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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4854 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 12/11/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa CL EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 6908/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 9.10è presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' nonché CP_2
la dott.ssa GIUSY AGATA MARIA LOPRESTI ai fini della pratica forense ) CP_2
L'avv. SPARACINO concludono riportandosi alle difese e domande di cui alla memoria difensiva e chiede che la causa venga decisa.
Sino alle ore 11.00 nessuno è presente per parte ricorrente
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 11.00
*********************
Successivamente, alle ore 16.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa CL EN, nella causa iscritta al n° 6908/2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti RAOUL SCOTTO DI TELLA e SILVIA CORDOVA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Piazza Virgilio n. 4, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , via Laurana 59, con CP_2
l'avv. MARIA GRAZIA SPARACINO e l'avv. ADRIANA GIOVANNA RIZZO. giusta procura in atti
- resistente -
OGGETTO: INDEBITO
All'udienza del 12 novembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso. 2 ❖ Nulla sulle spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.5.2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'essere titolare di pensione Cat. INVCIV;
- d'aver ricevuto in data 11.02.2021 missiva con cui l' le comunicava un CP_1
pagamento non dovuto per il periodo 01.05.2018-31.07.2020 per un importo complessivo di euro 13.741,04;
- d'aver opposto giudizialmente (con ricorso depositato il 17.10.2022) tale provvedimento chiedendone l'annullamento;
- che con sentenza n 3389/23, il GL del Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava dovuta solamente la somma di euro
5.195,25 in quanto nelle more il ricorrente aveva maturato un credito di euro
8.545,79;
- che con successivo provvedimento del 10.01.2024 (impugnato in questa sede) veniva nuovamente chiesto il pagamento di euro 5.195,25, somma già trattenuta in sede liquidazione conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere, richiamando i principi che governano l'indebito assistenziale, le seguenti domande: “[..] in via principale, accertare e dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, l'indebito comunicato dall' in data 10.01.2024 per intervenuto giudicato CP_2
sul punto con sentenza n. 3389/23 resa dal Tribunale di Palermo sezione lavoro. 2) in via subordinata, per le motivazioni esposte, accertare e dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, l'indebito comunicato dall' in data 10.01.2024; 3) dichiarare, CP_2 conseguentemente, illegittimo, per le motivazioni esposte, l'eventuale recupero posto in essere dell' dell'indebito maturato in favore dell'odierno ricorrente” con il CP_2
favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_2
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto rilevando che “[..] la nota in questione altro non è che un sollecito per il pagamento della somma ivi riportata è già riconosciuta come dovuta, contrariamente a quanto asserito da 3 controparte, in forza della sentenza n. 3389/23, emessa da codesto Tribunale del
Lavoro di Palermo in diversa composizione”.
Evidenziava, infatti, richiamando testualmente la sentenza n. 3389/23, che detta pronunzia, pur confermando la debenza dell'indebito originariamente contestato di euro 13.741,04, dava atto della procedura di compensazione effettuata dall' per CP_1
cui il credito successivamente riconosciuto al di euro 8.545,79 veniva Pt_1 scomputato residuando il debito di euro 5.195,25 di cui veniva sollecitato il pagamento con il provvedimento impugnato in questa sede (“[..] E' di tutta evidenza quindi come
l'indebito di € 13.714,04 sia stato riconosciuto come esistente e integralmente ripetibile, con ciò legittimando l'operazione di compensazione effettuata dall' CP_1 per € 8.545,79, con le somme dovute a seguito del riconoscimento della nuova prestazione di invalidità, mentre per quanto attiene il credito residuo pari ad €
5.195,25 ne ha dichiarato ancora dovuta la debenza. Da qui il sollecito di cui alla nota del 10.01.2024 impugnata da parte ricorrente. Il ricorso pertanto è meritevole di rigetto stante il giudicato già definito sul debito oggetto di causa in forza della sentenza n. 3389/2023”).
La causa, di natura documentale, sulle conclusioni di cui in atti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso non può essere accolto in quanto inammissibile stante l'intervenuto giudicato.
Dalla lettura delle motivazioni contenute nell'indicata sentenza
(«[..]Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno ricorrente nessun legittimo affidamento può essersi consolidato a far data dalla comunicazione (ricevuta il
27.04.2018) dell'esito della visita medica di revisione del 12.04.2018. Data, questa, che deve farsi coincidere con la piena consapevolezza in capo al ricorrente del venir meno del presupposto di legge per il diritto all'indennità di accompagnamento.
Consapevolezza ricavabile dal fatto che in data 23.11.2020 presentava una nuova domanda per il riconoscimento di un grado di invalidità più alto in conseguenza della quale veniva riconosciuto inabile (100%) dalla data della domanda e quindi con decorrenza 12/2020. In conseguenza di ciò l' procedeva alla lavorazione del CP_2
4 cambio fascia che avrebbe generato un credito di 8.545,79 ed alla compensazione tra il debito precedente ed il credito maturato con un debito residuo di euro 5.195,25.») emerge chiaramente (non lasciando spazio a dubbie o difformi interpretazioni) come l'operazione di compensazione attenga esclusivamente all'importo di euro 8.545,79 statuendosi, invece, la debenza da parte del della residua somma di euro Pt_1
5.195,25 il cui pagamento è stato sollecitato con il provvedimento oggi impugnato.
Pertanto, avendo già statuito sul punto la sentenza n. 3389/23, trattandosi di una decisione di merito e non di rito, idonea a passare in cosa giudicata formale e sostanziale, è preclusiva della possibilità di riproporre la stessa domanda in altro giudizio.
Sul punto è appena il caso di rammentare che l'ordinamento giuridico vigente non prevede le sentenze di rigetto “allo stato” in quanto, come precisato dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/05/2001, n. 7302) «l'accertamento positivo o negativo di un diritto in sentenza costituisce sempre una pronuncia di merito che, una volta passata in giudicato, preclude la proposizione della medesima domanda tra le stesse parti a nulla rilevando - in relazione all'impossibilità nel vigente ordinamento processuale di emanazione di sentenze allo stato degli atti - la sua erroneità, sia pure macroscopica, né l'insufficienza della sua motivazione, né il contrasto con documenti decisivi che la parte interessata non sia stata in grado di produrre a suo tempo: vizi tutti che possono e debbono essere fatti valere mediante gli opportuni previsti mezzi di impugnazione».
Invero, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale
(art. 324 c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia - che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito) - per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Orbene, non risultando la proposizione di alcun gravame avverso la succitata sentenza n. 3389/23 né essendo stata sollevata alcuna contestazione dal ricorrente al riguardo (essendo, di contro, evidente l'erronea interpretazione della suddetta
5 sentenza), deve prendersi atto della formazione di un giudicato fra le parti in ordine alla fattispecie odierna.
Di qui la violazione del principio del ne bis in idem che risponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente
«nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione» e tale garanzia di stabilità è «collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata» (cfr. Cass. civ. Sez. I
Sent., 21/05/2014, n. 11219; Cass. civ. Sez. I Sent., 23/12/2010, n. 26041; Cass. civ.
Sez. III Sent., 07/04/2009, n. 8379; Cass. civ. Sez. Unite, 16/06/2006, n. 13916).
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione il ricorso va rigettato.
Per ciò che concerne le spese di lite, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 12.11.2025
Il Giudice
CL EN
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