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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 277/2023 di R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RAFFA Parte_1 C.F._1
NO e domicilio eletto presso il suo studio in Milano via A. Fogazzaro 14/A
-ricorrente-
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. VARALDA LUISA e domicilio eletto in CP_1 P.IVA_1
Milano via Mazzini 7
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2020, onveniva in giudizio Parte_1 [...]
, Controparte_2 esponendo quanto segue: “il sig. ha prestato attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze della MEFA SAS di Fallara Annunziato e C. dal 22.01.2009 al 31.12.2016 e dal 1.1.2017, è transitato ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della Comef S.r.l., società riconducibile al medesimo soggetto;
il rapporto di lavoro con Comef S.r.l. è cessato il 6.6.2021, a seguito di licenziamento comunicato con lettera del 1.6.2021. Sino al 31.03.2020 (data dell'infortunio in itinere per cui è causa) il ricorrente ha svolto mansioni di addetto alla manutenzione delle macchine di produzione (pulizia, ingrassaggio, lavaggio), sotto la supervisione dei capi turno sigg. e . Presso la sede Politex Per_1 Persona_2 il ricorrente osservava l'orario di lavoro 8:00-12:00 e 13:00-17:00, dal lunedì al venerdì. Terminato il turno, si recava allo spogliatoio per togliere la tuta da lavoro, indossare abiti e lasciare lo stabilimento;
quindi, recuperava la bicicletta dalla rastrelliera e si avviava verso il domicilio (tra le ore 17:05 e le 17:07); dal certificato storico di residenza risulta che il
1 ricorrente è stato residente in Lentate sul Seveso dal 7.1.2012 e, dal 25.07.2015, in Via Nazionale dei Giovi 250/B, ove ha avuto anche il proprio domicilio. Solo dal 22.11.2022 ha trasferito la residenza in Seregno, Via Solferino 8/A. Il ricorrente ha sempre percorso il tragitto casa-lavoro e ritorno (da Via Nazionale dei Giovi 250/B, Lentate sul Seveso, alla sede Politex di Novedrate) mediante bicicletta di sua proprietà, non essendo titolare di patente di guida né proprietario di autovetture. Il ricorrente non è fumatore, non assume bevande alcoliche né sostanze stupefacenti. Il tragitto casa– lavoro del ricorrente risulta percorribile a piedi, in bicicletta o in automobile e non risulta adeguatamente servito da mezzi pubblici, i quali richiedono comunque un tratto finale a piedi di circa 22 minuti. Il ricorrente, anche in occasione dell'infortunio del 30.03.2020, ha utilizzato il percorso indicato sub c3, che — a parità sostanziale di distanza e tempi di percorrenza — gli consentiva di evitare la SP32, strada inidonea alla circolazione ciclabile e pedonale, percorrendo invece vie secondarie meno trafficate e situate in zone abitate (Carimate), soggette a limiti di velocità ridotti. Tale percorso ha sempre costituito, per il ricorrente, il normale tragitto casa–lavoro. Il medesimo tragitto risulta utilizzato anche da altri lavoratori addetti allo stabilimento Politex, tra cui i sigg. (fratello del ricorrente) e Controparte_3
Persona_3
In data 31.03.2020 il ricorrente, terminate alle ore 17:00 le proprie mansioni presso lo stabilimento Politex, alle ore 17:05 circa, dopo essersi cambiato nello spogliatoio aziendale e aver recuperato la bicicletta, si avviava verso la propria abitazione percorrendo il consueto tragitto casa–lavoro individuato sub c3. Alle ore 17:10 circa, giunto in prossimità della rotonda di Via Colombirolo, in località Carminate (a meno di 1 km dallo stabilimento e a pochi minuti dalla partenza), il ricorrente cadeva rovinosamente al suolo, verosimilmente a causa di un ostacolo improvviso e/o di una manovra errata, riportando un violento trauma cranico con gravi lesioni. A causa delle conseguenze del trauma, il ricorrente non è in grado di riferire né sulla dinamica dell'evento né sugli accadimenti immediatamente successivi;
pertanto, la ricostruzione dei fatti viene effettuata sulla base degli atti dell'AG. Il ricorrente veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Varese in codice rosso, mediante eliambulanza, alle ore 19:13 circa, con diagnosi di ingresso indicante “altre e non specificate emorragie intracraniche consecutive a traumatismo senza menzione di ferita”, con immediato ricovero al reparto di terapia subintensiva alle ore 19:59. Con comunicazione del 19 maggio 2020, l'Avv. Luigi Rossini, in nome e per conto del ricorrente, formulava nei confronti dell' e della COMEF s.r.l. richiesta di risarcimento CP_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'infortunio occorso il 31 marzo 2020. A seguito di visita medica del 1° settembre 2020, l comunicava, in data 7 settembre CP_1 2020, l'assenza di postumi permanenti. In data 19.01.2021 l informava, nel prospetto liquidazione indennità e rimborso spese, CP_1 che il periodo indennizzato è stato 31.03.2020 al 16.11.2020 e che “il caso verrà segnalato all'INPS per competenza. Non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non si è verificato né sul luogo di lavoro né durante il tragitto di collegamento con il luogo di lavoro. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione”.
Il ricorrente, all'esito di quanto precede, formulava le seguenti conclusioni: “premessi gli accertamenti e le declaratorie occorrenti: in modifica e/o annullamento del Provvedimento di rigetto del 19.01.2021 accertare e dichiarare che in data 30.03.2020 alle h 17,10-20, CP_1 circa mentre percorreva in bicicletta il percorso da Novedrate via Provinciale Novedratese 17/a sede operativa di di Freudemberg e luogo di lavoro di lavoro del CP_4 CP_5 ricorrente ivi avviato in forza di contratto di appalto) alla propria abitazione pro tempore ( Lentate sul Seveso via Nazionale dei Giovi 250), giunto all'altezza della rotonda su Via Colombirolo, in Località Carimate il ricorrente è rimasto vittima di un sinistro stradale che
2 rientra nella tutela prevista dall'art. 2 del DPR 1124/1965 (cd infortunio sul lavoro in itinere); accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio sul lavoro sub 1) il ricorrente ha riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, da valutarsi in misura non inferiore al 14% o diversa misura accertanda a seguito di CTU medica che si richiede in conformità alla tabella;
per l'effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e CP_1 dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento di un indennizzo in misura non inferiore ad € 23.949,84 e per l'effetto condannare a versare tale somma o quella diversa, anche CP_1 maggiore, che risulterà dovuta e di giustizia anche sotto forma di rendita vitalizia in caso di accertata invalidità pari o superiore al 16%; il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
L Controparte_6
si costituiva con memoria difensiva, nella quale contestava la fondatezza
[...] del ricorso e ne chiedeva il rigetto. L' rappresentava che, come già in sede amministrativa, la richiesta di indennizzo CP_6 doveva essere respinta “per difetto dell'occasione di lavoro in itinere, sulla base della ricostruzione del percorso elaborata dagli uffici competenti”. In particolare, richiamava l'art. 12 del d.lvo n.38/2000 sulle condizioni necessarie ai fini del relativo riconoscimento, tra cui quella della sussistenza di un nesso causale tra tragitto e attività lavorativa, che nel caso di specie non ricorreva, poiché la strada percorsa da parte attrice (via Colombirolo) era risultata senza uscita, e dunque incompatibile con un tragitto funzionale al rientro presso l'abitazione dopo lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La causa veniva trattata con l'esperimento di consulenza medico-legale, affidata a CT designato dal Giudice, e con l'escussione dei testimoni indicati da parte ricorrente;
all'udienza dell'11.12.2025 veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. All'esito dell'istruttoria esperita e sulla base della documentazione in atti, devono ritenersi adeguatamente provati i presupposti della domanda di parte ricorrente, da ravvisarsi nel danno biologico da postumi permanenti, riportato a seguito del sinistro stradale occorso in data 30.3.2020, e nella qualificazione dell'evento alla stregua di infortunio sul lavoro, sub specie di “infortunio in itinere”. Soffermandosi, in particolare, su quest'ultimo requisito, giova richiamare la normativa vigente in materia, costituita dal DPR 30.6.1965 nr. 1124, con le modifiche di cui al d.lvo 23.2.2000 nr.38, che, nello stabilire l'indennizzabilità del cd. infortunio in itinere, lo individua in quello che si verifica lungo il normale percorso seguito dal lavoratore nello spostamento: dal luogo della sua abitazione a quello di lavoro e viceversa;
da un primo luogo di lavoro a un altro qualora il lavoratore sia impegnato in diversi rapporti lavorativi;
dal luogo di lavoro a quello abituale dei pasti e viceversa, qualora non sia presente una mensa all'interno dell'azienda. Prosegue l'art 12 d.lvo cit.: “l'interruzione e la deviazione (ndr. rispetto al normale percorso) si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”
3 Condizioni necessarie sono, quindi, l'occasione di lavoro e l'assenza del cd. rischio elettivo, rientrando in quest'ultima nozione una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. Ne consegue che, “seppur è vero che l'infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il sol fatto che non fosse il "più breve", si deve pur sempre verificare la "normalità" della percorrenza dell'itinerario seguìto e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all'attività lavorativa” (Cass.
3.8.2021 n. 22180). E ancora, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale: “Il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della occasione di lavoro, assume, con riferimento all'infortunio "in itinere", una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza” (Cass. 18.3.2013 n. 6725). Nel caso di specie, dalle allegazioni di cui al ricorso e dalla relativa documentazione emerge, innanzitutto, che il lavoratore, nel percorso lavoro–casa, non ha effettuato deviazioni dal tragitto tali da pregiudicare il concetto di normalità, richiamato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Invero, il ricorrente, dopo aver descritto diverse tipologie di percorsi, e rispettiva durata, utilizzabili per raggiungere la propria abitazione sita in Lentate sul Seveso via Nazionale dei Giovi 250B, ha indicato quella abitualmente adottata, pari a circa 2,8 km. e durata di circa 12 minuti, con il velocipede costituente il solo mezzo disponibile, nonché costantemente impiegato per gli spostamenti casa-lavoro: “400 metri in direzione sudovest su Via per Novedrate/Via Provinciale Novedratese/SP32, alla rotonda 1° uscita su via Carlo Cattaneo per 250 m. indi continuare su Via Cantù per 400m alla rotonda 2° uscita su Via della Costa per 450 m. indi svoltare a sinistra su Via Roma e proseguire per 120m alla rotonda 2° uscita su Via Roma per altri 500 m. poi continuare su Via per Carimate per 620 m. e poi svoltare a destra su Via Nazionale dei Giovi/SP44 per 23 m.” Il ricorrente ha poi illustrato le ragioni sottese alla scelta di questo percorso, da cogliersi nella preferenza rispetto all'alternativa costituita dalla Strada Provinciale 32, che presenterebbe non poche criticità dal punto di vista della sicurezza, sia per il traffico caratterizzato anche da mezzi pesanti, sia per l'assenza di spazi idonei destinati ai ciclisti. Il percorso appare, pertanto, adeguato, non richiedendo neppure un tempo di percorrenza significativamente superiore a quelli eventualmente alternativi (12 minuti a fronte di 9 o 10). Tali circostanze hanno trovato conferma nella deposizione del teste il Testimone_1 quale ha riferito: “sono stato collega del ricorrente. Il signor è caduto quel giorno Parte_1 mentre stava tornando a casa;
faceva sempre lo stesso percorso che facevo anche io per tronare a casa;
questo percorso comporterebbe il passaggio su una strada Statale, che però è preclusa a pedoni e biciclette, per cui viene utilizzata una strada alternativa, che consente il passaggio sia di auto che di biciclette, mi sembra sia la via Como. Il signor faceva Parte_1 sempre questo percorso, come tutti noi che lavoravamo lì e utilizzavano la bicicletta”. Non risultano essersi verificate, tenuto conto del presumibile orario di uscita dal luogo di lavoro (17,05) e di quello in cui è stato segnalato l'incidente (17,12), apprezzabili deviazioni o prolungamenti del tragitto per esigenze estranee rispetto al raggiungimento dell'abitazione, essendo stata constatata la caduta all'altezza della rotonda di via Colombirolo presso il Comune di Carminate. Non si ricade nell'ipotesi di deviazione, prospettata da parte convenuta, neppure considerando le immagini consegnate dalla telecamera di sicurezza all'altezza dell'incrocio con la via Colombirolo, la quale, come testualmente ricostruito dalle Forze dell'ordine, “non copre anche il luogo ove e Per_4
4 riferivano di aver notato né di altri veicoli che possano essere incorsi in Per_5 Parte_1 un qualsivoglia sinistro” (doc. 7 ricorr.). Peraltro, nello stesso verbale del 3.4.2020, si dava atto che “in Carimate, Via Al Colombirolo angolo SP 32 Per Novedrate, era stata segnalata una persona riversa in terra sanguinante e poco collaborativa”. Trattandosi di posizionamento sull'angolo della via, il percorso rientrava in quello descritto da parte ricorrente, siccome conforme alle rappresentate condizioni di traffico ed esigenze di sicurezza, e non denotava una significativa deviazione su strada senza sbocco. Ne consegue che l'evento può ricondursi nell'accezione di “infortunio in itinere”, idoneo e rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, oggetto della domanda proposta. Quanto alla verifica positiva della sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni subite dal ricorrente, nonché alla determinazione dell'entità dei postumi di carattere permanente, possono richiamarsi le valutazioni, espresse dal CTU designato nella relazione depositata in data 11.6.2024, rispetto alla quale le parti non hanno avanzato alcun rilievo o contestazione. In essa, testualmente si afferma: “Ripercorsa, dunque, brevemente la vicenda clinica si ritiene che il quadro lesivo interessante la regione del capo, ben documentato dagli approfondimenti clinico-strumentali cui il signor veniva sottoposto nel corso della Parte_1 vicenda clinica in esame, risulti del tutto compatibile con un traumatismo contusivo quale quello patito nel corso della caduta dalla bicicletta del 31.03.2020 in atti prospettata. Inoltre, risultano soddisfatti i criteri medico-legali del nesso di causa (cronologico, topografico, di idoneità lesiva qualitativa e quantitativa, di continuità fenomenologica e di escludibilità di altre cause) che dimostrano la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra il traumatismo contusivo del 31.03.2020 e le lesioni patite dal periziando, precedentemente riportate … Sulla scorta delle precisazioni precedentemente proposte e di quanto obiettivato, si ritiene che i postumi a carattere permanete debbano, quanto meno, corrispondere alla richiesta fatta dal Dott. , CTP del ricorrente, ossia debbano Per_6 essere valutati nella misura del 14% ai sensi del decreto legislativo nr. 38/2000”. Deve, quindi, concludersi che l'infortunio occorso al ricorrente in data 30.3.2020 è da qualificarsi quale infortunio in itinere sul lavoro, e che il medesimo ha subito una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica (secondo la definizione ex Art. 13 D. lgs. CP_1 38/2000) del 14%. deve essere pertanto condannata al pagamento dell'importo CP_1 corrispondente a titolo di indennizzo, maggiorato di interessi legali dalle scadenze al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ponendosi a carico di le spese di CTU liquidate alla dott.ssa CP_1 Persona_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
accerta e dichiara il diritto di ad ottenere da , in conseguenza Parte_1 CP_1 dell'infortunio in itinere occorso in data 30.3.2020, la liquidazione dell'indennizzo per riduzione dell'integrità psico-fisica (secondo la definizione ex art. 13 d.lvo 38/2000) CP_1 pari al 14%;
condanna a corrispondere a il conseguente importo, maggiorato di CP_1 Parte_1 interessi legali dalle scadenze al saldo;
condanna alla refusione delle spese legali, complessivamente liquidate in euro CP_1
1500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
5 Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
;
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 277/2023 di R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RAFFA Parte_1 C.F._1
NO e domicilio eletto presso il suo studio in Milano via A. Fogazzaro 14/A
-ricorrente-
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. VARALDA LUISA e domicilio eletto in CP_1 P.IVA_1
Milano via Mazzini 7
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2020, onveniva in giudizio Parte_1 [...]
, Controparte_2 esponendo quanto segue: “il sig. ha prestato attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze della MEFA SAS di Fallara Annunziato e C. dal 22.01.2009 al 31.12.2016 e dal 1.1.2017, è transitato ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della Comef S.r.l., società riconducibile al medesimo soggetto;
il rapporto di lavoro con Comef S.r.l. è cessato il 6.6.2021, a seguito di licenziamento comunicato con lettera del 1.6.2021. Sino al 31.03.2020 (data dell'infortunio in itinere per cui è causa) il ricorrente ha svolto mansioni di addetto alla manutenzione delle macchine di produzione (pulizia, ingrassaggio, lavaggio), sotto la supervisione dei capi turno sigg. e . Presso la sede Politex Per_1 Persona_2 il ricorrente osservava l'orario di lavoro 8:00-12:00 e 13:00-17:00, dal lunedì al venerdì. Terminato il turno, si recava allo spogliatoio per togliere la tuta da lavoro, indossare abiti e lasciare lo stabilimento;
quindi, recuperava la bicicletta dalla rastrelliera e si avviava verso il domicilio (tra le ore 17:05 e le 17:07); dal certificato storico di residenza risulta che il
1 ricorrente è stato residente in Lentate sul Seveso dal 7.1.2012 e, dal 25.07.2015, in Via Nazionale dei Giovi 250/B, ove ha avuto anche il proprio domicilio. Solo dal 22.11.2022 ha trasferito la residenza in Seregno, Via Solferino 8/A. Il ricorrente ha sempre percorso il tragitto casa-lavoro e ritorno (da Via Nazionale dei Giovi 250/B, Lentate sul Seveso, alla sede Politex di Novedrate) mediante bicicletta di sua proprietà, non essendo titolare di patente di guida né proprietario di autovetture. Il ricorrente non è fumatore, non assume bevande alcoliche né sostanze stupefacenti. Il tragitto casa– lavoro del ricorrente risulta percorribile a piedi, in bicicletta o in automobile e non risulta adeguatamente servito da mezzi pubblici, i quali richiedono comunque un tratto finale a piedi di circa 22 minuti. Il ricorrente, anche in occasione dell'infortunio del 30.03.2020, ha utilizzato il percorso indicato sub c3, che — a parità sostanziale di distanza e tempi di percorrenza — gli consentiva di evitare la SP32, strada inidonea alla circolazione ciclabile e pedonale, percorrendo invece vie secondarie meno trafficate e situate in zone abitate (Carimate), soggette a limiti di velocità ridotti. Tale percorso ha sempre costituito, per il ricorrente, il normale tragitto casa–lavoro. Il medesimo tragitto risulta utilizzato anche da altri lavoratori addetti allo stabilimento Politex, tra cui i sigg. (fratello del ricorrente) e Controparte_3
Persona_3
In data 31.03.2020 il ricorrente, terminate alle ore 17:00 le proprie mansioni presso lo stabilimento Politex, alle ore 17:05 circa, dopo essersi cambiato nello spogliatoio aziendale e aver recuperato la bicicletta, si avviava verso la propria abitazione percorrendo il consueto tragitto casa–lavoro individuato sub c3. Alle ore 17:10 circa, giunto in prossimità della rotonda di Via Colombirolo, in località Carminate (a meno di 1 km dallo stabilimento e a pochi minuti dalla partenza), il ricorrente cadeva rovinosamente al suolo, verosimilmente a causa di un ostacolo improvviso e/o di una manovra errata, riportando un violento trauma cranico con gravi lesioni. A causa delle conseguenze del trauma, il ricorrente non è in grado di riferire né sulla dinamica dell'evento né sugli accadimenti immediatamente successivi;
pertanto, la ricostruzione dei fatti viene effettuata sulla base degli atti dell'AG. Il ricorrente veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Varese in codice rosso, mediante eliambulanza, alle ore 19:13 circa, con diagnosi di ingresso indicante “altre e non specificate emorragie intracraniche consecutive a traumatismo senza menzione di ferita”, con immediato ricovero al reparto di terapia subintensiva alle ore 19:59. Con comunicazione del 19 maggio 2020, l'Avv. Luigi Rossini, in nome e per conto del ricorrente, formulava nei confronti dell' e della COMEF s.r.l. richiesta di risarcimento CP_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'infortunio occorso il 31 marzo 2020. A seguito di visita medica del 1° settembre 2020, l comunicava, in data 7 settembre CP_1 2020, l'assenza di postumi permanenti. In data 19.01.2021 l informava, nel prospetto liquidazione indennità e rimborso spese, CP_1 che il periodo indennizzato è stato 31.03.2020 al 16.11.2020 e che “il caso verrà segnalato all'INPS per competenza. Non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio non si è verificato né sul luogo di lavoro né durante il tragitto di collegamento con il luogo di lavoro. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione”.
Il ricorrente, all'esito di quanto precede, formulava le seguenti conclusioni: “premessi gli accertamenti e le declaratorie occorrenti: in modifica e/o annullamento del Provvedimento di rigetto del 19.01.2021 accertare e dichiarare che in data 30.03.2020 alle h 17,10-20, CP_1 circa mentre percorreva in bicicletta il percorso da Novedrate via Provinciale Novedratese 17/a sede operativa di di Freudemberg e luogo di lavoro di lavoro del CP_4 CP_5 ricorrente ivi avviato in forza di contratto di appalto) alla propria abitazione pro tempore ( Lentate sul Seveso via Nazionale dei Giovi 250), giunto all'altezza della rotonda su Via Colombirolo, in Località Carimate il ricorrente è rimasto vittima di un sinistro stradale che
2 rientra nella tutela prevista dall'art. 2 del DPR 1124/1965 (cd infortunio sul lavoro in itinere); accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio sul lavoro sub 1) il ricorrente ha riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, da valutarsi in misura non inferiore al 14% o diversa misura accertanda a seguito di CTU medica che si richiede in conformità alla tabella;
per l'effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e CP_1 dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento di un indennizzo in misura non inferiore ad € 23.949,84 e per l'effetto condannare a versare tale somma o quella diversa, anche CP_1 maggiore, che risulterà dovuta e di giustizia anche sotto forma di rendita vitalizia in caso di accertata invalidità pari o superiore al 16%; il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
L Controparte_6
si costituiva con memoria difensiva, nella quale contestava la fondatezza
[...] del ricorso e ne chiedeva il rigetto. L' rappresentava che, come già in sede amministrativa, la richiesta di indennizzo CP_6 doveva essere respinta “per difetto dell'occasione di lavoro in itinere, sulla base della ricostruzione del percorso elaborata dagli uffici competenti”. In particolare, richiamava l'art. 12 del d.lvo n.38/2000 sulle condizioni necessarie ai fini del relativo riconoscimento, tra cui quella della sussistenza di un nesso causale tra tragitto e attività lavorativa, che nel caso di specie non ricorreva, poiché la strada percorsa da parte attrice (via Colombirolo) era risultata senza uscita, e dunque incompatibile con un tragitto funzionale al rientro presso l'abitazione dopo lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La causa veniva trattata con l'esperimento di consulenza medico-legale, affidata a CT designato dal Giudice, e con l'escussione dei testimoni indicati da parte ricorrente;
all'udienza dell'11.12.2025 veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. All'esito dell'istruttoria esperita e sulla base della documentazione in atti, devono ritenersi adeguatamente provati i presupposti della domanda di parte ricorrente, da ravvisarsi nel danno biologico da postumi permanenti, riportato a seguito del sinistro stradale occorso in data 30.3.2020, e nella qualificazione dell'evento alla stregua di infortunio sul lavoro, sub specie di “infortunio in itinere”. Soffermandosi, in particolare, su quest'ultimo requisito, giova richiamare la normativa vigente in materia, costituita dal DPR 30.6.1965 nr. 1124, con le modifiche di cui al d.lvo 23.2.2000 nr.38, che, nello stabilire l'indennizzabilità del cd. infortunio in itinere, lo individua in quello che si verifica lungo il normale percorso seguito dal lavoratore nello spostamento: dal luogo della sua abitazione a quello di lavoro e viceversa;
da un primo luogo di lavoro a un altro qualora il lavoratore sia impegnato in diversi rapporti lavorativi;
dal luogo di lavoro a quello abituale dei pasti e viceversa, qualora non sia presente una mensa all'interno dell'azienda. Prosegue l'art 12 d.lvo cit.: “l'interruzione e la deviazione (ndr. rispetto al normale percorso) si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”
3 Condizioni necessarie sono, quindi, l'occasione di lavoro e l'assenza del cd. rischio elettivo, rientrando in quest'ultima nozione una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. Ne consegue che, “seppur è vero che l'infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il sol fatto che non fosse il "più breve", si deve pur sempre verificare la "normalità" della percorrenza dell'itinerario seguìto e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all'attività lavorativa” (Cass.
3.8.2021 n. 22180). E ancora, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale: “Il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della occasione di lavoro, assume, con riferimento all'infortunio "in itinere", una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza” (Cass. 18.3.2013 n. 6725). Nel caso di specie, dalle allegazioni di cui al ricorso e dalla relativa documentazione emerge, innanzitutto, che il lavoratore, nel percorso lavoro–casa, non ha effettuato deviazioni dal tragitto tali da pregiudicare il concetto di normalità, richiamato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Invero, il ricorrente, dopo aver descritto diverse tipologie di percorsi, e rispettiva durata, utilizzabili per raggiungere la propria abitazione sita in Lentate sul Seveso via Nazionale dei Giovi 250B, ha indicato quella abitualmente adottata, pari a circa 2,8 km. e durata di circa 12 minuti, con il velocipede costituente il solo mezzo disponibile, nonché costantemente impiegato per gli spostamenti casa-lavoro: “400 metri in direzione sudovest su Via per Novedrate/Via Provinciale Novedratese/SP32, alla rotonda 1° uscita su via Carlo Cattaneo per 250 m. indi continuare su Via Cantù per 400m alla rotonda 2° uscita su Via della Costa per 450 m. indi svoltare a sinistra su Via Roma e proseguire per 120m alla rotonda 2° uscita su Via Roma per altri 500 m. poi continuare su Via per Carimate per 620 m. e poi svoltare a destra su Via Nazionale dei Giovi/SP44 per 23 m.” Il ricorrente ha poi illustrato le ragioni sottese alla scelta di questo percorso, da cogliersi nella preferenza rispetto all'alternativa costituita dalla Strada Provinciale 32, che presenterebbe non poche criticità dal punto di vista della sicurezza, sia per il traffico caratterizzato anche da mezzi pesanti, sia per l'assenza di spazi idonei destinati ai ciclisti. Il percorso appare, pertanto, adeguato, non richiedendo neppure un tempo di percorrenza significativamente superiore a quelli eventualmente alternativi (12 minuti a fronte di 9 o 10). Tali circostanze hanno trovato conferma nella deposizione del teste il Testimone_1 quale ha riferito: “sono stato collega del ricorrente. Il signor è caduto quel giorno Parte_1 mentre stava tornando a casa;
faceva sempre lo stesso percorso che facevo anche io per tronare a casa;
questo percorso comporterebbe il passaggio su una strada Statale, che però è preclusa a pedoni e biciclette, per cui viene utilizzata una strada alternativa, che consente il passaggio sia di auto che di biciclette, mi sembra sia la via Como. Il signor faceva Parte_1 sempre questo percorso, come tutti noi che lavoravamo lì e utilizzavano la bicicletta”. Non risultano essersi verificate, tenuto conto del presumibile orario di uscita dal luogo di lavoro (17,05) e di quello in cui è stato segnalato l'incidente (17,12), apprezzabili deviazioni o prolungamenti del tragitto per esigenze estranee rispetto al raggiungimento dell'abitazione, essendo stata constatata la caduta all'altezza della rotonda di via Colombirolo presso il Comune di Carminate. Non si ricade nell'ipotesi di deviazione, prospettata da parte convenuta, neppure considerando le immagini consegnate dalla telecamera di sicurezza all'altezza dell'incrocio con la via Colombirolo, la quale, come testualmente ricostruito dalle Forze dell'ordine, “non copre anche il luogo ove e Per_4
4 riferivano di aver notato né di altri veicoli che possano essere incorsi in Per_5 Parte_1 un qualsivoglia sinistro” (doc. 7 ricorr.). Peraltro, nello stesso verbale del 3.4.2020, si dava atto che “in Carimate, Via Al Colombirolo angolo SP 32 Per Novedrate, era stata segnalata una persona riversa in terra sanguinante e poco collaborativa”. Trattandosi di posizionamento sull'angolo della via, il percorso rientrava in quello descritto da parte ricorrente, siccome conforme alle rappresentate condizioni di traffico ed esigenze di sicurezza, e non denotava una significativa deviazione su strada senza sbocco. Ne consegue che l'evento può ricondursi nell'accezione di “infortunio in itinere”, idoneo e rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, oggetto della domanda proposta. Quanto alla verifica positiva della sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni subite dal ricorrente, nonché alla determinazione dell'entità dei postumi di carattere permanente, possono richiamarsi le valutazioni, espresse dal CTU designato nella relazione depositata in data 11.6.2024, rispetto alla quale le parti non hanno avanzato alcun rilievo o contestazione. In essa, testualmente si afferma: “Ripercorsa, dunque, brevemente la vicenda clinica si ritiene che il quadro lesivo interessante la regione del capo, ben documentato dagli approfondimenti clinico-strumentali cui il signor veniva sottoposto nel corso della Parte_1 vicenda clinica in esame, risulti del tutto compatibile con un traumatismo contusivo quale quello patito nel corso della caduta dalla bicicletta del 31.03.2020 in atti prospettata. Inoltre, risultano soddisfatti i criteri medico-legali del nesso di causa (cronologico, topografico, di idoneità lesiva qualitativa e quantitativa, di continuità fenomenologica e di escludibilità di altre cause) che dimostrano la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra il traumatismo contusivo del 31.03.2020 e le lesioni patite dal periziando, precedentemente riportate … Sulla scorta delle precisazioni precedentemente proposte e di quanto obiettivato, si ritiene che i postumi a carattere permanete debbano, quanto meno, corrispondere alla richiesta fatta dal Dott. , CTP del ricorrente, ossia debbano Per_6 essere valutati nella misura del 14% ai sensi del decreto legislativo nr. 38/2000”. Deve, quindi, concludersi che l'infortunio occorso al ricorrente in data 30.3.2020 è da qualificarsi quale infortunio in itinere sul lavoro, e che il medesimo ha subito una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica (secondo la definizione ex Art. 13 D. lgs. CP_1 38/2000) del 14%. deve essere pertanto condannata al pagamento dell'importo CP_1 corrispondente a titolo di indennizzo, maggiorato di interessi legali dalle scadenze al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ponendosi a carico di le spese di CTU liquidate alla dott.ssa CP_1 Persona_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
accerta e dichiara il diritto di ad ottenere da , in conseguenza Parte_1 CP_1 dell'infortunio in itinere occorso in data 30.3.2020, la liquidazione dell'indennizzo per riduzione dell'integrità psico-fisica (secondo la definizione ex art. 13 d.lvo 38/2000) CP_1 pari al 14%;
condanna a corrispondere a il conseguente importo, maggiorato di CP_1 Parte_1 interessi legali dalle scadenze al saldo;
condanna alla refusione delle spese legali, complessivamente liquidate in euro CP_1
1500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
5 Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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