la propria attività Parte_1
lavorativa presso detta Società. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 09/06/2022 Controparte_4
chiedeva la separazione personale dalla moglie Parte_1
esponendo che:
- dopo una lunga convivenza iniziata nel 2013, i coniugi contraevano matrimonio a Genova in data 06/06/2019 , scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale non erano figli;
- la coppia stabiliva la propria residenza nell'immobile di proprietà
esclusiva del;
CP_1
- era titolare di una ditta individuale esercente attività CP_1
di commercio di pollame, uova e prodotti affini mentre la moglie,
che in precedenza svolgeva attività lavorativa come socia della
Ortofrutta De EO SE e C. snc, era entrata a far parte dell'impresa familiare costituita con il marito in data 27/11/2019;
- la vita matrimoniale si era successivamente incrinata a causa di gravi comportamenti della , affetta da disturbi di depressione Pt_1
reattiva e da endometriosi, malattia che aveva reso difficile il concepimento di un figlio ed anche i tentativi effettuati tramite fecondazione assistita non avevano avuto esito positivo;
- a seguito di ciò la iniziava a tenere comportamenti sempre Pt_1
più ostili nei confronti del marito, fino ad arrivare ad essere aggressiva e al contempo continuava ad assumere farmaci antidepressivi;
- tale situazione creava un clima di tensione nella coppia al punto che in data 9 marzo 2022 la si allontanava dalla casa coniugale Pt_1
e non si presentava al lavoro presso l'impresa familiare, salvo poi
7 dopo pochi giorni far ritorno nella casa coniugale ove i coniugi ormai convivevano come due estranei senza alcuna possibilità di comunicazione o intesa fra di loro, determinandosi così
un'impossibilità di prosecuzione della convivenza.
domandava la separazione, l'assegnazione della casa CP_1
coniugale di sua proprietà e che venisse esonerato dal contributo per il mantenimento della moglie in quanto la steSA era economicamente indipendente.
2.Si costituiva attribuendo la crisi coniugale al Parte_1
comportamento del marito e domandando che venisse stabilito un assegno di mantenimento per sé pari ad Euro 2.000,00 mensili, stante la sensibile disparità reddituale e patrimoniale dei coniugi.
3. Nel corso dell'istruttoria erano disposte indagini della Guardia
di Finanza.
Dopo una prima sentenza parziale che dichiarava la separazione fra i due coniugi (n.649/2023) il Tribunale di Genova con sentenza n.
2210 del 29 luglio 2024 :
-stabiliva a favore di ed a carico di Parte_1 CP_1
un assegno mensile di separazione di 900,00 Euro al mese
[...]
aggiornabile annualmente in base agli indici ISTAT;
-compensava fra le parti le spese di lite.
Il Tribunale rilevava che il reddito annuo del di € CP_1
13.279,661 netti, corrispondenti a circa € 1.106,63 mensili,
derivante dalla sua attività appariva poco verosimile alla luce del patrimonio immobiliare e finanziario accantonato.
Il IG. era: CP_1
- proprietario esclusivo della casa ex coniugale con annesso magazzino gravati da ipoteca rilasciata a fronte di contratto di mutuo per la somma di € 90.000 con scadenza 01/02/2028 con rata
8 mensile di € 638,00, somma poco compatibile con gli asseriti limitati guadagni.
-comproprietario di n. 6 terreni in Cassinelle (AL) di cui al Foglio
13, particelle n. 405, 564 e 565 e al Foglio 24 particelle n. 50,
51 e 53;
-proprietario di un'autovettura del tipo Porsche 911 Carrera targato
DN384SY, di un furgone Mercedes Benz targato AT231VY e di uno scooter
Suzuki Burman 400 targato CB59978.
Disponeva sui vari conti correnti e deposito titoli di una liquidità
di circa 100.000,00 Euro.
Egualmente inverosimili erano i redditi di che Parte_1
dichiarava redditi dell'ordine di 660,38 Euro l'anno tenendo conto che pagave un canone di locazione della propria abitazione pari ad
€ 450,00 mensili oltre oneri accessori e che era proprietaria di un'autovettura del tipo Smart Fortwo Coupe .
La convenuta risultava essere ancora socia dal 31/03/2005 della “
[...]
, esercente l'attività di commercio al Parte_2
dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, presso cui poteva tornare a lavorare .
Tuttavia tenuto conto che la vita insieme era durata 9 anni (6 di convivenza e 3 di matrimonio), che la aveva 42 anni e che era Pt_1
pacifico che la famiglia mantenesse il suo tenore di vita principalmente grazie all'impresa del e che quando la CP_1
lavorava nell'impresa riceveva 1600 Euro al mese, il Tribunale Pt_1
(riducendo rispetto ai 1200 Euro concessi in sede presidenziale)
determinava l'assegno mensile di separazione a favore della romeo in Euro 900,00 da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT
.
4. proponeva appello contro la sentenza. Parte_1
9 Come primo motivo di appello la lamentava che la Guardia di Pt_1
Finanza aveva svolto indagini incomplete e che il Tribunale aveva commesso degli errori nel calcolo delle dichiarazioni dei redditi.
La contestava che il marito potesse contare su un reddito annuo Pt_1
solo pari ad euro 13.279,66 corrispondenti ad auro 1.106,63 mensili,
oltre ad immobili e disponibilità di denaro a titolo di risparmio accantonato per euro 100.000.
La evidenziava che il era titolare di un conto Pt_1 CP_1
personale con un saldo di euro 17988,19 euro;
c/c aziendale con un saldo di euro 63.115,03; di un conto deposito titoli presso
[...]
con saldo di euro 12.443,11 ed altri c/c dove non si CP_3
rinveniva alcun dato contabile.
L'importo di euro 900,00 mensili stabilito dal Giudice nella sentenza impugnata a suo avviso non sarebbe stato idoneo a riequilibrare le posizioni economiche fra i coniugi, non tenendo conto della situazione patrimoniale ( e dell'effettivo patrimonio mobiliare di cui lo stesso disponeva. CP_1
La viveva in costanza di matrimonio in un immobile di 142 mq, Pt_1
percepiva 1.600,00 euro mensili e godeva di un tenore di vita che comprendeva l'esistenza di una colf;
parrucchiere, estetista e la possibilità di sottoporsi a visite specialistiche private (sia per l'endometriosi che per fronteggiare i sintomi psicologici ad eSA
correlati).
In assenza di attività lavorativa stabile e dovendo far fronte al pagamento di un canone di locazione, la somma di euro 900,00 euro mensili appare esigua rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Secondo motivo di appello.
10 Il Tribunale aveva errato a dubitare dei redditi dichiarati dalla dimenticandosi che percepiva Euro 1.200,00 dal marito in Pt_1
seguito al provvedimento presidenziale, Inoltre, aveva iniziato a dover sostenere l'onere di un canone di locazione solamente da giugno
2023 e, solamente decorre dal 1/3/2024, l'esborso è stato formalizzato.
Non si comprendeva pertanto la ragione per la quale i suoi redditi sarebbero secondo il Giudice “poco verosimili” potendo ME contare su un contributo di 1.200 euro erogati dal coniuge.
Infine, chiedeva di rideterminare l'assegno di mantenimento Pt_1
ad euro 2.000,00 mensili o, comunque, al diverso importo, maggiore o minore, che risultasse congruo a giustizia, posto a carico di oltre alla rifusione delle spese di lite. Controparte_1
5.Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
ed in via incidentale contestava la ricostruzione del suo patrimonio operata dal Tribunale.
In particolare, la casa di sua esclusiva proprietà era gravata da mutuo;
- i sei terreni in Cassinelle, di cui è proprietario di quote, non sono messi a redditi e pertanto non hanno alcun valore se non costi;
- ad eccezione della Porsche, quasi ventennale a suo tempo pagata dal padre dell'esponente, gli altri mezzi di cui il era CP_1
proprietario, un furgone del 1997 e un motociclo del 2005 sono indici di reddito e tenore di vita modesti;
-la gran parte delle risorse finanziarie - circa euro 75.000 Euro
su 100.000 – erano il corrente dell'attività aziendale e non risparmio accantonato come affermato il Tribunale.
11 Essendo paSAti circa due anni dalla separazione, poteva Pt_1
adoperarsi per trovare un impiego stabile nel commercio, dove aveva prestato attività lavorativa per circa venti anni.
Si opponeva alle istanze istruttorie di parte appellante e in via di appello incidentale chiedeva che la sentenza fosse riformata prevedendo un assegno di mantenimento non superiore a 500,00 Euro
mensili e con condanna della alle spese di lite. Pt_1
In via istruttoria chiedeva l'interrogatorio formale ed escussione per testi. Infine, chiedeva di disporre l'ordine di esibizione ex art 210 cpc alla di tutti i conti correnti bancari Parte_1
e/o postali, ovvero i conti di deposito, deposito titoli, nonché le polizze di cui l'appellante era titolare o che ha avuto facoltà di operare ancorché intestati ad altri soggetti (siano essi persone giuridiche o fisiche) nel periodo compreso dalla data del matrimonio ad oggi.
Le parti formulavano le loro richieste per l'udienza del 26 marzo
2026, sostituita dalla trattazione scritta.
6.La decisione della presente causa paSA attraverso due snodi fondamentali:
-se sia possibile farsi un quadro più certo dei redditi dei due coniugi oppure se si debba confermare la valutazione di inattendibilità fatta dal Tribunale dei redditi dichiarati dalle due parti in causa;
-se in caso di confermata inattendibilità dei redditi dichiarati sia ragionevole la quantificazione del contributo mensile al mantenimento in 900,00 Euro fatta dal Tribunale.
Circa il primo punto ciascuna delle due parti in causa da una parte lamenta che il Tribunale abbia sbagliato a ritenere i suoi redditi
12 inattendibili, dall'altro sostiene che siano invece del tutto inattendibili i redditi esposti dalla parte avversa.
Ora, l'indagine svolta dalla Guardia di Finanza non ha permesso di superare il velo relativo all'effettivo reddito delle due parti,
questo perché per redigere tali relazioni non vengono fatti accertamenti ulteriori con attività investigativa sul campo rispetto a quelli risultati dalle banche dati, il cui esito è inoltre comunicato all'autorità giudiziario ma non oggetto di una analisi e rielaborazione da parte della Guardia di Finanza.
Si tratta pertanto di uno strumento che ha alcuni limiti.
I mezzi probatori richiesti dalle parti, ordini di esibizione diretti alla controparte e capitoli di prova per interrogatorio formale non risultano idonei, anche perché generici, a superare questo velo.
Lo stesso dicasi per i capitoli di prova dedotti per testimoni.
In realtà entrambe le parti partecipando o avendo partecipato ad imprese che commerciano in prodotti alimentari (pollame e ortufrutta) potrebbero avere entrate in nero non accertabili in assenza di una lunga attività investigativa che come detto non viene svolta né può essere svolta dati i suoi molteplici compiti dalla
Guardia di Finanza per rispondere alle informazioni richieste.
Quello che è certo è che il tenore di vita familiare come anche esposto dalle parti era incompatibile con i magri guadagni indicati.
La Porsche Carrera 911 del 2008, anche se regalata per il suo compleanno (il che lascia presupporre dei parenti molto abbienti)
non è certo il mezzo con cui gira una persona che guadagna 1.100,00
Euro al mese.
Anche se il valore può essere sceso nel corso degli anni (ma si tratta di un mezzo che vale ancora qualche decina di migliaia di
Euro), i costi di gestione ( carburante, assicurazione, revisioni
13 e interventi di manutenzione, bollo) sono insostenibili per chi formalmente ha un reddito di 1.100,00 Euro. Il solo bollo annuo di
456 Euro è pari al 41% del reddito del mese in cui viene pagato.
Per quanto riguarda è vero che la steSA poco dopo Parte_1
essersi sposata ha venduto nel 2020 la partecipazione nella società
ortofrutta De EO SE & C. Sas ma è anche vero che la steSA
avendo 43 anni è nel pieno delle capacità lavorative, che ha una ampia esperienza nella vendita al dettaglio, che la società vedeva partecipare una sua parente fra i soci e che quindi potrebbe, se non ha già ripreso in qualche forma, la collaborazione con la società o trovarsi altro lavoro.
Perché in fondo il coinvolgimento nell'impresa familiare del marito ha rappresentato una parentesi di soli 3 anni, una durata inidonea ad interrompere le relazioni ed i contatti con l'attività precedente.
PaSAndo al secondo punto chiave la Corte ritiene che la valutazione di 900,00 Euro al mese fatta dal Tribunale sia “il giusto mezzo” fra i 500 Euro offerti dal ed i 2000,00 Euro richiesti dalla CP_1
. Pt_1
Si deve tenere conto infatti che la ha tutte le possibilità Pt_1
di svolgere una attività lavorativa e che una integrazione di 900,00
Euro risulta più che sufficiente ad integrare i suoi guadagni ed a farle così raggiungere un livello di vita compatibile con quello del paSAto.
Per contro non si può pretendere dal di pagare alla CP_1 Pt_1
mensilmente un importo di 2000,00 Euro pari a circa il doppio di quanto guadagna ufficialmente.
Certo è lecito presumere che guadagni di più ma non è dato sapere quanto di più e 2000,00 Euro sarebbe una somma esagerata anche se lo stesso in realtà guadagnasse non 1100,00 Euro al mese ma 2000 o
14 3000 o 4000 Euro al mese, ossia anche il quadruplo di quanto risulta ufficialmente guadagnare.
Insomma la presunzione di maggior guadagno non può spingersi a ritenere che guadagni così tanto da soddisfare le eccessive richieste della ME.
Si devono pertanto respingere entrambi gli appelli.
Si compensano le spese legali del giudizio esistendo i giusti motivi per la compensazione data la reciproca soccombenza
Si deve dichiarare ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che sia l'appello principale che l'appello incidentale stato stati interamente rigettati.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in eSA menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da contro la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Genova sentenza n. 2210 del 29 luglio 2024
respinge entrambi gli appelli e conferma la sentenza appellata
Spese del giudizio di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello principale e l'appello
incidentale sono stati interamente rigettati.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in eSA menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
15
Genova lì 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore
TT. Franco Davini
Il Presidente
TT. Rossella Atzeni
16