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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21226 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Filomena Lanzano presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Riccardo Meandro presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 03.02.2025, il procuratore di parte ricorrente chiedeva
1 pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status, con prosecuzione del giudizio per le pronunce accessorie;
il procuratore di parte resistente si riportava alla comparsa di costituzione e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con remissione della causa sul ruolo per l'ulteriore prosieguo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., qualora- come nel caso in esame- sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma la causa necessiti di istruttoria in relazione alle ulteriori domande concernenti l'addebito, i rapporti patrimoniali tra i coniugi ed i provvedimenti accessori relativi alla prole, non sussiste discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta da parte ricorrente, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente rivolte, la perdurante cessazione della convivenza e l'affermazione delle parti circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cercola (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 46, p. II, s. B, sez. U
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.2.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Carla Hubler
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