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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8523/2017
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
23.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 8523/2017
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Parte_1 Parte_2
Aievola, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Pomigliano D'Arco (NA), alla Via Madonna delle Grazie n. 64, come da procura, rispettivamente, a margine dell'atto di citazione di primo grado e della comparsa di intervento volontario in primo grado
APPELLANTI
E quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione Controparte_1 dei sinistri a carico del , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Sorbo e Giuseppe Sorbo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Sant'Antimo (NA), alla Piazza della Repubblica n. 15, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 301/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.3.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che e , in qualità, rispettivamente, di Parte_1 Parte_2
conducente e di terza trasportata sull'autovettura Fiat Punto tg. DD111LA, hanno impugnato la sentenza n. 301/2017 del Giudice di Pace di Nola (ex Acerra), con la quale era stata rigettata la domanda dagli stessi proposta e volta ad ottenere la condanna della (oggi Controparte_3
, quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a Controparte_1
carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” (nel prosieguo, per semplicità, o CP_1
, al risarcimento delle lesioni dagli stessi patite in conseguenza del sinistro verificatosi in data CP_2
19.02.2012, alle ore 16:00 circa, alla Via Calabricito in Acerra (NA), allorquando il veicolo Fiat Punto tg.
DD111LA, condotto da e di proprietà di regolarmente assicurato Parte_1 Controparte_4
per la RCA, veniva urtato da un'autovettura scura, probabilmente di tipo Audi, rimasta non identificata, che invadeva in fase di sorpasso l'opposta corsia di marcia, percorsa dalla Fiat Punto condotta dallo
, ed a sua volta il veicolo Fiat Punto, anche a causa del manto bagnato e della tentata manovra di Pt_1
emergenza, finiva per ruotare su sé stesso andando ad impattare, dapprima, contro il veicolo Fiat Punto targato DV243ZH e, poi, contro il veicolo Ford Fiesta targato NO807500, che procedevano in direzione di Maddaloni.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda di e Parte_1 Parte_2
“(…) perché priva di adeguato supporto probatorio, stante l'impossibilità di trarre elementi utili di
[...]
convincimento” (si cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e , deducendo Parte_1 Parte_2
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e lamentando la “violazione del disposto ex art. 2697 Cod. civ.” (si cfr. pag. 2 atto di citazione in appello); chiedevano, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di “responsabilità nella produzione del sinistro oggetto di causa in capo al conducente del veicolo di colore scuro non identificato” (si cfr. pag. 10 atto di citazione in appello), con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria da ciascuno di essi proposta.
3 Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni esplicate CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 25.3.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è giunta alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018
(data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 13.9.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello del 11.12.2017 ed iscrizione a ruolo in data 18.12.2017; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, questo Giudice ritiene che l'appello sia fondato e meriti accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Come noto, la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del sul Controparte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola per cui il danneggiato deve provare il fatto dannoso. In particolare, pur non richiedendosi, da parte della vittima, un comportamento di straordinaria diligenza ovvero un'operazione complessa e onerosa volta all'identificazione del responsabile, non potendosi gravare lo stesso dell'onere di svolgere indagini complesse o articolate o dell'obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, al punto da trasformarlo «in un investigatore privato o necessariamente in un querelante» (Cass. Civ. n. 9939/2012, che richiama Cass. Civ. n. 24449/2005), ciò nondimeno, dal momento che il giudizio si svolge
4 necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, l'attore deve provare non solo le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, ma anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto e che non fosse identificabile, neanche con l'uso della “normale diligenza del buon padre di famiglia” (si cfr. Cass. civ. n. 24449/2005, cit.; si cfr. anche Cass. civ. n. 5892/2016).
In particolare, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, «è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi» (Cassazione civile sez. III,
13.7.2011, n. 15367). In altre parole, ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, questo giudicante ritiene assolto l'onere probatorio incombente su e , inerente la prova della causazione del Parte_1 Parte_2
sinistro ad opera di un veicolo non identificato, ciò sulla scorta di una serie di elementi probatori, sia documentali che di formazione processuale.
Ed infatti, quanto ai primi, anzitutto nel caso de quo lo ha presentato, in data 21.02.2012, una Pt_1
tempestiva denuncia-querela contro ignoti alla Procura della Repubblica, tramite deposito presso il
Comando di Polizia Municipale di Acerra (NA), in cui l'odierno appellante ha descritto dettagliatamente la dinamica del sinistro (si cfr. atto di denuncia-querela in all. nn. 5 e 6 del fascicolo primo grado di della produzione parte appellante), nonché in sede di SIT, rese dinanzi alla Polizia Parte_1
Municipale di Acerra, egli riferiva della presenza, al momento del sinistro, sul veicolo danneggiato di quale trasportata (cfr. Verbale di identificazione e di Sommarie Informazioni in all. Parte_2
n. 7 nella produzione di primo grado dello ). Pt_1
Risulta acquisita agli atti, altresì, la relazione di servizio degli agenti della Polizia Municipale di Acerra (si cfr. all. n. 8 della produzione di primo grado di ), i quali, intervenuti sul luogo del Parte_1
5 sinistro, così relazionavano: “Atteso che i conducenti dei veicoli N. 2 e N. 3, presenti sul posto, sigg.
[...]
e in sede di escussioni a sommarie informazioni avendo essi dichiarato che un'Audi Parte_1 Parte_3
di colore scuro proveniente da Acerra, con direzione Maddaloni, in manovra di sorpasso al veicolo N. 3 marciante in direzione Maddaloni, impattava il veicolo n. 2 proveniente dal senso opposto (direzione Acerra) che a sua volta, roteando su sé stesso, urtava il veicolo n. 3 e finiva la sua corsa contro il veicolo N. 1 che marciava in direzione Maddaloni, impattandolo frontalmente, si presume, che la causa del sinistro stradale possa essere stata il sorpasso di un veicolo pirata di cui non ci è stato riferito il numero di targa ma solo il tipo e il tono del colore”.
Dal tenore del rapporto di servizio innanzi trascritto per stralcio, si ricava una conferma della dinamica del sinistro rappresentata dagli appellanti sia nelle lettere di costituzione in mora, sia nell'atto di citazione ed in quello di intervento volontario, sia nella denuncia-querela sporta dallo . Pt_1
Inoltre, , contestualmente al deposito della denuncia-querela, depositava uno Parte_1
specchietto laterale presumibilmente appartenente al veicolo “pirata”, Audi di colore blu, rinvenuto sul luogo del sinistro e “(…) menzionato nel corso della sua escussione a SIT, che veniva prontamente sottoposto a sequestro penale quale fonte di prova del veicolo pirata coinvolto” (si cfr. pag. 2 della “Comunicazione di notizia di reato a norma dell'art. 347 c.p.p. a carico di ignoti per lesioni a persone ed omissione di soccorso” redatta dagli agenti della Polizia Municipale di Acerra, nonché “verbale di sequestro penale (…)” in allegato nel fascicolo di primo grado dello , ove si legge anche: “Si partecipa infine che all'interno del predetto specchietto si rilevano Pt_1
i seguenti numeri 31 707, pertanto si è proceduto ad inoltrare richiesta conoscitiva all'ufficio legale di Verona della casa costruttrice del veicolo Audi a cui appartiene lo specchietto, finalizzata all'individuazione dei dati identificativi del veicolo abbinato e del proprietario”).
Infine, nell'annotazione di servizio afferente al sinistro si legge che sia che Parte_1 Parte_3
(pure coinvolto nel sinistro) riferivano dell'esistenza di una telecamera poco distante dal luogo
[...]
del sinistro che avrebbe potuto riprendere il passaggio dell'auto pirata, motivo per il quale veniva inoltrata al Distretto Nolano del Comando di Polizia Provinciale di Napoli richiesta di estrapolazione di immagine per l'intervallo temporale entro cui si assumeva verificato il sinistro (si cfr.no verbali di SIT allegati alla “Comunicazione di notizia di reato a norma dell'art. 347 c.p.p. a carico di ignoti per lesioni a persone ed
6 omissione di soccorso”, nel fascicolo primo grado di ), con ciò essendo risultata acquisita Parte_1
la prova della diligenza dell'appellante nel cooperare con le forze dell'ordine ai fini dell'identificazione del veicolo “pirata”.
Ancora, in ordine alla dinamica, assume rilevanza la deposizione testimoniale resa da Tes_1
escussa all'udienza dell'1.4.2016, la quale – con testimonianza congrua rispetto alla
[...]
documentazione in atti e priva di elementi che facciano dubitare della sua attendibilità, tenuto conto della coerenza intrinseca delle dichiarazioni nonché della presenza di significativi elementi di riscontro, tra cui il più volte citato rapporto redatto da Pubblica Autorità intervenuta sul luogo del sinistro, nonché i rilievi fotografici allegati al rapporto della Polizia Municipale – ha riferito della presenza di un veicolo di colore scuro che procedeva in direzione Maddaloni e che, in fase di sorpasso, si portava sull'opposta corsia di marcia impattando la Punto di colore nero con la parte anteriore-laterale sinistra, determinando non solo danni ai veicoli, ma altresì lesioni agli occupanti dei veicoli coinvolti, precisando di aver visto “due giovani nella Punto nera”.
A sostegno della dinamica così descritta e della presenza sul luogo del sinistro del veicolo non identificato, si pone anche la sentenza n. 530/2021 del 19.3.2021 del Tribunale di Nola, G.I. dr.ssa
Valeria Rossi, di cui in data 13.6.2023 è stato certificato il passaggio in giudicato, e con la quale il giudicante ha statuito sul medesimo sinistro oggetto di causa - avvenuto il 19.02.2012 in Acerra, alla Via
Calabricito - accertando la responsabilità nella sua causazione in capo ad un'auto non identificata di colore scuro.
In ordine al deposito della sentenza nelle more del giudizio, i giudici di legittimità hanno stabilito che
«(…) persino nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (…)» (Cassazione civile sez. lav., 21.4.2022, n. 12754).
7 Occorre evidenziare, tuttavia, che la sentenza de qua, pur statuendo sullo stesso sinistro, trae origine da un'azione promossa dagli altri danneggiati del sinistro stradale nei confronti di quale Controparte_4
proprietaria del veicolo Fiat Punto tg. DD111LA, condotto da (odierno appellante) e Parte_1
nei confronti del Fondo.
Com'è noto, l'art. 2909 c.c. limita gli effetti del giudicato alle parti, ai loro eredi ed aventi causa, per cui il giudicato presuppone innanzitutto una identità delle parti;
nel caso in esame, non solo i soggetti dei due giudizi sono, almeno in parte, diversi, ma è diverso anche il petitum, poiché, nell'uno si chiedeva il risarcimento dei danni riportati dai veicoli, mentre nell'odierno giudizio di quelli riportati dal conducente e dal terzo trasportato del veicolo Fiat Punto tg. DD111LA.
Premesso ciò, la sentenza passata in giudicato può avere un'efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, ma a condizione che si tratti di un diritto non autonomo o comunque subordinato a quello oggetto del precedente accertamento (in argomento, cfr.
Cassazione civile sez. II, 25.02.2019, n. 5411). Ne deriva che, nella fattispecie in esame nessuna efficacia, neppure in termini di giudicato riflesso, può determinarsi dall'esito del giudizio risarcitorio culminato nella sentenza del Tribunale di Nola n. 530/2021, atteso che, sul punto, la Cassazione ha stabilito che, fuori dei casi codicisticamente previsti, non si può parlare di efficacia riflessa del giudicato, che colliderebbe poi con principi quali il diritto di difesa del terzo (art. 24 Cost.), del contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.), infatti «il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell'assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato» (Cassazione civile sez. III,
09.7.2019, n. 18325).
Ciò nondimeno, la sentenza depositata può assumere efficacia di prova documentale atipica e come tale viene qui valutata dalla scrivente.
In ordine, poi, al suo contestato deposito nelle more del giudizio, l'art. 345, terzo comma, c.p.c. stabilisce che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la
8 parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (…)”; ebbene, la sentenza richiamata, pubblicata in data 19.3.2021, è stata depositata nel presente giudizio alla prima udienza cartolare successiva, del 13.10.2021, dunque tempestivamente.
Pertanto, anche detta sentenza si pone a sostegno della dinamica descritta dagli appellanti, corroborando ulteriormente, sulla scorta anche del materiale probatorio sulla base del quale la stessa è stata redatta ed in essa anche testualmente richiamato (cfr. deposizioni testimoniali citate a pag.
4-6 della sentenza n. 530/2021 depositata dall'appellante telematicamente in data 13.10.2021), il convincimento di questo Giudice in merito alla verosimiglianza della dinamica descritta dagli appellanti.
Quanto alla quota di responsabilità da attribuire al conducente del veicolo rimasto sconosciuto, occorre rilevare che, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., come chiarito più volte dalla
Suprema Corte, in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di cui al secondo comma della norma appena richiamata risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (in tal senso, ex plurimis, Cass., sez. III, 22.9.2000, n. 12524 e Cass., sez. III,
02.4.2002, n. 4639). Qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente onde valutare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento (Cassazione civile sez.
III, 18.12,1998, n. 12692; Cassazione civile sez. III, 28.6.2016, n. 13271) e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria, nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria (Cass., sez. III, 05.5.2009, n. 10304;
Cass., sez. III, 12.6.2012, n. 9528).
Nella specie, dalle risultanze istruttorie, si ricava che il veicolo non identificato, in fase di sorpasso, si portava sull'opposta corsia di marcia “ove proveniva un grande Punto di colore nero. La vettura di colore scuro
9 impattò la Punto con la parte anteriore-laterale sinistra all'altezza della stessa zona della Punto. La vettura di colore scuro sparì nel nulla;
in pochi attimi la Grande Punto iniziò a seguito della collisione con la macchina scura a fare diversi testa-coda finendo per impattare le macchine che provenivano dall'opposta corsia (…)” (cfr. verbale di udienza della deposizione testimoniale dinanzi al Giudice di Pace dell'1.4.2016, nella produzione di primo grado d'ufficio); tuttavia, occorre, altresì, verificare se abbia tenuto, in tale frangente, una Parte_1
condotta di guida conforme alle regole di prudenza e diligenza e, più in generale, alle prescrizioni del codice della strada.
Ebbene, tale prova non è stata fornita, atteso che gravava sull'odierno appellante l'onere di dimostrare in concreto di aver rispettato le norme di circolazione, i limiti di velocità vigenti nel tratto stradale interessato dal sinistro, nonché ogni altra regola cautelare, al fine di escludere qualsiasi concorso di colpa nella verificazione del sinistro.
Di contro, dall'apparato istruttorio acquisito sono desumibili indici a sostegno dell'affermazione di una corresponsabilità dello nella causazione del sinistro. Pt_1
Infatti, la circostanza che, come dichiarato dallo stesso appellante, il veicolo Fiat Punto sia stato impattato nella parte anteriore-laterale sinistra costituisce un elemento significato in ordine alla ricostruzione della condotta tenuta dall'appellante, facendo sorgere ragionevoli dubbi in ordine all'effettiva impossibilità di evitare la collisione: piuttosto, ritiene questo giudicante che ove il conducente del veicolo danneggiato avesse tenuto una velocità moderata avrebbe presumibilmente avuto il tempo di evitare l'impatto, essendo lo scontro avvenuto frontalmente e su di un tratto rettilineo, dunque con buona visuale, che avrebbe consentito di frenare per tempo all'approssimarsi del veicolo “pirata”, ritenendo la scrivente di condividere sul punto l'analoga considerazione espressa nella già citata pronuncia del Tribunale di Nola n. 530/2021, G.I. dr.ssa Valeria Rossi, innanzi citata.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, non è possibile ritenere superata la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c.
Pur tuttavia, si ritiene di graduare la responsabilità nella misura del 75% a carico del conducente del veicolo non identificato e del 25% a carico del conducente della Fiat Punto tg. DD111LA, atteso che
10 l'invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta di marcia ha avuto, certamente, un'incidenza maggiore e più grave nella causazione del sinistro.
Quanto alla quantificazione delle lesioni, questo Tribunale ritiene di aderire alle valutazioni dell'ausiliario nominato in primo grado, in quanto la consulenza depositata in data 28.10.2016, risulta immune da vizi logici e congruamente motivata, avendo altresì il C.T.U. puntualmente controdedotto ai rilievi critici rivolti alla sua bozza dal C.T.P. della CP_1
In particolare, il nominato C.T.U., dott. in merito alle lesioni subite da Persona_1 [...]
ha affermato che lo stesso riportava “trauma distorsivo del rachide cervicale e della spalla destra” Parte_1
affermando che “La lesività diagnosticata all'epoca dei fatti dai predetti sanitari è da ritenersi compatibile (…) con la dinamica dell'evento lesivo desumibile dagli atti (…) e non lascia dubbi sull'esistenza di un nesso causale stretto e diretto tra lo scatenarsi dell'evento traumatico e i danni residuati” (si cfr.no pag.
4-5 della consulenza peritale, nel fascicolo d'ufficio di primo grado); inoltre, in merito alle lesioni subite da lo stesso Parte_2
consulente ha accertato un “trauma contusivo dell'emitorace destro e della spalla omolaterale”, individuando anche per la detta appellante la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'evento (si cfr. relazione di
C.T.U. nel fascicolo di parte appellante).
Venendo al quantum debeatur, sulla scorta della C.T.U. medico-legale depositata in primo grado, i danni subiti da possono stimarsi nella misura che segue: 1 e ½ % di danno biologico;
I.T.T. Parte_1
di giorni 3; I.T.P. al 50% di giorni 15; I.T.P. al 25% di giorni 15; mentre i danni subiti da Parte_2
possono stimarsi nella misura che segue: 1% di danno biologico;
I.T.T. di giorni 5; I.T.P. al
[...]
50% di giorni 15; I.T.P. al 25% di giorni 15.
A questo punto, occorre vagliare la doglianza sollevata dalla che ha eccepito l'errata CP_1
valutazione peritale in ordine al riconoscimento del danno biologico permanente in assenza di esami strumentali.
Com'è noto l'art 139 del Codice delle Assicurazioni private, D.Lgs. n. 209/2005 (cd. CdA), statuisce che “(...) In ogni caso le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo (…) non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente (...)”, e la Suprema Corte, con sentenza n.
11 18773/2016, ha chiarito che presupposto del riconoscimento del risarcimento a titolo di invalidità permanente è l'obiettività dell'accertamento riguardante le lesioni e i relativi postumi, qualora esistenti.
In particolare, il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in tema di risarcimento del danno per lesioni micro-permanenti, ha chiarito che «In definitiva l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro-permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una “obiettività” dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi» (Cassazione civile sez. III, 22.12.2022, n. 37477).
Nel caso di specie, i sanitari del pronto soccorso hanno riscontrato l'evento traumatico, sia per
[...]
che per (cfr. verbali di pronto soccorso, nelle rispettive produzioni di Parte_1 Parte_2
primo grado) e gli odierni appellanti hanno depositato referti medici, valutati dall'ausiliario, il quale, alla luce della documentazione medica depositata, nonché dell'analisi dell'intero decorso clinico e dell'esame obiettivo svolto in sede peritale, dopo aver ritenuto sussistente il nesso causale tra l'evento e il danno lamentato, ha quantificato il danno biologico pronunciandosi sulle lesioni “clinicamente obiettivabili”
(cfr. consulenza peritale).
Ne consegue che, in ragione degli accertamenti compiuti dal C.T.U., va riconosciuta la sussistenza del danno biologico, nell'entità dallo stesso accertata e non idoneamente contestata dall'appellata.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, potendosi condividere le valutazioni effettuate dal C.T.U., il danno biologico patito da , tenuto conto dell'entità e della natura delle lesioni subite, della Parte_1
durata dell'inabilità temporanea, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 22), può quantificarsi nella misura complessiva di € 2.211,91, somma calcolata all'attualità, di cui € 1.424,74 per invalidità permanente (importo già comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva) ed € 787,17
12 per invalidità temporanea (di cui € 165,72 per ITT, € 414,30 per ITP al 50% ed € 207,15 per ITP al
25%).
Per le stesse motivazioni va riconosciuto il danno biologico subito da che, parimenti Parte_2
tenuto conto dell'entità e della natura delle lesioni subite, della durata dell'inabilità temporanea, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 21), può quantificarsi nella misura complessiva di €
1.792,85, somma calcolata alla attualità, di cui di € 895,20 per invalidità permanente (importo già comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva) ed in € 897,65 per invalidità temporanea (di cui
€ 276,20 per ITT, € 414,23 per ITP al 50% ed € 207,15 per ITP al 25%). Tuttavia, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., avendo l'appellante invocato la condanna del Fondo al pagamento della più ridotta somma di € 1.491,98 (cfr. conclusioni rassegnate nelle note conclusionali depositate dagli appellanti in data 21.02.2025), la scrivente G.I. limiterà la condanna al pagamento della richiesta somma.
Pertanto, la va condannata al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
1.658,95 (al netto del grado di responsabilità riconosciuto, pari al 25%), nonché in favore di Parte_2
della somma di € 1.491,98.
[...]
L'importo appena liquidato, già calcolato all'attualità (sulla base del D.M. 16.7.2024), costituendo debito di valore, va poi maggiorato del c.d. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dai danneggiati per la ritardata corresponsione di quanto ad essi dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento Suprema Corte, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale dall'1.01.2019, quale data intermedia, e sino al saldo (si cfr.no sentenze Cass. n. 25571/2011 e n. 3931/2010, che si intendono qui richiamate).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Rileva, da ultimo, il Tribunale come all'accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso;
esse andranno governate, dunque, secondo il principio della soccombenza e poste, pertanto, a carico di n.q. di impresa designata per la Regione Campania per Controparte_1
13 la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con la riduzione del 25% con riguardo a , stante la sua Parte_1
parziale soccombenza, e vengono liquidate, in favore della parte appellante, come in dispositivo, in base al decisum ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il presente grado di giudizio come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, ai valori medi, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, con la riduzione ai minimi per la fase di trattazione in questo giudizio, stante l'assenza di istruttoria, e con l'aumento previsto dall'art. 4, co. 2, del citato D.M. per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Infine, le spese di C.T.U., come liquidate in primo grado, vanno poste per l'intero a definitivo carico del
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e e, per l'effetto, condanna, Parte_1 Parte_2
per le causali di cui in motivazione, la n.q. di impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] [...]
dell'importo di € 1.658,95, oltre interessi legali dall'1.01.2019 e sino al saldo effettivo, Parte_1
e in favore di dell'importo di € 1.491,98, oltre interessi legali dall'1.01.2019 e Parte_2
sino al saldo effettivo;
2. Condanna n.q. di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di e di , in solido, che liquida, compensandole nella Parte_1 Parte_2
misura del 25% quanto a , in complessivi € 92,67 per spese ed in € 1.350,75 Parte_1
14 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. Condanna n.q. di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo della Strada, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore di e di , in solido, che liquida, compensandole nella Parte_1 Parte_2
misura del 25% quanto a , in € 177,75 per spese ed in € 2.384,90 per Parte_1
compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario.
4. Pone, definitivamente e per l'intero, le spese di C.T.U. a carico di n.q. di Controparte_1
impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Così deciso il 23.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
15
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
23.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 8523/2017
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Parte_1 Parte_2
Aievola, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Pomigliano D'Arco (NA), alla Via Madonna delle Grazie n. 64, come da procura, rispettivamente, a margine dell'atto di citazione di primo grado e della comparsa di intervento volontario in primo grado
APPELLANTI
E quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione Controparte_1 dei sinistri a carico del , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Sorbo e Giuseppe Sorbo, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Sant'Antimo (NA), alla Piazza della Repubblica n. 15, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 301/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 25.3.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che e , in qualità, rispettivamente, di Parte_1 Parte_2
conducente e di terza trasportata sull'autovettura Fiat Punto tg. DD111LA, hanno impugnato la sentenza n. 301/2017 del Giudice di Pace di Nola (ex Acerra), con la quale era stata rigettata la domanda dagli stessi proposta e volta ad ottenere la condanna della (oggi Controparte_3
, quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a Controparte_1
carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” (nel prosieguo, per semplicità, o CP_1
, al risarcimento delle lesioni dagli stessi patite in conseguenza del sinistro verificatosi in data CP_2
19.02.2012, alle ore 16:00 circa, alla Via Calabricito in Acerra (NA), allorquando il veicolo Fiat Punto tg.
DD111LA, condotto da e di proprietà di regolarmente assicurato Parte_1 Controparte_4
per la RCA, veniva urtato da un'autovettura scura, probabilmente di tipo Audi, rimasta non identificata, che invadeva in fase di sorpasso l'opposta corsia di marcia, percorsa dalla Fiat Punto condotta dallo
, ed a sua volta il veicolo Fiat Punto, anche a causa del manto bagnato e della tentata manovra di Pt_1
emergenza, finiva per ruotare su sé stesso andando ad impattare, dapprima, contro il veicolo Fiat Punto targato DV243ZH e, poi, contro il veicolo Ford Fiesta targato NO807500, che procedevano in direzione di Maddaloni.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda di e Parte_1 Parte_2
“(…) perché priva di adeguato supporto probatorio, stante l'impossibilità di trarre elementi utili di
[...]
convincimento” (si cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e , deducendo Parte_1 Parte_2
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e lamentando la “violazione del disposto ex art. 2697 Cod. civ.” (si cfr. pag. 2 atto di citazione in appello); chiedevano, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di “responsabilità nella produzione del sinistro oggetto di causa in capo al conducente del veicolo di colore scuro non identificato” (si cfr. pag. 10 atto di citazione in appello), con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria da ciascuno di essi proposta.
3 Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni esplicate CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 25.3.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è giunta alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018
(data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 13.9.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello del 11.12.2017 ed iscrizione a ruolo in data 18.12.2017; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, questo Giudice ritiene che l'appello sia fondato e meriti accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Come noto, la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del sul Controparte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola per cui il danneggiato deve provare il fatto dannoso. In particolare, pur non richiedendosi, da parte della vittima, un comportamento di straordinaria diligenza ovvero un'operazione complessa e onerosa volta all'identificazione del responsabile, non potendosi gravare lo stesso dell'onere di svolgere indagini complesse o articolate o dell'obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, al punto da trasformarlo «in un investigatore privato o necessariamente in un querelante» (Cass. Civ. n. 9939/2012, che richiama Cass. Civ. n. 24449/2005), ciò nondimeno, dal momento che il giudizio si svolge
4 necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, l'attore deve provare non solo le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, ma anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto e che non fosse identificabile, neanche con l'uso della “normale diligenza del buon padre di famiglia” (si cfr. Cass. civ. n. 24449/2005, cit.; si cfr. anche Cass. civ. n. 5892/2016).
In particolare, per quanto riguarda la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, «è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi» (Cassazione civile sez. III,
13.7.2011, n. 15367). In altre parole, ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo pirata.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, questo giudicante ritiene assolto l'onere probatorio incombente su e , inerente la prova della causazione del Parte_1 Parte_2
sinistro ad opera di un veicolo non identificato, ciò sulla scorta di una serie di elementi probatori, sia documentali che di formazione processuale.
Ed infatti, quanto ai primi, anzitutto nel caso de quo lo ha presentato, in data 21.02.2012, una Pt_1
tempestiva denuncia-querela contro ignoti alla Procura della Repubblica, tramite deposito presso il
Comando di Polizia Municipale di Acerra (NA), in cui l'odierno appellante ha descritto dettagliatamente la dinamica del sinistro (si cfr. atto di denuncia-querela in all. nn. 5 e 6 del fascicolo primo grado di della produzione parte appellante), nonché in sede di SIT, rese dinanzi alla Polizia Parte_1
Municipale di Acerra, egli riferiva della presenza, al momento del sinistro, sul veicolo danneggiato di quale trasportata (cfr. Verbale di identificazione e di Sommarie Informazioni in all. Parte_2
n. 7 nella produzione di primo grado dello ). Pt_1
Risulta acquisita agli atti, altresì, la relazione di servizio degli agenti della Polizia Municipale di Acerra (si cfr. all. n. 8 della produzione di primo grado di ), i quali, intervenuti sul luogo del Parte_1
5 sinistro, così relazionavano: “Atteso che i conducenti dei veicoli N. 2 e N. 3, presenti sul posto, sigg.
[...]
e in sede di escussioni a sommarie informazioni avendo essi dichiarato che un'Audi Parte_1 Parte_3
di colore scuro proveniente da Acerra, con direzione Maddaloni, in manovra di sorpasso al veicolo N. 3 marciante in direzione Maddaloni, impattava il veicolo n. 2 proveniente dal senso opposto (direzione Acerra) che a sua volta, roteando su sé stesso, urtava il veicolo n. 3 e finiva la sua corsa contro il veicolo N. 1 che marciava in direzione Maddaloni, impattandolo frontalmente, si presume, che la causa del sinistro stradale possa essere stata il sorpasso di un veicolo pirata di cui non ci è stato riferito il numero di targa ma solo il tipo e il tono del colore”.
Dal tenore del rapporto di servizio innanzi trascritto per stralcio, si ricava una conferma della dinamica del sinistro rappresentata dagli appellanti sia nelle lettere di costituzione in mora, sia nell'atto di citazione ed in quello di intervento volontario, sia nella denuncia-querela sporta dallo . Pt_1
Inoltre, , contestualmente al deposito della denuncia-querela, depositava uno Parte_1
specchietto laterale presumibilmente appartenente al veicolo “pirata”, Audi di colore blu, rinvenuto sul luogo del sinistro e “(…) menzionato nel corso della sua escussione a SIT, che veniva prontamente sottoposto a sequestro penale quale fonte di prova del veicolo pirata coinvolto” (si cfr. pag. 2 della “Comunicazione di notizia di reato a norma dell'art. 347 c.p.p. a carico di ignoti per lesioni a persone ed omissione di soccorso” redatta dagli agenti della Polizia Municipale di Acerra, nonché “verbale di sequestro penale (…)” in allegato nel fascicolo di primo grado dello , ove si legge anche: “Si partecipa infine che all'interno del predetto specchietto si rilevano Pt_1
i seguenti numeri 31 707, pertanto si è proceduto ad inoltrare richiesta conoscitiva all'ufficio legale di Verona della casa costruttrice del veicolo Audi a cui appartiene lo specchietto, finalizzata all'individuazione dei dati identificativi del veicolo abbinato e del proprietario”).
Infine, nell'annotazione di servizio afferente al sinistro si legge che sia che Parte_1 Parte_3
(pure coinvolto nel sinistro) riferivano dell'esistenza di una telecamera poco distante dal luogo
[...]
del sinistro che avrebbe potuto riprendere il passaggio dell'auto pirata, motivo per il quale veniva inoltrata al Distretto Nolano del Comando di Polizia Provinciale di Napoli richiesta di estrapolazione di immagine per l'intervallo temporale entro cui si assumeva verificato il sinistro (si cfr.no verbali di SIT allegati alla “Comunicazione di notizia di reato a norma dell'art. 347 c.p.p. a carico di ignoti per lesioni a persone ed
6 omissione di soccorso”, nel fascicolo primo grado di ), con ciò essendo risultata acquisita Parte_1
la prova della diligenza dell'appellante nel cooperare con le forze dell'ordine ai fini dell'identificazione del veicolo “pirata”.
Ancora, in ordine alla dinamica, assume rilevanza la deposizione testimoniale resa da Tes_1
escussa all'udienza dell'1.4.2016, la quale – con testimonianza congrua rispetto alla
[...]
documentazione in atti e priva di elementi che facciano dubitare della sua attendibilità, tenuto conto della coerenza intrinseca delle dichiarazioni nonché della presenza di significativi elementi di riscontro, tra cui il più volte citato rapporto redatto da Pubblica Autorità intervenuta sul luogo del sinistro, nonché i rilievi fotografici allegati al rapporto della Polizia Municipale – ha riferito della presenza di un veicolo di colore scuro che procedeva in direzione Maddaloni e che, in fase di sorpasso, si portava sull'opposta corsia di marcia impattando la Punto di colore nero con la parte anteriore-laterale sinistra, determinando non solo danni ai veicoli, ma altresì lesioni agli occupanti dei veicoli coinvolti, precisando di aver visto “due giovani nella Punto nera”.
A sostegno della dinamica così descritta e della presenza sul luogo del sinistro del veicolo non identificato, si pone anche la sentenza n. 530/2021 del 19.3.2021 del Tribunale di Nola, G.I. dr.ssa
Valeria Rossi, di cui in data 13.6.2023 è stato certificato il passaggio in giudicato, e con la quale il giudicante ha statuito sul medesimo sinistro oggetto di causa - avvenuto il 19.02.2012 in Acerra, alla Via
Calabricito - accertando la responsabilità nella sua causazione in capo ad un'auto non identificata di colore scuro.
In ordine al deposito della sentenza nelle more del giudizio, i giudici di legittimità hanno stabilito che
«(…) persino nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (…)» (Cassazione civile sez. lav., 21.4.2022, n. 12754).
7 Occorre evidenziare, tuttavia, che la sentenza de qua, pur statuendo sullo stesso sinistro, trae origine da un'azione promossa dagli altri danneggiati del sinistro stradale nei confronti di quale Controparte_4
proprietaria del veicolo Fiat Punto tg. DD111LA, condotto da (odierno appellante) e Parte_1
nei confronti del Fondo.
Com'è noto, l'art. 2909 c.c. limita gli effetti del giudicato alle parti, ai loro eredi ed aventi causa, per cui il giudicato presuppone innanzitutto una identità delle parti;
nel caso in esame, non solo i soggetti dei due giudizi sono, almeno in parte, diversi, ma è diverso anche il petitum, poiché, nell'uno si chiedeva il risarcimento dei danni riportati dai veicoli, mentre nell'odierno giudizio di quelli riportati dal conducente e dal terzo trasportato del veicolo Fiat Punto tg. DD111LA.
Premesso ciò, la sentenza passata in giudicato può avere un'efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, ma a condizione che si tratti di un diritto non autonomo o comunque subordinato a quello oggetto del precedente accertamento (in argomento, cfr.
Cassazione civile sez. II, 25.02.2019, n. 5411). Ne deriva che, nella fattispecie in esame nessuna efficacia, neppure in termini di giudicato riflesso, può determinarsi dall'esito del giudizio risarcitorio culminato nella sentenza del Tribunale di Nola n. 530/2021, atteso che, sul punto, la Cassazione ha stabilito che, fuori dei casi codicisticamente previsti, non si può parlare di efficacia riflessa del giudicato, che colliderebbe poi con principi quali il diritto di difesa del terzo (art. 24 Cost.), del contraddittorio e del giusto processo (art. 111 Cost.), infatti «il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell'assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato» (Cassazione civile sez. III,
09.7.2019, n. 18325).
Ciò nondimeno, la sentenza depositata può assumere efficacia di prova documentale atipica e come tale viene qui valutata dalla scrivente.
In ordine, poi, al suo contestato deposito nelle more del giudizio, l'art. 345, terzo comma, c.p.c. stabilisce che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la
8 parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (…)”; ebbene, la sentenza richiamata, pubblicata in data 19.3.2021, è stata depositata nel presente giudizio alla prima udienza cartolare successiva, del 13.10.2021, dunque tempestivamente.
Pertanto, anche detta sentenza si pone a sostegno della dinamica descritta dagli appellanti, corroborando ulteriormente, sulla scorta anche del materiale probatorio sulla base del quale la stessa è stata redatta ed in essa anche testualmente richiamato (cfr. deposizioni testimoniali citate a pag.
4-6 della sentenza n. 530/2021 depositata dall'appellante telematicamente in data 13.10.2021), il convincimento di questo Giudice in merito alla verosimiglianza della dinamica descritta dagli appellanti.
Quanto alla quota di responsabilità da attribuire al conducente del veicolo rimasto sconosciuto, occorre rilevare che, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., come chiarito più volte dalla
Suprema Corte, in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di cui al secondo comma della norma appena richiamata risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (in tal senso, ex plurimis, Cass., sez. III, 22.9.2000, n. 12524 e Cass., sez. III,
02.4.2002, n. 4639). Qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente onde valutare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento (Cassazione civile sez.
III, 18.12,1998, n. 12692; Cassazione civile sez. III, 28.6.2016, n. 13271) e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria, nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria (Cass., sez. III, 05.5.2009, n. 10304;
Cass., sez. III, 12.6.2012, n. 9528).
Nella specie, dalle risultanze istruttorie, si ricava che il veicolo non identificato, in fase di sorpasso, si portava sull'opposta corsia di marcia “ove proveniva un grande Punto di colore nero. La vettura di colore scuro
9 impattò la Punto con la parte anteriore-laterale sinistra all'altezza della stessa zona della Punto. La vettura di colore scuro sparì nel nulla;
in pochi attimi la Grande Punto iniziò a seguito della collisione con la macchina scura a fare diversi testa-coda finendo per impattare le macchine che provenivano dall'opposta corsia (…)” (cfr. verbale di udienza della deposizione testimoniale dinanzi al Giudice di Pace dell'1.4.2016, nella produzione di primo grado d'ufficio); tuttavia, occorre, altresì, verificare se abbia tenuto, in tale frangente, una Parte_1
condotta di guida conforme alle regole di prudenza e diligenza e, più in generale, alle prescrizioni del codice della strada.
Ebbene, tale prova non è stata fornita, atteso che gravava sull'odierno appellante l'onere di dimostrare in concreto di aver rispettato le norme di circolazione, i limiti di velocità vigenti nel tratto stradale interessato dal sinistro, nonché ogni altra regola cautelare, al fine di escludere qualsiasi concorso di colpa nella verificazione del sinistro.
Di contro, dall'apparato istruttorio acquisito sono desumibili indici a sostegno dell'affermazione di una corresponsabilità dello nella causazione del sinistro. Pt_1
Infatti, la circostanza che, come dichiarato dallo stesso appellante, il veicolo Fiat Punto sia stato impattato nella parte anteriore-laterale sinistra costituisce un elemento significato in ordine alla ricostruzione della condotta tenuta dall'appellante, facendo sorgere ragionevoli dubbi in ordine all'effettiva impossibilità di evitare la collisione: piuttosto, ritiene questo giudicante che ove il conducente del veicolo danneggiato avesse tenuto una velocità moderata avrebbe presumibilmente avuto il tempo di evitare l'impatto, essendo lo scontro avvenuto frontalmente e su di un tratto rettilineo, dunque con buona visuale, che avrebbe consentito di frenare per tempo all'approssimarsi del veicolo “pirata”, ritenendo la scrivente di condividere sul punto l'analoga considerazione espressa nella già citata pronuncia del Tribunale di Nola n. 530/2021, G.I. dr.ssa Valeria Rossi, innanzi citata.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, non è possibile ritenere superata la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c.
Pur tuttavia, si ritiene di graduare la responsabilità nella misura del 75% a carico del conducente del veicolo non identificato e del 25% a carico del conducente della Fiat Punto tg. DD111LA, atteso che
10 l'invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta di marcia ha avuto, certamente, un'incidenza maggiore e più grave nella causazione del sinistro.
Quanto alla quantificazione delle lesioni, questo Tribunale ritiene di aderire alle valutazioni dell'ausiliario nominato in primo grado, in quanto la consulenza depositata in data 28.10.2016, risulta immune da vizi logici e congruamente motivata, avendo altresì il C.T.U. puntualmente controdedotto ai rilievi critici rivolti alla sua bozza dal C.T.P. della CP_1
In particolare, il nominato C.T.U., dott. in merito alle lesioni subite da Persona_1 [...]
ha affermato che lo stesso riportava “trauma distorsivo del rachide cervicale e della spalla destra” Parte_1
affermando che “La lesività diagnosticata all'epoca dei fatti dai predetti sanitari è da ritenersi compatibile (…) con la dinamica dell'evento lesivo desumibile dagli atti (…) e non lascia dubbi sull'esistenza di un nesso causale stretto e diretto tra lo scatenarsi dell'evento traumatico e i danni residuati” (si cfr.no pag.
4-5 della consulenza peritale, nel fascicolo d'ufficio di primo grado); inoltre, in merito alle lesioni subite da lo stesso Parte_2
consulente ha accertato un “trauma contusivo dell'emitorace destro e della spalla omolaterale”, individuando anche per la detta appellante la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'evento (si cfr. relazione di
C.T.U. nel fascicolo di parte appellante).
Venendo al quantum debeatur, sulla scorta della C.T.U. medico-legale depositata in primo grado, i danni subiti da possono stimarsi nella misura che segue: 1 e ½ % di danno biologico;
I.T.T. Parte_1
di giorni 3; I.T.P. al 50% di giorni 15; I.T.P. al 25% di giorni 15; mentre i danni subiti da Parte_2
possono stimarsi nella misura che segue: 1% di danno biologico;
I.T.T. di giorni 5; I.T.P. al
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50% di giorni 15; I.T.P. al 25% di giorni 15.
A questo punto, occorre vagliare la doglianza sollevata dalla che ha eccepito l'errata CP_1
valutazione peritale in ordine al riconoscimento del danno biologico permanente in assenza di esami strumentali.
Com'è noto l'art 139 del Codice delle Assicurazioni private, D.Lgs. n. 209/2005 (cd. CdA), statuisce che “(...) In ogni caso le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo (…) non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente (...)”, e la Suprema Corte, con sentenza n.
11 18773/2016, ha chiarito che presupposto del riconoscimento del risarcimento a titolo di invalidità permanente è l'obiettività dell'accertamento riguardante le lesioni e i relativi postumi, qualora esistenti.
In particolare, il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in tema di risarcimento del danno per lesioni micro-permanenti, ha chiarito che «In definitiva l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro-permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una “obiettività” dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi» (Cassazione civile sez. III, 22.12.2022, n. 37477).
Nel caso di specie, i sanitari del pronto soccorso hanno riscontrato l'evento traumatico, sia per
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che per (cfr. verbali di pronto soccorso, nelle rispettive produzioni di Parte_1 Parte_2
primo grado) e gli odierni appellanti hanno depositato referti medici, valutati dall'ausiliario, il quale, alla luce della documentazione medica depositata, nonché dell'analisi dell'intero decorso clinico e dell'esame obiettivo svolto in sede peritale, dopo aver ritenuto sussistente il nesso causale tra l'evento e il danno lamentato, ha quantificato il danno biologico pronunciandosi sulle lesioni “clinicamente obiettivabili”
(cfr. consulenza peritale).
Ne consegue che, in ragione degli accertamenti compiuti dal C.T.U., va riconosciuta la sussistenza del danno biologico, nell'entità dallo stesso accertata e non idoneamente contestata dall'appellata.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi, potendosi condividere le valutazioni effettuate dal C.T.U., il danno biologico patito da , tenuto conto dell'entità e della natura delle lesioni subite, della Parte_1
durata dell'inabilità temporanea, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 22), può quantificarsi nella misura complessiva di € 2.211,91, somma calcolata all'attualità, di cui € 1.424,74 per invalidità permanente (importo già comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva) ed € 787,17
12 per invalidità temporanea (di cui € 165,72 per ITT, € 414,30 per ITP al 50% ed € 207,15 per ITP al
25%).
Per le stesse motivazioni va riconosciuto il danno biologico subito da che, parimenti Parte_2
tenuto conto dell'entità e della natura delle lesioni subite, della durata dell'inabilità temporanea, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 21), può quantificarsi nella misura complessiva di €
1.792,85, somma calcolata alla attualità, di cui di € 895,20 per invalidità permanente (importo già comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva) ed in € 897,65 per invalidità temporanea (di cui
€ 276,20 per ITT, € 414,23 per ITP al 50% ed € 207,15 per ITP al 25%). Tuttavia, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., avendo l'appellante invocato la condanna del Fondo al pagamento della più ridotta somma di € 1.491,98 (cfr. conclusioni rassegnate nelle note conclusionali depositate dagli appellanti in data 21.02.2025), la scrivente G.I. limiterà la condanna al pagamento della richiesta somma.
Pertanto, la va condannata al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
1.658,95 (al netto del grado di responsabilità riconosciuto, pari al 25%), nonché in favore di Parte_2
della somma di € 1.491,98.
[...]
L'importo appena liquidato, già calcolato all'attualità (sulla base del D.M. 16.7.2024), costituendo debito di valore, va poi maggiorato del c.d. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dai danneggiati per la ritardata corresponsione di quanto ad essi dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento Suprema Corte, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale dall'1.01.2019, quale data intermedia, e sino al saldo (si cfr.no sentenze Cass. n. 25571/2011 e n. 3931/2010, che si intendono qui richiamate).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Rileva, da ultimo, il Tribunale come all'accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso;
esse andranno governate, dunque, secondo il principio della soccombenza e poste, pertanto, a carico di n.q. di impresa designata per la Regione Campania per Controparte_1
13 la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con la riduzione del 25% con riguardo a , stante la sua Parte_1
parziale soccombenza, e vengono liquidate, in favore della parte appellante, come in dispositivo, in base al decisum ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il presente grado di giudizio come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, ai valori medi, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, con la riduzione ai minimi per la fase di trattazione in questo giudizio, stante l'assenza di istruttoria, e con l'aumento previsto dall'art. 4, co. 2, del citato D.M. per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Infine, le spese di C.T.U., come liquidate in primo grado, vanno poste per l'intero a definitivo carico del
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e e, per l'effetto, condanna, Parte_1 Parte_2
per le causali di cui in motivazione, la n.q. di impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] [...]
dell'importo di € 1.658,95, oltre interessi legali dall'1.01.2019 e sino al saldo effettivo, Parte_1
e in favore di dell'importo di € 1.491,98, oltre interessi legali dall'1.01.2019 e Parte_2
sino al saldo effettivo;
2. Condanna n.q. di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di e di , in solido, che liquida, compensandole nella Parte_1 Parte_2
misura del 25% quanto a , in complessivi € 92,67 per spese ed in € 1.350,75 Parte_1
14 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. Condanna n.q. di impresa designata per la Regione Campania per la Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo della Strada, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore di e di , in solido, che liquida, compensandole nella Parte_1 Parte_2
misura del 25% quanto a , in € 177,75 per spese ed in € 2.384,90 per Parte_1
compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario.
4. Pone, definitivamente e per l'intero, le spese di C.T.U. a carico di n.q. di Controparte_1
impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Così deciso il 23.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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