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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 6097/2023 in data 13.11.2023, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, tutti con il patrocinio dell'avv. ZANETTI ALESSANDRO, C.F._3 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VICOLO DEL PARADISO N. 2,
CASTELFRANCO VENETO (TV),
attori opponenti
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. GALATI Controparte_1 P.IVA_1
GIULIA e SCHIAVONE ANTONIO, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
FRAU ALESSANDRO in CORTE DELLE ROSE N. 50, CONEGLIANO (TV),
convenuta opposta
***
avente per oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria,
***
CONCLUSIONI
- per , Parte_1 Parte_2 Pt_3
:
[...]
“Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione respinta:
Nel merito:
1. Accertata l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia, per contrarietà a norma imperativa, della garanzia fideiussoria o comunque delle sole clausole n. 2, 6 e 8 delle garanzie prestate dai sig.ri e e delle clausole n. 2, Parte_1 Parte_3
6 e 9 della garanzia prestata congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
, accertarsi o comunque dichiararsi la decadenza e/o inesistenza del diritto
[...] di garanzia e per l'effetto revocarsi, nei confronti degli attori opponenti, il decreto ingiuntivo n. 1875/2023.
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria, si chiede che il Tribunale adito voglia ordinare l'esibizione ex art.
210 cpc ai seguenti terzi:
BA Carige spa, MPS spa, BNL spa, BA EL spa, Banco Desio e della ZA spa, Banco PM spa, Credit OL LI spa, Deutsche AN spa, UN spa,
BA delle Terre Venete BCC, Bper BA spa, Centromarca BA SCPA,
dei moduli standard utilizzati da ciascun istituto dal 2005 alla fine del 2010 per le fideiussioni omnibus e per le fideiussioni specifiche a garanzia di contrati di apertura di credito o finanziamento o, in subordine, dei moduli standard utilizzati nei mesi di marzo ed ottobre 2010, per i moduli relativi alle fideiussioni omnibus, e, nei mesi di aprile
2010, per moduli relativi alle fideiussioni specifiche a garanzia di contrati di apertura di credito o finanziamento.
Si chiede inoltre che il Tribunale adito voglia ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc o acquisire ai sensi dell'art. 213 cpc presso il Tribunale di Alessandria, cancelleria civile, la documentazione prodotta da parte opponente nella causa n. 2886/2021 RG, in particolare i moduli di fideiussione omnibus e specifiche depositate nel procedimento e richiamate nella sentenza n. 805/2023.”;
- per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
B) nel merito, in via principale: respingere integralmente la spiegata opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
C) nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta, o, in subordine, di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi;
D) in via istruttoria: ci si oppone sin da ora all'ammissione dei mezzi di prova articolati da controparte.
E) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
, rappresentata da , aveva ottenuto la pronuncia del Controparte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 1875/2023 con cui era stato ingiunto alla debitrice principale e (in solido e nei limiti delle garanzie prestate) ai Controparte_3 fideiussori , e di pagare la Parte_3 Parte_1 Parte_2 somma complessiva di € 42.272,15 (oltre ad interessi e spese), di cui € 323,63 quale saldo debitore dal conto corrente n. 12033 ed € 41.936,18 quale residuo del contratto di mutuo chirografario n. 856721.
I fideiussori ingiunti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo la nullità parziale dei contratti di fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e la conseguente decadenza della creditrice ex art. 1597 CC e contestando il quantum delle pretese avversarie.
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
Va anzitutto disattesa la tesi, sostenuta dalla convenuta, per cui i contratti conclusi dagli odierni opponenti sarebbero dei contratti autonomi di garanzia (dal momento che gli stessi prevedono all'art. 8 l'obbligo in capo al garante di pagare “immediatamente” quanto dovuto alla banca), il che comporterebbe l'inapplicabilità della disciplina in tema di fideiussione (nonché dei noti principi affermati dalla giurisprudenza relativamente alle fideiussioni riproduttive dello schema ABI censurato dalla BA
d'LI col provvedimento n. 55/2005, cfr. Cass. SU 41994/2021).
In primo luogo, si osserva che la dizione “fideiussione” riportata nei contratti, se non rappresenta un elemento decisivo (posto che ciò che occorre prendere in considerazione
è soprattutto il contenuto del contratto), costituisce pur sempre un elemento di interpretazione, tra l'altro a favore del garante, ai sensi dell'art. 1370 CC, trattandosi di garanzie prestate su moduli predisposti dalla banca.
È poi vero che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., sez. U., sent. n. 3947 del 18.2.2010). Tuttavia, nel caso di specie vi è sì la clausola “a prima richiesta”, ma non vi è alcuna clausola “senza eccezioni”, ossia una clausola che escluda “la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”.
Pag. 3 di 5 D'altronde, le stesse Sezioni Unite sopra richiamate riconoscono che la clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta” può in realtà rappresentare diversi “tipi” funzionali a grado di intensità crescente, in ordine ai quali vi può essere di volta in volta o la perdurante riconduzione all'orbita del negozio fideiussorio ovvero una “sostanziale separazione … rispetto al contratto sottostante”. Si ritiene quindi che il semplice inserimento della clausola a prima richiesta (senza deroga alla possibilità di opporre eccezioni) non faccia venir meno il rapporto di accessorietà che caratterizza la fideiussione e non sia quindi decisivo ai fini della qualificazione delle garanzie in termini di contratti autonomi di garanzia, potendo tali espressioni stare a significare che le parti hanno corredato la fideiussione della clausola solve et repete, senza che sia preclusa al garante la possibilità di far valere la nullità della garanzia ovvero dell'obbligazione garantita.
Deve quindi ritenersi che anche nel caso di specie si sia in presenza di una vera e propria fideiussione, ancorché corredata dalla clausola “a prima richiesta”, il che equivale all'inserimento di una clausola solve et repete ex art. 1462 CC.
***
Ciò posto, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 CC sollevata dagli attori è meritevole di accoglimento (e ciò indipendentemente dall'eventuale nullità, per contrasto con la normativa antitrust, delle clausole derogatorie contenute nei contratti di fideiussione).
È ben vero che, come correttamente osservato dalla convenuta, nelle fideiussioni a prima richiesta anche una mera istanza stragiudiziale deve ritenersi sufficiente, posto che, “diversamente, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria” (cfr. Cass.
22346/2017, nonché Cass. 13078/2008). Nel presente caso dette istanze vennero inviate in data 25.6.2020 (doc. 6 fasc. mon.).
Si osserva tuttavia che la deroga alla disciplina legale dell'art. 1957 CC riguarda, a ben vedere, unicamente l'ampiezza del termine concesso alla creditrice per proporre le sue istanze contro il debitore, lasciando detta disciplina per il resto inalterata (chiaro è il riferimento, contenuto nei contratti, esclusivamente ai “termini” previsi dall'art. 1957
CC, senza alcun altro riferimento al residuo contenuto della disposizione;
la stessa
BA d'LI, al punto 10 del noto provvedimento n. 55/2005, ha chiarito che “la deroga ai termini dell'art. 1957 cod. civ. riguarda soltanto l'indicazione dei tempi per proporre le istanze nei confronti del debitore principale”). Ne consegue che, pur laddove debba ritenersi valida la clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 CC, occorre comunque che le istanze della banca siano poi “con diligenza continuate”.
Nel presente caso ciò non può ritenersi. Pur avendo la creditrice intimato alla debitrice principale e ai fideiussori il pagamento ancora a giugno 2020, risulta che la stessa
Pag. 4 di 5 avesse poi atteso quasi due anni per inviare una mera ulteriore diffida stragiudiziale
(doc. 7 fasc. mon.) e, poi, un ulteriore anno per agire giudizialmente (il ricorso monitorio venne depositato il 12.6.2023). Appare dunque evidente che le istanze della creditrice – pur astrattamente non tardive (nell'ipotesi, tutt'altro che scontata, che le clausole derogatorie dell'art. 1957 CC fossero valide) – non fossero poi in ogni caso state “con diligenza continuate”, avendo per l'appunto la creditrice atteso ben tre anni dalla prima diffida (e, in totale, ben sette anni dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo) prima di attivarsi giudizialmente per il recupero del proprio credito, senza nel frattempo aver compiuto alcun'altra attività.
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L'opposizione merita pertanto accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori minimi, stanti la scarsa complessità della causa, la serialità del contenzioso,
l'assenza di attività istruttoria e la ridotta discussione svoltasi all'udienza ex art. 281- sexies CPC.
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la convenuta , rappresentata da , a Controparte_1 Controparte_2 rifondere agli attori , e Parte_3 Parte_1 Parte_2 le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 286,00 per esborsi ed €
4.000.00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex
DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 20 gennaio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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