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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 9324/2024 R.G.L. promossa
D A
, C.F.: , nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
Cipirello (PA) nella contrada Mortilli n. 4, rappresentata e difesa dall' Avv. John Gai Antonio Li
Causi per mandato in atti;
Ricorrente
C O N T R O
, con sede legale centrale a Roma (CAP Controparte_1
00144) nella via Ciro il Grande n. 21, c. f. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro.
Resistente
All'esito dell'udienza del 27.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando
- Annulla dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI 001510172;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €.1400,00 oltre CP_1
spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.6.2024, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Parte_1
Ingiunzione n. OI001510172, notificata in data 20 maggio 2024, avente ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge, 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983 n. 368 e s.m.i., per l'annualità 2017.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato ex art. l 7 bis e 7
sexies L. n. 212/2000 per la mancata notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta decadenza dal potere di irrogare le sanzioni e prescrizione ex art. 28 della L. 689/1981 e del della sanzione e del presunto credito sotteso;
il difetto di motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/1990 e nonché la violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, per mancata indicazione sui criteri di determinazione della sanzione. Chiedeva, per tali motivi l'annullamento dell'atto impugnato o in subordine la riduzione della sanzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda, chiedendone CP_1
il rigetto.
All'esito dell'udienza del 27.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata decisa.
L'opposizione è fondata.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato,
quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio,
fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-
opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v.Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n.
5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n.
5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Ciò premesso va ulteriormente precisato che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella
(parziale) depenalizzazione disposta con d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 del reato di cui all'art. 2 co.
1 bis della legge n. 683 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo,
dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000,
salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Ciò posto, preliminarmente va esaminata la regolarità della notifica dell'atto di accertamento
.5502.09.11.2018.0112399 del 9.11.18, che costituisce presupposto necessario ai fini della CP_1
validità dell'atto impugnato. Ora, alla luce della documentazione in atti, può ritenersi che il relativo procedimento notificatorio,
con emissione di CAD, sia stato correttamente eseguito in data 17 dicembre 2018, la doglianza va dunque disattesa.
Va invece accolta l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente per violazione dell'art. art. 14 della L. n. 689/1981 che dispone testualmente “La violazione, quando e possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. 2. “Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.”
Invero il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la “Depenalizzazione CP_1
parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n.
689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo.
Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016), come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Sul punto va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito,
in caso di contrasto o incertezza, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un,
31/10/2019, n.28210). Nel caso di specie il termine deve essere individuato alla data di scadenza dei contributi omessi
(denunce mensili DMAG terzo e quarto trimestre 2016), ossia nel giugno 2017, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica particolari aggravi istruttori. CP_1
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore ragionevole termine (di giorni 60 o 90) all' per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione CP_1
contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato nel caso in esame non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Invero l' sul punto non ha introdotto argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, come CP_1
la necessità di accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine o di valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi della violazione che abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo, sicché la notifica della contestazione risulta tardiva perché avvenuta il 17 dicembre 2018, oltre il termine di novanta giorni prescritto dalla norma.
Alla luce delle superiori considerazioni deve trovare applicazione l'ultimo comma di cui all'art. 14
L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso va annullata l'Ordinanza
ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 13.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 9324/2024 R.G.L. promossa
D A
, C.F.: , nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
Cipirello (PA) nella contrada Mortilli n. 4, rappresentata e difesa dall' Avv. John Gai Antonio Li
Causi per mandato in atti;
Ricorrente
C O N T R O
, con sede legale centrale a Roma (CAP Controparte_1
00144) nella via Ciro il Grande n. 21, c. f. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro.
Resistente
All'esito dell'udienza del 27.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando
- Annulla dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI 001510172;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €.1400,00 oltre CP_1
spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.6.2024, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Parte_1
Ingiunzione n. OI001510172, notificata in data 20 maggio 2024, avente ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge, 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983 n. 368 e s.m.i., per l'annualità 2017.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato ex art. l 7 bis e 7
sexies L. n. 212/2000 per la mancata notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta decadenza dal potere di irrogare le sanzioni e prescrizione ex art. 28 della L. 689/1981 e del della sanzione e del presunto credito sotteso;
il difetto di motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/1990 e nonché la violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, per mancata indicazione sui criteri di determinazione della sanzione. Chiedeva, per tali motivi l'annullamento dell'atto impugnato o in subordine la riduzione della sanzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda, chiedendone CP_1
il rigetto.
All'esito dell'udienza del 27.2.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata decisa.
L'opposizione è fondata.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato,
quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio,
fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-
opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v.Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n.
5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n.
5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Ciò premesso va ulteriormente precisato che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella
(parziale) depenalizzazione disposta con d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 del reato di cui all'art. 2 co.
1 bis della legge n. 683 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo,
dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000,
salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Ciò posto, preliminarmente va esaminata la regolarità della notifica dell'atto di accertamento
.5502.09.11.2018.0112399 del 9.11.18, che costituisce presupposto necessario ai fini della CP_1
validità dell'atto impugnato. Ora, alla luce della documentazione in atti, può ritenersi che il relativo procedimento notificatorio,
con emissione di CAD, sia stato correttamente eseguito in data 17 dicembre 2018, la doglianza va dunque disattesa.
Va invece accolta l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente per violazione dell'art. art. 14 della L. n. 689/1981 che dispone testualmente “La violazione, quando e possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. 2. “Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.”
Invero il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la “Depenalizzazione CP_1
parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n.
689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo.
Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016), come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Sul punto va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito,
in caso di contrasto o incertezza, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un,
31/10/2019, n.28210). Nel caso di specie il termine deve essere individuato alla data di scadenza dei contributi omessi
(denunce mensili DMAG terzo e quarto trimestre 2016), ossia nel giugno 2017, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica particolari aggravi istruttori. CP_1
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore ragionevole termine (di giorni 60 o 90) all' per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione CP_1
contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato nel caso in esame non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Invero l' sul punto non ha introdotto argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, come CP_1
la necessità di accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine o di valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi della violazione che abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo, sicché la notifica della contestazione risulta tardiva perché avvenuta il 17 dicembre 2018, oltre il termine di novanta giorni prescritto dalla norma.
Alla luce delle superiori considerazioni deve trovare applicazione l'ultimo comma di cui all'art. 14
L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso va annullata l'Ordinanza
ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 13.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile