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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 669/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PANISI DEVIS C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto.
pagina 1 di 3
2. La moglie trasferirà altrove la propria residenza e curerà il prelievo dei propri beni personali, dall'appartamento di via Adeodato Malatesta 35 (già costituente la casa coniugale). L'appartamento di via Malatesta 35 in Modena, resterà in esclusivo godimento a . Parte_1
3. I coniugi dichiarano di aver già definitivamente regolato tra essi, in separata sede, ogni questione economica tra essi pendente, null'avendo più a pretendere reciprocamente per tali titoli.
4. Gli stessi coniugi, nel dichiarare di avere adeguati redditi propri e di essere economicamente indipendenti, reciprocamente rinunciano ad assegni alimentari e/o di mantenimento l'uno verso
l'altro.
5. Le spese di assistenza legale verranno sostenute da entrambi i coniugi, in parti uguali”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso
[...]
e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/5/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2022 Atto n. 331 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/5/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 669/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PANISI DEVIS C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto.
pagina 1 di 3
2. La moglie trasferirà altrove la propria residenza e curerà il prelievo dei propri beni personali, dall'appartamento di via Adeodato Malatesta 35 (già costituente la casa coniugale). L'appartamento di via Malatesta 35 in Modena, resterà in esclusivo godimento a . Parte_1
3. I coniugi dichiarano di aver già definitivamente regolato tra essi, in separata sede, ogni questione economica tra essi pendente, null'avendo più a pretendere reciprocamente per tali titoli.
4. Gli stessi coniugi, nel dichiarare di avere adeguati redditi propri e di essere economicamente indipendenti, reciprocamente rinunciano ad assegni alimentari e/o di mantenimento l'uno verso
l'altro.
5. Le spese di assistenza legale verranno sostenute da entrambi i coniugi, in parti uguali”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] si sono separati consensualmente come da ricorso
[...]
e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/5/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2022 Atto n. 331 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/5/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3