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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1788/2023
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, dagli Parte_1 avv.ti Domenico Letizia, Luisa Cacciapuoti e Carmine Bernard, presso cui elettivamente domiciliata in Maddaloni alla via S. Francesco d'Assisi n. 14
RICORRENTE
E
nato a Santa Maria Capua Vetere il [...], in [...] e nella qualità di CP_1 socio accomandatario e liquidatore della Controparte_2 res.te in via Fedele Fischetti n. 3 -
[...] Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 22.03.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di aver lavorato continuativamente e subordinatamente per il Centro Autodemolizione
DI IR AN di nel periodo dal 16.01.2007 al 03.12.2018, data del Controparte_2 licenziamento per cessazione dell'attività; di essere stato inquadrato con qualifica di operaio V livello del CCNL “Commercio e Terziario” a tempo parziale sino al gennaio del 2009 e a tempo pieno a partire dal febbraio 2009 fino alla cessazione del rapporto lavorativo, con mansioni di operaio demolitore di vetture;
di aver svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17. 00 ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00; di essere sempre stato assoggettato al potere gerarchico e direttivo del sig. che gli indicava le attività da svolgere, ne CP_1 controllava l'esatta esecuzione, esercitando i controlli di legge e di azienda, contestandogli direttamente eventuali mancanze;
che la ditta veniva posta in liquidazione il 30.01.2019 con nomina di liquidatore nella persona dell'attuale resistente sig. . Tanto premesso, rappresentava CP_1 che dal maggio 2016 sino alla fine del rapporto di lavoro non aveva più ricevuto la paga mensile, i festivi, i ROL, i contributi ed ogni altro emolumento dovutogli e che a partire dal giugno 2017 e sino al licenziamento non gli venivano più consegnate neanche le buste paga. Precisava che nel predetto periodo gli venivano consegnate pro manibus e in contanti solo saltuarie e piccole somme di danaro per un totale complessivo di soli € 2.300. Deduceva, altresì, di non aver ricevuto il pagamento del
TFR. Chiedeva, pertanto, previa declaratoria della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 2007 al 2018 tra esso ricorrente e il sig. , in proprio e nella qualità di socio CP_1 accomandatario e liquidatore della , Controparte_2 dichiararsi il proprio diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo cosi come previsto dal CCNL di ctg applicato per i lavoratori operaio V livello;
condannarsi il resistente
, in proprio e n.q., al pagamento della somma complessiva € 66.176,24, o della diversa CP_1 somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi. Vinte le spese.
Non si costituiva il resistente pur regolarmente evocato in giudizio, per cui va dichiarata la contumacia.
Ammessa ed espletata la prova orale, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive essendogli stata omessa la corresponsione della retribuzione dal maggio 2016 e dal giugno 2017 non gli venivano consegnate le buste paga.
Dalla copiosa documentazione versata in atti emerge che il rapporto è sicuramente cessato nel dicembre del 2018 (cfr. all. 4 dichiarazione ) e i conteggi acclusi all'atto introduttivo, aventi Pt_2 ad oggetto le richieste economiche sono relativi alle mensilità del solo anno 2018, al TFR e alla contribuzione.
Premesso che la domanda non è stata azionata anche nei confronti dell'Ente previdenziale tale richiesta non può essere accolta.
Venendo, invece, alle differenze retributive ordinarie e al TFR la domanda deve essere accolta. Il rapporto, infatti, oltre ad essere provato dalla documentazione versata in atti è stato anche confermato dall'istruttoria svolta.
Il teste , per quanto qui rileva, dichiarava: “Sono stato elettrauto sino a 10 anni fa, Testimone_1 attualmente sono carpentiere. Non ho lavorato per il resistente ma lo conosco in quanto andavo a prendere dei pezzi da lui per la riparazione delle macchine. Ci sono andato fino al 2018, preciso che ho iniziato a frequentarlo verso i miei 15-16 anni (n.d.r. i testmone è nato nel 1976) e vi era il suocero di . Generalmente mi recavo con una frequenza di 4 volte al mese anche dopo che ho smesso CP_4 di fare l'elettrauto. Sicuramente nel corso tempo ho visto almeno due lavoranti. Io mi rivolgevo sempre a e ricordo che vi è sempre stata un'altra persona poco più giovane di lui ma non Pt_1 ricordo il nome perché parlavo con in quanto aveva lavorato anche per il suocero di . Per_1 CP_4
Quando andavo non sempre c'era. Sono andato sempre durante la settimana sia di mattina CP_4 che di pomeriggio, mai il sabato ed ho sempre visto il ricorrente. Non ho mai visto corrispondergli la retribuzione. Quando andavo lì poteva capitare che mi trattenessi anche 30 minuti se il pezzo necessario doveva essere smontato. Preciso che mi recavo lì anche nei mesi di luglio ed agosto e ricordo che era sempre aperto. Ricordo che gli spazi erano così organizzati: dopo il cancello vi era un'officina dove venivano smontate le auto e dietro vi erano le auto demolite. Preciso che Per_1 oltre a servirmi se il pezzo era disponibile si occupava anche dello smontaggio. Preciso che da poco ho rivisto che lo scasso è aperto, io non ci sono andato ma sono stato lì sino al 2018. Non ho mai frequentato il ricorrente al di fuori.”
La teste , per quanto qui rileva, dichiarava: “Sono casalinga. Abito in Santa Testimone_2
Maria Capua Vetere. Non ho rapporti di parentela con il ricorrente. Lo conosco perché ho accompagnato talvolta mio marito a prendere dei pezzi di ricambio. Mio marito è il teste che ha deposto in precedenza e adesso fa il carpentiere. Ricordo che vi erano le macchine all'interno dello spiazzale. Capitava che aspettassi mio marito anche fuori. Non ricordo quante persone vi lavorassero, spesso ho visto solo . E' capitato che lo accompagnassi 3-4 volte al mese sia Parte_1 di mattina che di pomeriggio. Io non sono mai andata di sabato e non ricordo se vi fosse andato mio marito. Io ho visto il ricorrente tra il 2016 e il 2018. Lo ricordo perché ero incinta di mia figlia ma la gravidanza non è andata a buon fine. Non ho mai visto e non lo conosco. Dopo il Parte_3
2018 io non sono più andata e non ricordo se è andato mio marito. E' capitato anche che andassimo
d'estate. Mio marito acquistava i pezzi per uso personale, non riparava le auto. Preciso che mio marito dall'età di 14 per 17/18 anni faceva l'elettrauto, noi ci siamo conosciuti nel 2000 e faceva il pescivendolo, nel 2004 ci siamo spostati ed era addetto alla segnaletica stradale e fa il carpentire con questa ditta da 1 anno e mezzo”.
Le dichiarazioni testimoniali supportano la prova documentale circa l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto.
In assenza di prova contraria di parte resistente in ordine all'assolvimento dell'obbligazione retributiva (considerato che l'istante richiede gli istituti di fonte legale della retrbuzione) che ha scelto di non comparire, operata la detrazione dai conteggi di parte ricorrente, incontestati, parte resistente
, in proprio e nella qualità di liquidatore e socio accomandatario della società, va Parte_3 condannato al pagamento di differenze retributive pari ad euro 33424,09 di cui 13,727,16 a titolo di
TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) In accoglimento parziale del ricorso condanna parte resistente , in proprio e Parte_3 nella qualità, al pagamento, per le causali di cui in motivazione, nei confronti di parte ricorrente della somma pari ad euro 33424,09 di cui 13,727,16 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo;
b) Condanna parte resistente al pagamento ne confronti di parte ricorrente delle spese d lite che liquida in euro 2400,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 17 novembre 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1788/2023
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, dagli Parte_1 avv.ti Domenico Letizia, Luisa Cacciapuoti e Carmine Bernard, presso cui elettivamente domiciliata in Maddaloni alla via S. Francesco d'Assisi n. 14
RICORRENTE
E
nato a Santa Maria Capua Vetere il [...], in [...] e nella qualità di CP_1 socio accomandatario e liquidatore della Controparte_2 res.te in via Fedele Fischetti n. 3 -
[...] Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 22.03.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di aver lavorato continuativamente e subordinatamente per il Centro Autodemolizione
DI IR AN di nel periodo dal 16.01.2007 al 03.12.2018, data del Controparte_2 licenziamento per cessazione dell'attività; di essere stato inquadrato con qualifica di operaio V livello del CCNL “Commercio e Terziario” a tempo parziale sino al gennaio del 2009 e a tempo pieno a partire dal febbraio 2009 fino alla cessazione del rapporto lavorativo, con mansioni di operaio demolitore di vetture;
di aver svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17. 00 ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00; di essere sempre stato assoggettato al potere gerarchico e direttivo del sig. che gli indicava le attività da svolgere, ne CP_1 controllava l'esatta esecuzione, esercitando i controlli di legge e di azienda, contestandogli direttamente eventuali mancanze;
che la ditta veniva posta in liquidazione il 30.01.2019 con nomina di liquidatore nella persona dell'attuale resistente sig. . Tanto premesso, rappresentava CP_1 che dal maggio 2016 sino alla fine del rapporto di lavoro non aveva più ricevuto la paga mensile, i festivi, i ROL, i contributi ed ogni altro emolumento dovutogli e che a partire dal giugno 2017 e sino al licenziamento non gli venivano più consegnate neanche le buste paga. Precisava che nel predetto periodo gli venivano consegnate pro manibus e in contanti solo saltuarie e piccole somme di danaro per un totale complessivo di soli € 2.300. Deduceva, altresì, di non aver ricevuto il pagamento del
TFR. Chiedeva, pertanto, previa declaratoria della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 2007 al 2018 tra esso ricorrente e il sig. , in proprio e nella qualità di socio CP_1 accomandatario e liquidatore della , Controparte_2 dichiararsi il proprio diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo cosi come previsto dal CCNL di ctg applicato per i lavoratori operaio V livello;
condannarsi il resistente
, in proprio e n.q., al pagamento della somma complessiva € 66.176,24, o della diversa CP_1 somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi. Vinte le spese.
Non si costituiva il resistente pur regolarmente evocato in giudizio, per cui va dichiarata la contumacia.
Ammessa ed espletata la prova orale, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive essendogli stata omessa la corresponsione della retribuzione dal maggio 2016 e dal giugno 2017 non gli venivano consegnate le buste paga.
Dalla copiosa documentazione versata in atti emerge che il rapporto è sicuramente cessato nel dicembre del 2018 (cfr. all. 4 dichiarazione ) e i conteggi acclusi all'atto introduttivo, aventi Pt_2 ad oggetto le richieste economiche sono relativi alle mensilità del solo anno 2018, al TFR e alla contribuzione.
Premesso che la domanda non è stata azionata anche nei confronti dell'Ente previdenziale tale richiesta non può essere accolta.
Venendo, invece, alle differenze retributive ordinarie e al TFR la domanda deve essere accolta. Il rapporto, infatti, oltre ad essere provato dalla documentazione versata in atti è stato anche confermato dall'istruttoria svolta.
Il teste , per quanto qui rileva, dichiarava: “Sono stato elettrauto sino a 10 anni fa, Testimone_1 attualmente sono carpentiere. Non ho lavorato per il resistente ma lo conosco in quanto andavo a prendere dei pezzi da lui per la riparazione delle macchine. Ci sono andato fino al 2018, preciso che ho iniziato a frequentarlo verso i miei 15-16 anni (n.d.r. i testmone è nato nel 1976) e vi era il suocero di . Generalmente mi recavo con una frequenza di 4 volte al mese anche dopo che ho smesso CP_4 di fare l'elettrauto. Sicuramente nel corso tempo ho visto almeno due lavoranti. Io mi rivolgevo sempre a e ricordo che vi è sempre stata un'altra persona poco più giovane di lui ma non Pt_1 ricordo il nome perché parlavo con in quanto aveva lavorato anche per il suocero di . Per_1 CP_4
Quando andavo non sempre c'era. Sono andato sempre durante la settimana sia di mattina CP_4 che di pomeriggio, mai il sabato ed ho sempre visto il ricorrente. Non ho mai visto corrispondergli la retribuzione. Quando andavo lì poteva capitare che mi trattenessi anche 30 minuti se il pezzo necessario doveva essere smontato. Preciso che mi recavo lì anche nei mesi di luglio ed agosto e ricordo che era sempre aperto. Ricordo che gli spazi erano così organizzati: dopo il cancello vi era un'officina dove venivano smontate le auto e dietro vi erano le auto demolite. Preciso che Per_1 oltre a servirmi se il pezzo era disponibile si occupava anche dello smontaggio. Preciso che da poco ho rivisto che lo scasso è aperto, io non ci sono andato ma sono stato lì sino al 2018. Non ho mai frequentato il ricorrente al di fuori.”
La teste , per quanto qui rileva, dichiarava: “Sono casalinga. Abito in Santa Testimone_2
Maria Capua Vetere. Non ho rapporti di parentela con il ricorrente. Lo conosco perché ho accompagnato talvolta mio marito a prendere dei pezzi di ricambio. Mio marito è il teste che ha deposto in precedenza e adesso fa il carpentiere. Ricordo che vi erano le macchine all'interno dello spiazzale. Capitava che aspettassi mio marito anche fuori. Non ricordo quante persone vi lavorassero, spesso ho visto solo . E' capitato che lo accompagnassi 3-4 volte al mese sia Parte_1 di mattina che di pomeriggio. Io non sono mai andata di sabato e non ricordo se vi fosse andato mio marito. Io ho visto il ricorrente tra il 2016 e il 2018. Lo ricordo perché ero incinta di mia figlia ma la gravidanza non è andata a buon fine. Non ho mai visto e non lo conosco. Dopo il Parte_3
2018 io non sono più andata e non ricordo se è andato mio marito. E' capitato anche che andassimo
d'estate. Mio marito acquistava i pezzi per uso personale, non riparava le auto. Preciso che mio marito dall'età di 14 per 17/18 anni faceva l'elettrauto, noi ci siamo conosciuti nel 2000 e faceva il pescivendolo, nel 2004 ci siamo spostati ed era addetto alla segnaletica stradale e fa il carpentire con questa ditta da 1 anno e mezzo”.
Le dichiarazioni testimoniali supportano la prova documentale circa l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo dedotto.
In assenza di prova contraria di parte resistente in ordine all'assolvimento dell'obbligazione retributiva (considerato che l'istante richiede gli istituti di fonte legale della retrbuzione) che ha scelto di non comparire, operata la detrazione dai conteggi di parte ricorrente, incontestati, parte resistente
, in proprio e nella qualità di liquidatore e socio accomandatario della società, va Parte_3 condannato al pagamento di differenze retributive pari ad euro 33424,09 di cui 13,727,16 a titolo di
TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) In accoglimento parziale del ricorso condanna parte resistente , in proprio e Parte_3 nella qualità, al pagamento, per le causali di cui in motivazione, nei confronti di parte ricorrente della somma pari ad euro 33424,09 di cui 13,727,16 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo;
b) Condanna parte resistente al pagamento ne confronti di parte ricorrente delle spese d lite che liquida in euro 2400,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 17 novembre 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza