Sentenza 15 marzo 2024
Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 13 febbraio 2025
Decreto collegiale 8 luglio 2025
Parere definitivo 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/02/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01211/2025REG.PROV.COLL.
N. 07058/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7058 del 2024, proposto da MA DI BU, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Braghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , e l’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 344/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo;
Udito l’avvocato dello Stato Giovanni Greco;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante impugna, chiedendone la parziale riforma, la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, ha in parte respinto e in parte dichiarato cessata la materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione, sul ricorso (reg. ric. n. 267/2023) dalla medesima proposto per l’esatta ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Avezzano, Sezione Lavoro, n. 191 del 26 novembre 2021, e sulla sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro, n. 330 del 13 ottobre 2022, notificate in data 19 ottobre 2022.
2.- L’odierna appellante, con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 28 febbraio 2020, sul presupposto di essere stata insegnante di scuola statale del I° ciclo d’istruzione (su posto di sostegno) e di avere ricevuto notizia, all’inizio dell’anno scolastico 2013/2014, da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, che sarebbe stata collocata in pensione d’ufficio a partire dal 1° settembre 2014 in ragione del compimento dell’età di 65 anni in data 11 luglio 2014, adiva il Tribunale ordinario di Avezzano al fine di fare “ accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno causato dall’amministrazione in funzione datoriale per averla collocata in pensione illegittimamente con decorrenza 01.09.2014 anziché dal 01.09.2016 e, per l’effetto, condannare l’amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per aver reso impossibile la prestazione lavorativa nel periodo compreso tra il 1° settembre 2014 e il 4 novembre 2015, da calcolarsi nella misura di 14 mensilità e 4 giorni dell’ultima retribuzione globale di fatto (ivi incluso TFR, tredicesima, contributi previdenziali, accessori), ovvero nella misura minore o maggiore secondo l’equo apprezzamento del Giudice anche in considerazione della natura discriminativa per età e sesso del collocamento in pensione illegittimo ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D. Lgs. 198/2016 e degli effetti sulla salute della donna, oltre a interessi legali fino al saldo nonché al computo del predetto periodo come servizio utile a pensione al fine di riparametrare l’importo dell’assegno pensionistico e di corrispondere gli arretrati maturati; adottare in ogni caso tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio subito dalla ricorrente ed illustrato in narrativa . Con condanna alla refusione delle spese di lite, anche a motivo della condotta discriminatoria della parte convenuta, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ”.
3.- Con sentenza n. 191 del 26 novembre 2021, il Tribunale ordinario di Avezzano accoglieva in parte il ricorso, stabilendo quanto segue: “ condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE al risarcimento del danno in favore di SI MA DI nella misura di 14 mensilità e 4 giorni dell’ultima retribuzione globale di fato, detratti i ratei della pensione percepiti nel periodo dall’1.9.2014 al 4.11.2016, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna mensilità fino al soddisfo; - condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.330,50, di cui € 118,50 per spese ed € 3.212,00 per compensi, da distrarsi in favore degli avv.ti Renzo Lancia e Salvatore Braghini dichiaratisi antistatari; - fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia ”.
4.- La ricorrente, rimasta in parte insoddisfatta dalla suddetta pronuncia, la impugnava al fine di richiedere di “ - accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno causato dall’amministrazione in funzione datoriale per averla collocata in pensione illegittimamente con decorrenza 01.09.2014 anziché dal 01.09.2016 e, per l’effetto: - condannare l’ amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per aver reso impossibile la prestazione lavorativa nel periodo compreso tra il 1° settembre 2014 e il 4 novembre 2015, da calcolarsi nella misura di 14 mensilità e 4 giorni dell’ultima retribuzione globale di fatto (ivi incluso TFR, tredicesima, contributi previdenziali, accessori), ovvero nella misura minore o maggiore secondo l’equo apprezzamento del Giudice anche in considerazione della natura discriminativa per età e sesso del collocamento in pensione illegittimo ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D.Lgs. 198/2016 e degli effetti sulla salute della donna, oltre a interessi legali fino al saldo nonché al computo del predetto periodo come servizio utile a pensione al fine di riparametrare l’importo dell’assegno pensionistico e di corrispondere gli arretrati maturati; - adottare in ogni caso tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio subito dalla ricorrente ed illustrato in narrativa. Con condanna alla refusione delle spese di lite, anche a motivo della condotta discriminatoria della parte convenuta, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ”.
5.- Con sentenza n. 330 del 13 ottobre 2022, la Corte d’appello di L’Aquila, sezione Lavoro, a parziale riforma, così statuiva: “- rettifica la sentenza nelle parti in cui è erroneamente indicata la data del “4.11.2016” quale dies ad quem del periodo oggetto del risarcimento, disponendo di sostituire tale data con quella corretta del “4.11.2015”; - condanna il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno in favore della BU nella misura di 14 mensilità e 4 giorni dell’ultima retribuzione globale di fatto, senza la detrazione dei ratei della pensione percepiti nel periodo dall’1.9.2014 al 4.11.2015, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna mensilità fino al soddisfo; - condanna il Ministero medesimo al pagamento delle spese processuali di questo grado, liquidate per compensi professionali in € 3.770,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché in € 177,75 per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ”.
6.- A fronte della refrattarietà dell’Amministrazione ad eseguire il giudicato formatosi sulle prefate sentenze, la ricorrente proponeva l’odierno ricorso per l’ottemperanza.
7.- Con la sentenza qui impugnata, il TAR per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere (con riferimento alla domanda volta ad ottenere il pagamento delle spese di lite, avendo la stessa ricorrente, con la memoria datata 2 febbraio 2024, dato atto dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione in corso di giudizio: tale capo è passato in cosa giudicata), e in parte lo ha respinto (in relazione alle somme pagate dal Ministero a titolo di risarcimento del danno per sorte capitale, interessi e rivalutazione, ritenendo infondata la rivendicazione volta ad ottenere la liquidazione delle somme al lordo dell’IRPEF, e non già, come invece era stato effettuato dal Ministero, al netto).
8.- L’appello è stato spiegato in relazione a quest’ultimo capo, sostenendosi che, malgrado il TAR abbia individuato correttamente il principio giuridico sulla base del quale differenziare i casi in cui si applica la tassazione IRPEF (risarcimento disposto per il mero lucro cessante), ovvero quelli in cui non la si applica (risarcimento del danno emergente), sul presupposto della diversa qualificazione del risarcimento del danno, ne abbia tuttavia fatto scorretta applicazione nel caso all’esame, in considerazione del chiaro contenuto del giudicato formatosi sulle sentenze civili.
9.- Il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio Scolastico Regione Abruzzo hanno resistito al gravame, insistendo sulla legittimità del proprio operato.
10.- Alla udienza in camera di consiglio del 21 gennaio 2025, la causa è passata in decisione.
11.- L’appello è fondato.
Anzitutto, occorre partire dal giudicato.
Con riferimento alla domanda giudiziale volta a fare “ condannare l’amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per aver reso impossibile la prestazione lavorativa nel periodo compreso tra il 1° settembre 2014 e il 4 novembre 2015 ”, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, ha statuito che “ Nella fattispecie, la pensione percepita da (…) non è geneticamente correlata al medesimo fatto giuridico posto a base dell’obbligazione risarcitoria, atteso che, mentre la prima trova la sua ragion d’essere nella sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge, l’obbligazione risarcitoria rinviene il suo fatto genetico nella violazione del principio di non discriminazione che l’applicazione della normativa sopra descritta ha prodotto in danno della lavoratrice. In altri termini, la (...) , che ha ormai superato l’età ordinamentale (e quindi non può più essere reintegrata in servizio), ha ormai subìto irreversibilmente le conseguenze pregiudizievoli dell’illegittimo pensionamento d’ufficio e della violazione del principio di parità di trattamento perpetrata in suo danno, con conseguenze dannose che, a parere del Collegio, non possono dirsi limitate alla mera perdita del trattamento retributivo che avrebbe altrimenti percepito se fosse rimasta in servizio, ma che si estendono alla anticipata perdita della propria identità sociale (strettamente connessa anche alla sua posizione lavorativa), che è costituzionalmente garantita (art. 4 Cost.) e non può ritenersi suscettibile di compensazione ”.
In fatto, è incontrovertibile come il giudice ordinario non si sia limitato a disporre il risarcimento delle conseguenze dannose concernenti la mera perdita del trattamento retributivo che sarebbe spettato alla lavoratrice se fosse rimasta in servizio, ma ha al contrario esplicitato in modo chiaro e inequivocabile che andava risarcita la perdita collegata alla “ identità sociale (strettamente connessa anche alla sua posizione lavorativa), che è costituzionalmente garantita (art. 4 Cost.) e non può ritenersi suscettibile di compensazione ”.
Tale essendo la natura giuridica della posta attiva per la quale è stato disposto il risarcimento del danno, ovverossia quella di un danno emergente collegato alla lesione di un autonomo bene della vita della lavoratrice, sub specie di tutela della dignità personale, della immagine professionale e della identità sociale, e non già quella di una liquidazione tesa a riparare ad un lucro cessante da perdita della retribuzione, ne conclude il Collegio che il TAR ha scorrettamente applicato al caso all’esame il regime giuridico ritraibile dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui “ I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ”.
Sulla base del consolidato indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza, sia civile sia amministrativa, in tema di imponibilità fiscale del risarcimento del danno, infatti, è stato chiarito che “ i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi della mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa ” (Cass. civ., sentenza n. 12789/2003).
Nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2367/2021: “ Con riferimento alle indennità risarcitorie si deve ritenere che esse siano assoggettate a tassazione solo se dirette a sostituire un reddito non conseguito e quindi a risarcire il cosiddetto lucro cessante, mentre non lo siano se sono volte a risarcite altre forme di danno di carattere emergente. ”.
12.- È pertanto chiaro che, sulla base del giudicato contenuto nelle sentenze civili, che non si presta ad interpretazioni di sorta, e della chiara previsione normativa recata dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza sia civile sia amministrativa, il primo motivo di appello è fondato e va accolto.
Di conseguenza, può essere assorbito l’esame degli ulteriori due motivi con cui si è lamentata la erroneità e nullità della sentenza per eccesso di potere giurisdizionale e per erronea valutazione e disparità di trattamento rispetto a casi analoghi, oggetto di differente liquidazione da parte del medesimo Ministero dell’istruzione e del merito.
13.- Le spese del doppio grado sono liquidate in dispositivo secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso per l’ottemperanza e, per l'effetto, dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia dell'Aquila, per quanto di rispettiva competenza, effettuino i pagamenti delle somme dovute al lordo dell’IRPEF.
Condanna le Amministrazioni appellate a rifondere in favore della parte appellante le spese di lite, che si liquidano per il doppio grado in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria MA Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO