Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 926 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Chieti, Via Marco Vezio Marcello n. 14, presso lo studio dell'Avv. Manuela D'Arcangelo, che la rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Pescara, Via Falcone e Borsellino n. 38, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pettinella, che lo rappresenta e difende come da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: concordi per le parti: come da scrittura privata depositata telematicamente in data 24.2.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2.8.2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge sig. con il quale ha Controparte_1 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in Fossacesia il 2 maggio 2015, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 7, parte II, seria A, dell'anno 2015. Ha esposto che dall'unione sono nati, a Pescara, i figli il 18.12.2016, e Per_1
, il 18.11.2021. Per_2
Ha dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa della gelosia del sig. nonché dei suoi comportamenti scostanti, CP_1 oppressivi ed aggressivi perpetrati nei di lei confronti, culminati, altresì, in episodi di violenza fisica, tali da causarle un forte senso di disagio e frustrazione. Ha, quindi, chiesto l'addebito della separazione al resistente, per la violazione dei doveri coniugali, l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in San Giovanni Teatino, Via Cimabue n. 4/C, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocazione prevalente presso di lei, Per_1 Per_2
l'imposizione al sig. di versarle la somma mensile di € Controparte_1
ed opponendosi alla domanda di addebito della separazione nei suoi
[...] confronti. Ha, quindi, chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione Per_1 Per_2 della casa coniugale alla sig.ra , con l'obbligo di provvedere al pagamento Pt_1 pro-quota del mutuo sino alla sua estinzione, che gli venga imposto di versare la somma mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli minori, di cui € 250,00 per ciascuno, che nulla sia dovuto alla ricorrente per il di lei mantenimento, la disciplina del diritto di visita così come indicata nella comparsa di costituzione e risposta, nonché la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori nella misura del 50% per ciascun genitore. Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 27.1.2025 e disposta la separazione della domanda avente ad oggetto l'obbligo del sig. al pagamento del mutuo ipotecario (rep. n. 126671 racc. n. 357050) CP_1 gravante sull'immobile coniugale, all'udienza del 24.2.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alla loro separazione coniugale, alle condizioni di cui alla scrittura privata allegata al verbale di udienza e riprodotte nelle conclusioni. Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta va accolta tale essendo la volontà delle parti e non essendo più contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Inoltre, le condizioni stabilite dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale, non contenendo alcuna disposizione contraria a norme imperative ed agli interessi dei figli minori. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dichiara la separazione coniugale dei sig.ri (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ) C.F._1 Controparte_1 C.F._2 alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata telematicamente in data 24.2.2025, modalità che fa proprie ed omologa;
2) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Fossacesia;
3) compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI