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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7623/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7623/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
, CF: , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
RD (RM) alla via Aurelio Saffi n. 7, nella qualità di erede di , C.F. Persona_1
, nata a [...] il [...] e deceduta l'11/6/2024, C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Parisi (c.f. ), giusta procura C.F._3 allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._4
- Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 12/12/2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere di: “In accoglimento del presente ricorso, accertare, dichiarare e condannare
l' , in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della Controparte_1 istante, nella qualità di erede della sig.ra , dell'indennità di accompagnamento Persona_1 ex art. 1 legge 18/80 dal 27.02.2024 sino alla data del decesso della stessa, così come disposto nel verbale definito in data 03.04.2024 dalla Commissione medica per
l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, di tutti i ratei maturati oltre interessi come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 19/9/2025 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “- disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
- Condanna alle spese.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 23/10/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva da parte della Commissione Medica Persona_1 per l'invalidità civile dell' il riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità CP_1 di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27/2/2024.
2 5. In data 11/6/2024 decedeva senza aver ottenuto la liquidazione della Persona_1 prestazione.
6. La liquidazione degli arretrati dalla domanda amministrativa sino al decesso dell'11/6/2024, avveniva in corso di causa in data 16/9/2025, (v. doc. depositato dall' in CP_1 allegato alla propria memoria di costituzione), con accreditamento il 20 ottobre 2025, come dichiarato dal procuratore della parte ricorrente a verbale d'udienza.
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' CP_1
l'erede dell'avente diritto ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, i Tribunale condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore pari ad € 2127,04 compreso nel II scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 € per un totale di 884,50 €
9. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate nella misura di € 43,00 per spese, di € 884,50 per onorari, oltre al rimborso spese
3 forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_1 misura di € 43,00 per spese, di € 884,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7623/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
, CF: , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
RD (RM) alla via Aurelio Saffi n. 7, nella qualità di erede di , C.F. Persona_1
, nata a [...] il [...] e deceduta l'11/6/2024, C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Parisi (c.f. ), giusta procura C.F._3 allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._4
- Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 12/12/2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere di: “In accoglimento del presente ricorso, accertare, dichiarare e condannare
l' , in p.l.r.p.t., al pagamento in favore della Controparte_1 istante, nella qualità di erede della sig.ra , dell'indennità di accompagnamento Persona_1 ex art. 1 legge 18/80 dal 27.02.2024 sino alla data del decesso della stessa, così come disposto nel verbale definito in data 03.04.2024 dalla Commissione medica per
l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, di tutti i ratei maturati oltre interessi come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 19/9/2025 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “- disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
- Condanna alle spese.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 23/10/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva da parte della Commissione Medica Persona_1 per l'invalidità civile dell' il riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere l'indennità CP_1 di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27/2/2024.
2 5. In data 11/6/2024 decedeva senza aver ottenuto la liquidazione della Persona_1 prestazione.
6. La liquidazione degli arretrati dalla domanda amministrativa sino al decesso dell'11/6/2024, avveniva in corso di causa in data 16/9/2025, (v. doc. depositato dall' in CP_1 allegato alla propria memoria di costituzione), con accreditamento il 20 ottobre 2025, come dichiarato dal procuratore della parte ricorrente a verbale d'udienza.
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' CP_1
l'erede dell'avente diritto ha dovuto introdurre il presente giudizio, considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, i Tribunale condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore pari ad € 2127,04 compreso nel II scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 919,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 € per un totale di 884,50 €
9. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate nella misura di € 43,00 per spese, di € 884,50 per onorari, oltre al rimborso spese
3 forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_1 misura di € 43,00 per spese, di € 884,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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