Decreto cautelare 3 marzo 2022
Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 12 maggio 2023
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/07/2025, n. 6647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6647 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06647/2025REG.PROV.COLL.
N. 09670/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9670 del 2023, proposto da
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
AL CC, in proprio e in qualità di ex socio della cessata CC CO e figlio AL s.s., e EN SO, in qualità di chiamata all’eredità del defunto signor CC CO ex socio della cessata CC CO e figlio AL s.s., rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris. N. 120;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 446/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AL CC e di EN SO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Gallone e udito per la parte appellante l’avv. dello Stato Massimo di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato l’1 marzo 2022 e depositato lo stesso giorno CC CO e CC AL, entrambi in proprio e in qualità di ex soci della cessata società CC CO e figlio AL s.s., hanno impugnato dinanzi al T.A.R per il Piemonte, domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, i seguenti atti:
- l’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione n. 037 2022 90000773 21/000 dell’importo di € 1.183.883,89, notificata il 25 febbraio 2022 al signor CC CO, quale ex socio della cessata società CC CO e IG AL s.s., in riferimento alla cartella di pagamento n. 03720207180167837502, avente ad oggetto “Prelievo latte sulle consegne” per i 2 periodi 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, notificata in data 11.12.2018 (ma asseritamente mai ricevuta dall’interessato);
- l’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione n. 037 2022 90000772 20/000 dell’importo di euro 1.183.883,89, notificata il 25 febbraio 2022 al signor CC AL, quale ex socio della cessata società CC CO e IG AL s.s. (doc. 1/b), in riferimento alla cartella di pagamento n. 03720207180167837501, avente ad oggetto “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, notificata in data 11.12.2018 (ma asseritamente mai ricevuta dall’interessato);
- tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi comprese la cartella di pagamento GE n. 03720207180167837502, avente ad oggetto “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, notificata in data 11.12.2018, asseritamente mai ricevuta dal signor CC CO, la cartella di pagamento n. 03720207180167837501, avente ad oggetto “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, notificata in data 11.12.2018, asseritamente mai ricevuta dal signor CC CO).
1.1 Hanno affidato il ricorso ai motivi così rubricati:
1) Violazione di legge in relazione agli artt. 25, 49 e 50 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602; agli artt. 475 e 477 c.p.c.; ed agli artt. 21-bis, 21-ter, 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Nullità degli atti di intimazione per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica dell’eventuale cartella presupposta ;
2) Illegittimità propria e derivata. Violazione degli artt. 2946 e 2948, comma 1, n. 4, c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito di GE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ;
3) Illegittimità propria e derivata. Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992, all’art. 9 del reg. CE 1392/2011, agli artt. 4, 10, 11 e 13 del reg. CE 1788/2003, all’art. 16 del reg. CE 595/2004 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione all’art. 8-ter della legge 33/2009. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ;
4) Illegittimità propria e derivata. Violazione dell’art. 8-ter della legge 9.4.2009 n. 33 e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ;
5) Illegittimità propria e derivata. Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212, agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241, agli artt. 24 e 97 della Costituzione. Violazione di legge in relazione all’art. 8 del reg. CE 1392/2001 ed all’art. 15 del reg. CE 595/2004. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta .
2. Con decreto presidenziale del 3 marzo 2022 n. 388, il T.A.R. ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, disponendo a carico delle Amministrazioni l’acquisizione di “una documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa”.
2.1 Con ordinanza cautelare n. 479 del 24 marzo 2022 l’adito T.A.R.:
- ha accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia delle intimazioni di pagamento impugnate osservando che “ad un primo e sommario esame tipico della fase cautelare, il ricorso risulta munito di apprezzabile fumus boni iuris, poiché non consta che le intimazioni siano state precedute da valide e tempestive notificazioni delle cartelle di pagamento” e che “l'atto impositivo relativo all'annata 2000/01 è stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1562/2022”;
- ha disposto incombenti istruttori consistenti nel “innovare alle amministrazioni resistenti l'ordine di depositare una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa, ivi inclusa l'esistenza di atti interruttivi dell'eccepita prescrizione, con avvertenza che, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, questo T.A.R. dovrà procedere alla segnalazione del caso alla Corte dei Conti” e nell’ “acquisire da parte ricorrente un chiaro e documentato resoconto di aggiornamento sullo stato e sull'esito dei ricorsi proposti dall'odierna parte esponente avverso gli atti impositivi presupposti”.
2.2 Ad esito del giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe l’adito T.A.R., con la sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato le intimazioni e le cartelle di pagamento impugnate.
In particolare, il primo giudice ha dichiarato fondati il primo ed il secondo motivo del ricorso di primo grado incentrati, rispettivamente, sulla mancata notificazione ai ricorrenti delle cartelle esattoriali e sulla intervenuta prescrizione del credito azionato.
3. Con ricorso notificato il 6 dicembre 2023 e depositato il 7 dicembre 2023 A.G.E.A. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza.
3.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104 c.p.a. – erroneità della sentenza di primo grado, oggi appellata, per avere il tar ritenuto che sia mancata la notifica degli atti presupposti rispetto a quelli oggetto del presente giudizio, e per avere ritenuto maturata la prescrizione estintiva dei crediti della P.A. .
4. In data 14 dicembre 2023 si sono costituiti in giudizio per resistere avverso l’appello CC AL, in proprio e in qualità di ex socio della cessata società CC CO e figlio AL s.s., e SO EN, in qualità di chiamata all’eredità del defunto signor CC CO, ex socio della cessata società CC CO e figlio AL s.s..
4.1 In data 4 gennaio 2023 questi hanno depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. eccependo in limine l’inammissibilità ex art. 104 c.p.a. della nuova produzione documentale in appello effettuata da parte appellante.
Con il medesimo atto ha poi riproposto ex art. 101, comma 2 c.p. i seguenti motivi non esaminati e dichiarati assorbiti dal primo giudice:
III) Illegittimità propria e derivata. Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992, all’art. 9 del reg. CE 1392/2011, agli artt. 4, 10, 11 e 13 del reg. CE 1788/2003, all’art. 16 del reg. CE 595/2004 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione all’art. 8-ter della legge 33/2009. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ;
IV) Illegittimità propria e derivata. Violazione dell’art. 8-ter della legge 9.4.2009 n. 33 e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta;
V) Illegittimità propria e derivata. Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212, agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241, agli artt. 24 e 97 della Costituzione. Violazione di legge in relazione all’art. 8 del reg. CE 1392/2001 ed all’art. 15 del reg. CE 595/2004. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta .
5. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio dell’11 gennaio 2024, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 68 del 2024, rilevato “che AGEA impugna la sentenza con la quale il Tar per il Piemonte accoglieva il ricorso proposto avverso le intimazioni di pagamento, aventi ad oggetto «Prelievo latte sulle consegne», riferite alle campagne 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2006/07 e 2007/08 sul rilievo: della mancata prova da parte dell’amministrazione della notificazione agli interessati; dello spirare del termine di prescrizione decennale in assenza di atti interruttivi; che AGEA allega di aver provveduto al parziale discarico «della cartella di pagamento n. 30020180000012526000 ed al ricalcolo dell’imputazione di prelievo» in esecuzione di sopravvenuti giudicati che, tuttavia, non avrebbero comportato l’annullamento dell’intero debito (ma un eventuale suo diverso ammontare) residuando una componente non incisa né prescritta” e “Considerato che le questioni oggetto del giudizio necessitano di essere approfondite nella sede del merito e che, anche alla luce di quanto allegato da GE, non emergono profili cautelari tali da giustificare la sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado, sul presupposto di un’anticipata trattazione nel merito”, ha mandato al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di discussione dell’appello.
6. Nelle date del 26 maggio 2025 e del 5 giugno 2025 parte appellante e parte appellata hanno depositato memorie difensive, anche in replica.
7. All’udienza pubblica del 26 giugno 2025 il Collegio ha sottoposto alle parti presenti la questione dei riflessi che l’avvenuto parziale discarico della cartella può sortire sulla procedibilità dell’atto di appello e dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a..
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’unico motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il ricorso di primo grado ritenendo fondati il primo ed il secondo motivo del ricorso di primo grado a mezzo dei quali si è rispettivamente:
- dedotta l’illegittimità delle intimazioni di pagamento gravate in prime cure per omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
- eccepita l’intervenuta prescrizione del credito con riguardo a tutte le annualità cui si riferiscono le intimazioni di pagamento gravate in prime cure.
In particolare, il primo giudice avrebbe errato nell’affermare che: “Rilevato che i ricorrenti lamentano l’omessa notificazione delle suddette cartelle di pagamento e che le amministrazioni resistenti non hanno comprovato l’eseguita notificazione; Atteso che, in base al principio di disponibilità dei mezzi di prova, è a carico di GE e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione l’onere di dimostrare l’avvenuto perfezionamento della notificazione sul quale si fondano le contestate intimazioni; Considerato, pertanto, che risulta fondata la prima censura, incentrata sulla mancata notificazione ai ricorrenti delle cartelle esattoriali; Atteso che gli atti di prelievo presupposti riguardano le annate 2000, 2002, 2005, 2006 e 2007, talché risulta maturata la prescrizione decennale tra tali annualità e la data di asserita notificazione delle cartelle di pagamento indirizzate ai ricorrenti, in difetto della prova di esistenza di atti interruttivi della prescrizione (TAR Piemonte, II, 22.12.2022, n. 1179); Considerato che l’esistenza di pregressi contenziosi tra le parti non determina di per sé l’interruzione della prescrizione per il periodo di pendenza del giudizio e fino alla sentenza definitiva, in quanto tale effetto si produce solo se a proporre la domanda è il creditore e non viceversa, e ciò sia perché la prescrizione è rivolta a sanzionare l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto e non viene interrotta dall'azione del soggetto passivo del rapporto rivolta a contestare l'esistenza stessa del diritto, sia perché l'art. 2943, comma 1, c.c. ai fini del prodursi dell'effetto interruttivo richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta dal creditore nei confronti del debitore, e non viceversa (ne discende che un'azione negativa di contestazione del debito proposta dal debitore, se non vi è una domanda riconvenzionale del creditore, non vale quale domanda giudiziale interruttiva: Cass. civ., ord. 17 luglio 2020, n. 15292; Cons. Stato, I, 29 dicembre 2022, n. 2206; TAR Piemonte, II, 27.3.2023, n. 275)”.
Secondo parte appellante dette statuizioni sarebbero errate in quanto smentite dalle prove documentali che la stessa parte appellante produce in uno con l’atto di gravame ai sensi dell’art. 104 c.p.a..
Più segnatamente, si sostiene che le intimazioni oggetto del presente giudizio sarebbero state precedute dalla rituale notifica degli atti prodromici (e, peraltro, anche da processi ex adverso attivati avverso tali atti; processi che, tuttavia, non si sono conclusi con pronunce sfavorevoli per parte appellata), nonché da una molteplicità di atti interruttivi della prescrizione.
Aggiunge parte appellante che:
- con riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente alla campagna lattiero casearia 2000-01, questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 1562/2022, in riforma della sentenza n. 2211/2014 del T.A.R. per il Lazio, ha annullato i prelievi supplementari relativi alla campagna 2000/01, disponendo a carico di A.G.E.A. il ricalcolo dei relativi prelievi supplementari con applicazione di meccanismi di compensazione proporzionali, come stabilito dalla Corte di Giustizia;
- con riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente la campagna lattiero casearia 2002-03 sempre questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 10303/2022, in riforma della sentenza n. 2133/2016 del T.A.R. per il Lazio, ha annullato i prelievi supplementari relativi alla predetta campagna, stante la riconosciuta illegittimità in sede comunitaria del metodo adottato dallo Stato italiano per operare le compensazioni;
- con riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente la campagna lattiero casearia 2005-06 sempre questo Consiglio, con sentenza n. 3243/2022, in riforma della sentenza n. 805/2015 del T.A.R. per il Lazio e con sentenza n. 3958/22 in riforma della sentenza n. 972/14 del T.A.R. per il Piemonte, ha annullato i prelievi supplementari relativi alla predetta campagna, rispettivamente relativi ai conferimenti effettuati nei confronti dei primi acquirenti COOPERATIVA PR AT IA UE e COOPERATIVA PR AT IA EI, stante la riconosciuta illegittimità in sede comunitaria del metodo adottato dallo Stato italiano per operare le compensazioni;
- con riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente la campagna lattiero casearia 2006-07, questo Consiglio, con sentenza n. 3957/2022, in riforma della sentenza n. 979/2014 del T.A.R. per il Piemonte, ha annullato i prelievi supplementari relativi alla predetta campagna, stante la riconosciuta illegittimità in sede comunitaria del metodo adottato dallo Stato italiano per operare le compensazioni;
- con riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente la campagna lattiero casearia 2007-08 sempre Consiglio di Stato, con sentenza n. 3961/2022, in riforma della sentenza n. 982/2014 del T.A.R per il Piemonte, ha annullato i prelievi supplementari relativi alla predetta campagna, relativi ai conferimenti effettuati nei confronti dei primi acquirenti COOPERATIVA PR AT IA UE e AT 2003 SOC. COOP. stante la riconosciuta illegittimità in sede comunitaria del metodo adottato dallo Stato italiano per operare le compensazioni;
In forza delle suddette pronunce, l’A.G.E.A. ha provveduto al discarico parziale della cartella di pagamento n. 30020180000012526000 (con riferimento alle imputazioni di prelievo 2000/01, 2002/03, 2005/06 per entrambe imputazioni, 2006/07 e 2007/08 per entrambe le imputazioni e non anche per quelle della campagna lattiera 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99) ed al ricalcolo dell’imputazione di prelievo in ottemperanza alle decisioni di questo Consiglio di Stato.
Parte appellante ha, quindi, chiesto, in accoglimento dell’appello, di riformare la pronuncia, rilevando che:
- non è maturata alcuna prescrizione del credito;
- non è mancata la notifica dell’atto a monte.
2. Facendo seguito a quanto indicato a verbale nel corso dell’udienza discussione del 26 giugno 2025, occorre preliminarmente rilevare che l’intervenuto parziale discarico della cartella di pagamento n. 30020180000012526000 ed il conseguente ricalcolo dell’imputazione di prelievo in esecuzione di sopravvenuti giudicati di cui la stessa A.G.E.A. ha dato atto nel proporre l’appello (risultante anche dal prospetto delle iscrizioni a ruolo di cui al documento 6.1 allegato all’atto di gravame e che non ha incontrato specifica contestazione a cura di parte appellata) importa l’inammissibilità in parte qua per difetto originario di interesse ad impugnare di tale gravame nella misura in cui questo è volto anche ad ottenere la riforma della sentenza impugnata laddove la stessa ha dichiarato fondato il primo motivo del ricorso di primo grado con cui si è dedotta la mancata notificazione ai ricorrenti delle cartelle esattoriali.
È, infatti, di tutta evidenza che A.G.E.A. non è in grado di conseguire alcuna concreta utilità dall’accoglimento sotto tale profilo dell’atto di gravame in quanto procedendo al ricalcolo del dovuto ha formato un nuovo titolo e che dovrà, rispetto a questo, avviare ex novo l’attività di riscossione con conseguente superamento dei vizi procedimentali che hanno inficiato la precedente seriazione giuridica.
2.1 La circostanza appena evidenziata ha come effetto quello di determinare anche la sopravvenuta carenza di interesse dell’odierna parte appellata (già ricorrente in primo grado) a coltivare il primo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale la stessa ha dedotto la mancata notifica della cartella di pagamento emessa a monte delle intimazioni di pagamento gravate in primo grado.
Il che porta questo giudice a dover rilevare e dichiarare, secondo i principi enunciati da Cons. Stato, Ad. Plen. 26 aprile 2018, n. 4, l’improcedibilità sotto tale profilo del ricorso di primo grado.
2.2 Sempre in limine va, poi, disattesa l’eccezione di inammissibilità per violazione dei limiti di cui all’art. 104 c.p.a. della documentazione prodotta dalla difesa erariale in uno con l’atto d’appello per attestare l’esistenza, rispetto al rapporto amministrativo controverso, di giudicati esterni valevoli a impedire il maturare della prescrizione del credito azionato a mezzo degli atti gravati in prime cure.
Il Collegio ritiene, infatti, di dare continuità al più recente orientamento di questa Sezione (Cons. Stato, sez. VI, nr. 742 del 31 gennaio 2025, 907 del 5 febbraio e 1297 del 18 febbraio del 2025) che anche nell’ipotesi in cui in primo grado vi sia stato un ordine istruttorio del T.A.R. non evaso dall’amministrazione, ha ritenuto ammissibile la produzione in grado di appello di documenti attestanti la formazione di un giudicato.
E, infatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo consapevolmente la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5) c.p.c.. Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di Cassazione (si veda Cass. civ., sez. III, 28/07/2014, n. 1706, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche e x officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento sono esercitabili i poteri istruttori officiosi di questo giudice anche oltre i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione delle parti.
Ne discende che deve sempre essere ammessa, anche in grado d’appello, l’acquisizione nell’ambito del processo amministrativo di documenti valevoli a dimostrare l’esistenza di un giudicato sterno rilevante ai fini della decisione della causa.
3. Tanto premesso, nel merito l’appello merita accoglimento nella parte in cui lo stesso è volto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata laddove la stessa ha dichiarato fondato il secondo motivo del ricorso di primo grado con cui è stata eccepita la prescrizione del credito azionato da A.G.E.A..
Proprio dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale è emerso il verificarsi di eventi interruttivi – sospensivi del decorso della prescrizione rispetto a tutte le annualità (2000/01, 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08) cui si riferiscono le intimazioni di pagamento gravate in primo grado.
Ciò in quanto i relativi atti di prelievo hanno formato oggetto di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo a cura degli odierni ed i relativi giudizi, in cui si è costituita A.G.E.A., si sono conclusi (peraltro con esito favorevole ai predetti) con le sentenze nr. 1562/2022, 10303/2022, 3243/2022, 3957/2022 e 3961/2022 di questo Consiglio.
È, infatti, appena il caso di notare che secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609, 29 novembre 2023, n. 10303 e 2 gennaio 2024 n. 64) il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria e in esso la parte creditrice si sia costituita in resistenza, così riaffermando la propria pretesa.
Se ne deve, quindi, trarre che, nel caso di specie, il corso della prescrizione è stato interrotto per effetto dell’intrapresa da parte dei debitori di tali giudizi di impugnazione; corso che è rimasto sospeso ex art. 2945 comma 2, c.c. fino al passaggio in giudicato delle relative pronunce.
Ne discende, all’evidenza che all’atto dell’emissione delle intimazioni di pagamento gravate in prime cure ( id est il 25 febbraio 2022) il termine ordinario decennale necessario a prescrivere non era certamente maturato.
4. Si deve, pertanto, procedere con lo scrutinio dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a..
Gli stessi sono, invero, divenuti improcedibili in ragione del già ricordato (vd. supra al punto 2.) parziale discarico della cartella di pagamento n. 30020180000012526000 e del conseguente ricalcolo dell’imputazione di prelievo.
E, infatti, con i motivi riproposti si formulano doglianze che l’odierno appellato (già ricorrente in primo grado) non ha più interesse a coltivare perché superate in forza della riedizione del potere operata dall’amministrazione a valle dei visti giudicati di annullamento.
Ciò vale in particolare:
- per il terzo motivo del ricorso di primo grado con cui si è dedotto che, nel determinare gli originari importi di prelievo dovuti, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che le imputazioni di prelievo supplementare per i periodi intimati sono frutto di operazioni di compensazione effettuate dall’GE in violazione del sovraordinato diritto unionale;
- per il quarto motivo del ricorso di primo grado con cui si è dedotto che nel determinare gli originari importi di prelievo dovuti, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle somme recuperate mediante la trattenuta degli aiuti agricoli;
- per il quinto motivo del ricorso di primo grado con cui si è dedotto che, nell’adottare le intimazioni di pagamento gravate in prime cure l’amministrazione sarebbe incorsa in un difetto motivazionale omettendo di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa.
5. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello va dichiarato in parte inammissibile e in parte fondato nei sensi e limiti prima indicati.
Per l’effetto, esaminati i motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2 c.p.a, in riforma della sentenza impugnata, va:
- respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado;
- dichiarato, per il resto, improcedibile il ricorso di primo grado.
6. Sussistono, anche in ragione della parziale fondatezza dell’appello, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, e lo dichiara, in parte, inammissibile nei limiti e sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, esaminati i motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a., in riforma della sentenza impugnata:
- respinge il secondo motivo del ricorso di primo grado;
- dichiara, per il resto, improcedibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO