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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 22.01.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1857/2020 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Biondo;
E
in persona Controparte_1 del Commissario Straordinario pro tempore, resistente rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
Giordano, Concetta Conti e Simona Della Cava, cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 2723/2020 R.G. vertente tra
(c.f. ), ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Biondo;
E
in persona Controparte_1 del Commissario Straordinario pro tempore, resistente rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
Giordano, Concetta Conti e Simona Della Cava, oggetto: stabilizzazione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16 aprile 2020 premesso di aver partecipato nel 2013 Parte_1 alla selezione per titoli e prova di idoneità indetta dall'ASP di Messina, volta alla formazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di “Ausiliario Specializzato
(cat. A)” e di essersi posizionato alla posizione n. 12 della graduatoria, di aver ricevuto incarico a tempo determinato nella predetta categoria A dal 18.06.2018 al 31.12.2018, dal 01.01.2019 al 30.06.2019, dal
01.07.2019 al 30.09.2019, dal 01.10.2019 al 31.12.2019 e dal 01.01.2020 al 31.06.2020 e che l
[...]
, con deliberazione del D.G. n. 98 del 23 gennaio 2020, avente ad oggetto Controparte_1
"Avviso di ricognizione degli aventi diritto alla stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs, n. 75/2017, come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160" invitava il personale in possesso dei requisiti di legge a presentare domanda volta alla formazione di un elenco di soggetti idonei ad una successiva eventuale stabilizzazione, deduceva di aver presentato, in data 20 febbraio 2020, istanza di inserimento nella graduatoria degli idonei alla stabilizzazione e che l'A.O.U., con deliberazione n. 334 del 06 marzo 2020, stilava la lista degli aventi diritto non includendo il ricorrente per “non aver maturato i 36 mesi di servizio nel
SSN”. Lamentava che l'azienda resistente avesse valutato esclusivamente i periodi di lavoro svolti in qualità di “ausiliario” presso la stessa, tralasciando quelli pregressi effettuati presso la "Casa di Ospitalità
Indigenti, Invalidi Collereale di Messina". Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro, dal 10 novembre 2009 al mese di giugno 2018, alle dipendenze della “Casa di ospitalità
Indigenti, Invalidi Collereale di Messina” e dal 18 giugno 2018 al 31 dicembre 2019 (contratto prorogato sino al 30 giugno 2020) alle dipendenze dell Controparte_1 di Messina;
la condanna dell'azienda ad inserire il ricorrente tra gli idonei alla stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 con dichiarazione di illegittimità e/o nullità della Deliberazione n. 334 del 06 marzo 2020 nella parte in cui ha escluso il dalla lista degli idonei. Pt_1
Con memoria depositata in data 27.01.2021, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, parte resistente evidenziava che
[...] il nell'ambito del giudizio n. 2723/2020 R.G. Tribunale di Messina Sezione Lavoro, impugnava Pt_1 la delibera n. 764 del 22 maggio 2020 proponendo contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., già rigettata da questo giudice con provvedimento del 25 agosto 2020 non reclamato, e chiedeva la riunione con il presente giudizio avendo il ricorrente avanzato analoga domanda di stabilizzazione ponendo alla base della stessa i medesimi fatti e diritti. Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.
Con ricorso depositato il 24.06.2020 ed iscritto al n. r.g. 2723/2020 chiedeva in Parte_2 via preliminare ed urgente che venisse disposto che l' Controparte_2 inserisse il ricorrente tra gli idonei alla stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1,
[...]
D.L.gs. n. 75/2017, come modificato dalla legge 27 Dicembre 2019, n. 160 e dalle legge 28 febbraio 2020
2 n. 8; nel merito, previa riunione con il giudizio recante il n. 1857/2020 r.g., che venisse dichiarato che il dal 10.11.2009 al giugno 2018 (otto anni, cinque mesi e 17 giorni), aveva prestato la propria attività Pt_1 professionale quale “Ausiliario Specializzato” presso l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza –
Casa di Ospitalità Indigenti, Invalidi Collereale di Messina, e dal 18.06.2018 al 0.06.2020 presso l'
[...]
di Messina;
che venisse dichiarato che il ricorrente era Controparte_1 nelle condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 75/2917, come modificato dall'art. 1, comma 81, L. n.
205/2017 per poter essere inserito nella lista dei soggetti idonei alla stabilizzazione formata dall'Azienda contendente;
conseguentemente che venisse dichiarata l'illegittimità e/o nullità della Deliberazione resa dal Direttore Generale dell' del 22.05.2020 così come Controparte_3 quella n. 334 del 06.03.2020, già impugnata con ricorso n. 1857/2020 r.g., nella parte in cui non è stato inserito il ricorrente nella lista degli idonei con ogni conseguenza di legge ritenuta utile alla stabilizzazione;
che venisse condannata l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa con CP_1 distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata il 27.01.2021 si costituiva l resistente la quale, contestando tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto, chiedeva previa riunione con il giudizio r.g. 1857/2020 che venisse dichiarato inammissibile e/o infondato e/o comunque che venisse rigettato il ricorso e con esso tutte le domande in esso formulate con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge anche della fase cautelare.
Con ordinanza del 25 agosto 2020 veniva rigettata l'istanza cautelare presentata da parte ricorrente.
Con ordinanza del 10 febbraio 2021 i due procedimenti venivano riuniti perché connessi soggettivamente ed oggettivamente.
L'udienza del 22.01.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Nel merito, al fine di risolvere la presente controversia, occorre preliminarmente richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 secondo cui “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti
a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino
3 funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni” .
Inoltre il comma 10 prevede che “Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre
2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo
1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” e il comma 11 che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca”.
Orbene nel caso di specie parte ricorrente lamenta il mancato computo del servizio svolto l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – Casa di Ospitalità Indigenti, Invalidi Collereale di
Messina.
Tuttavia tale servizio non è valutabile ai fini dell'integrazione del requisito di ammissione di cui sopra, in quanto reso alle dipendenze di ente non compreso nell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale. Né, per come è pacifico tra le parti, si tratta di istituzione avente per scopo istituzionale la ricerca (o, più in particolare, di soggetto finanziato dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal ). Controparte_4
È, dunque, irrilevante che l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza – Casa di Ospitalità
Indigenti, Invalidi Collereale di Messina abbia personalità giuridica di diritto pubblico, atteso che la legge citata non contempla il servizio prestato presso pubblica amministrazione diversa dagli enti del Servizio sanitario nazionale o dagli enti ed istituzioni di ricerca come computabile ai fini della maturazione del requisito di anzianità di servizio di cui si discute. (cfr. Tribunale Ragusa n. 1061 del 2022).
La “Casa di Ospitalità Indigenti, Invalidi Collereale di Messina” non rientra nel novero delle amministrazioni del servizio sanitario nazionale né degli enti e delle istituzioni di ricerca con la conseguenza che correttamente l' resistente non ha computato il periodo di attività prestate alle CP_1 dipendenze di siffatto ente.
4 Alla luce delle superiori considerazioni la pretesa del ricorrente non può trovare accoglimento, risultando assorbita ogni ulteriore questione.
Atteso l'esito della lite e la novità delle questioni trattate vanno compensate per metà le spese tra le parti e la restante quota viene posta a carico di parte ricorrente così come liquidata in dispositivo, comprensive della fase cautelare, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la qualità delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede: rigetta i ricorsi;
compensa le spese tra le parti in ragione della metà e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, già ridotte, comprensive delle spese relative alla fase cautelare in euro
4.337,50 oltre spese generali ed accessori di legge.
Messina, 23.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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