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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6099/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott. Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6099 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) SA OL E CA, con sede a Milano, in persona del Direttore Generale Matteo Stocco, elettivamente domiciliata a Milano
presso lo studio dell'avv. Donato Vigezzi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro pagina 1 di 13 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A., con sede a Palazzo Pignano (CR), in persona del
Direttore Amministrativo e finanziario Annamaria Izzo, elettivamente domiciliata a Napoli presso lo studio dell'avv. Diego Grassi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) TI PA e AR:
Voglia il Tribunale, in via preliminare: respingere l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, non ricorrendo i presupposti di legge.
In via principale, nel merito: dichiarare l'insussistenza, e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito per sorte capitale (residuo) pari ad €.34.819,49, nonché del credito per interessi di mora per
€.39.087,49, per un importo complessivo di €.73.906,98, per le ragioni in fatto e diritto esposte nell'atto di citazione in opposizione e nelle memorie istruttorie versate in atti, e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.22331/2021 emesso nel giudizio RG n.43499/2021 in data 8.12.2021.
In ogni caso: dichiarare l'insussistenza, e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito per sorte capitale (residuo) pari ad €.18.223,75, nonché del credito per interessi di mora per € 22.532,55, per un importo complessivo di € 40.756,30, per le ragioni in fatto e diritto esposte nell'atto di citazione in opposizione e nelle memorie istruttorie versate in atti, e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo
n.22331/2021 emesso nel giudizio RG n.43499/2021 in data 8.12.2021,
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Nell'interesse della parte convenuta SE ED RE TA S.p.A.: Voglia il Tribunale,
accertare e dichiarare che la SE ED RE TA Spa in persona del legale rappresentante pro
tempore è tutt'ora creditrice dell'A.S.S.T - Azienda Socio Sanitaria Territoriale TI PA e AR in pagina 2 di 13 persona del legale rappresentante pro tempore, condannando quest'ultima al pagamento in favore dell'Opposta della residua somma di €. 89.099,69 o della maggior/minor somma accertata, per l'effetto condannare l'opponente a corrispondere all'opposto le somme dovute per tale titolo oltre interessi ex art. 1284 IV° comma cod. civ. e come in domanda monitoria ex d. lgs. 231/02, oltre rivalutazione ed interessi come per legge decorrenti dalle singole scadenze al soddisfo nonché spese, diritti ed onorari del presente giudizio ed accessori come per legge oltre quelle del monitorio.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 7 febbraio 2022, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(A.S.S.T.) TI PA e AR ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Milano il 29.12.2021 a favore della SE ED RE TA s.p.a., con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 153.450,29, oltre interessi e spese legali, pretesa a titolo di corrispettivo per il noleggio di apparecchiature da dialisi extracorporea o peritoneale e per la fornitura del relativo materiale di consumo, eseguiti in forza del contratto di appalto pubblico di fornitura di presidi elettromedicali stipulato per adesione il 12.12.2013, risultanti dalle fatture emesse nel periodo tra il 29.12.2010 ed il 15.12.2020.
A motivo di opposizione, la A.S.S.T. opponente:
a) eccepiva l'intervenuto pagamento con riferimento al credito relativo al corrispettivo per sorte capitale pari, al netto del c.d. split payment, alla somma di € 64.350,60, risultante dalle fatture n.
2110398790 del 16.10.2017; nn. 2110442948, 2110442949, 2110442950 e 2110442951 del 30.1.2019;
nn. 2110445312, 2110445313, 2110445314, 2110445315, 2110445316, 2110445317 del 25.2.2019; n.
2110458969 del 11.7.2019; n. 2110461601 del 6.8.2019; n. 2110462160 del 13.8.2019; n. 2110465046
del 17.9.2019; n. 2110471756 del 21.11.2019; nn. 2110474228, 2110474229, 2110474230,
pagina 3 di 13 2110474231 del 16.12.2019; n. 2110510541 del 15.12.2019, tutte già saldate, come risultante dai relativi mandati di pagamento in data 4 febbraio 2022;
b) contestava la regolarità della comunicazione delle fatture relative al credito per corrispettivo pari per sorte capitale, al netto del c.d. split payment, alla somma di € 34.104,94, sostenendo di non aver mai ricevuto e, quindi, registrato nel sistema di contabilità aziendale, le fatture n. 2110229809 del 4.5.2012;
nn. 2110254164, 2110254165, 2110254166 del 12.3.2013; n. 2110265034 del 26.7.2013; n.
2110267219 del 26.8.2013; n. 2110279016 del 16.1.2014; n. 2110324393 del 30.6.2015 mentre con riferimento al credito di € 1.056,40, riferiva che le relative fatture n. 21104007015 e 21104007016,
erano state respinte dalla piattaforma regionale di gestione della fatturazione elettronica in quanto “non
conformi alla normativa vigente e non recepite sull'hub regionale delle fatture elettroniche”. Con
riferimento alle fatture non pervenute o respinte sosteneva l'inesigibilità del credito, posto che ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto allegato alla delibera n. 1051/2013 “I pagamenti
avverranno a 60 gg. dal ricevimento (registrazione) della fattura”;
c) sollevava eccezione di prescrizione in relazione al credito per interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 addebitati dalla fornitrice per asseriti ritardi nei pagamenti sostenendo,
con riferimento al credito di € 39.087,49, risultante dalle fatture n. 210002100 del 29.12.2010, n.
210002450 del 18.12.2010, n. 210002530 del 8.8.2013, n. 210002617 del 27.12.2013, n. 210002686
del 28.7.2014, n. 210002751 del 29.12.2014, n. 210002827 del 28.7.2015, n. 210002903 del
22.12.2015, n. 210003035 del 28.7.2016 e n. 210003110 del 28.12.2016, emesse nel periodo tra il
29.12.2010 – 28.12.2016, l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4
c.c., trattandosi di fatture relative ad interessi di mora riferiti a crediti per prestazioni di carattere periodico, come il pagamento dei canoni di noleggio dei presidi ospedalieri forniti dalla società
opposta, soggetti al termine di prescrizione abbreviato, già decorso al momento della prima richiesta di pagina 4 di 13 pagamento avanzata dalla società opposta con la notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta solo in data 13.2.2021. Precisava, poi, che alle fatture n. 210003035 e 210003110 non risultava nemmeno allegato il prospetto di calcolo degli interessi con la specifica indicazione delle fatture a cui il preteso ritardo nel pagamento era riferito.
Con riferimento al residuo credito per interessi di mora di complessivi € 22.532,55 risultante dalle fatture nn. 210003035, 210003110, 210003175, 210003241, 210003386, 210003475, 210003550,
210003622 e 210003631 contestava, comunque, la fondatezza della pretesa in ragione dell'erroneità dei conteggi degli interessi, calcolati a far tempo dalla data di emissione delle fatture anziché dalla loro ricezione, in molti casi senza nemmeno indicare le fatture a cui si riferivano, ovvero in ragione della non conformità delle fatture alle disposizioni tecniche e contabili della piattaforma regionale che non le aveva accettate.
Contestava, infine, la fondatezza in linea generale della pretesa relativa al pagamento degli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 avanzata dalla società opposta, sostenendo che, in forza della normativa in materia di contabilità generale dello Stato secondo cui le obbligazioni della P.A. devono essere adempiute presso la tesoreria di ciascuna amministrazione, applicabile anche alle ASST in quanto amministrazioni pubbliche, la decorrenza degli interessi di mora nei confronti delle amministrazioni statali sarebbe subordinata, secondo il regime delle obbligazioni c.d. querable, ad un atto formale di costituzione in mora che la società opposta non aveva mai notificato.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande proposte dalla società opposta per inesistenza o prescrizione dei crediti vantati.
Nel costituirsi in giudizio la SE ED RE TA s.p.a. contestava la fondatezza dell'opposizione precisando, innanzitutto, che, il pagamento da parte della ASST opponente della pagina 5 di 13 somma di € 64.350,60 ad estinzione parziale del credito vantato in via monitoria era effettivamente avvenuto ma solo il 10 febbraio 2022 e, quindi, solo dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto,
avvenuta in data 29 dicembre 2021.
Sosteneva, poi, che il credito residuo per il corrispettivo delle prestazioni eseguite, pari ad € 35.161,34,
documentalmente provato dalle fatture e dai relativi estratti autentici notarili allegati al ricorso, non era stato contestato dalla debitrice opponente che, senza mai negarne l'esistenza, si era limitata a sostenere di non aver ricevuto le fatture per presunte violazioni della procedura di invio dei documenti contabili alla piattaforma regionale, deducendo una circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento del diritto.
Con riferimento al credito risultante dalle fatture emesse in relazione all'addebito degli interessi di mora per la somma complessiva di € 53.938,35, contestava l'eccezione di prescrizione sostenendo che si tratterebbe di interessi dovuti per il ritardo nel pagamento del credito relativo al corrispettivo per le forniture di apparecchiature medicali e sarebbe, quindi, soggetto al termine di prescrizione decennale ordinario, non essendo applicabile alla fattispecie la previsione dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. relativa solo a crediti derivanti da prestazioni periodiche.
Sosteneva, comunque, con riferimento alla contestazione mossa dall'ente opponente in ordine alla mancata giustificazione degli interessi di mora applicati a causa dei ritardi nel pagamento del corrispettivo di forniture pregresse, che tutte le fatture prodotte con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione recavano, in allegato il prospetto analitico del calcolo degli interessi con l'indicazione specifica delle fatture a cui si riferivano in modo tale da consentire la verifica della decorrenza e del tasso applicato.
Contestava, infine, l'applicabilità al rapporto contrattuale oggetto di causa della disciplina della pagina 6 di 13 contabilità dello Stato invocata dall'ASST opponente per configurare la necessità dell'atto formale di costituzione in mora ai fini della decorrenza degli interessi sui debiti della pubblica amministrazione,
richiamando l'estensione per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192, anche ai rapporti commerciali intrattenuti dalle pubbliche amministrazioni con le imprese private, della disciplina degli interessi commerciali dettata dal d. lgs. 231/2002.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 89.099,69 o, comunque, con condanna dell'ente opponente al pagamento della somma in questione oltre interessi e spese.
All'udienza di trattazione il giudice istruttore tentava la conciliazione della lite e le parti chiedevano ed ottenevano diversi rinvii in pendenza di trattative che non andavano a buon fine “in ragione
dell'imminente avvicendamento delle cariche di vertice nell'ente opponente”.
Successivamente il giudice istruttore, respinte le istanze istruttorie delle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
*****
L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta nei limiti in cui è risultata fondata.
Iniziando dall'esame del motivo di opposizione relativo all'avvenuta parziale estinzione della pretesa creditoria dopo la notificazione dell'ingiunzione, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è
ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti pagina 7 di 13 costitutivi del diritto in contestazione e l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della somma ingiunta nel corso del giudizio impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto senza che rilevi l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione dell'ingiunzione (v. fra le molte Cass. 17.10.2011 n. 21432; Cass. 24.9.2013 n. 21840; Cass. 10.4.2014
n. 8428; Cass. 22.5.2008 n. 13085). Nella regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione,
invece, in applicazione del principio di causalità sotteso alla disciplina dell'art. 91 c.p.c. dovrà aversi riguardo alla fondatezza o meno delle ragioni di opposizione al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. 27.3.2007 n. 7526; Cass. 15.4.2010 n. 9033; Cass. 11.4.1990 n. 3054).
Nel caso in esame, l'ASST opponente ha provveduto nel corso del giudizio di opposizione alla parziale estinzione del credito relativo al corrispettivo delle forniture descritte nelle fatture elencate al punto a)
della motivazione, mediante di pagamento della somma di € 64.350,60 e, pertanto, il decreto ingiuntivo emesso per somma superiore all'attuale entità del credito deve essere revocato.
Quanto alla residua pretesa creditoria di € 35.161,34 relativa al mancato pagamento delle fatture per il corrispettivo delle forniture descritte nelle fatture di cui al punto b) della motivazione, il motivo di opposizione fondato sull' inesigibilità del credito per la mancata comunicazione delle fatture alla ASST
debitrice da parte della società fornitrice secondo le modalità convenzionali tramite la piattaforma regionale di gestione della fatturazione elettronica o la loro mancata recezione da parte dell' hub
regionale è privo di fondamento.
La mancata adozione del procedimento di comunicazione delle fatture convenzionalmente pattuito non incide in alcun modo sull'esistenza del credito per il corrispettivo che matura con l'esecuzione della controprestazione correlata prevista dal contratto né determina la perpetua inesigibilità del credito come l'ASST opponente parrebbe sostenere sulla base della previsione dell'art. 27 del capitolato speciale pagina 8 di 13 d'appalto allegato alla delibera n. 1051/2013 secondo cui “I pagamenti avverranno a 60 gg. dal
ricevimento (registrazione) della fattura”. In applicazione della disciplina contrattuale richiamata,
infatti, il credito risultante dalle singole fatture di cui l'ASST opponente ha lamentato solo la mancata recezione sarebbe divenuto esigibile, al più tardi, decorsi 60 giorni dal momento in cui, con la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, ne ha avuto cognizione con quanto ne deriva, poi, in ordine alla decorrenza degli interessi moratori.
L'ASST opponente non ha mai contestato nel corso della trattazione della causa, prima della maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie, l'esistenza del credito ed in particolare l'effettiva esecuzione delle prestazioni di fornitura analiticamente descritte nelle fatture e nei documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla società opposta, così sollevandola dall'onere di provare le diverse prestazioni di noleggio e fornitura analiticamente descritte nei documenti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La contestazione tardiva delle circostanze in questione, formulata dall'ASST opponente ponendo in dubbio, per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.,
l'efficacia probatoria dei documenti di trasporti non sottoscritti, non vale a ricondurre i fatti nell'alveo del thema probandum oggetto dell'onere della prova dell'avversario e si traduce in una contestazione priva di qualsiasi rilevanza ai fini della decisione della controversia, non risultandone dimostrata in alcun modo la fondatezza (Cass.
4.11.2021 n. 31837).
L'ASST opponente deve, pertanto, essere condannata al pagamento a favore della società opposta della somma di € 35.161,34 oltre interessi di mora, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 231/2002, con decorrenza a 60
giorni dalla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta il 29 dicembre 2021, e cioè dal
27 febbraio 2022 sino al saldo.
Procedendo all'esame dei motivi di impugnazione relativi al credito da ritardo nei pagamenti di pagina 9 di 13 forniture pregresse, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ASST opponente, ai sensi dell'art. 2948
comma 1 n. 4 c.c. è fondata con riferimento al credito di complessivi € 39.087,49 descritto nei prospetti allegati alle fatture descritte al punto c) della motivazione emesse nel periodo tra il 29.12.2010 e il
28.12.2016.
La norma richiamata secondo cui si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò
che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” detta il regime generale unitario della prescrizione per l'obbligazione accessoria di pagamento degli interessi che prescinde dalla loro natura o dalla loro fonte e che si applica, quindi, a tutte le diverse categorie di interessi, corrispettivi,
compensativi o moratori a prescindere dalla disciplina della prescrizione prevista per l'obbligazione di pagamento della sorte capitale da cui scaturisce (v. fra le Cass. 24.1.2023 n. 2044 in motivazione).
Prive di rilevanza sono, quindi, le questioni ampiamente dibattute dalle parti nei loro scritti difensivi in ordine alla natura periodica o meno della prestazione di pagamento del corrispettivo da cui gli interessi moratori pretesi dalla società opposta sono scaturiti, posto che l'obbligazione di pagamento degli interessi, una volta sorta per effetto, in questo caso, del ritardo nel pagamento del corrispettivo è
autonomamente soggetta al regime generale della prescrizione dettato per gli interessi dall'art. 2948
comma 1 n. 4 c.c.
Senza dubbio prescritta è, quindi, la pretesa di pagamento degli interessi moratori, avanzata dalla società opposta per la prima volta con la notificazione in data 29.12.2021 del ricorso e del decreto ingiuntivo, con riferimento agli interessi moratori descritti nei prospetti allegati alle fatture emesse nel periodo tra il 29.12.2010 ed il 28.12.2016.
Con riferimento alle pretese relative agli interessi moratori descritte nei prospetti allegati alle altre fatture non attinte dall'eccezione di prescrizione la domanda di condanna va esaminata nel merito.
pagina 10 di 13 Premesso che le fatture emesse con il solo addebito di interessi di mora, avendo ad oggetto una pretesa di natura risarcitoria, sono prive di qualsiasi efficacia probatoria dell'illecito e non costituiscono titolo per la concessione del decreto ingiuntivo, nell'ambito del presente giudizio di opposizione, una volta revocato il decreto ingiuntivo, deve procedersi all'accertamento del credito risarcitorio ancorché
irritualmente azionato in via monitoria.
L'accertamento dell'illecito da ritardo nel pagamento, fonte del diritto del creditore al risarcimento del danno attraverso il riconoscimento degli interessi moratori, presuppone l'accertamento dell'avvenuto pagamento del debito pecuniario dopo la scadenza del termine stabilito, imputabile al debitore oltre che della durata del ritardo ai fini dell'applicazione del tasso di interesse previsto dalla legge o dalla convenzione.
Le fatture emesse dalla società opposta limitandosi ad indicare la somma complessivamente dovuta e la causale “addebito per interessi di mora” non provano alcunché degli elementi costitutivi dell'illecito,
tuttavia, la produzione nel corso del giudizio di opposizione per ciascuna fattura dei prospetti contenenti il “conteggio” analitico degli interessi di mora maturati sul ritardato pagamento con l'indicazione del numero, della data, dell'importo e della scadenza della fattura emessa per il corrispettivo delle prestazioni da un lato e della data del pagamento e dei giorni del ritardo dall'altro con l'indicazione per ciascuna fattura dell'interesse maturato in applicazione del tasso di interesse commerciale ( v. doc. 3,4 di parte opposta), ha posto a carico della società opponente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'onere di contestare, altrettanto analiticamente, i dati esposti dalla creditrice a fondamento della sua pretesa, evidenziando specificamente quelli ritenuti erronei.
Al riguardo l'ASST opponente si è limitata del tutto genericamente ad affermare che le fatture in questione sarebbero state respinte “per mancanza del prospetto dei conteggi degli interessi o per
pagina 11 di 13 erroneità dei conteggi degli interessi, calcolati a far tempo dalla data di emissione della fattura”,
svolgendo una deduzione così generica da non potersi ritenere assolto l'onere di specifica contestazione gravante sul debitore attinto da una domanda di pagamento correlata da prospetti analitici.
Pertanto, deve ritenersi accertato il diritto della società opposta al pagamento degli interessi moratori di cui alle fatture 210003175 del 18.7.2017, 210003241 del 27.12.2017, 210003475 del 25.7.2019,
210003550 del 23.12.2019, 210003622 del 29.7.2020 e 210003631 del 29.12.2020 per complessivi
€ 14.444,85, tutte corredate da prospetto analitico del calcolo degli interessi non specificamente contestato dall'ente opponente, con esclusione del credito della fattura per interessi n. 210003386 del
27.12.2018 emessa per la somma di 406,01 di cui non si rinviene in allegato alla comparsa di risposta il prospetto analitico del conteggio degli interessi.
L'ASST opponente deve, pertanto, essere condannata al pagamento a favore della società opposta degli interessi di mora per il ritardato pagamento di fatture pregresse per complessivi € 14.444,85 senza alcuna attribuzione di interessi in mancanza di specifica ed autonoma domanda ai sensi dell'art. 1283
c.c. (Cass. 21.7.2023 n. 21935).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione nella misura di un quinto delle spese processuali che si liquidano per l'intero in € 15.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e si pongono per i restanti quattro quinti a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 6099/2022 promossa da AZIENDA SOCIO
SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) SA OL E CA contro FRESENIUS
MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2022 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 12 di 13 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 22331/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 29.12.2021 a favore di SE ED RE TA s.p.a. contro la ASST TI PA e AR;
2) condanna la ASST TI PA e AR al pagamento a favore della SE della somma di
€ 35.161, 34 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 231/2002 dal 27 febbraio 2022 sino al saldo;
3) condanna la ASST TI PA e AR al pagamento a favore della SE ED RE
TA s.r.l. della somma di € 14.444,85 a titolo di interessi di mora su fatture pregresse;
4) dichiara compensate nella misura di un quinto le spese processuali che liquida per l'interno in
€ 15.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per i restanti quattro quinti a carico dell'opponente ASST TI PA e AR.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Presidente
Angelo Mambriani
Il Giudice est.
Daniela Marconi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott. Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6099 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) SA OL E CA, con sede a Milano, in persona del Direttore Generale Matteo Stocco, elettivamente domiciliata a Milano
presso lo studio dell'avv. Donato Vigezzi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro pagina 1 di 13 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A., con sede a Palazzo Pignano (CR), in persona del
Direttore Amministrativo e finanziario Annamaria Izzo, elettivamente domiciliata a Napoli presso lo studio dell'avv. Diego Grassi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) TI PA e AR:
Voglia il Tribunale, in via preliminare: respingere l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, non ricorrendo i presupposti di legge.
In via principale, nel merito: dichiarare l'insussistenza, e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito per sorte capitale (residuo) pari ad €.34.819,49, nonché del credito per interessi di mora per
€.39.087,49, per un importo complessivo di €.73.906,98, per le ragioni in fatto e diritto esposte nell'atto di citazione in opposizione e nelle memorie istruttorie versate in atti, e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.22331/2021 emesso nel giudizio RG n.43499/2021 in data 8.12.2021.
In ogni caso: dichiarare l'insussistenza, e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito per sorte capitale (residuo) pari ad €.18.223,75, nonché del credito per interessi di mora per € 22.532,55, per un importo complessivo di € 40.756,30, per le ragioni in fatto e diritto esposte nell'atto di citazione in opposizione e nelle memorie istruttorie versate in atti, e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo
n.22331/2021 emesso nel giudizio RG n.43499/2021 in data 8.12.2021,
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Nell'interesse della parte convenuta SE ED RE TA S.p.A.: Voglia il Tribunale,
accertare e dichiarare che la SE ED RE TA Spa in persona del legale rappresentante pro
tempore è tutt'ora creditrice dell'A.S.S.T - Azienda Socio Sanitaria Territoriale TI PA e AR in pagina 2 di 13 persona del legale rappresentante pro tempore, condannando quest'ultima al pagamento in favore dell'Opposta della residua somma di €. 89.099,69 o della maggior/minor somma accertata, per l'effetto condannare l'opponente a corrispondere all'opposto le somme dovute per tale titolo oltre interessi ex art. 1284 IV° comma cod. civ. e come in domanda monitoria ex d. lgs. 231/02, oltre rivalutazione ed interessi come per legge decorrenti dalle singole scadenze al soddisfo nonché spese, diritti ed onorari del presente giudizio ed accessori come per legge oltre quelle del monitorio.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 7 febbraio 2022, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(A.S.S.T.) TI PA e AR ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Milano il 29.12.2021 a favore della SE ED RE TA s.p.a., con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 153.450,29, oltre interessi e spese legali, pretesa a titolo di corrispettivo per il noleggio di apparecchiature da dialisi extracorporea o peritoneale e per la fornitura del relativo materiale di consumo, eseguiti in forza del contratto di appalto pubblico di fornitura di presidi elettromedicali stipulato per adesione il 12.12.2013, risultanti dalle fatture emesse nel periodo tra il 29.12.2010 ed il 15.12.2020.
A motivo di opposizione, la A.S.S.T. opponente:
a) eccepiva l'intervenuto pagamento con riferimento al credito relativo al corrispettivo per sorte capitale pari, al netto del c.d. split payment, alla somma di € 64.350,60, risultante dalle fatture n.
2110398790 del 16.10.2017; nn. 2110442948, 2110442949, 2110442950 e 2110442951 del 30.1.2019;
nn. 2110445312, 2110445313, 2110445314, 2110445315, 2110445316, 2110445317 del 25.2.2019; n.
2110458969 del 11.7.2019; n. 2110461601 del 6.8.2019; n. 2110462160 del 13.8.2019; n. 2110465046
del 17.9.2019; n. 2110471756 del 21.11.2019; nn. 2110474228, 2110474229, 2110474230,
pagina 3 di 13 2110474231 del 16.12.2019; n. 2110510541 del 15.12.2019, tutte già saldate, come risultante dai relativi mandati di pagamento in data 4 febbraio 2022;
b) contestava la regolarità della comunicazione delle fatture relative al credito per corrispettivo pari per sorte capitale, al netto del c.d. split payment, alla somma di € 34.104,94, sostenendo di non aver mai ricevuto e, quindi, registrato nel sistema di contabilità aziendale, le fatture n. 2110229809 del 4.5.2012;
nn. 2110254164, 2110254165, 2110254166 del 12.3.2013; n. 2110265034 del 26.7.2013; n.
2110267219 del 26.8.2013; n. 2110279016 del 16.1.2014; n. 2110324393 del 30.6.2015 mentre con riferimento al credito di € 1.056,40, riferiva che le relative fatture n. 21104007015 e 21104007016,
erano state respinte dalla piattaforma regionale di gestione della fatturazione elettronica in quanto “non
conformi alla normativa vigente e non recepite sull'hub regionale delle fatture elettroniche”. Con
riferimento alle fatture non pervenute o respinte sosteneva l'inesigibilità del credito, posto che ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto allegato alla delibera n. 1051/2013 “I pagamenti
avverranno a 60 gg. dal ricevimento (registrazione) della fattura”;
c) sollevava eccezione di prescrizione in relazione al credito per interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 addebitati dalla fornitrice per asseriti ritardi nei pagamenti sostenendo,
con riferimento al credito di € 39.087,49, risultante dalle fatture n. 210002100 del 29.12.2010, n.
210002450 del 18.12.2010, n. 210002530 del 8.8.2013, n. 210002617 del 27.12.2013, n. 210002686
del 28.7.2014, n. 210002751 del 29.12.2014, n. 210002827 del 28.7.2015, n. 210002903 del
22.12.2015, n. 210003035 del 28.7.2016 e n. 210003110 del 28.12.2016, emesse nel periodo tra il
29.12.2010 – 28.12.2016, l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4
c.c., trattandosi di fatture relative ad interessi di mora riferiti a crediti per prestazioni di carattere periodico, come il pagamento dei canoni di noleggio dei presidi ospedalieri forniti dalla società
opposta, soggetti al termine di prescrizione abbreviato, già decorso al momento della prima richiesta di pagina 4 di 13 pagamento avanzata dalla società opposta con la notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta solo in data 13.2.2021. Precisava, poi, che alle fatture n. 210003035 e 210003110 non risultava nemmeno allegato il prospetto di calcolo degli interessi con la specifica indicazione delle fatture a cui il preteso ritardo nel pagamento era riferito.
Con riferimento al residuo credito per interessi di mora di complessivi € 22.532,55 risultante dalle fatture nn. 210003035, 210003110, 210003175, 210003241, 210003386, 210003475, 210003550,
210003622 e 210003631 contestava, comunque, la fondatezza della pretesa in ragione dell'erroneità dei conteggi degli interessi, calcolati a far tempo dalla data di emissione delle fatture anziché dalla loro ricezione, in molti casi senza nemmeno indicare le fatture a cui si riferivano, ovvero in ragione della non conformità delle fatture alle disposizioni tecniche e contabili della piattaforma regionale che non le aveva accettate.
Contestava, infine, la fondatezza in linea generale della pretesa relativa al pagamento degli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 avanzata dalla società opposta, sostenendo che, in forza della normativa in materia di contabilità generale dello Stato secondo cui le obbligazioni della P.A. devono essere adempiute presso la tesoreria di ciascuna amministrazione, applicabile anche alle ASST in quanto amministrazioni pubbliche, la decorrenza degli interessi di mora nei confronti delle amministrazioni statali sarebbe subordinata, secondo il regime delle obbligazioni c.d. querable, ad un atto formale di costituzione in mora che la società opposta non aveva mai notificato.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande proposte dalla società opposta per inesistenza o prescrizione dei crediti vantati.
Nel costituirsi in giudizio la SE ED RE TA s.p.a. contestava la fondatezza dell'opposizione precisando, innanzitutto, che, il pagamento da parte della ASST opponente della pagina 5 di 13 somma di € 64.350,60 ad estinzione parziale del credito vantato in via monitoria era effettivamente avvenuto ma solo il 10 febbraio 2022 e, quindi, solo dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto,
avvenuta in data 29 dicembre 2021.
Sosteneva, poi, che il credito residuo per il corrispettivo delle prestazioni eseguite, pari ad € 35.161,34,
documentalmente provato dalle fatture e dai relativi estratti autentici notarili allegati al ricorso, non era stato contestato dalla debitrice opponente che, senza mai negarne l'esistenza, si era limitata a sostenere di non aver ricevuto le fatture per presunte violazioni della procedura di invio dei documenti contabili alla piattaforma regionale, deducendo una circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento del diritto.
Con riferimento al credito risultante dalle fatture emesse in relazione all'addebito degli interessi di mora per la somma complessiva di € 53.938,35, contestava l'eccezione di prescrizione sostenendo che si tratterebbe di interessi dovuti per il ritardo nel pagamento del credito relativo al corrispettivo per le forniture di apparecchiature medicali e sarebbe, quindi, soggetto al termine di prescrizione decennale ordinario, non essendo applicabile alla fattispecie la previsione dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. relativa solo a crediti derivanti da prestazioni periodiche.
Sosteneva, comunque, con riferimento alla contestazione mossa dall'ente opponente in ordine alla mancata giustificazione degli interessi di mora applicati a causa dei ritardi nel pagamento del corrispettivo di forniture pregresse, che tutte le fatture prodotte con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione recavano, in allegato il prospetto analitico del calcolo degli interessi con l'indicazione specifica delle fatture a cui si riferivano in modo tale da consentire la verifica della decorrenza e del tasso applicato.
Contestava, infine, l'applicabilità al rapporto contrattuale oggetto di causa della disciplina della pagina 6 di 13 contabilità dello Stato invocata dall'ASST opponente per configurare la necessità dell'atto formale di costituzione in mora ai fini della decorrenza degli interessi sui debiti della pubblica amministrazione,
richiamando l'estensione per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192, anche ai rapporti commerciali intrattenuti dalle pubbliche amministrazioni con le imprese private, della disciplina degli interessi commerciali dettata dal d. lgs. 231/2002.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 89.099,69 o, comunque, con condanna dell'ente opponente al pagamento della somma in questione oltre interessi e spese.
All'udienza di trattazione il giudice istruttore tentava la conciliazione della lite e le parti chiedevano ed ottenevano diversi rinvii in pendenza di trattative che non andavano a buon fine “in ragione
dell'imminente avvicendamento delle cariche di vertice nell'ente opponente”.
Successivamente il giudice istruttore, respinte le istanze istruttorie delle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
*****
L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta nei limiti in cui è risultata fondata.
Iniziando dall'esame del motivo di opposizione relativo all'avvenuta parziale estinzione della pretesa creditoria dopo la notificazione dell'ingiunzione, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui nel sistema delineato dal codice di procedura civile, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è
ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti pagina 7 di 13 costitutivi del diritto in contestazione e l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della somma ingiunta nel corso del giudizio impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto senza che rilevi l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione dell'ingiunzione (v. fra le molte Cass. 17.10.2011 n. 21432; Cass. 24.9.2013 n. 21840; Cass. 10.4.2014
n. 8428; Cass. 22.5.2008 n. 13085). Nella regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione,
invece, in applicazione del principio di causalità sotteso alla disciplina dell'art. 91 c.p.c. dovrà aversi riguardo alla fondatezza o meno delle ragioni di opposizione al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. 27.3.2007 n. 7526; Cass. 15.4.2010 n. 9033; Cass. 11.4.1990 n. 3054).
Nel caso in esame, l'ASST opponente ha provveduto nel corso del giudizio di opposizione alla parziale estinzione del credito relativo al corrispettivo delle forniture descritte nelle fatture elencate al punto a)
della motivazione, mediante di pagamento della somma di € 64.350,60 e, pertanto, il decreto ingiuntivo emesso per somma superiore all'attuale entità del credito deve essere revocato.
Quanto alla residua pretesa creditoria di € 35.161,34 relativa al mancato pagamento delle fatture per il corrispettivo delle forniture descritte nelle fatture di cui al punto b) della motivazione, il motivo di opposizione fondato sull' inesigibilità del credito per la mancata comunicazione delle fatture alla ASST
debitrice da parte della società fornitrice secondo le modalità convenzionali tramite la piattaforma regionale di gestione della fatturazione elettronica o la loro mancata recezione da parte dell' hub
regionale è privo di fondamento.
La mancata adozione del procedimento di comunicazione delle fatture convenzionalmente pattuito non incide in alcun modo sull'esistenza del credito per il corrispettivo che matura con l'esecuzione della controprestazione correlata prevista dal contratto né determina la perpetua inesigibilità del credito come l'ASST opponente parrebbe sostenere sulla base della previsione dell'art. 27 del capitolato speciale pagina 8 di 13 d'appalto allegato alla delibera n. 1051/2013 secondo cui “I pagamenti avverranno a 60 gg. dal
ricevimento (registrazione) della fattura”. In applicazione della disciplina contrattuale richiamata,
infatti, il credito risultante dalle singole fatture di cui l'ASST opponente ha lamentato solo la mancata recezione sarebbe divenuto esigibile, al più tardi, decorsi 60 giorni dal momento in cui, con la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, ne ha avuto cognizione con quanto ne deriva, poi, in ordine alla decorrenza degli interessi moratori.
L'ASST opponente non ha mai contestato nel corso della trattazione della causa, prima della maturazione delle preclusioni assertive ed istruttorie, l'esistenza del credito ed in particolare l'effettiva esecuzione delle prestazioni di fornitura analiticamente descritte nelle fatture e nei documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla società opposta, così sollevandola dall'onere di provare le diverse prestazioni di noleggio e fornitura analiticamente descritte nei documenti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La contestazione tardiva delle circostanze in questione, formulata dall'ASST opponente ponendo in dubbio, per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.,
l'efficacia probatoria dei documenti di trasporti non sottoscritti, non vale a ricondurre i fatti nell'alveo del thema probandum oggetto dell'onere della prova dell'avversario e si traduce in una contestazione priva di qualsiasi rilevanza ai fini della decisione della controversia, non risultandone dimostrata in alcun modo la fondatezza (Cass.
4.11.2021 n. 31837).
L'ASST opponente deve, pertanto, essere condannata al pagamento a favore della società opposta della somma di € 35.161,34 oltre interessi di mora, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 231/2002, con decorrenza a 60
giorni dalla notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta il 29 dicembre 2021, e cioè dal
27 febbraio 2022 sino al saldo.
Procedendo all'esame dei motivi di impugnazione relativi al credito da ritardo nei pagamenti di pagina 9 di 13 forniture pregresse, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ASST opponente, ai sensi dell'art. 2948
comma 1 n. 4 c.c. è fondata con riferimento al credito di complessivi € 39.087,49 descritto nei prospetti allegati alle fatture descritte al punto c) della motivazione emesse nel periodo tra il 29.12.2010 e il
28.12.2016.
La norma richiamata secondo cui si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò
che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” detta il regime generale unitario della prescrizione per l'obbligazione accessoria di pagamento degli interessi che prescinde dalla loro natura o dalla loro fonte e che si applica, quindi, a tutte le diverse categorie di interessi, corrispettivi,
compensativi o moratori a prescindere dalla disciplina della prescrizione prevista per l'obbligazione di pagamento della sorte capitale da cui scaturisce (v. fra le Cass. 24.1.2023 n. 2044 in motivazione).
Prive di rilevanza sono, quindi, le questioni ampiamente dibattute dalle parti nei loro scritti difensivi in ordine alla natura periodica o meno della prestazione di pagamento del corrispettivo da cui gli interessi moratori pretesi dalla società opposta sono scaturiti, posto che l'obbligazione di pagamento degli interessi, una volta sorta per effetto, in questo caso, del ritardo nel pagamento del corrispettivo è
autonomamente soggetta al regime generale della prescrizione dettato per gli interessi dall'art. 2948
comma 1 n. 4 c.c.
Senza dubbio prescritta è, quindi, la pretesa di pagamento degli interessi moratori, avanzata dalla società opposta per la prima volta con la notificazione in data 29.12.2021 del ricorso e del decreto ingiuntivo, con riferimento agli interessi moratori descritti nei prospetti allegati alle fatture emesse nel periodo tra il 29.12.2010 ed il 28.12.2016.
Con riferimento alle pretese relative agli interessi moratori descritte nei prospetti allegati alle altre fatture non attinte dall'eccezione di prescrizione la domanda di condanna va esaminata nel merito.
pagina 10 di 13 Premesso che le fatture emesse con il solo addebito di interessi di mora, avendo ad oggetto una pretesa di natura risarcitoria, sono prive di qualsiasi efficacia probatoria dell'illecito e non costituiscono titolo per la concessione del decreto ingiuntivo, nell'ambito del presente giudizio di opposizione, una volta revocato il decreto ingiuntivo, deve procedersi all'accertamento del credito risarcitorio ancorché
irritualmente azionato in via monitoria.
L'accertamento dell'illecito da ritardo nel pagamento, fonte del diritto del creditore al risarcimento del danno attraverso il riconoscimento degli interessi moratori, presuppone l'accertamento dell'avvenuto pagamento del debito pecuniario dopo la scadenza del termine stabilito, imputabile al debitore oltre che della durata del ritardo ai fini dell'applicazione del tasso di interesse previsto dalla legge o dalla convenzione.
Le fatture emesse dalla società opposta limitandosi ad indicare la somma complessivamente dovuta e la causale “addebito per interessi di mora” non provano alcunché degli elementi costitutivi dell'illecito,
tuttavia, la produzione nel corso del giudizio di opposizione per ciascuna fattura dei prospetti contenenti il “conteggio” analitico degli interessi di mora maturati sul ritardato pagamento con l'indicazione del numero, della data, dell'importo e della scadenza della fattura emessa per il corrispettivo delle prestazioni da un lato e della data del pagamento e dei giorni del ritardo dall'altro con l'indicazione per ciascuna fattura dell'interesse maturato in applicazione del tasso di interesse commerciale ( v. doc. 3,4 di parte opposta), ha posto a carico della società opponente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'onere di contestare, altrettanto analiticamente, i dati esposti dalla creditrice a fondamento della sua pretesa, evidenziando specificamente quelli ritenuti erronei.
Al riguardo l'ASST opponente si è limitata del tutto genericamente ad affermare che le fatture in questione sarebbero state respinte “per mancanza del prospetto dei conteggi degli interessi o per
pagina 11 di 13 erroneità dei conteggi degli interessi, calcolati a far tempo dalla data di emissione della fattura”,
svolgendo una deduzione così generica da non potersi ritenere assolto l'onere di specifica contestazione gravante sul debitore attinto da una domanda di pagamento correlata da prospetti analitici.
Pertanto, deve ritenersi accertato il diritto della società opposta al pagamento degli interessi moratori di cui alle fatture 210003175 del 18.7.2017, 210003241 del 27.12.2017, 210003475 del 25.7.2019,
210003550 del 23.12.2019, 210003622 del 29.7.2020 e 210003631 del 29.12.2020 per complessivi
€ 14.444,85, tutte corredate da prospetto analitico del calcolo degli interessi non specificamente contestato dall'ente opponente, con esclusione del credito della fattura per interessi n. 210003386 del
27.12.2018 emessa per la somma di 406,01 di cui non si rinviene in allegato alla comparsa di risposta il prospetto analitico del conteggio degli interessi.
L'ASST opponente deve, pertanto, essere condannata al pagamento a favore della società opposta degli interessi di mora per il ritardato pagamento di fatture pregresse per complessivi € 14.444,85 senza alcuna attribuzione di interessi in mancanza di specifica ed autonoma domanda ai sensi dell'art. 1283
c.c. (Cass. 21.7.2023 n. 21935).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione nella misura di un quinto delle spese processuali che si liquidano per l'intero in € 15.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e si pongono per i restanti quattro quinti a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 6099/2022 promossa da AZIENDA SOCIO
SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) SA OL E CA contro FRESENIUS
MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2022 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 12 di 13 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 22331/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 29.12.2021 a favore di SE ED RE TA s.p.a. contro la ASST TI PA e AR;
2) condanna la ASST TI PA e AR al pagamento a favore della SE della somma di
€ 35.161, 34 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 231/2002 dal 27 febbraio 2022 sino al saldo;
3) condanna la ASST TI PA e AR al pagamento a favore della SE ED RE
TA s.r.l. della somma di € 14.444,85 a titolo di interessi di mora su fatture pregresse;
4) dichiara compensate nella misura di un quinto le spese processuali che liquida per l'interno in
€ 15.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per i restanti quattro quinti a carico dell'opponente ASST TI PA e AR.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Presidente
Angelo Mambriani
Il Giudice est.
Daniela Marconi
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