Articolo 7 bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 7Articolo 7 ter
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30 marzo 2024
Art. 7-bis. (( (Annullabilita' degli atti dell'amministrazione finanziaria). )) (( 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validita' degli atti.
2. I motivi di annullabilita' e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio. ))
Entrata in vigore il 30 marzo 2024
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