TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/07/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1257/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 20/02/2023 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
BONAZZA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Gianluca MADONNA, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento dell'avv. Simona RUSSO, in qualità di curatrice speciale dei minori , c.f. Persona_1
ammesso in via provvisoria ed urgente al gratuito patrocinio con delibera del C.F._3
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 493/2023, c.f. CP_2
, ammesso in via provvisoria ed urgente al gratuito patrocinio con delibera C.F._4 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 494/2023, e , c.f. CP_3
, ammessa in via provvisoria ed urgente al gratuito patrocinio con delibera C.F._5 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 495/2023, difesi in proprio;
CURATRICE SPECIALE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la curatrice speciale: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario il 19 maggio 2012 a Parte_1 CP_1
Valbrembo.
Dalla loro unione sono nati , e dell'età rispettivamente di 13, 10 e 8 anni. Per_1 CP_2 CP_3
Con ricorso regolarmente depositato, il IG ha domandato la separazione Parte_1 personale dalla moglie, l'affido esclusivo dei figli minori o, in subordine, la conferma dell'affido al servizio sociale competente, secondo quanto già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto definitivo del 18 marzo 2022, mantenendone il collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite con la mamma in forma protetta, fino al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Giudice minorile, il divieto per la madre di espatriare coi figli, un contributo per il mantenimento della prole pari a 200 euro ciascuno (600 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 29 giugno 2023, il Presidente delegato, sentito liberamente il ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione dei coniugi, data la mancata costituzione in giudizio della resistente, ha autorizzato le parti a vivere separate e con ordinanza riservata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, nominando il curatore speciale dei figli in ragione della conferma dell'affido al servizio sociale. Ha dunque nominato Giudice Istruttore se stesso e ha fissato la prima udienza di trattazione della causa, onerando il ricorrente di provvedere alla notifica del provvedimento alla coniuge non costituita.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Con comparsa depositata telematicamente il 9 ottobre 2023, la IGa si è costituita in giudizio CP_1
aderendo alla domanda sullo status e chiedendo l'affido congiunto o, in subordine, al servizio sociale dei figli, il collocamento dei minori se reputato maggiormente tutelante con onere del padre di contribuire al loro mantenimento nella misura di 600 euro mensili e, in caso di conferma del loro collocamento dal ricorrente, la regolamentazione delle visite in forma libera con rideterminazione in
375 euro mensili del contributo da lei dovuto per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. Regolarmente costituitasi in giudizio, la curatrice speciale ha domandato la conferma dell'affido dei minori al servizio sociale con collocamento prevalente presso il padre, la progressiva implementazione delle visite madre-figli nelle modalità reputate più tutelanti nell'interesse dei minori e la conferma degli incarichi conferiti ai servizi sociali e agli altri servizi specialistici presenti sul territorio.
All'udienza del 18 ottobre 2023, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo sulle visite madre-figli, considerate le valutazioni del servizio rispetto alla possibilità di procedere alla loro liberalizzazione, e il Giudice Istruttore ha disposto la prosecuzione dell'indagine delegata ai servizi sociali.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., su istanza della curatrice speciale, è stata disposta l'audizione dei minori con l'assistenza dell'ausiliario dott.ssa che, all'esito, ha Persona_2 provveduto al deposito di una breve relazione sulle risultanze dell'ascolto.
Espletata l'indagine delegata ai servizi sociali e agli altri enti specialistici coinvolti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27 marzo 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la conflittualità tra loro esistente sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
Il IG , in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato in via principale l'affido Pt_1 congiunto dei minori e, in subordine, la conferma dell'affido al servizio sociale, mantenendone il collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite madre-figli, l'attivazione di un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, la prosecuzione dei percorsi attivati dai servizi sociali, con autorizzazione all'avvio di un percorso psicologico per il divieto di espatrio dei CP_3
minori con la mamma, chiedendo in subordine, ove venisse disposto il collocamento dei figli presso la resistente, la calendarizzazione delle visite con sé.
Dal canto suo, la resistente ha chiesto in via principale l'affido condiviso dei figli e in subordine l'affido al servizio sociale, il collocamento dei minori presso il padre e la regolamentazione delle visite con sé e, a decorrere dal mese di giugno 2026, il collocamento dei minori presso di sé con conseguente regolamentazione delle visite col padre, e la conferma dell'incarico conferito al servizio sociale.
La curatrice speciale ha domandato la conferma dell'affido dei minori ai servizi sociali, con limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza ex art. 337 ter, comma 3 c.c., il collocamento dei minori presso il papà, la regolamentazione delle visite con la mamma e la prosecuzione degli incarichi conferiti al servizio sociale a sostegno delle parti e dei minori.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle criticità e fragilità presenti nei minori a causa del vissuto al quale sono stati esposti nell'ambito della presente vicenda separativa e della persistenza di limiti alla capacità genitoriale di entrambe le parti, nonché della conflittualità tuttora accesa tra i coniugi, si renda necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per la prole che, allo stato, non può che ravvisarsi nella conferma dell'affido ai servizi sociali per il periodo di 24 mesi, con limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi, in linea con le richieste avanzate dalla curatrice speciale e, in subordine, da entrambe le parti.
In premessa, giova rammentare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
Quest'ultimo modello, configurando un'ipotesi di limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., presuppone la necessità di tutelare i figli dalle condotte pregiudizievoli dei genitori e costituisce una misura di protezione che, al contempo, consente ai servizi sociali di svolgere una costante opera di vigilanza su situazioni familiari instabili e di sostenere le funzioni genitoriali attraverso concrete indicazioni educative e di restituzione delle responsabilità degli adulti, coadiuvati nel cosiddetto “recupero” della capacità genitoriale.
Con la riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022, l'affido ai servizi sociali ha trovato regolamentazione nell'art. 5 bis della legge n. 184/1983, che ha consacrato a livello normativo la portata sussidiaria di tale misura, la quale presuppone che gli interventi attivati a sostegno della famiglia si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione ovvero sussista una situazione di pregiudizio ai sensi dell'art. 333 c.c. In base alla normativa oggi vigente, dall'affido al servizio sociale discende, automaticamente, una limitazione della responsabilità in capo ai genitori, rendendo così necessaria la dettagliata indicazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'attività demandata ai servizi, degli atti rimessi al genitore collocatario, delle decisioni che residuano in capo ai genitori e degli eventuali compiti attribuiti al curatore.
Com'è noto, le novità introdotte dal testo normativo sopra richiamato sono destinate a trovare applicazione nei procedimenti instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023, con esclusione pertanto del procedimento a quo.
Tuttavia, questo giudicante, tenuto conto della disciplina oggi vigente e dell'orientamento già formatosi nella giurisprudenza di merito ante riforma (cfr. Trib. Milano, decreto 14.12.2017; Trib.
Milano 11 dicembre 2017, n. 12380), reputa opportuno adottare nel caso di specie delle misure specifiche in ordine ai compiti e ai poteri affidati al servizio, al periodo dell'affido e alle modalità di vigilanza, nei termini che verranno di seguito illustrati.
Ai fini della decisione, pare utile procedere ad una ricostruzione delle vicende che hanno interessato il nucleo familiare.
Prima dell'avvio del presente giudizio ed esattamente il 7 febbraio 2019, il Parte_2
ha promosso un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia a tutela dei
[...] minori, chiedendo l'emissione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti dei coniugi e l'attivazione di supporti domiciliari, essendo stati riscontrati gravi segnali di incuria sia da parte del che, a seguito della segnalazione di alcuni condomini, aveva disposto CP_4
la sanificazione e lo sgombero dell'abitazione familiare, sia da parte della scuola che segnalava una frequenza incostante e, in generale, una scarsa cura dei bambini sotto il profilo materiale, organizzativo ed educativo.
Il Giudice minorile, già con decreto provvisorio del 28 luglio 2020, ha dunque incaricato i servizi di predisporre interventi di sostegno educativo fino a prevedere progetti di affido eterofamiliare dei minori, i quali, a seguito della decisione assunta dai coniugi, oramai in crisi da tempo, di separarsi, sono stati inizialmente inseriti con la madre in un progetto di housing sociale a San Pellegrino Terme
(febbraio 2021), al quale è poi subentrato il padre per le maggiori garanzie offerte dal IG Pt_1 nell'accudimento dei minori rispetto alla IGa che aveva invece mostrato gravi carenze CP_1
educative e di accudimento (v. decreto T.M. 18.3.22, doc. 13 ricorrente).
Con decreto definitivo del 18 marzo 2022, il Tribunale per i Minorenni ha dunque disposto l'affido dei minori al servizio sociale, mantenendone il collocamento presso il padre e la regolamentazione delle visite con la mamma in forma vigilata, con facoltà di procedere alla loro liberalizzazione ove l'odierna resistente dimostrasse di aver raggiunto una stabilità abitativa, un adeguato livello di trasparenza e di collaborazione con i servizi sociali e il CPS (doc. 13 ricorrente).
In via provvisoria ed urgente, il Presidente delegato ha dunque confermato i provvedimenti assunti dal giudice minorile, riconoscendo come adeguato l'attuale assetto di vita dei minori, collocati dal padre in Trentino, ove vivono da giugno 2022.
Nel corso dell'indagine psicosociale svolta, si è potuto appurare come il percorso di inserimento dei minori sul territorio abbia avuto un'evoluzione positiva e ad oggi , ed Per_1 CP_2 CP_3
risultano ben integrati e partecipi alle attività di aggregazione e sociali offerte nel contesto territoriale di riferimento (centro diurno e centro aperto, catechesi, colonie estive, eventi del territorio, ecc.) che rispetto al passato, del quale conserva un vivo ricordo il primogenito (v. verbale 27.6.24), è connotato da stabilità sia sotto il profilo abitativo, sia sotto il profilo familiare e affettivo (relazione
SS Comunità delle Giudicarie dep. 10.10.23, 5.1.24, 8.3.25).
I minori, ad oggi, godono infatti di una rete di supporto strutturata e composta dalla nonna paterna, dai bisnonni e dallo zio, figura affettiva e di riferimento nella gestione quotidiana dei minori e nel promuovere la loro serenità (relazione SS Comunità delle Giudicarie dep. 10.10.23, 5.1.24, 8.3.25).
Ciononostante, ognuno dei figli presenta delle fragilità riconducibili alla lunga fase di disgregazione affettiva del nucleo familiare: ha riferito episodi di derisione e bullismo da parte di coetanei Per_1
e ha vissuto in silenzio una condizione di iperadattamento, ha compiuto un gesto aggressivo CP_2
verso il fratello brandendo un coltello, ha espresso più volte un forte desiderio di Per_3 CP_3
rientrare a vivere con la madre, che idealizza e dalla quale fatica a separarsi emotivamente.
In tale contesto, il padre si è mostrato attento ai bisogni dei figli, capace di ascoltarli e di garantire a ciascuno attività individuali differenziate in base ai propri interessi e alla propria età (relazione SS
Comunità delle Giudicarie dep. 8.3.25), pur persistendo delle criticità che, ad oggi, nonostante gli interventi di supporto attivati, non posso ritenersi superate.
In particolare, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, nonostante le buone competenze mostrate dal IG in relazione a diversi ambiti, come segnalate dal servizio sociale (relazione Pt_1
SS Comunità delle Giudicarie dep. 2.8.24), sussistono delle carenze che necessitano di specifico supporto in relazione: - all'ambito scolastico, poiché le insegnanti di hanno lamentato CP_3
l'assenza di un adeguato supporto quotidiano nella gestione dei compiti e del materiale, sebbene la bambina sia inserita in un gruppo di aiuto-compiti, e anche per viene segnalato un impegno CP_2
discontinuo nello svolgimento dei compiti, in particolare nel weekend (Relazione SS Comunità delle
Giudicarie dep. 12.3.25); - all'attenzione verso le esigenze dei minori, come segnalato dai servizi sociali rispetto alla necessità di sottoporre d una visita oculistica, eseguita solo dopo diverse CP_3
sollecitazioni per la difficoltà, riferita dal padre, di dover far fronte interamente alla spesa straordinaria (Relazione SS Comunità delle Giudicarie dep. 12.3.25).
Rispetto alla figura materna, si osserva come le visite, inizialmente avviate in forma protetta, siano state nel breve periodo gradualmente liberalizzate e ampliate con chiusura del percorso di spazio neutro nel mese di settembre 2023, tenuto conto dell'idoneità dell'abitazione materna e degli esiti Cont positivi del percorso svolto presso il (v. relazione SS Ambito territoriale di Seriate dep. 5.10.23; relazione SS Comunità delle Giudicarie dep. 10.10.23).
Dalla loro liberalizzazione, non sono emerse criticità in relazione alla capacità di accudimento della prole e i bambini hanno sempre manifestato felicità nel trascorrere il loro tempo con la mamma
(relazione SS Comunità delle Giudicarie dep. 5.1.24; relazione SS Ambito territoriale di Seriate dep.
9.1.24), tanto che ma soprattutto hanno iniziato ad esprimere agli operatori sociali e CP_2 CP_3
alla curatrice speciale il loro desiderio di poter vivere con lei, come confermato al Giudice in sede di audizione.
Se da un lato è indubbio il legame affettivo e di complicità esistente tra i bambini e la loro mamma, dall'altro i limiti e le fragilità che, in passato, hanno determinato il subentro del padre nel programma di housing sociale e il collocamento dei figli presso di lui, all'attualità non possono dirsi superate.
Più precisamente, la IGa presenta ancora una situazione personale non equilibrata, segnata CP_1 dall'assenza di un progetto abitativo autonomo, relazioni sentimentali discontinue e convivenze instabili, scarsa continuità lavorativa e una generale difficoltà nel sostenere la funzione educativa in modo strutturato.
Su quest'ultimo aspetto, in particolare, si evidenzia che la resistente: - non ha mostrato interesse al percorso scolastico dei figli, tanto che le insegnati di hanno riferito di aver richiesto un CP_2
colloquio con la madre a novembre 2024, senza che da allora la IGa abbia preso nuovamente contatti con la scuola, mentre le insegnanti di l'hanno conosciuta per la prima volta a Per_1
gennaio 2025; - le carenze emerse in relazione allo svolgimento dei compiti da parte dei figli CP_3
e sono imputabili anche ad un deficit di attenzione e cura della stessa, per i tempi di CP_2
permanenza trascorsi con i minori nel weekend (Relazione SS Comunità delle Giudicarie dep.
12.3.25); - si è opposta all'attivazione di un percorso psicologico per il primogenito e CP_3
(Relazione SS Comunità delle Giudicarie dep. 12.3.25); - ha deciso di interrompere il percorso psicologico individuale, ritenendo priva di senso la sua prosecuzione (relazione SS Ambito territoriale di Seriate dep. 26.3.25), sebbene nelle relazioni acquisite sia emersa una capacità riflessiva e di mentalizzazione bassa, avendo rielaborato in modo critico le vicende familiari solo in parte, la fatica ad empatizzare coi figli circa i loro vissuti emotivi relativi agli accadimenti familiari di questi ultimi anni (relazione psicologica all. relazione SS 29.8.24), una difficoltà ad acquisire e utilizzare conoscenze necessarie per imparare dall'esperienza e modificare lo stile di coping in modo adattivo, una poca affidabilità e la tendenza a sacrificare obiettivi a lungo termine in cambio di soddisfazioni a breve termine in alcune situazioni particolarmente eccitanti (relazione psicologica dep. 5.10.23); - non ha mostrato alcun impegno nell'avvio del progetto previsto dai servizi sociali in vista di un futuro ed eventuale collocamento dei figli presso di lei, ma anzi ha manifestato, da ultimo, l'intenzione di acquistare un'abitazione col suo attuale compagno, sostenendo di dover “comunque andare avanti, anche se io mi sto attrezzando per il futuro dei miei figli” e riconoscendo lei stessa di non essere pronta all'accoglienza definitiva dei figli (relazione SS Ambito territoriale di Seriate dep. 26.3.25); - non provvede al mantenimento dei minori, mostrando così disinteresse rispetto alle loro esigenze materiali.
A ciò si aggiunga la difficoltà dei genitori di collaborare tra loro nell'esercizio della propria funzione genitoriale e di condividere le informazioni che riguardano la prole, al punto da rendere necessaria la creazione di un gruppo WhatsApp da parte degli operatori per facilitare la comunicazione dei genitori (relazione SS di Seriate dep. 29.08.24).
Così descritto il quadro probatorio in atti, si ritiene che, allo stato, non sussistano i presupposti per l'affido condiviso dei figli, il quale richiede – com'è noto – che ciascun genitore sia capace di condividere con l'altro i progetti e le scelte relative alla vita dei figli, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni, coerenti con il modello comportamentale offerto e conformi alle inclinazioni e aspirazioni dei figli medesimi, e che abbia la volontà e le risorse personali per occuparsi fattivamente dell'accudimento della prole, sia sotto il profilo affettivo sia sotto il profilo materiale, salvo impossibilità assoluta a sé non imputabile (cfr. Trib. Bergamo 9 maggio 2022, n. 1107).
Peraltro, non può sottacersi che, in ragione delle difficoltà comunicative delle parti, l'affido condiviso o ai servizi senza alcuna limitazione della responsabilità genitoriale e in funzione di mero supporto determinerebbe, di fatto, la concentrazione in capo al padre delle decisioni che riguardano i minori, al pari di quanto previsto nell'affido esclusivo o addirittura super esclusivo, determinando così una sostanziale esclusione della genitrice dalle decisioni che riguardano i figli (cfr. Cass. 17 maggio 2021,
n. 13217).
In ragione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene dunque che sussistano le condizioni per derogare al regime dell'affido condiviso, dovendo trovare conferma l'affido dei minori ai servizi sociali per il periodo di ventiquattro mesi che, allo stato, appare ancora il più tutelante e rispondente all'interesse dei minori, in conformità alle conclusioni assunte dalla curatrice speciale.
Dall'affido al servizio discende la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in ordine alle questioni rimesse alla potestas decidendi dell'ente affidatario: in particolare, viene attribuito al servizio sociale il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della prole e previa audizione dei genitori e dei minori, tenuto conto della loro volontà e delle loro inclinazioni, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza e di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dai minori e ogni altro ente o istituto di formazione.
Viene rimessa ai servizi sociali anche la decisione sull'eventuale espatrio dei minori.
Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte da ciascun genitore nei tempi di rispettiva permanenza dei figli.
Per il medesimo periodo di tempo (24 mesi) è indispensabile mantenere un attento monitoraggio sulla situazione familiare e le condizioni psicofisiche dei figli, attivare un percorso di supporto psicologico per e ove ritenuto necessario dal servizio sociale, assumendo la decisione anche Per_1 CP_3
senza il consenso dei genitori, e un percorso di sostegno psicologico e/o alla genitorialità per le parti, ove consenzienti, proseguire il percorso psicologico per mantenere l'inserimento dei minori CP_2
in un centro diurno, ove necessario, e un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione del IG , affinché possa essere sostenuto nella gestione dei minori e nell'acquisizione di una Pt_1
maggiore attenzione e cura rispetto alle esigenze scolastiche dei figli.
Inoltre, considerate le dichiarazioni rese al servizio sociale da che ha raccontato di un CP_2
episodio risalente al mese di settembre 2024 durante il quale il nonno materno lo avrebbe colpito con un calcio e, in generale, che il nonno lo picchia a volte perché si arrabbia e a volte per scherzo
(Relazione SS Comunità delle Giudicarie dep.
8.3.25 e 12.3.25), si rende necessario incaricare il servizio sociale affinché vigili sul contesto abitativo e familiare della IGa frequentato dai CP_1
figli durante i periodi di permanenza dalla mamma.
In generale, i servizi vengono poi autorizzati ad attivare ogni altro percorso e intervento di sostegno reputato necessario o anche solo opportuno nell'esclusivo interesse della prole.
Infine, i servizi affidatari riferiranno con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate e vengono onerati di segnalare alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per la prole.
I genitori sono dunque invitati da questo Tribunale ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei minori, alle indicazioni dei Servizi Sociali e a prestare la massima collaborazione nell'attivazione dei percorsi attivati e proposti nell'interesse della prole, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
Quanto al collocamento, deve essere confermato il regime attuale, reputato idoneo ad assicurare ai figli il migliore sviluppo di personalità nell'attualità e nella prospettiva di un adeguato progredire nella crescita.
, ed infatti, risultano ben inseriti nel contesto territoriale e abitativo paterno Per_1 CP_2 CP_3 e il genitore è l'unico allo stato capace di garantirgli condizioni di vita funzionali al loro benessere, offrendo ai minori quella stabilità abitativa e familiare di cui necessitano e che risulta ancora fortemente precaria e instabile dal lato materno (relazione SS Comunità delle Giudicarie dep.
30.4.24).
L'audizione dei minori ha messo in luce come i tre fratelli siano affettivamente legati ad entrambi i genitori e vivono serenamente sia la realtà materna, percepita come più giocosa e ludica, sia la realtà paterna, sicuramente riconosciuta più rigida e normativa ma altrettanto positiva e serena.
, in particolare, si è posto in una posizione di maggiore neutralità rispetto a e Per_1 CP_2 CP_3
come osservato dalla dott.ssa nella propria relazione (v. in atti): nonostante il minore abbia Per_2
fornito narrazioni da cui si evince la presenza di un profondo legame costruito con il padre (tanto da descrivere in modo chiaro e pertinente il funzionamento paterno dando senso anche ad alcune sue modalità di essere che, a visione del figlio, potrebbero erroneamente portarlo ad essere percepito come persona burbera e severa) e il piacere a lui derivato dal vivere nel contesto e ambiente di vita paterno, ha dichiarato di star bene con entrambi i genitori e in entrambi i loro attuali luoghi di vita
( : Io sto bene con entrambi…Io sto bene sia a Bondo che a Bergamo). Per_1
Anche si è mostrato capace da una parte d'esprimere il proprio star bene con entrambi i CP_2
genitori e in entrambi i suoi luoghi di vita, dall'altra di esplicitare i propri desideri in merito, riuscendo a individuare risorse e criticità in essere sia nel padre sia nella madre. Degno di nota appare quanto dichiarato dal minore in riferimento alla mamma rispetto a cui ha evidenziato, pur dichiarando di voler vivere con lei, il limite di essere troppo disponibile ed accondiscendente, aspetto che, a suo avviso, dovrebbe mitigare (relazione dott.ssa dep. 30.7.24). Per_2
In sede di audizione, la piccola ha ribadito più volte il proprio desiderio e bisogno di vivere CP_3
con la mamma insieme ai suoi fratelli ma anche senza di loro, ove contrari, desiderio espresso non solo delineando gli aspetti unicamente positivi ascrivibili a lei e al suo contesto familiare, e al contrario mostrandosi molto critica verso il papà, ma anche – come osservato dall'ausiliaria del
Giudice (v. relazione 30.7.24) - attribuendo le proprie emozioni di tristezza e rabbia alla frustrazione di tale bisogno (La cosa che mi rende più felice è vivere con la mamma, la cosa che mi rende più triste è vivere con il papà, la cosa che mi fa più arrabbiare è viver con il papà).
L'ausiliaria, in conclusione, ha osservato: le narrazioni fornite da , e Per_1 CP_2 CP_3
possano essere considerate espressione di autentici, sinceri e personali vissuti e pensieri strutturatesi nel corso degli eventi che hanno contraddistinto ad oggi la loro storia familiare e possano plausibilmente trovare senso d'esistere nei bisogni legati all'età ma anche nei loro singoli funzionamenti, come ad esempio la mancanza della madre espressa da tutti ma in particolare dai figli minori e in modo netto dalla piccola a cui è possibile ipotizzare possa essere mancata in CP_3 modo particolare la figura femminile anche in ragione sia dell'avere fratelli maschi sia dall'aver avuto in questi due anni un accudimento da parte di figure in prevalenza maschili (padre e zio).
Quanto da loro riferito può pertanto, a valutazione della scrivente, essere letto come plausibile e probabile espressione della percezione di effettivi e attuali bisogni e necessità personali (relazione dep. 30.7.24).
Nonostante il forte bisogno espresso da e, in particolar modo, da questo Collegio, CP_2 CP_3
condividendo la posizione espressa dal Giudice Istruttore in corso di causa, ritiene che il collocamento dei minori dalla madre, a fronte delle criticità sopra evidenziate, rischierebbe di compromettere il loro percorso di crescita esponendoli a condizioni di incertezza e instabilità emotiva e abitativa che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli e contrari al loro benessere.
Una tale consapevolezza pare essere maturata, ad oggi, anche dalla resistente, la quale ha domandato la conferma del collocamento dei figli presso il padre, ma fino al mese di giugno 2026, quando ha chiesto di collocarli presso di sé.
In merito a tale domanda, giova ricordare che la decisione assunta dal Giudice della famiglia, pur essendo dotata di giudicato rebus sic stantibus, riguardando rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi, gode pur sempre di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitata nel tempo al momento in cui non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche
(Cass., 22 maggio 2009, n. 11913).
Ne deriva che questo giudicante non potrà decidere ora quale sarà il regime di collocamento maggiormente rispondente all'interesse dei figli per il prossimo anno (giugno 2026), potendo assumere le proprie valutazioni in base alle condizioni attuali, dalle quali non emerge alcuna progettualità della madre funzionale ai figli e al loro rientro presso il suo domicilio ma che, anzi, appare essere in evoluzione (v. relazione SS Comunità delle Giudicarie dep.
8.3.25 e 12.3.25 e relazione SS Ambito territoriale di Seriate dep. 26.3.25).
La domanda potrà essere eventualmente proposta dalla IGa in sede di modifica delle CP_1
condizioni assunte da questo Tribunale con la presente decisione.
Passando alla regolamentazione delle visite, si ritiene che il bisogno di vicinanza alla mamma espresso in particolar modo da debba essere tutelato compensando anche l'assenza di visite CP_3
infrasettimanali mediante il calendario indicato in dispositivo che prevede, secondo le istanze avanzate da entrambi i genitori, due weekend al mese (salva la possibilità di introdurre un terzo weekend previo accordo) e un ampliamento dei periodi di permanenza dei minori dalla resistente durante le vacanze, secondo quanto già disposto in via provvisoria con ordinanza del 4 settembre
2024. Come sopra evidenziato, allo stato, i minori frequentano la mamma presso i nonni, ove vivono anche le zie. Nonostante le dichiarazioni rese da allo stato, non sussistono motivi per limitare la CP_2 frequentazione dell'abitazione da parte dei bambini, i quali, sentiti dal Giudice, hanno parlato con naturalezza della realtà familiare senza evidenziare elementi di pregiudizio che, ad oggi, risultano privi di riscontri, salva la necessità già rilevata di vigilanza da parte del servizio sociale onde poter intervenire ove emergano elementi di pregiudizio per i bambini.
Sui provvedimenti di contenuto economico
Il IG ha domandato un contributo per il mantenimento della prole pari a 200 euro a figlio, Pt_1
oltre al 50% delle spese straordinarie ed emolumenti pubblici al 100% in favore del padre quale genitore collocatario, mentre la IGa ha chiesto la determinazione in 125 euro a figlio CP_1 dell'assegno dovuto per il mantenimento della prole, con riparto al 50% delle spese straordinarie, comprese le spese di viaggio, e dell'assegno unico.
La curatrice speciale si è rimessa alla valutazione di giustizia rispetto all'ammontare del contributo dovuto dalla madre per il mantenimento della prole.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter
c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ai fini dell'attuazione del principio di proporzionalità reddituale, occorre procedere alla ricostruzione delle posizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
Il ricorrente ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mesi, mediamente pari a 1700 euro nel 2020, nel 2021 e nel 2023 (mod. 730/2020-2024), è proprietario di un bene immobile sottoposto a condizione sospensiva per l'intavolazione del diritto di usufrutto (v. visura tavolare) e di un'autovettura (doc. 4 ricorrente); dagli estratti conto in atti risulta un saldo contabile al 17.6.24 di
1300 euro circa.
La resistente, d'altra parte, è stata assunta il 5 maggio 2025 con contratto a tempo parziale misto che prevede una paga oraria di 8,1714 euro (v. contratto in atti), negli anni scorsi ha percepito un reddito annuo lordo pari a circa 2600 euro nel 2020, 5900 euro nel 2021 e un reddito mensile netto, calcolato su dodici mesi, mediamente pari a 800 euro nel 2022 e 1000 euro nel 2023 (mod. 730/2020-2024); non ha beni immobili ed è proprietaria di un'autovettura (v. visure); dagli esami degli estratti conto prodotti risulta priva di risparmi.
Tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, dei tempi di permanenza trascorsi dai minori prevalentemente col padre e delle loro esigenze, da rapportarsi alla loro età, nonché dei costi che la IGa dovrà sostenere per vedere i figli e della precaria posizione lavorativa della CP_1
stessa, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo ordinario indiretto per il mantenimento della prole, l'importo complessivo di 375 euro mensili (125 euro per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dal mese di agosto 2025, alla luce della rivalutazione degli elementi in atti.
D'altra parte, l'assegno unico, configurando una misura diretta a sostenere colui che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate della prole (v. Cass. 22 febbraio 2025, n. 4672), verrà percepito integralmente dal IG , col quale i figli convivono e trascorrono tempi di permanenza Pt_1
prevalenti.
Gli ulteriori emolumenti pubblici seguiranno il regime ex lege, salvo diverso accordo delle parti.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo.
Diversamente, le spese di viaggio sopportate per l'esercizio del diritto di visita rimarranno in via esclusiva a carico della madre, poiché comprese tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (v. Cass. 30 settembre 2022, n. 28483; Cass. 13 gennaio 2021, n. 379).
Sulle spese di lite e dell'ausiliario del Giudice
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti e la curatrice speciale dei minori, considerata la reciproca soccombenza dei coniugi e la disponibilità manifestata da entrambi rispetto all'affido dei figli ai servizi sociali, richiesto in via subordinata.
Vengono invece poste in via definitiva a carico della parte che le ha anticipate le spese per l'ausiliario del Giudice, nominato per l'assistenza all'audizione dei minori, come liquidate in corso di causa con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario il 19 maggio 2012 a Valbrembo;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Valbrembo di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, n. 4, parte II, serie A;
dispone l'affido dei minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di ventiquattro mesi, affinché il mantengano collocati presso il padre;
conferisce ai servizi affidatari dei minori il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della prole e previa audizione dei genitori e dei figli, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza (compresa la decisione sull'eventuale espatrio dei minori), e di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie,
l'istituto scolastico frequentato dai minori e ogni altro ente o istituto di formazione, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti;
dispone l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte da ciascun genitore nei tempi di rispettiva permanenza dei figli;
incarica i servizi sociali competenti in base al luogo di residenza dei minori e dei genitori, in collaborazione col servizio sanitario, affinché per il periodo di 24 mesi: - mantengano un attento monitoraggio sulla situazione familiare e le condizioni psicofisiche dei minori;
- attivino un percorso di supporto psicologico per e ove ritenuto necessario dal servizio sociale, assumendo Per_1 CP_3
la decisione anche senza il consenso dei genitori, e un percorso di sostegno psicologico e/o alla genitorialità per le parti, ove consenzienti;
- proseguano il percorso psicologico per - vigilino CP_2
sul contesto abitativo e familiare della IGa tenuto conto delle dichiarazioni rese dal CP_1 secondogenito;
- attivino un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione del IG , Pt_1 affinché possa essere sostenuto nella gestione dei minori e nell'acquisizione di una maggiore attenzione e cura rispetto alle esigenze scolastiche dei figli;
- mantengano l'inserimento dei minori in un centro diurno, ove necessario, e un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione del IG
, affinché possa essere sostenuto nella gestione dei minori e nell'acquisizione di una maggiore Pt_1
attenzione e cura rispetto alle esigenze scolastiche dei figli;
- attivino ogni altro percorso e intervento di sostegno reputato necessario o anche solo opportuno nell'esclusivo interesse della prole;
dispone che i servizi affidatari riferiscano con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate;
onera i servizi affidatari di segnalare alla Procura eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per i minori;
invita i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei minori, alle indicazioni dei Servizi Sociali e a prestare la massima collaborazione nell'attivazione dei percorsi attivati e proposti nell'interesse della prole, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale;
dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli:
- due weekend al mese (con possibilità di introdurre un terzo weekend previo accordo tra le parti), dal venerdì alle ore 16.30, con prelevamento dalla casa paterna, fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la casa paterna alle ore 20.30, dopo cena;
- durante i ponti, i quali verranno accorpati al fine settimana di pertinenza di ciascun genitore;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, dal primo giorno di chiusura scolastica fino al 30 dicembre, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione paterna alle ore 20.30, dopo cena, ovvero dal giorno 31 dicembre fino al giorno prima della ripresa scolastica;
- durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, col padre/con la madre l'intero periodo di vacanze, partendo dalla madre che trascorrerà coi figli le vacanze pasquali nel 2025;
- durante le vacanze estive, a settimane alterne col padre, nei periodi da concordare entro il 31 maggio
2025; autorizza le parti a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto della prole, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto 2025, l'importo mensile di 375 euro (125 euro per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. dispone che l'assegno unico venga integralmente percepito dal IG;
Pt_1
dispone che gli ulteriori emolumenti pubblici seguiranno il regime ex lege, salvo diverso accordo delle parti;
pone in via definitiva a carico della parte che le ha anticipate le spese per l'ausiliario del Giudice, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti e la curatrice speciale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali già incaricati.
Così deciso a Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025. Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 20/02/2023 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
BONAZZA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Gianluca MADONNA, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento dell'avv. Simona RUSSO, in qualità di curatrice speciale dei minori , c.f. Persona_1
ammesso in via provvisoria ed urgente al gratuito patrocinio con delibera del C.F._3
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 493/2023, c.f. CP_2
, ammesso in via provvisoria ed urgente al gratuito patrocinio con delibera C.F._4 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 494/2023, e , c.f. CP_3
, ammessa in via provvisoria ed urgente al gratuito patrocinio con delibera C.F._5 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 495/2023, difesi in proprio;
CURATRICE SPECIALE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c. OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la curatrice speciale: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario il 19 maggio 2012 a Parte_1 CP_1
Valbrembo.
Dalla loro unione sono nati , e dell'età rispettivamente di 13, 10 e 8 anni. Per_1 CP_2 CP_3
Con ricorso regolarmente depositato, il IG ha domandato la separazione Parte_1 personale dalla moglie, l'affido esclusivo dei figli minori o, in subordine, la conferma dell'affido al servizio sociale competente, secondo quanto già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con decreto definitivo del 18 marzo 2022, mantenendone il collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite con la mamma in forma protetta, fino al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Giudice minorile, il divieto per la madre di espatriare coi figli, un contributo per il mantenimento della prole pari a 200 euro ciascuno (600 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 29 giugno 2023, il Presidente delegato, sentito liberamente il ricorrente e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione dei coniugi, data la mancata costituzione in giudizio della resistente, ha autorizzato le parti a vivere separate e con ordinanza riservata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, nominando il curatore speciale dei figli in ragione della conferma dell'affido al servizio sociale. Ha dunque nominato Giudice Istruttore se stesso e ha fissato la prima udienza di trattazione della causa, onerando il ricorrente di provvedere alla notifica del provvedimento alla coniuge non costituita.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Con comparsa depositata telematicamente il 9 ottobre 2023, la IGa si è costituita in giudizio CP_1
aderendo alla domanda sullo status e chiedendo l'affido congiunto o, in subordine, al servizio sociale dei figli, il collocamento dei minori se reputato maggiormente tutelante con onere del padre di contribuire al loro mantenimento nella misura di 600 euro mensili e, in caso di conferma del loro collocamento dal ricorrente, la regolamentazione delle visite in forma libera con rideterminazione in
375 euro mensili del contributo da lei dovuto per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. Regolarmente costituitasi in giudizio, la curatrice speciale ha domandato la conferma dell'affido dei minori al servizio sociale con collocamento prevalente presso il padre, la progressiva implementazione delle visite madre-figli nelle modalità reputate più tutelanti nell'interesse dei minori e la conferma degli incarichi conferiti ai servizi sociali e agli altri servizi specialistici presenti sul territorio.
All'udienza del 18 ottobre 2023, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo sulle visite madre-figli, considerate le valutazioni del servizio rispetto alla possibilità di procedere alla loro liberalizzazione, e il Giudice Istruttore ha disposto la prosecuzione dell'indagine delegata ai servizi sociali.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., su istanza della curatrice speciale, è stata disposta l'audizione dei minori con l'assistenza dell'ausiliario dott.ssa che, all'esito, ha Persona_2 provveduto al deposito di una breve relazione sulle risultanze dell'ascolto.
Espletata l'indagine delegata ai servizi sociali e agli altri enti specialistici coinvolti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27 marzo 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la conflittualità tra loro esistente sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
Il IG , in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato in via principale l'affido Pt_1 congiunto dei minori e, in subordine, la conferma dell'affido al servizio sociale, mantenendone il collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite madre-figli, l'attivazione di un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, la prosecuzione dei percorsi attivati dai servizi sociali, con autorizzazione all'avvio di un percorso psicologico per il divieto di espatrio dei CP_3
minori con la mamma, chiedendo in subordine, ove venisse disposto il collocamento dei figli presso la resistente, la calendarizzazione delle visite con sé.
Dal canto suo, la resistente ha chiesto in via principale l'affido condiviso dei figli e in subordine l'affido al servizio sociale, il collocamento dei minori presso il padre e la regolamentazione delle visite con sé e, a decorrere dal mese di giugno 2026, il collocamento dei minori presso di sé con conseguente regolamentazione delle visite col padre, e la conferma dell'incarico conferito al servizio sociale.
La curatrice speciale ha domandato la conferma dell'affido dei minori ai servizi sociali, con limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza ex art. 337 ter, comma 3 c.c., il collocamento dei minori presso il papà, la regolamentazione delle visite con la mamma e la prosecuzione degli incarichi conferiti al servizio sociale a sostegno delle parti e dei minori.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle criticità e fragilità presenti nei minori a causa del vissuto al quale sono stati esposti nell'ambito della presente vicenda separativa e della persistenza di limiti alla capacità genitoriale di entrambe le parti, nonché della conflittualità tuttora accesa tra i coniugi, si renda necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per la prole che, allo stato, non può che ravvisarsi nella conferma dell'affido ai servizi sociali per il periodo di 24 mesi, con limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi, in linea con le richieste avanzate dalla curatrice speciale e, in subordine, da entrambe le parti.
In premessa, giova rammentare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
Quest'ultimo modello, configurando un'ipotesi di limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., presuppone la necessità di tutelare i figli dalle condotte pregiudizievoli dei genitori e costituisce una misura di protezione che, al contempo, consente ai servizi sociali di svolgere una costante opera di vigilanza su situazioni familiari instabili e di sostenere le funzioni genitoriali attraverso concrete indicazioni educative e di restituzione delle responsabilità degli adulti, coadiuvati nel cosiddetto “recupero” della capacità genitoriale.
Con la riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022, l'affido ai servizi sociali ha trovato regolamentazione nell'art. 5 bis della legge n. 184/1983, che ha consacrato a livello normativo la portata sussidiaria di tale misura, la quale presuppone che gli interventi attivati a sostegno della famiglia si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione ovvero sussista una situazione di pregiudizio ai sensi dell'art. 333 c.c. In base alla normativa oggi vigente, dall'affido al servizio sociale discende, automaticamente, una limitazione della responsabilità in capo ai genitori, rendendo così necessaria la dettagliata indicazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'attività demandata ai servizi, degli atti rimessi al genitore collocatario, delle decisioni che residuano in capo ai genitori e degli eventuali compiti attribuiti al curatore.
Com'è noto, le novità introdotte dal testo normativo sopra richiamato sono destinate a trovare applicazione nei procedimenti instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023, con esclusione pertanto del procedimento a quo.
Tuttavia, questo giudicante, tenuto conto della disciplina oggi vigente e dell'orientamento già formatosi nella giurisprudenza di merito ante riforma (cfr. Trib. Milano, decreto 14.12.2017; Trib.
Milano 11 dicembre 2017, n. 12380), reputa opportuno adottare nel caso di specie delle misure specifiche in ordine ai compiti e ai poteri affidati al servizio, al periodo dell'affido e alle modalità di vigilanza, nei termini che verranno di seguito illustrati.
Ai fini della decisione, pare utile procedere ad una ricostruzione delle vicende che hanno interessato il nucleo familiare.
Prima dell'avvio del presente giudizio ed esattamente il 7 febbraio 2019, il Parte_2
ha promosso un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia a tutela dei
[...] minori, chiedendo l'emissione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti dei coniugi e l'attivazione di supporti domiciliari, essendo stati riscontrati gravi segnali di incuria sia da parte del che, a seguito della segnalazione di alcuni condomini, aveva disposto CP_4
la sanificazione e lo sgombero dell'abitazione familiare, sia da parte della scuola che segnalava una frequenza incostante e, in generale, una scarsa cura dei bambini sotto il profilo materiale, organizzativo ed educativo.
Il Giudice minorile, già con decreto provvisorio del 28 luglio 2020, ha dunque incaricato i servizi di predisporre interventi di sostegno educativo fino a prevedere progetti di affido eterofamiliare dei minori, i quali, a seguito della decisione assunta dai coniugi, oramai in crisi da tempo, di separarsi, sono stati inizialmente inseriti con la madre in un progetto di housing sociale a San Pellegrino Terme
(febbraio 2021), al quale è poi subentrato il padre per le maggiori garanzie offerte dal IG Pt_1 nell'accudimento dei minori rispetto alla IGa che aveva invece mostrato gravi carenze CP_1
educative e di accudimento (v. decreto T.M. 18.3.22, doc. 13 ricorrente).
Con decreto definitivo del 18 marzo 2022, il Tribunale per i Minorenni ha dunque disposto l'affido dei minori al servizio sociale, mantenendone il collocamento presso il padre e la regolamentazione delle visite con la mamma in forma vigilata, con facoltà di procedere alla loro liberalizzazione ove l'odierna resistente dimostrasse di aver raggiunto una stabilità abitativa, un adeguato livello di trasparenza e di collaborazione con i servizi sociali e il CPS (doc. 13 ricorrente).
In via provvisoria ed urgente, il Presidente delegato ha dunque confermato i provvedimenti assunti dal giudice minorile, riconoscendo come adeguato l'attuale assetto di vita dei minori, collocati dal padre in Trentino, ove vivono da giugno 2022.
Nel corso dell'indagine psicosociale svolta, si è potuto appurare come il percorso di inserimento dei minori sul territorio abbia avuto un'evoluzione positiva e ad oggi , ed Per_1 CP_2 CP_3
risultano ben integrati e partecipi alle attività di aggregazione e sociali offerte nel contesto territoriale di riferimento (centro diurno e centro aperto, catechesi, colonie estive, eventi del territorio, ecc.) che rispetto al passato, del quale conserva un vivo ricordo il primogenito (v. verbale 27.6.24), è connotato da stabilità sia sotto il profilo abitativo, sia sotto il profilo familiare e affettivo (relazione
SS Comunità delle Giudicarie dep. 10.10.23, 5.1.24, 8.3.25).
I minori, ad oggi, godono infatti di una rete di supporto strutturata e composta dalla nonna paterna, dai bisnonni e dallo zio, figura affettiva e di riferimento nella gestione quotidiana dei minori e nel promuovere la loro serenità (relazione SS Comunità delle Giudicarie dep. 10.10.23, 5.1.24, 8.3.25).
Ciononostante, ognuno dei figli presenta delle fragilità riconducibili alla lunga fase di disgregazione affettiva del nucleo familiare: ha riferito episodi di derisione e bullismo da parte di coetanei Per_1
e ha vissuto in silenzio una condizione di iperadattamento, ha compiuto un gesto aggressivo CP_2
verso il fratello brandendo un coltello, ha espresso più volte un forte desiderio di Per_3 CP_3
rientrare a vivere con la madre, che idealizza e dalla quale fatica a separarsi emotivamente.
In tale contesto, il padre si è mostrato attento ai bisogni dei figli, capace di ascoltarli e di garantire a ciascuno attività individuali differenziate in base ai propri interessi e alla propria età (relazione SS
Comunità delle Giudicarie dep. 8.3.25), pur persistendo delle criticità che, ad oggi, nonostante gli interventi di supporto attivati, non posso ritenersi superate.
In particolare, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, nonostante le buone competenze mostrate dal IG in relazione a diversi ambiti, come segnalate dal servizio sociale (relazione Pt_1
SS Comunità delle Giudicarie dep. 2.8.24), sussistono delle carenze che necessitano di specifico supporto in relazione: - all'ambito scolastico, poiché le insegnanti di hanno lamentato CP_3
l'assenza di un adeguato supporto quotidiano nella gestione dei compiti e del materiale, sebbene la bambina sia inserita in un gruppo di aiuto-compiti, e anche per viene segnalato un impegno CP_2
discontinuo nello svolgimento dei compiti, in particolare nel weekend (Relazione SS Comunità delle
Giudicarie dep. 12.3.25); - all'attenzione verso le esigenze dei minori, come segnalato dai servizi sociali rispetto alla necessità di sottoporre d una visita oculistica, eseguita solo dopo diverse CP_3
sollecitazioni per la difficoltà, riferita dal padre, di dover far fronte interamente alla spesa straordinaria (Relazione SS Comunità delle Giudicarie dep. 12.3.25).
Rispetto alla figura materna, si osserva come le visite, inizialmente avviate in forma protetta, siano state nel breve periodo gradualmente liberalizzate e ampliate con chiusura del percorso di spazio neutro nel mese di settembre 2023, tenuto conto dell'idoneità dell'abitazione materna e degli esiti Cont positivi del percorso svolto presso il (v. relazione SS Ambito territoriale di Seriate dep. 5.10.23; relazione SS Comunità delle Giudicarie dep. 10.10.23).
Dalla loro liberalizzazione, non sono emerse criticità in relazione alla capacità di accudimento della prole e i bambini hanno sempre manifestato felicità nel trascorrere il loro tempo con la mamma
(relazione SS Comunità delle Giudicarie dep. 5.1.24; relazione SS Ambito territoriale di Seriate dep.
9.1.24), tanto che ma soprattutto hanno iniziato ad esprimere agli operatori sociali e CP_2 CP_3
alla curatrice speciale il loro desiderio di poter vivere con lei, come confermato al Giudice in sede di audizione.
Se da un lato è indubbio il legame affettivo e di complicità esistente tra i bambini e la loro mamma, dall'altro i limiti e le fragilità che, in passato, hanno determinato il subentro del padre nel programma di housing sociale e il collocamento dei figli presso di lui, all'attualità non possono dirsi superate.
Più precisamente, la IGa presenta ancora una situazione personale non equilibrata, segnata CP_1 dall'assenza di un progetto abitativo autonomo, relazioni sentimentali discontinue e convivenze instabili, scarsa continuità lavorativa e una generale difficoltà nel sostenere la funzione educativa in modo strutturato.
Su quest'ultimo aspetto, in particolare, si evidenzia che la resistente: - non ha mostrato interesse al percorso scolastico dei figli, tanto che le insegnati di hanno riferito di aver richiesto un CP_2
colloquio con la madre a novembre 2024, senza che da allora la IGa abbia preso nuovamente contatti con la scuola, mentre le insegnanti di l'hanno conosciuta per la prima volta a Per_1
gennaio 2025; - le carenze emerse in relazione allo svolgimento dei compiti da parte dei figli CP_3
e sono imputabili anche ad un deficit di attenzione e cura della stessa, per i tempi di CP_2
permanenza trascorsi con i minori nel weekend (Relazione SS Comunità delle Giudicarie dep.
12.3.25); - si è opposta all'attivazione di un percorso psicologico per il primogenito e CP_3
(Relazione SS Comunità delle Giudicarie dep. 12.3.25); - ha deciso di interrompere il percorso psicologico individuale, ritenendo priva di senso la sua prosecuzione (relazione SS Ambito territoriale di Seriate dep. 26.3.25), sebbene nelle relazioni acquisite sia emersa una capacità riflessiva e di mentalizzazione bassa, avendo rielaborato in modo critico le vicende familiari solo in parte, la fatica ad empatizzare coi figli circa i loro vissuti emotivi relativi agli accadimenti familiari di questi ultimi anni (relazione psicologica all. relazione SS 29.8.24), una difficoltà ad acquisire e utilizzare conoscenze necessarie per imparare dall'esperienza e modificare lo stile di coping in modo adattivo, una poca affidabilità e la tendenza a sacrificare obiettivi a lungo termine in cambio di soddisfazioni a breve termine in alcune situazioni particolarmente eccitanti (relazione psicologica dep. 5.10.23); - non ha mostrato alcun impegno nell'avvio del progetto previsto dai servizi sociali in vista di un futuro ed eventuale collocamento dei figli presso di lei, ma anzi ha manifestato, da ultimo, l'intenzione di acquistare un'abitazione col suo attuale compagno, sostenendo di dover “comunque andare avanti, anche se io mi sto attrezzando per il futuro dei miei figli” e riconoscendo lei stessa di non essere pronta all'accoglienza definitiva dei figli (relazione SS Ambito territoriale di Seriate dep. 26.3.25); - non provvede al mantenimento dei minori, mostrando così disinteresse rispetto alle loro esigenze materiali.
A ciò si aggiunga la difficoltà dei genitori di collaborare tra loro nell'esercizio della propria funzione genitoriale e di condividere le informazioni che riguardano la prole, al punto da rendere necessaria la creazione di un gruppo WhatsApp da parte degli operatori per facilitare la comunicazione dei genitori (relazione SS di Seriate dep. 29.08.24).
Così descritto il quadro probatorio in atti, si ritiene che, allo stato, non sussistano i presupposti per l'affido condiviso dei figli, il quale richiede – com'è noto – che ciascun genitore sia capace di condividere con l'altro i progetti e le scelte relative alla vita dei figli, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni, coerenti con il modello comportamentale offerto e conformi alle inclinazioni e aspirazioni dei figli medesimi, e che abbia la volontà e le risorse personali per occuparsi fattivamente dell'accudimento della prole, sia sotto il profilo affettivo sia sotto il profilo materiale, salvo impossibilità assoluta a sé non imputabile (cfr. Trib. Bergamo 9 maggio 2022, n. 1107).
Peraltro, non può sottacersi che, in ragione delle difficoltà comunicative delle parti, l'affido condiviso o ai servizi senza alcuna limitazione della responsabilità genitoriale e in funzione di mero supporto determinerebbe, di fatto, la concentrazione in capo al padre delle decisioni che riguardano i minori, al pari di quanto previsto nell'affido esclusivo o addirittura super esclusivo, determinando così una sostanziale esclusione della genitrice dalle decisioni che riguardano i figli (cfr. Cass. 17 maggio 2021,
n. 13217).
In ragione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene dunque che sussistano le condizioni per derogare al regime dell'affido condiviso, dovendo trovare conferma l'affido dei minori ai servizi sociali per il periodo di ventiquattro mesi che, allo stato, appare ancora il più tutelante e rispondente all'interesse dei minori, in conformità alle conclusioni assunte dalla curatrice speciale.
Dall'affido al servizio discende la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in ordine alle questioni rimesse alla potestas decidendi dell'ente affidatario: in particolare, viene attribuito al servizio sociale il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della prole e previa audizione dei genitori e dei minori, tenuto conto della loro volontà e delle loro inclinazioni, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza e di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, l'istituto scolastico frequentato dai minori e ogni altro ente o istituto di formazione.
Viene rimessa ai servizi sociali anche la decisione sull'eventuale espatrio dei minori.
Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte da ciascun genitore nei tempi di rispettiva permanenza dei figli.
Per il medesimo periodo di tempo (24 mesi) è indispensabile mantenere un attento monitoraggio sulla situazione familiare e le condizioni psicofisiche dei figli, attivare un percorso di supporto psicologico per e ove ritenuto necessario dal servizio sociale, assumendo la decisione anche Per_1 CP_3
senza il consenso dei genitori, e un percorso di sostegno psicologico e/o alla genitorialità per le parti, ove consenzienti, proseguire il percorso psicologico per mantenere l'inserimento dei minori CP_2
in un centro diurno, ove necessario, e un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione del IG , affinché possa essere sostenuto nella gestione dei minori e nell'acquisizione di una Pt_1
maggiore attenzione e cura rispetto alle esigenze scolastiche dei figli.
Inoltre, considerate le dichiarazioni rese al servizio sociale da che ha raccontato di un CP_2
episodio risalente al mese di settembre 2024 durante il quale il nonno materno lo avrebbe colpito con un calcio e, in generale, che il nonno lo picchia a volte perché si arrabbia e a volte per scherzo
(Relazione SS Comunità delle Giudicarie dep.
8.3.25 e 12.3.25), si rende necessario incaricare il servizio sociale affinché vigili sul contesto abitativo e familiare della IGa frequentato dai CP_1
figli durante i periodi di permanenza dalla mamma.
In generale, i servizi vengono poi autorizzati ad attivare ogni altro percorso e intervento di sostegno reputato necessario o anche solo opportuno nell'esclusivo interesse della prole.
Infine, i servizi affidatari riferiranno con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate e vengono onerati di segnalare alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero sorgere per la prole.
I genitori sono dunque invitati da questo Tribunale ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei minori, alle indicazioni dei Servizi Sociali e a prestare la massima collaborazione nell'attivazione dei percorsi attivati e proposti nell'interesse della prole, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
Quanto al collocamento, deve essere confermato il regime attuale, reputato idoneo ad assicurare ai figli il migliore sviluppo di personalità nell'attualità e nella prospettiva di un adeguato progredire nella crescita.
, ed infatti, risultano ben inseriti nel contesto territoriale e abitativo paterno Per_1 CP_2 CP_3 e il genitore è l'unico allo stato capace di garantirgli condizioni di vita funzionali al loro benessere, offrendo ai minori quella stabilità abitativa e familiare di cui necessitano e che risulta ancora fortemente precaria e instabile dal lato materno (relazione SS Comunità delle Giudicarie dep.
30.4.24).
L'audizione dei minori ha messo in luce come i tre fratelli siano affettivamente legati ad entrambi i genitori e vivono serenamente sia la realtà materna, percepita come più giocosa e ludica, sia la realtà paterna, sicuramente riconosciuta più rigida e normativa ma altrettanto positiva e serena.
, in particolare, si è posto in una posizione di maggiore neutralità rispetto a e Per_1 CP_2 CP_3
come osservato dalla dott.ssa nella propria relazione (v. in atti): nonostante il minore abbia Per_2
fornito narrazioni da cui si evince la presenza di un profondo legame costruito con il padre (tanto da descrivere in modo chiaro e pertinente il funzionamento paterno dando senso anche ad alcune sue modalità di essere che, a visione del figlio, potrebbero erroneamente portarlo ad essere percepito come persona burbera e severa) e il piacere a lui derivato dal vivere nel contesto e ambiente di vita paterno, ha dichiarato di star bene con entrambi i genitori e in entrambi i loro attuali luoghi di vita
( : Io sto bene con entrambi…Io sto bene sia a Bondo che a Bergamo). Per_1
Anche si è mostrato capace da una parte d'esprimere il proprio star bene con entrambi i CP_2
genitori e in entrambi i suoi luoghi di vita, dall'altra di esplicitare i propri desideri in merito, riuscendo a individuare risorse e criticità in essere sia nel padre sia nella madre. Degno di nota appare quanto dichiarato dal minore in riferimento alla mamma rispetto a cui ha evidenziato, pur dichiarando di voler vivere con lei, il limite di essere troppo disponibile ed accondiscendente, aspetto che, a suo avviso, dovrebbe mitigare (relazione dott.ssa dep. 30.7.24). Per_2
In sede di audizione, la piccola ha ribadito più volte il proprio desiderio e bisogno di vivere CP_3
con la mamma insieme ai suoi fratelli ma anche senza di loro, ove contrari, desiderio espresso non solo delineando gli aspetti unicamente positivi ascrivibili a lei e al suo contesto familiare, e al contrario mostrandosi molto critica verso il papà, ma anche – come osservato dall'ausiliaria del
Giudice (v. relazione 30.7.24) - attribuendo le proprie emozioni di tristezza e rabbia alla frustrazione di tale bisogno (La cosa che mi rende più felice è vivere con la mamma, la cosa che mi rende più triste è vivere con il papà, la cosa che mi fa più arrabbiare è viver con il papà).
L'ausiliaria, in conclusione, ha osservato: le narrazioni fornite da , e Per_1 CP_2 CP_3
possano essere considerate espressione di autentici, sinceri e personali vissuti e pensieri strutturatesi nel corso degli eventi che hanno contraddistinto ad oggi la loro storia familiare e possano plausibilmente trovare senso d'esistere nei bisogni legati all'età ma anche nei loro singoli funzionamenti, come ad esempio la mancanza della madre espressa da tutti ma in particolare dai figli minori e in modo netto dalla piccola a cui è possibile ipotizzare possa essere mancata in CP_3 modo particolare la figura femminile anche in ragione sia dell'avere fratelli maschi sia dall'aver avuto in questi due anni un accudimento da parte di figure in prevalenza maschili (padre e zio).
Quanto da loro riferito può pertanto, a valutazione della scrivente, essere letto come plausibile e probabile espressione della percezione di effettivi e attuali bisogni e necessità personali (relazione dep. 30.7.24).
Nonostante il forte bisogno espresso da e, in particolar modo, da questo Collegio, CP_2 CP_3
condividendo la posizione espressa dal Giudice Istruttore in corso di causa, ritiene che il collocamento dei minori dalla madre, a fronte delle criticità sopra evidenziate, rischierebbe di compromettere il loro percorso di crescita esponendoli a condizioni di incertezza e instabilità emotiva e abitativa che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli e contrari al loro benessere.
Una tale consapevolezza pare essere maturata, ad oggi, anche dalla resistente, la quale ha domandato la conferma del collocamento dei figli presso il padre, ma fino al mese di giugno 2026, quando ha chiesto di collocarli presso di sé.
In merito a tale domanda, giova ricordare che la decisione assunta dal Giudice della famiglia, pur essendo dotata di giudicato rebus sic stantibus, riguardando rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi, gode pur sempre di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitata nel tempo al momento in cui non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche
(Cass., 22 maggio 2009, n. 11913).
Ne deriva che questo giudicante non potrà decidere ora quale sarà il regime di collocamento maggiormente rispondente all'interesse dei figli per il prossimo anno (giugno 2026), potendo assumere le proprie valutazioni in base alle condizioni attuali, dalle quali non emerge alcuna progettualità della madre funzionale ai figli e al loro rientro presso il suo domicilio ma che, anzi, appare essere in evoluzione (v. relazione SS Comunità delle Giudicarie dep.
8.3.25 e 12.3.25 e relazione SS Ambito territoriale di Seriate dep. 26.3.25).
La domanda potrà essere eventualmente proposta dalla IGa in sede di modifica delle CP_1
condizioni assunte da questo Tribunale con la presente decisione.
Passando alla regolamentazione delle visite, si ritiene che il bisogno di vicinanza alla mamma espresso in particolar modo da debba essere tutelato compensando anche l'assenza di visite CP_3
infrasettimanali mediante il calendario indicato in dispositivo che prevede, secondo le istanze avanzate da entrambi i genitori, due weekend al mese (salva la possibilità di introdurre un terzo weekend previo accordo) e un ampliamento dei periodi di permanenza dei minori dalla resistente durante le vacanze, secondo quanto già disposto in via provvisoria con ordinanza del 4 settembre
2024. Come sopra evidenziato, allo stato, i minori frequentano la mamma presso i nonni, ove vivono anche le zie. Nonostante le dichiarazioni rese da allo stato, non sussistono motivi per limitare la CP_2 frequentazione dell'abitazione da parte dei bambini, i quali, sentiti dal Giudice, hanno parlato con naturalezza della realtà familiare senza evidenziare elementi di pregiudizio che, ad oggi, risultano privi di riscontri, salva la necessità già rilevata di vigilanza da parte del servizio sociale onde poter intervenire ove emergano elementi di pregiudizio per i bambini.
Sui provvedimenti di contenuto economico
Il IG ha domandato un contributo per il mantenimento della prole pari a 200 euro a figlio, Pt_1
oltre al 50% delle spese straordinarie ed emolumenti pubblici al 100% in favore del padre quale genitore collocatario, mentre la IGa ha chiesto la determinazione in 125 euro a figlio CP_1 dell'assegno dovuto per il mantenimento della prole, con riparto al 50% delle spese straordinarie, comprese le spese di viaggio, e dell'assegno unico.
La curatrice speciale si è rimessa alla valutazione di giustizia rispetto all'ammontare del contributo dovuto dalla madre per il mantenimento della prole.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter
c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ai fini dell'attuazione del principio di proporzionalità reddituale, occorre procedere alla ricostruzione delle posizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
Il ricorrente ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mesi, mediamente pari a 1700 euro nel 2020, nel 2021 e nel 2023 (mod. 730/2020-2024), è proprietario di un bene immobile sottoposto a condizione sospensiva per l'intavolazione del diritto di usufrutto (v. visura tavolare) e di un'autovettura (doc. 4 ricorrente); dagli estratti conto in atti risulta un saldo contabile al 17.6.24 di
1300 euro circa.
La resistente, d'altra parte, è stata assunta il 5 maggio 2025 con contratto a tempo parziale misto che prevede una paga oraria di 8,1714 euro (v. contratto in atti), negli anni scorsi ha percepito un reddito annuo lordo pari a circa 2600 euro nel 2020, 5900 euro nel 2021 e un reddito mensile netto, calcolato su dodici mesi, mediamente pari a 800 euro nel 2022 e 1000 euro nel 2023 (mod. 730/2020-2024); non ha beni immobili ed è proprietaria di un'autovettura (v. visure); dagli esami degli estratti conto prodotti risulta priva di risparmi.
Tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, dei tempi di permanenza trascorsi dai minori prevalentemente col padre e delle loro esigenze, da rapportarsi alla loro età, nonché dei costi che la IGa dovrà sostenere per vedere i figli e della precaria posizione lavorativa della CP_1
stessa, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo ordinario indiretto per il mantenimento della prole, l'importo complessivo di 375 euro mensili (125 euro per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dal mese di agosto 2025, alla luce della rivalutazione degli elementi in atti.
D'altra parte, l'assegno unico, configurando una misura diretta a sostenere colui che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate della prole (v. Cass. 22 febbraio 2025, n. 4672), verrà percepito integralmente dal IG , col quale i figli convivono e trascorrono tempi di permanenza Pt_1
prevalenti.
Gli ulteriori emolumenti pubblici seguiranno il regime ex lege, salvo diverso accordo delle parti.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo.
Diversamente, le spese di viaggio sopportate per l'esercizio del diritto di visita rimarranno in via esclusiva a carico della madre, poiché comprese tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (v. Cass. 30 settembre 2022, n. 28483; Cass. 13 gennaio 2021, n. 379).
Sulle spese di lite e dell'ausiliario del Giudice
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti e la curatrice speciale dei minori, considerata la reciproca soccombenza dei coniugi e la disponibilità manifestata da entrambi rispetto all'affido dei figli ai servizi sociali, richiesto in via subordinata.
Vengono invece poste in via definitiva a carico della parte che le ha anticipate le spese per l'ausiliario del Giudice, nominato per l'assistenza all'audizione dei minori, come liquidate in corso di causa con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario il 19 maggio 2012 a Valbrembo;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Valbrembo di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, n. 4, parte II, serie A;
dispone l'affido dei minori ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di ventiquattro mesi, affinché il mantengano collocati presso il padre;
conferisce ai servizi affidatari dei minori il potere di adottare, nell'interesse esclusivo della prole e previa audizione dei genitori e dei figli, le decisioni relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza (compresa la decisione sull'eventuale espatrio dei minori), e di esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie,
l'istituto scolastico frequentato dai minori e ogni altro ente o istituto di formazione, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti;
dispone l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte da ciascun genitore nei tempi di rispettiva permanenza dei figli;
incarica i servizi sociali competenti in base al luogo di residenza dei minori e dei genitori, in collaborazione col servizio sanitario, affinché per il periodo di 24 mesi: - mantengano un attento monitoraggio sulla situazione familiare e le condizioni psicofisiche dei minori;
- attivino un percorso di supporto psicologico per e ove ritenuto necessario dal servizio sociale, assumendo Per_1 CP_3
la decisione anche senza il consenso dei genitori, e un percorso di sostegno psicologico e/o alla genitorialità per le parti, ove consenzienti;
- proseguano il percorso psicologico per - vigilino CP_2
sul contesto abitativo e familiare della IGa tenuto conto delle dichiarazioni rese dal CP_1 secondogenito;
- attivino un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione del IG , Pt_1 affinché possa essere sostenuto nella gestione dei minori e nell'acquisizione di una maggiore attenzione e cura rispetto alle esigenze scolastiche dei figli;
- mantengano l'inserimento dei minori in un centro diurno, ove necessario, e un percorso di educativa domiciliare presso l'abitazione del IG
, affinché possa essere sostenuto nella gestione dei minori e nell'acquisizione di una maggiore Pt_1
attenzione e cura rispetto alle esigenze scolastiche dei figli;
- attivino ogni altro percorso e intervento di sostegno reputato necessario o anche solo opportuno nell'esclusivo interesse della prole;
dispone che i servizi affidatari riferiscano con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate;
onera i servizi affidatari di segnalare alla Procura eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per i minori;
invita i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei minori, alle indicazioni dei Servizi Sociali e a prestare la massima collaborazione nell'attivazione dei percorsi attivati e proposti nell'interesse della prole, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale;
dispone che la madre potrà vedere e tenere con sé i figli:
- due weekend al mese (con possibilità di introdurre un terzo weekend previo accordo tra le parti), dal venerdì alle ore 16.30, con prelevamento dalla casa paterna, fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso la casa paterna alle ore 20.30, dopo cena;
- durante i ponti, i quali verranno accorpati al fine settimana di pertinenza di ciascun genitore;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con la madre, ad anni alterni, dal primo giorno di chiusura scolastica fino al 30 dicembre, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione paterna alle ore 20.30, dopo cena, ovvero dal giorno 31 dicembre fino al giorno prima della ripresa scolastica;
- durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, col padre/con la madre l'intero periodo di vacanze, partendo dalla madre che trascorrerà coi figli le vacanze pasquali nel 2025;
- durante le vacanze estive, a settimane alterne col padre, nei periodi da concordare entro il 31 maggio
2025; autorizza le parti a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto della prole, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto 2025, l'importo mensile di 375 euro (125 euro per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. dispone che l'assegno unico venga integralmente percepito dal IG;
Pt_1
dispone che gli ulteriori emolumenti pubblici seguiranno il regime ex lege, salvo diverso accordo delle parti;
pone in via definitiva a carico della parte che le ha anticipate le spese per l'ausiliario del Giudice, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti e la curatrice speciale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali già incaricati.
Così deciso a Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025. Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi