Articolo 20 della Legge 19 luglio 1940, n. 1098
Articolo 19Articolo 21
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29 agosto 1940
Art. 20.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con l'ammenda sino a L. 2000.


Entrata in vigore il 29 agosto 1940