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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/08/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 991/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.06.2025 da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 CodiceFiscale_1 degli Scipioni n. 252 presso lo studio dell'Avv. Luca Saccone che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti,
e da
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Monterotondo, Parte_2 C.F._2
Viale Fausto Cecconi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Maria Veneziano che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 17.09.2011 a Civitella San Paolo Parte_1 Parte_2
(RM), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 3, Parte II, Serie A,
Anno 2011).
Dal matrimonio sono nate, il 26.01.2013, e, il 13.01.2020, . Persona_1 Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 C) CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, PIANO GENITORIALE PER LA PROLE, SUL
COLLOCAMENTO E SUL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON CONVIVENTE, SUL
MANTENIMENTO DEI FIGLI E SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE:
OBBLIGAZIONI DEI CONIUGI IN MERITO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN COMUNE:
I coniugi dichiarano che le disposizioni relative ai beni ed ai diritti reali immobiliari, quali in appresso dettagliatamente descritte, assumono valore determinante ed imprescindibile, al fine del componimento di ogni contrasto tra i coniugi in merito all'accordo in merito ai profili economici della separazione ed al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che per gli atti di trasferimento dei diritti immobiliari in appresso specificati, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
9. In ordine all'immobile acquistato dai coniugi in comproprietà prima del matrimonio sito in Via
Collegamento 37, Civitella San Paolo di cui il IG. possiede il 70% e la IG.ra il Pt_2 Parte_1
30% attualmente locato per € 430,00 mensili, la IG.ra si obbliga a costituire in usufrutto Parte_1 temporaneo in favore del IG. , la propria quota di comproprietà pari al 30%; a fronte Parte_2 della costituzione del diritto di usufrutto il IG. disporrà del predetto cespite, come Pt_2 proprietario per il 70% e come usufruttuario per il residuale 30%. Per l'effetto, riscuoterà per intero i frutti civili della locazione e provvederò al pagamento delle imposte gravanti sull'usufruttuario.
La durata dell'usufrutto viene stabilita con riferimento alla permanenza delle condizioni per il mantenimento delle minori: non appena si verificherà la raggiunta indipendenza economica di almeno una delle minori ed il padre sarà liberato dalla corresponsione del relativo mantenimento,
l'usufrutto cesserà e la sig.ra tornerà ad essere titolare della quota di comproprietà pari Parte_1 al 30%, non gravata dal diritto reale di godimento del marito;
10. In ordine alla casa coniugale sita in Fiano Romano, Via delle Sassete n. 77, censita presso il
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 28, Part. 588 Sub. 501 e 502, Cat. A/7, classe 4, Cons
3 vani, Sup. Cat. Totale 60, con corte esterna di pertinenza di mq. 1.000, acquistata dai coniugi in data 28.12.2021, gravata da mutuo ipotecario Intesa Sanpaolo Spa, Rep. 36039, Racc. 21498,
Notaio della durata di 30 anni, il IG. si obbliga a trasferire, senza alcun corrispettivo Pt_2 monetario, ma quale elemento essenziale delle condizioni economiche della presente separazione il proprio 50% del diritto di proprietà, alla coniuge IG.ra che ne diventerà Parte_1 proprietaria al 100% e che pertanto si accollerà per intero il mutuo residuo fino ad estinzione;
il
IG. provvederà a pagare, in via esclusiva, il 100% del finanziamento e canone accessorio Pt_2
"la mia scelta" pari ad euro 79,60 (nonchè eventuali aumenti futuri su questo finanziamento nel
2 caso ci dovessero essere).
Per l'esecuzione delle predette obbligazioni di trasferimento immobiliare, le parti di obbligano a comparire dinanzi al Notaio che i coniugi sceglieranno entro e non oltre giorni 30 dal provvedimento di omologa delle presenti condizioni di separazione. Il costo del professionista sarà posto a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna.
11. In ordine all' immobile di Via della Giustiniana di Fiano Romano (RM) acquistato dai coniugi dopo il matrimonio al 50%, attualmente locato per € 350,00 mensili, i coniugi decideranno se mantenerne l'attuale condizione giuridica (comproprietà al 50%) o di porlo in vendita, dividendone il prezzo secondo la rispettiva quota di proprietà; nell'ipotesi di mantenimento della comproprietà, laddove il contratto di locazione attualmente in essere, venisse a cessare per qualsivoglia causa, i coniugi porranno in vendita l'immobile se decorsi 60 giorni dalla cessazione, non dovesse essere stato sottoscritto un nuovo contratto di locazione con previsione di un corrispettivo pari o superiore a quello attualmente corrisposto dal conduttore;
12. In ordine al terreno acquistato in comproprietà dai coniugi in Civitella San Paolo, sarà posto in vendita dai coniugi ed il ricavato diviso al 50%;
13. Alla luce delle attuali condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, il signor Pt_2 corrisponderà alla signora un assegno mensile per le due figlie pari ad € 800,00. Tale Parte_1 importo verrà versato sul conto corrente della IG.ra tramite bonifico bancario entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat;
14. Le spese straordinarie per le minori graveranno su entrambi i coniugi nella misura del 50% e dovranno essere corrisposte anticipatamente da entrambi i genitori, al momento in cui si dovrà procedere al relativo pagamento. Nell'ipotesi in cui un genitore si dovesse trovare nell'urgenza di anticipare per intero la spesa, l'altro coniuge dovrà provvedere al rimborso del 50% entro 5 giorni dalla richiesta, documentata con evidenza di scontrini e fatture.
Per la individuazione delle spese ordinarie e straordinarie i coniugi si atterranno alle indicazioni del protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Rieti, che entrambi dichiarano di conoscere;
15. Per ciò che concerne l'assegno unico universale, il IG. lo cede interamente alla IG.ra Pt_2 rinunciando al proprio 50%; Parte_1
16. Stante l'autonomia economica dei coniugi, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
17. Gli animali domestici di proprietà del IG. (un cane ed un gatto), rimarranno presso Pt_2
l'abitazione familiare, ma il IG. provvederà al pagamento del 50% delle spese veterinarie Pt_2 ed a quelle extra, rispetto ai soli alimenti quotidiani. Nei periodi di vacanza della madre con le figlie, i predetti animali verranno presi in custodia dal IG. presso la propria abitazione;
Pt_2
18. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per
3 l'espatrio per le figlie minori.
Con note scritte depositate per l'udienza del 09.07.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vista la domanda congiunta le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 17.09.2011 nel Comune di Civitella San Paolo (RM), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2011);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva e provvede in conformità alle stesse da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione della separazione;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitella San Paolo (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.08.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.06.2025 da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 CodiceFiscale_1 degli Scipioni n. 252 presso lo studio dell'Avv. Luca Saccone che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti,
e da
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Monterotondo, Parte_2 C.F._2
Viale Fausto Cecconi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Maria Veneziano che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 17.09.2011 a Civitella San Paolo Parte_1 Parte_2
(RM), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 3, Parte II, Serie A,
Anno 2011).
Dal matrimonio sono nate, il 26.01.2013, e, il 13.01.2020, . Persona_1 Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 C) CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, PIANO GENITORIALE PER LA PROLE, SUL
COLLOCAMENTO E SUL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON CONVIVENTE, SUL
MANTENIMENTO DEI FIGLI E SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE:
OBBLIGAZIONI DEI CONIUGI IN MERITO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN COMUNE:
I coniugi dichiarano che le disposizioni relative ai beni ed ai diritti reali immobiliari, quali in appresso dettagliatamente descritte, assumono valore determinante ed imprescindibile, al fine del componimento di ogni contrasto tra i coniugi in merito all'accordo in merito ai profili economici della separazione ed al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che per gli atti di trasferimento dei diritti immobiliari in appresso specificati, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
9. In ordine all'immobile acquistato dai coniugi in comproprietà prima del matrimonio sito in Via
Collegamento 37, Civitella San Paolo di cui il IG. possiede il 70% e la IG.ra il Pt_2 Parte_1
30% attualmente locato per € 430,00 mensili, la IG.ra si obbliga a costituire in usufrutto Parte_1 temporaneo in favore del IG. , la propria quota di comproprietà pari al 30%; a fronte Parte_2 della costituzione del diritto di usufrutto il IG. disporrà del predetto cespite, come Pt_2 proprietario per il 70% e come usufruttuario per il residuale 30%. Per l'effetto, riscuoterà per intero i frutti civili della locazione e provvederò al pagamento delle imposte gravanti sull'usufruttuario.
La durata dell'usufrutto viene stabilita con riferimento alla permanenza delle condizioni per il mantenimento delle minori: non appena si verificherà la raggiunta indipendenza economica di almeno una delle minori ed il padre sarà liberato dalla corresponsione del relativo mantenimento,
l'usufrutto cesserà e la sig.ra tornerà ad essere titolare della quota di comproprietà pari Parte_1 al 30%, non gravata dal diritto reale di godimento del marito;
10. In ordine alla casa coniugale sita in Fiano Romano, Via delle Sassete n. 77, censita presso il
Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 28, Part. 588 Sub. 501 e 502, Cat. A/7, classe 4, Cons
3 vani, Sup. Cat. Totale 60, con corte esterna di pertinenza di mq. 1.000, acquistata dai coniugi in data 28.12.2021, gravata da mutuo ipotecario Intesa Sanpaolo Spa, Rep. 36039, Racc. 21498,
Notaio della durata di 30 anni, il IG. si obbliga a trasferire, senza alcun corrispettivo Pt_2 monetario, ma quale elemento essenziale delle condizioni economiche della presente separazione il proprio 50% del diritto di proprietà, alla coniuge IG.ra che ne diventerà Parte_1 proprietaria al 100% e che pertanto si accollerà per intero il mutuo residuo fino ad estinzione;
il
IG. provvederà a pagare, in via esclusiva, il 100% del finanziamento e canone accessorio Pt_2
"la mia scelta" pari ad euro 79,60 (nonchè eventuali aumenti futuri su questo finanziamento nel
2 caso ci dovessero essere).
Per l'esecuzione delle predette obbligazioni di trasferimento immobiliare, le parti di obbligano a comparire dinanzi al Notaio che i coniugi sceglieranno entro e non oltre giorni 30 dal provvedimento di omologa delle presenti condizioni di separazione. Il costo del professionista sarà posto a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna.
11. In ordine all' immobile di Via della Giustiniana di Fiano Romano (RM) acquistato dai coniugi dopo il matrimonio al 50%, attualmente locato per € 350,00 mensili, i coniugi decideranno se mantenerne l'attuale condizione giuridica (comproprietà al 50%) o di porlo in vendita, dividendone il prezzo secondo la rispettiva quota di proprietà; nell'ipotesi di mantenimento della comproprietà, laddove il contratto di locazione attualmente in essere, venisse a cessare per qualsivoglia causa, i coniugi porranno in vendita l'immobile se decorsi 60 giorni dalla cessazione, non dovesse essere stato sottoscritto un nuovo contratto di locazione con previsione di un corrispettivo pari o superiore a quello attualmente corrisposto dal conduttore;
12. In ordine al terreno acquistato in comproprietà dai coniugi in Civitella San Paolo, sarà posto in vendita dai coniugi ed il ricavato diviso al 50%;
13. Alla luce delle attuali condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, il signor Pt_2 corrisponderà alla signora un assegno mensile per le due figlie pari ad € 800,00. Tale Parte_1 importo verrà versato sul conto corrente della IG.ra tramite bonifico bancario entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat;
14. Le spese straordinarie per le minori graveranno su entrambi i coniugi nella misura del 50% e dovranno essere corrisposte anticipatamente da entrambi i genitori, al momento in cui si dovrà procedere al relativo pagamento. Nell'ipotesi in cui un genitore si dovesse trovare nell'urgenza di anticipare per intero la spesa, l'altro coniuge dovrà provvedere al rimborso del 50% entro 5 giorni dalla richiesta, documentata con evidenza di scontrini e fatture.
Per la individuazione delle spese ordinarie e straordinarie i coniugi si atterranno alle indicazioni del protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Rieti, che entrambi dichiarano di conoscere;
15. Per ciò che concerne l'assegno unico universale, il IG. lo cede interamente alla IG.ra Pt_2 rinunciando al proprio 50%; Parte_1
16. Stante l'autonomia economica dei coniugi, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
17. Gli animali domestici di proprietà del IG. (un cane ed un gatto), rimarranno presso Pt_2
l'abitazione familiare, ma il IG. provvederà al pagamento del 50% delle spese veterinarie Pt_2 ed a quelle extra, rispetto ai soli alimenti quotidiani. Nei periodi di vacanza della madre con le figlie, i predetti animali verranno presi in custodia dal IG. presso la propria abitazione;
Pt_2
18. I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per
3 l'espatrio per le figlie minori.
Con note scritte depositate per l'udienza del 09.07.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vista la domanda congiunta le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 17.09.2011 nel Comune di Civitella San Paolo (RM), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2011);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva e provvede in conformità alle stesse da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti non connesse alla regolamentazione della separazione;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitella San Paolo (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.08.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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