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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
MIGLIORISI EMANUELE, RE
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice
in data 17/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 178/2022 depositato il 10/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Piazza Ancione,6 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede, 112 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29720219000430048000 TASSA AUTOMOB 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.178/2022 R.G.R. depositato il 10.03.2022, Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, assistito e difeso dalla Dott.ssa Difensore_1, giusta la delega in atti, impugna l'intimazione di pagamento n.29720219000430048000 emessa da Riscossione Sicilia SpA di
Ragusa e notificata in data 27.09.2021, per il mancato pagamento dell'importo complessivo di € 548,33 dovuto in relazione al ruolo di cui alla cartella esattoriale n.29720180004031738000, asseritamente notificata in data 09.07.2018 per il pagamento di tassa auto anno 2014.
La difesa del ricorrente, nel contestare l'atto impugnato poiché ritenuto illegittimo, eccepisce:
1.la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata quale conseguenza della inesistenza della notificazione in violazione degli artt.148 e 149 cpc e degli artt.3 co.1 e 14 legge 890/1982 (mancata compilazione della relata).
2.La nullità dell'intimazione di pagamento (atto conseguenziale) per inesistenza della notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) determinata dalla violazione dell'art.6 della legge 212/2000 dello statuto del contribuente e violazione dell'art.24 della Costituzione.
3.La nullità dell'intimazione di pagamento per decadenza e prescrizione delle somme oggetto dell'atto di riscossione qui opposto ai sensi dell'art.5 del D.L. 953/82, modificato dall'art.3 del D.L. 2/86 art.3 convertito nella legge 60/86 e dell'art.25 del dpr 602/73 (prescrizione triennale).
Conclude la difesa con la richiesta di:
-in via preliminare della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
-nel merito, accogliere il ricorso ed annullare l'intimazione di pagamento impugnata.
L'Agenzia delle Entrate – Direz. Prov.le di Ragusa - Ufficio Legale - con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate il 07.04.2022, confermava la validità dell'intimazione di pagamento e rilevava che, nessuna prescrizione può dirsi verificata poiché la cartella di pagamento di che trattasi è stata regolarmente notificata e non impugnata. Così come non si è verificata alcuna decadenza e/o prescrizione successivamente alla notifica della cartella stante le sospensioni dei termini che si sono avute con i provvedimenti emessi nel periodo dell'emergenza Covid 19.
Conclude l'AdE per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata in data 25.11.2021, non risulta costituita nel presente giudizio.
La Corte, con O.I. del 25.05.2022, rigettava la richiesta di sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento impugnato.
All'udienza del 17.07.2024 fissata per il merito, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminate la documentazione agli atti della controversia e le argomentazioni delle parti, osserva: con le eccezioni formulate il ricorrente, sostanzialmente, sostiene la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata (atto conseguenziale) per l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento
(atto presupposto) e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale. In effetti, con il provvedimento impugnato viene intimato il pagamento di tassa auto anno 2014, iscritta a ruolo e posta in riscossione con la cartella di pagamento richiamata nell'atto qui contestato, ove ne viene indicata l'avvenuta notifica in data 09.07.2018. Poiché il destinatario odierno ricorrente sostiene di non avere mai avuto notificata alcuna cartella di pagamento, l'AdE, in sede di controdeduzioni, produceva copia di ricevuta invio raccomandata, ove risulta contrassegnato il mancato recapito, la compiuta giacenza e, sul retro, la stampa del report della spedizione, nonché copia di una busta postale. Tuttavia, in tale documentazione, il numero identificativo della cartella che sarebbe stata spedita è rinvenibile solamente nella stampa del report di spedizione della raccomandata. Ma quest'ultima stampa risulta priva di qualunque vidimazione e/o di qualsivoglia apposizione che ne attesti l'autenticità e/o la riconducibilità all'agente postale che ha curato la spedizione della medesima raccomandata. Inoltre, negli altri fogli prodotti non è rinvenibile alcuna indicazione che consenta di associare la ricevuta della raccomandata con la cartella in contestazione. Per cui, la documentazione fornita dall'AdE non può ritenersi validamente dimostrativa dell'avvenuta notifica della presupposta cartella di pagamento.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n.10012, 23 febbraio - 15 aprile
2021, hanno affermato che: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere da1 contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.19, comma 3, del d.lgs. n.546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (v. ex pluribus, da ultimo, Cass.,1144/2018, in consolidamento di Cass. Sez. U, 5791/2008).
Tali pronunciamenti confermano che, anche in presenza di contestazione generica circa la mancata allegazione e/o prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, il Giudice adito può emettere declaratoria di nullità dell'intimazione per tutti quegli importi per i quali rimane indimostrata la loro notifica ai debitori.
Va altresì rilevato che, così come confermato dalle Sez. Unite della Corte di Cassazione con Sentenza
n.23397/2016, il bollo auto è soggetto al termine di prescrizione triennale giusto quanto stabilito dall'art.5, comma 51 del D.L. n.953/1982, convertito con modificazioni dalla L. n.53/1983 e modificato dall'art.3 del
D.L. n.2/1986 convertito con modificazioni nella Legge n.60/1986, che così dispone: “L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Orbene, parte ricorrente sostiene di non avere ricevuto alcun avviso di liquidazione e/o accertamento relativo al tributo intimato e, a fronte delle specifiche contestazioni mosse con il gravame, né l'Ente impositore né la
Riscossione, non hanno validamente dimostrato l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti sui cui si fonda il provvedimento di riscossione qui impugnato.
Quindi, atteso che il debito erariale è stato portato a conoscenza del ricorrente per la prima volta con la notifica dell'intimazione di che trattasi e poiché non può ritenersi validamente provata la notifica della cartella prodromica richiamata nella medesima intimazione, vertendosi su tassa auto 2014 il termine prescrizionale triennale risulta abbondantemente spirato.
Per quanto sin qui esposto, la Corte, definitivamente decidendo, non può che accogliere il ricorso del contribuente ed annullare l'avviso di intimazione impugnato. Spese, liquidate come da dispositivo, a carico della resistente Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e condanna l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 200,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa il 17.07.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Emanuele Migliorisi Avv. Giuseppe Alicata
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
MIGLIORISI EMANUELE, RE
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice
in data 17/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 178/2022 depositato il 10/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Piazza Ancione,6 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede, 112 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29720219000430048000 TASSA AUTOMOB 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.178/2022 R.G.R. depositato il 10.03.2022, Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, assistito e difeso dalla Dott.ssa Difensore_1, giusta la delega in atti, impugna l'intimazione di pagamento n.29720219000430048000 emessa da Riscossione Sicilia SpA di
Ragusa e notificata in data 27.09.2021, per il mancato pagamento dell'importo complessivo di € 548,33 dovuto in relazione al ruolo di cui alla cartella esattoriale n.29720180004031738000, asseritamente notificata in data 09.07.2018 per il pagamento di tassa auto anno 2014.
La difesa del ricorrente, nel contestare l'atto impugnato poiché ritenuto illegittimo, eccepisce:
1.la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata quale conseguenza della inesistenza della notificazione in violazione degli artt.148 e 149 cpc e degli artt.3 co.1 e 14 legge 890/1982 (mancata compilazione della relata).
2.La nullità dell'intimazione di pagamento (atto conseguenziale) per inesistenza della notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) determinata dalla violazione dell'art.6 della legge 212/2000 dello statuto del contribuente e violazione dell'art.24 della Costituzione.
3.La nullità dell'intimazione di pagamento per decadenza e prescrizione delle somme oggetto dell'atto di riscossione qui opposto ai sensi dell'art.5 del D.L. 953/82, modificato dall'art.3 del D.L. 2/86 art.3 convertito nella legge 60/86 e dell'art.25 del dpr 602/73 (prescrizione triennale).
Conclude la difesa con la richiesta di:
-in via preliminare della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
-nel merito, accogliere il ricorso ed annullare l'intimazione di pagamento impugnata.
L'Agenzia delle Entrate – Direz. Prov.le di Ragusa - Ufficio Legale - con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate il 07.04.2022, confermava la validità dell'intimazione di pagamento e rilevava che, nessuna prescrizione può dirsi verificata poiché la cartella di pagamento di che trattasi è stata regolarmente notificata e non impugnata. Così come non si è verificata alcuna decadenza e/o prescrizione successivamente alla notifica della cartella stante le sospensioni dei termini che si sono avute con i provvedimenti emessi nel periodo dell'emergenza Covid 19.
Conclude l'AdE per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, presso cui il ricorso è stato notificato a mezzo pec consegnata in data 25.11.2021, non risulta costituita nel presente giudizio.
La Corte, con O.I. del 25.05.2022, rigettava la richiesta di sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento impugnato.
All'udienza del 17.07.2024 fissata per il merito, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminate la documentazione agli atti della controversia e le argomentazioni delle parti, osserva: con le eccezioni formulate il ricorrente, sostanzialmente, sostiene la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata (atto conseguenziale) per l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento
(atto presupposto) e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale. In effetti, con il provvedimento impugnato viene intimato il pagamento di tassa auto anno 2014, iscritta a ruolo e posta in riscossione con la cartella di pagamento richiamata nell'atto qui contestato, ove ne viene indicata l'avvenuta notifica in data 09.07.2018. Poiché il destinatario odierno ricorrente sostiene di non avere mai avuto notificata alcuna cartella di pagamento, l'AdE, in sede di controdeduzioni, produceva copia di ricevuta invio raccomandata, ove risulta contrassegnato il mancato recapito, la compiuta giacenza e, sul retro, la stampa del report della spedizione, nonché copia di una busta postale. Tuttavia, in tale documentazione, il numero identificativo della cartella che sarebbe stata spedita è rinvenibile solamente nella stampa del report di spedizione della raccomandata. Ma quest'ultima stampa risulta priva di qualunque vidimazione e/o di qualsivoglia apposizione che ne attesti l'autenticità e/o la riconducibilità all'agente postale che ha curato la spedizione della medesima raccomandata. Inoltre, negli altri fogli prodotti non è rinvenibile alcuna indicazione che consenta di associare la ricevuta della raccomandata con la cartella in contestazione. Per cui, la documentazione fornita dall'AdE non può ritenersi validamente dimostrativa dell'avvenuta notifica della presupposta cartella di pagamento.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n.10012, 23 febbraio - 15 aprile
2021, hanno affermato che: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere da1 contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.19, comma 3, del d.lgs. n.546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (v. ex pluribus, da ultimo, Cass.,1144/2018, in consolidamento di Cass. Sez. U, 5791/2008).
Tali pronunciamenti confermano che, anche in presenza di contestazione generica circa la mancata allegazione e/o prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, il Giudice adito può emettere declaratoria di nullità dell'intimazione per tutti quegli importi per i quali rimane indimostrata la loro notifica ai debitori.
Va altresì rilevato che, così come confermato dalle Sez. Unite della Corte di Cassazione con Sentenza
n.23397/2016, il bollo auto è soggetto al termine di prescrizione triennale giusto quanto stabilito dall'art.5, comma 51 del D.L. n.953/1982, convertito con modificazioni dalla L. n.53/1983 e modificato dall'art.3 del
D.L. n.2/1986 convertito con modificazioni nella Legge n.60/1986, che così dispone: “L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Orbene, parte ricorrente sostiene di non avere ricevuto alcun avviso di liquidazione e/o accertamento relativo al tributo intimato e, a fronte delle specifiche contestazioni mosse con il gravame, né l'Ente impositore né la
Riscossione, non hanno validamente dimostrato l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti sui cui si fonda il provvedimento di riscossione qui impugnato.
Quindi, atteso che il debito erariale è stato portato a conoscenza del ricorrente per la prima volta con la notifica dell'intimazione di che trattasi e poiché non può ritenersi validamente provata la notifica della cartella prodromica richiamata nella medesima intimazione, vertendosi su tassa auto 2014 il termine prescrizionale triennale risulta abbondantemente spirato.
Per quanto sin qui esposto, la Corte, definitivamente decidendo, non può che accogliere il ricorso del contribuente ed annullare l'avviso di intimazione impugnato. Spese, liquidate come da dispositivo, a carico della resistente Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e condanna l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 200,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa il 17.07.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Emanuele Migliorisi Avv. Giuseppe Alicata