Art. 1.
E' data sanatoria degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 26 maggio 1979, n. 155, e 27 luglio 1979, n. 306 , non convertiti in legge, nonche' degli effetti derivanti dagli atti e dai provvedimenti stessi.
E' data sanatoria degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 26 maggio 1979, n. 155, e 27 luglio 1979, n. 306 , non convertiti in legge, nonche' degli effetti derivanti dagli atti e dai provvedimenti stessi.