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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2727/2024 promossa
Da
Avv. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso da sé Parte_1
medesimo;
Attore
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ); CP_1 C.F._1
Convenuto contumace
Motivi in fatto e in diritto
L'avv. Miche Di Pasquale ha proposto ricorso ex art. 281 decies cpc, chiedendo la condanna di al pagamento della somma di € 4.225 dovutagli per CP_1
l'attività difensiva prestata in favore del convenuto nel processo civile svoltosi innanzi al Tribunale di Siracusa e definito con la sentenza n. 1777/2021, passata in giudicato. Il non si è costituito, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del CP_1
decreto di fissazione dell'udienza.
La domanda è fondata.
L'art. 14, del D. Lgs. 150/2011, così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, dispone che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica e la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.
Nel caso in esame il ricorrente ha, pertanto, introdotto il giudizio nella giusta forma e presso il medesimo ufficio dove ha prestato la propria attività in favore del convenuto.
Nel merito la domanda va accolta, avendo il ricorrente depositato gli atti del giudizio svoltosi presso il Tribunale di Siracusa, dai quali si desume che ha svolto l'attività professionale di difensore del convenuto nel giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con , giudizio conclusosi con la Parte_2
sentenza n. 1777/2021.
Il ricorrente ha, pertanto, assistito il convenuto nel corso di tutto il processo svoltosi innanzi al Tribunale, dall'introduzione fino alla sentenza, nonché ha ottenuto il rilascio della formula esecutiva ed ha intimato il precetto alla controparte per il pagamento delle somme oggetto di condanna.
Ne consegue che l'avv. ha diritto di ottenere il pagamento delle somme Parte_1
oggetto della nota spese inviata al cliente, in quanto con essa si è chiesto il pagamento dei compensi per le quattro fasi del processo di primo grado e per il precetto. Anche
l'entità della richiesta risulta corretta in quanto corrispondente al valore della causa ed
è posta entro i limiti tariffari.
pag. 2/3 Pertanto, il convenuto va condannato a pagare, in favore dell'attore, la somma di
€ 4.225, oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo, come richiesto nel ricorso.
La soccombenza determina la condanna del convenuto al pagamento delle spese nei confronti dell'attore, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – modificato dal D.M. n.
147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità delle somme oggetto di condanna, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi
€ 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e condanna a pagare, in favore dell'avv. CP_1 [...]
, la somma di € 4.225,00 oltre interessi legali dalla data odierna al Parte_1
soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore dell'avv. , CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 128,83 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso il 17.11.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2727/2024 promossa
Da
Avv. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso da sé Parte_1
medesimo;
Attore
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ); CP_1 C.F._1
Convenuto contumace
Motivi in fatto e in diritto
L'avv. Miche Di Pasquale ha proposto ricorso ex art. 281 decies cpc, chiedendo la condanna di al pagamento della somma di € 4.225 dovutagli per CP_1
l'attività difensiva prestata in favore del convenuto nel processo civile svoltosi innanzi al Tribunale di Siracusa e definito con la sentenza n. 1777/2021, passata in giudicato. Il non si è costituito, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del CP_1
decreto di fissazione dell'udienza.
La domanda è fondata.
L'art. 14, del D. Lgs. 150/2011, così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, dispone che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione.
È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica e la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.
Nel caso in esame il ricorrente ha, pertanto, introdotto il giudizio nella giusta forma e presso il medesimo ufficio dove ha prestato la propria attività in favore del convenuto.
Nel merito la domanda va accolta, avendo il ricorrente depositato gli atti del giudizio svoltosi presso il Tribunale di Siracusa, dai quali si desume che ha svolto l'attività professionale di difensore del convenuto nel giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con , giudizio conclusosi con la Parte_2
sentenza n. 1777/2021.
Il ricorrente ha, pertanto, assistito il convenuto nel corso di tutto il processo svoltosi innanzi al Tribunale, dall'introduzione fino alla sentenza, nonché ha ottenuto il rilascio della formula esecutiva ed ha intimato il precetto alla controparte per il pagamento delle somme oggetto di condanna.
Ne consegue che l'avv. ha diritto di ottenere il pagamento delle somme Parte_1
oggetto della nota spese inviata al cliente, in quanto con essa si è chiesto il pagamento dei compensi per le quattro fasi del processo di primo grado e per il precetto. Anche
l'entità della richiesta risulta corretta in quanto corrispondente al valore della causa ed
è posta entro i limiti tariffari.
pag. 2/3 Pertanto, il convenuto va condannato a pagare, in favore dell'attore, la somma di
€ 4.225, oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo, come richiesto nel ricorso.
La soccombenza determina la condanna del convenuto al pagamento delle spese nei confronti dell'attore, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – modificato dal D.M. n.
147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità delle somme oggetto di condanna, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi
€ 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e condanna a pagare, in favore dell'avv. CP_1 [...]
, la somma di € 4.225,00 oltre interessi legali dalla data odierna al Parte_1
soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore dell'avv. , CP_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 128,83 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso il 17.11.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
pag. 3/3